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Decisione

30.2004.53

Titolare di ditta individuale qualificato come dipendente della SA dalla quale riceve gran parte dei mandati espletati e a cui fattura le sue prestazioni.Nessun rischio aziendale,economico e perdita.I

14 novembre 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i pagamenti che quest'ultima effettuava spettavano alla ditta individuale e non

direttamente al suo titolare. Tuttavia, va ritenuto che egli era l'unica

persona che lavorava per la __________.

In merito alle spese generali sostenute

dall'assicurato ricorrente, va ribadito che nell'ambito dell'attività svolta

per la SA insorgente quest'ultima gli rimborsava – indipendentemente quindi dalle

effettive spese sostenute – un importo forfetario. Ne deriva che il rischio

economico a carico di RI 2 per la sua collaborazione con RI 1 era dunque

minimo.

Inoltre, quando RI 1 riceveva da terzi degli

incarichi e li attribuiva all'assicurato

per l'esecuzione, quest'ultimo fatturava le sue prestazioni unicamente

ad RI 1; le sue fatturazioni non venivano girate a terze persone per un

pagamento diretto. Destinataria del pagamento del suo onorario era soltanto la SA

ricorrente. Pertanto l'assicurato (e per esso la __________), quando eseguiva i

mandati ricevuti da RI 1, non ha mai fatturato le proprie prestazioni ai terzi

committenti.

Questo fa sì che nell'eseguire la propria

attività per la ditta SA, l'assicurato non ha corso – contrariamente a quanto

asserito da entrambi i ricorrenti ("RI 2 si è assunto tutti i rischi

della RI 1 e ne ha pagato le conseguenze (…)", doc. I punto 3 pag. 6)

- alcun rischio particolare legato al suo lavoro.

In effetti, malgrado il collaboratore potesse

gestire la sua attività con una certa libertà quanto all'impiego del tempo, agli orari di lavoro

come pure all'organizzazione

medesima del lavoro, questi elementi passano in secondo piano di fronte alla

circostanza che egli non si è per contro assunto direttamente e personalmente alcun

rischio aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore (STFA del 29

dicembre 2003 nella causa B., H 320/01), neppure nel senso di

rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI

1995 pagg. 27 seg.; GREBER/ DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art.

5 LAVS). In sostanza si è infatti trattato di un rischio meramente virtuale di

mancato pagamento, atteso che le fatture emesse da __________ sono sempre state

onorate da RI 1 entro un termine molto breve, di solito di pochi giorni (STFA dell'11 marzo 2005 nella causa F.C. SA, H

322/03, consid. 3.4).

Il rapporto instauratosi tra la ditta ricorrente

ed il collaboratore anch'egli

insorgente, era quindi tale da costituire un vero e proprio legame di

collaborazione dipendente. Poco importa, come detto, se la fatturazione

avveniva per il tramite della ditta individuale e quest'ultima era creditrice

formale dell'importo fatturato ad RI 1. V'è da rilevare, infatti, che, nel

periodo in esame, era lo stesso RI 2 a gestire la sua ditta individuale – ed

anche la SA. V'era, in pratica,

una sovrapposizione totale delle due identità, ossia la persona fisica di RI 2

con la ditta __________ e con la SA ricorrente.

2.13. Lo stesso

collaboratore ha affermato che la società insorgente non gli ha mai impedito di

esercitare più mandati imponendogli un divieto di farle concorrenza. La

conseguenza secondo cui durante gli anni in esame l'assicurato, nella sua qualità di titolare della __________, avrebbe

assunto altri incarichi ricevuti da altri committenti, non è decisiva. Come

detto, infatti, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato

distintamente ed indipendentemente dagli altri. Un assicurato

può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed indipendente per

un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in condizione

d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona (DTF 105 V

113).

Dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, si deduce che malgrado

l'esistenza di altri clienti della __________, i soli lavori eseguiti dalla medesima

– e per essa per il tramite del suo titolare RI 2 - per la società insorgente, costituivano

per il collaboratore stesso una buona parte dei suoi redditi fatturati grazie alla

sua ditta individuale.

Infine, va osservato che la circostanza secondo

cui l'assicurato poteva delegare a terzi parte del proprio lavoro da eseguire

nei confronti della società ricorrente, indica semplicemente come si trattasse

di un rapporto di servizio a più stadi (STFA del 16 dicembre 2002 nella

causa D. SA, H 279/00, consid. 4).

2.14. In base a

quanto sopra esposto, la tesi ricorsuale non può essere seguita. I diversi

elementi risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia

di obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di

dipendenza fra RI 2 e la società RI 1. Le caratteristiche di un'attività

salariata sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare

l'assicurato come un imprenditore autonomo. Di conseguenza, la decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata, per cui sui salari pagati

all'assicurato durante gli anni 2000-2003 (complessivamente Fr. 568'000.-) la

società insorgente è tenuta a versare i contributi paritetici fissati dalla

Cassa CO 1 di compensazione.

2.15. Da ultimo,

nell’eventualità in cui RI 2 fosse qualificato come un dipendente della SA, entrambi

contestano di dovere ora – a quattro anni di distanza - degli interessi

di mora sui contributi AVS/AI/IPG/AD e AF calcolati dalla Cassa sugli importi

ripresi nel 2004 a titolo di salario (doc. I punto 2 pag. 8).

Ora, va rilevato che siccome il ricorrente è

stato qualificato dal TCA quale

dipendente della ditta insorgente a contare dal 2000, gli interessi di mora sono

effettivamente dovuti, poiché la datrice di lavoro non ha versato i rispettivi

contributi sociali sui salari ad esso versati (art. 36 OAVS seg.).

L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi

del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da

ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme

al suo contributo.

I contributi del reddito proveniente da

un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non

esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di

lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere

stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di

calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).

Se, nonostante diffida, una persona tenuta al

pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di

essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio (art. 14 cpv. 3

Considerandi

LAVS).

Per l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale

emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla

procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei

contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c),

sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione

di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi (lett. e).

A norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS, i conteggi dei

datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei

contributi e la loro iscrizione nel conto individuale.

L'art. 36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di

lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di

conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i

contributi siano pagati conformemente all'articolo 35 capoverso 3, il periodo

di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).

La Cassa di compensazione, basandosi sul

conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i

contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30

giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti

o compensati dalla Cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

Con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore

alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in particolare circa il

calcolo degli interessi.

Il capoverso 4 delle disposizioni transitorie

della modifica del 1° marzo 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede che a

partire dalla loro entrata in vigore, gli articoli 41bis capoversi 1 lettere

a-e e 2, 41ter e 42 si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da

restituire. Per il capoverso 5 l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f vale

solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore. Va

poi rammentato che giusta il capoverso 7 se l'assicurato viene escusso, la

riscossione degli interessi di mora, la decorrenza degli interessi e il tasso

d'interesse sono retti dal diritto anteriore se l'esecuzione è stata avviata

prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS, devono pagare

gli interessi di mora:

a. di

regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano

entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le

persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni

civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per

il quale i contributi sono dovuti;

c. i

datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro

30.

giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire

da tale fatturazione;

d. i

datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un

regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a

partire dal 1° gennaio dopo tale termine;

e. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non

pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di

compensazione, a partire da tale fatturazione;

f. le

persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non

esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono

obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i

contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi

effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine

dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio

dopo tale termine.

Gli interessi cessano di decorrere con il

pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio

o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi

arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i

contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono

considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di

compensazione.

Il tasso per gli interessi di mora e per gli

interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli

interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni

(art. 42 cpv. 3 OAVS).

Infine, le summenzionate disposizioni sono pure

applicabili agli altri contributi paritetici sulla base di specifiche normative

che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente riscossione

dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per

l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI), per l'indennità di perdita di guadagno

(art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6

LADI) e per gli assegni di famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20

LAF).

2.16

Sono

considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli

che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale

sono dovuti (N. 2009 della Circolare sugli interessi di mora (CIM)). Rientrano

nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in

particolare i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili

passati in base ad un controllo del datore di lavoro (N. 2013 CIM).

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio successivo

alla fine dell'anno civile per i quali i contributi sono dovuti fino alla

fatturazione, a condizione che i contributi vengano versati entro 30 giorni

dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a

e cpv. 2 OAVS).

La predetta Circolare sugli interessi, edita

dall'UFAS, al N. 6002 prevede che la riscossione, la concessione e il calcolo

degli interessi per tutti i contributi non pagati o da restituire al 1° gennaio

2001.

vanno effettuati secondo le nuove disposizioni. Queste ultime non si

applicano retroattivamente, ma solo dalla loro entrata in vigore. Il N. 6006

CIM prevede che se l'esecuzione viene avviata prima del 1° gennaio 2001, alla

riscossione degli interessi di mora viene applicato il diritto previgente, vale

a dire che il tasso d'interesse ammonta al 6 per cento l'anno.

In concreto non è contestato l'ammontare degli

interessi di mora, ma il principio stesso di averli computati alla ditta

ricorrente.

Stante quanto precede (art. 41bis cpv. 1 lett. c

OAVS), la Cassa ha quindi correttamente proceduto nel calcolare degli interessi

di ritardo sui salari conseguiti da RI 2 nell’esercizio di un’attività

lucrativa dipendente, ma non notificati come tali alla Cassa di compensazione.

Anche su questo punto, il ricorso degli

insorgenti deve pertanto essere respinto.

2.17

Nella misura

in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto

federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente giudizio si riferisca

invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni familiari - che

attengono al diritto cantonale - non vi è un controllo giudiziario da parte del

Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso di diritto

amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti), per cui il giudizio

cantonale è definitivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I ricorsi

di RI 1 e RI 2, congiunti, sono respinti.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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