30.2004.47
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31 gennaio 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
30.2004.47
Data decisione, Autorità:
31.01.2005, TCA
Titolo:
contributi dovuti da assicurato indipendente per il 2001 sulla base della tassazione 2003A, che però non è una decisione formale contro cui è possibile interporre reclamo. TCA può scostarsi dalla comunicazione dell'autorità fiscale. I contributi da indipendente vanno calcolati sul reddito netto
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 1 cpv. 1 let. a LAVS
art. 3 cpv. 1 LAVS
art. 9 cpv. 1 LAVS
art. 9 cpv. 2 let. a LAVS
art. 43 LPGA
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.47
TB
Lugano
31 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 7 maggio 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione definitiva del 15 marzo 2004 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
AVS/AI/ IPG dovuti dall’assicurato quale indipendente per il periodo di
contribuzione dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2001. La Cassa si è fondata su
un reddito aziendale di Fr. 31'200.- conseguito nel 2001 (dichiarazione di tassazione
2003A), a cui sono stati aggiunti i contributi fatturati nel 2001 quale acconto
(Fr. 966.-). I contributi personali sono stati dunque calcolati su un reddito
determinante di Fr. 32’166.- (doc. 2).
B. Il
13 aprile 2004 (doc. A2) RI 1 si è opposto contro la predetta decisione,
facendo valere di aver erroneamente esposto nella tassazione fiscale 2003A il
reddito aziendale lordo conseguito nel 2001, anziché l’importo al netto delle spese
professionali sostenute. Con decisione su opposizione del 7 maggio 2004 (doc.
A1) l’Amministrazione ha respinto l’opposizione osservando come il reddito sia
determinato dall'autorità fiscale ed allo stesso vadano aggiunti i contributi
fatturati fiscalmente dedotti.
C. L’assicurato
è insorto contro tale decisione con ricorso del 3 giugno 2004 (doc. I), chiedendo
di rivedere il suo reddito determinante da porre alla base del calcolo dei
contributi AVS, nel senso di considerarlo al netto delle spese.
D. Con
risposta dell’11 giugno 2004 (doc. III) la Cassa ha confermato il contenuto
della decisione impugnata ed il successivo 20 giugno il ricorrente ha
nuovamente chiesto di tenere conto del suo errore nella compilazione della
tassazione 2003A e di rettificare conseguentemente l’importo del suo reddito
(doc. V). Presone atto, l’Amministrazione si è comunque riconfermata nella
risposta di causa (doc. VII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore
al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (STFA
del 5 luglio 2004 nella causa M., I 690/03; STFA del 4 giugno 2004 nella causa
L, H 6/04; SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF
127 V 467 consid. 1).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della
decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N,
consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di
fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo
in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16
giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L.
e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02,
consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del
diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle
modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali,
in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR
2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360
consid. 4a).
In concreto, la
fissazione dei contributi si riferisce al periodo contributivo da aprile a
dicembre 2001, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state
emanate nel corso del 2004.
Per cui, mentre per
quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA
e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda il calcolo dei
contributi AVS/AI/IPG da versare dal ricorrente vanno applicati i disposti in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
Ne discende che ogni
riferimento alle norme della LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2002.
Nel
merito
3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa.
4. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Fatti
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
I contributi sono
fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende
l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale
non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio
investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5
OAVS).
5. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio
investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se
richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6. In
concreto, sulla base del reddito di Fr. 31'200.- indicato dall'assicurato nella
dichiarazione di tassazione 2003A quale reddito aziendale lordo
conseguito (doc. 1), la Cassa ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG
dovuto da aprile a dicembre 2001 (Fr. 2'160,75).
Il ricorrente contesta
questo ammontare – a cui è stato pure aggiunto il totale degli acconti versati
dallo stesso (Fr. 966.-) -, facendo valere che i contributi vanno fissati sulla
base del suo reddito aziendale netto, ossia dedotte le spese professionali sopportate.
Invece, avendo egli erroneamente indicato un importo corrispondente alle sue entrate
lorde, la Cassa, che si è attenuta alla comunicazione ricevuta dal competente
ufficio di tassazione, sarebbe così caduta in un evidente errore.
7. Ora,
per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
Considerandi
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; KÄSER, op. cit., N. 8.32, pag. 212;
GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag.
312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR
1997.
AVS N. 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 nella causa R. M.).
8.
Nella
fattispecie, va osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è
particolare rispetto alle precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del
2003.
i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il
reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo
però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo
di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al
sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di
aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non
hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati
stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo
di imposta. L’autorità fiscale ha soltanto trasmesso ai contribuenti interessati
una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava che non erano
state registrate delle entrate/uscite straordinarie. Non essendo, quindi, tale
avviso, una decisione formale, nemmeno erano menzionati i mezzi di diritto da
utilizzare in caso di impugnativa.
Sulla scorta di queste
circostanze, l’informazione fornita dall’Ufficio di tassazione di __________
(doc. 1) non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione né per
il Giudice (art. 32 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice
comunicazione, essa neppure è cresciuta in giudicato. Sebbene quindi un’errata
indicazione del reddito non avesse importanza a livello fiscale, i dati
figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza dal profilo delle
assicurazioni sociali. Questo Tribunale è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi
esibiti dal citato Ufficio di tassazione, apparendo essi pure errati.
9.
Va
ricordato come il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sia
stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali comprovate
necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Il
reddito netto determina quindi il calcolo dei contributi sul reddito
dell’attività lucrativa indipendente (N. 1093 DIN, Direttive sui contributi dei
lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, edite
dall’UFAS). Ciò significa che dal reddito aziendale lordo
conseguito dall’assicurato durante il 2001 devono essere dedotte soltanto le
spese professionali comprovate necessarie al conseguimento del reddito
nel periodo di conteggio (N. 1099 DIN).
Già in sede
d’opposizione (doc. A2) il ricorrente ha offerto all’Amministrazione diverse
prove documentali che avrebbero dovuto attestare come il reddito esposto nella
dichiarazione d’imposta 2003A fosse sbagliato, poiché riferito al reddito
aziendale lordo. La Cassa, nella decisione su opposizione, non ha preso in
considerazione le richieste dell'insorgente ed ha respinto l'opposizione, senza
verificare le prove apportate, malgrado una richiesta in tal senso. Essa si è
basata, in questo caso erroneamente, sulla summenzionata giurisprudenza
relativa alla forza vincolante delle tassazioni per le casse di compensazione
(art. 23 cpv. 4 OAVS).
In queste circostanze
il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto
rinviato alla Cassa per ulteriori accertamenti, in particolare verificando l’idoneità
dei giustificativi delle spese già prodotti dall’insorgente in sede
d’opposizione.
All’assicurato non
patrocinato non vanno assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e l'incarto rinviato alla Cassa CO 1 affinché proceda come ai
considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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