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Decisione

30.2004.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 gennaio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9 cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

I contributi sono

fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende

l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio commerciale

non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio

investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5

OAVS).

5. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio

investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati

devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se

richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

6. In

concreto, sulla base del reddito di Fr. 31'200.- indicato dall'assicurato nella

dichiarazione di tassazione 2003A quale reddito aziendale lordo

conseguito (doc. 1), la Cassa ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG

dovuto da aprile a dicembre 2001 (Fr. 2'160,75).

Il ricorrente contesta

questo ammontare – a cui è stato pure aggiunto il totale degli acconti versati

dallo stesso (Fr. 966.-) -, facendo valere che i contributi vanno fissati sulla

base del suo reddito aziendale netto, ossia dedotte le spese professionali sopportate.

Invece, avendo egli erroneamente indicato un importo corrispondente alle sue entrate

lorde, la Cassa, che si è attenuta alla comunicazione ricevuta dal competente

ufficio di tassazione, sarebbe così caduta in un evidente errore.

7. Ora,

per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

Considerandi

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; KÄSER, op. cit., N. 8.32, pag. 212;

GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale

sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag.

312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR

1997.

AVS N. 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 nella causa R. M.).

8.

Nella

fattispecie, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è

particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del

2003.

i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il

reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo

però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo

di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al

sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di

aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non

hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati

stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo

di imposta. L’autorità fiscale ha soltanto trasmesso ai contribuenti interessati

una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava che non erano

state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale

avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da

utilizzare in caso di impugnativa.

Sulla scorta di queste

circostanze, l’informazione fornita dall’Ufficio di tassazione di __________

(doc. 1) non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per

il Giudice (art. 32 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice

comunicazione, essa neppure è cresciuta in giudicato. Sebbene quindi un’errata

indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati

figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle

assicurazioni sociali. Questo Tribunale è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi

esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi pure errati.

9.

Va

ricordato come il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sia

stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali comprovate

necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Il

reddito netto determina quindi il calcolo dei contributi sul reddito

dell’attività lucrativa indipendente (N. 1093 DIN, Direttive sui contributi dei

lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, edite

dall’UFAS). Ciò significa che dal reddito aziendale lordo

conseguito dall’assicurato durante il 2001 devono essere dedotte soltanto le

spese professionali comprovate necessarie al conseguimento del reddito

nel periodo di conteggio (N. 1099 DIN).

Già in sede

d’opposizione (doc. A2) il ricorrente ha offerto all’Amministrazione diverse

prove documentali che avrebbero dovuto attestare come il reddito esposto nella

dichiarazione d’imposta 2003A fosse sbagliato, poiché riferito al reddito

aziendale lordo. La Cassa, nella decisione su opposizione, non ha preso in

considerazione le richieste dell'insorgente ed ha respinto l'opposizione, senza

verificare le prove apportate, malgrado una richiesta in tal senso. Essa si è

basata, in questo caso erroneamente, sulla summenzionata giurisprudenza

relativa alla forza vincolante delle tassazioni per le casse di compensazione

(art. 23 cpv. 4 OAVS).

In queste circostanze

il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto

rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti, in particolare verificando l’idoneità

dei giustificativi delle spese già prodotti dall’insorgente in sede

d’opposizione.

All’assicurato non

patrocinato non vanno assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e l'incarto rinviato alla Cassa CO 1 affinché proceda come ai

considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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