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Decisione

30.2004.55

calcolo di una rendita di vecchiaia in seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento che sostituisce la rendita invalidità. Rinvio alla Cassa per nuovi accertamenti.

11 novembre 2004Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

-

tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31

dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge

che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.4. Secondo

l’art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al

massimo al 150% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia se:

a.

entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia;

b. uno

dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l’altro a

una

rendita dell’assicurazione per l’invalidità.

L’art. 35

cpv. 3 LAVS prevede che:

" Le

due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla

somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli,

in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con

durata di contribuzione incompleta."

Facendo

uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l’art. 53bis OAVS del

seguente tenore:

" Se

uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo

massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in

caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato

addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il

doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art.

52). Questo totale deve essere diviso per tre."

Tuttavia

le rendite dei coniugi non vengono ridotte se essi non vivono più in comunione

domestica a seguito di una decisione giudiziaria (art. 35 cpv. 2 LAVS).

Il TFA ha precisato che la

norma prevista all'art. 53bis OAVS, secondo cui l'importo massimo delle due

rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite

complete qualora uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione

completa, è conforme alla legge (Pratique VSI 2001 pag. 64 segg.).

2.5. RI 1 era

stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre 1994

(doc. 14).

Da ultimo

la sua rendita ammontava a fr. 1'605 al mese (doc. 52).

Sua

moglie __________ dal 1° maggio 1999 beneficia invece di una rendita di

vecchiaia che nel 2002 era di fr. 923 al mese (doc. 51).

In

seguito al compimento del 65esimo anno d'età da parte di RI 1, la Cassa ha

ricalcolato le prestazioni erogate ad entrambi i coniugi dal 1° luglio 2002.

Quando

una rendita AI è sostituita da una rendita AVS, quest'ultima è stabilita sulle

basi di calcolo determinanti per la precedente rendita AI, ossia sulla scala

delle rendite e il reddito annuo medio determinanti precedenti, se deriva un

vantaggio all'avente diritto (cfr. art. 33bis LAVS).

La

rendita di ogni coniuge va determinata tenendo conto degli anni in cui sono

stati versati i contributi che servono a determinare la scala di rendita e sui

redditi da attività lucrativa conseguiti durante il periodo di contribuzione. I

redditi conseguiti da entrambi i coniugi durante il matrimonio sono suddivisi a

metà.

Ad ognuno

dei coniugi è attribuito il 50% dei redditi coniugali. I redditi da attività

lucrativa e gli accrediti per compiti educativi costituiscono il reddito annuo

medio determinante.

La scala

delle rendite rilevata per il primo calcolo della rendita è determinante anche

per la nuova rendita. I redditi dell'attività lucrativa sono invece ripartiti

per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere

dell'evento assicurato del primo coniuge avente diritto. Il reddito annuo medio

è ricalcolato secondo le regole e tavole determinanti all'insorgere del primo

evento assicurato. Esso è infine completato secondo le disposizioni concernenti

le revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite, valide da quel momento

fino alla mutazione (cosiddetto aggiornamento delle rendite, DR, marg. 5683).

Nel caso

di specie la cassa è giunta alla conclusione che il calcolo eseguito

utilizzando i parametri dell'assicurazione per l'invalidità è più favorevole

rispetto al risultato conseguito utilizzando i dati dell'AVS.

I ricorrenti

contestano il calcolo del periodo di assicurazione e dei redditi e il

plafonamento delle rendite.

Spetta al

TCA verificare se le decisioni della Cassa sono corrette.

2.6.1. Rendita di

RI 1 secondo i parametri dell'assicurazione invalidità

2.6.1.1. Per quanto

concerne il calcolo della scala di rendita giova anzitutto rammentare che

computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente

diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere

dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

In

concreto, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel __________, va

dal 1° gennaio 1958 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31

dicembre 1993 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita AI), per una

durata di 32 anni, poiché vi sono lacune contributive dal 1976 al 1979, quando

l'assicurato era domiciliato in __________, dove ha svolto attività lucrativa.

Al fine

di colmare le lacune contributive la Cassa ha giustamente applicato l'art. 52d

OAVS, secondo il quale per compensare gli anni di contribuzione mancanti

anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in

applicazione degli articoli 1 o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di

esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella riportata nella

disposizione.

In

concreto, poiché l'insorgente ha contribuito per 32 anni, l'amministrazione ha

potuto aggiungere ulteriori 24 mesi.

Infine

l'amministrazione ha aggiunto i 9 mesi di contribuzione tra il 31 dicembre

precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla

rendita conformemente a quanto prevede l'art. 52c OAVS, per un periodo di

contribuzione complessivo di 34 anni e 9 mesi, corrispondente alla scala 42.

2.6.1.2. Va ora

esaminato se la Cassa ha correttamente calcolato l'ammontare del reddito annuo

medio (RAM).

Come

già detto, il RAM di ciascun coniuge è composto dalla somma risultante dai

propri redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi coniugali,

e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo

di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione.

Procedendo alla somma dei

redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali,

la Cassa è giunta ad un importo di fr. 957'686 (doc. 40 e cfr. doc. 82).

Gli

assicurati contestano l'ammontare del RAM, sostenendo in particolare che il

reddito lordo preso in considerazione dalla Cassa dal 1982 non corrisponderebbe

a quello sul quale sono stati pagati i contributi.

Dalla

documentazione prodotta dagli insorgenti (doc. 1-32) risulta che la differenza

è dovuta principalmente al fatto che nel reddito lordo iscritto nei certificati

di salario è compreso l'assegno per i figli, sul quale tuttavia non sono stati

pagati i contributi sociali e che pertanto va dedotto dal reddito da iscrivere

nel conto individuale.

A titolo

esemplificativo va rilevato che nel 1983 l'assicurato ha conseguito un reddito

lordo di fr. 76'800. Tuttavia la cassa ha preso in considerazione solo fr.

75'240, poiché nel reddito lordo era compreso l'importo di fr. 1'560 di assegni

per i figli sui quali non vengono pagati i contributi. Nel 1984 il reddito

lordo di fr. 76'822, era comprensivo di un assegno di fr. 1'582, per cui è

stato registrato nel CI un importo di fr. 75'240 (doc. 31).

Tuttavia,

accertato che le differenze tra le iscrizioni nel CI e i certificati di salario

non sempre corrispondono all'importo degli assegni di famiglia, il TCA ha

chiesto alla Cassa di voler precisare dettagliatamente per ogni anno, dal 1982,

a cosa sono dovute queste differenze (doc. XIII).

Con

scritto 19 agosto 2004 la convenuta ha informato il TCA di aver chiesto alla

Cassa __________ a __________ di fornire direttamente le spiegazioni in merito

alle differenze rilevate tra gli importi risultanti dai certificati di salario

e le iscrizioni nel conto individuale ed ha preso posizione sulle differenze

rilevate dai ricorrenti circa i contributi registrati quali persone senza

attività lucrativa:

"

(…)

In quanto agli anni nei quali il ricorrente ha

versato contributi di persona senza attività lucrativa, occorre precisare che

l'iscrizione corrispondente nel CI avviene conformemente all'art. 29quinquies

cpv. 2 LAVS. I contributi delle persone senza attività lucrativa vengono

infatti moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto per gli assicurati che esercitano un'attività e iscritto

nel CI dell'assicurato.

Ad esempio, per il 1999, non è quindi l'importo

del reddito percepito sotto forma di ogni rendita di Fr. 13244.-- (vedi

decisione di fissazione dei contributi del 04.09.1998 allegata al ricorso), che

è stato registrato nel CI del Signor RI 1, ma il contributo AVS/AI/IPG di Fr.

390.-- X 100 : (2 X 5.05%) = Fr. 3861.--." (doc. XIV)

Il 1°

settembre 2004 la Cassa __________ ha risposto:

"

(…)

la Cassa procede alla registrazione dei salari

sul conto individuale degli assicurati sulla base della dichiarazione salari

fornitaci dal datore di lavoro alla fine di ogni anno civile (art. 36 cpv. 1,2

e 3 OAVS).

Per quanto attiene le differenze tra i

certificati di salario e l'iscrizione nel conto individuale vi precisiamo

quanto segue:

1982 differenza fr. 1476.-- relativa

agli assegni anticipati

1983 differenza fr. 1560.-- relativa

agli assegni anticipati

1984 differenza fr. 1582.-- relativa

agli assegni anticipati

1988 (1-8) differenza fr. 1144 relativa

agli assegni anticipati

1988 (9-12) differenza -.-

1989 differenza fr. 2247.-- relativa

agli assegni anticipati

1990 differenza fr. 1824.-- relativa

agli assegni anticipati

1991 differenza fr. 1932.-- relativa

agli assegni anticipati

1992 differenza fr. 2040.-- relativa

agli assegni anticipati

1994 differenza fr. 180.-- relativa

agli assegni anticipati

Si fa notare che quanto iscritto sul conto

individuale è corretto poiché gli assegni familiari sono esenti dal pagamento

dei contributi AVS, AI, IPG, AF e AD e ciò in base all'art. 6 cpv. 2 lett. f

OAVS.

Per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1993 risultano le

seguenti differenze:

1985 fr. 81872 - fr. 80135 = fr. 1737 - fr. 1632

AF anticipati = fr. 105

1986 fr. 81070 - fr. 79021= fr. 2049 - fr. 1680

AF anticipati = fr. 369

1987 fr. 90590 - fr. 86904 = fr. 3686 - fr. 1680

AF anticipati = fr. 2006

1993 fr. 87847 - fr. 71828 = fr. 16019 - fr. 2112

AF anticipati = fr. 13907.

Come si può rilevare per questi anni le

differenze sono superiori all'importo degli assegni familiari anticipati.

Purtroppo non ci è possibile spiegare il perché di

tale differenza in quanto, come già indicato in entrata, la Cassa procede

all'iscrizione sui conti individuali basandosi sui dati forniti della ditta,

che di regola indica il salario al netto degli assegni familiari e delle

indennità di malattia o infortunio.

Considerando quanto sopra, riteniamo che queste

differenze si riferiscano ad indennità di infortunio o malattia che, come per

gli assegni familiari anticipati, non sono soggette all'obbligo contributivo

(art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS).

Facciamo inoltre osservare che le due ditte, __________,

erano sottoposte a regolare controllo da parte del nostro __________.

Come potete rilevare dai "rapporti sul

controllo dei datori di lavoro" (vedi allegati), non sono state

riscontrate differenze per quanto attiene il salario del signor RI 1."

(doc. XV)

Per cui,

alla luce degli accertamenti effettuati emerge che la differenza, di regola, è

da far risalire alla mancata registrazione degli assegni di famiglia, poiché su

tali importi non sono pagati i contributi sociali.

Infatti,

conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS non sono considerati reddito

proveniente da un'attività lucrativa gli assegni familiari accordati come

assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il

matrimonio e la nascita, nell'ambito degli usi locali o professionali.

Considerandi

Tuttavia

vi sono delle differenze di registrazione nel conto individuale dell'assicurato

anche per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1993, non dovute, però, agli assegni di

famiglia versati in quegli anni.

L'amministrazione

afferma che queste differenze sono verosimilmente dovute alle indennità per

infortunio o per malattia percepite dall'assicurato. Infatti, per l'art. 6 cpv.

2.

lett. b OAVS non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa

le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità,

eccettuate le indennità giornaliere giusta l'art. 25ter della legge federale

del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI).

Da

un'attenta analisi dei certificati di salario degli anni per i quali esiste una

differenza emerge che per il 1985 la differenza di fr. 105 non è spiegabile,

poiché alla voce "il salario lordo di cui sopra comprende tra l'altro

(… ) indenn. giorn. d'assicur." non è stato indicato nulla (doc. 30).

Per il

1986.

invece dall'importo lordo di fr. 81'070 va dedotto l'ammontare di fr. 1680

di assegni per figli e di fr. 382 di indennità giornaliera d'assicurazione,

entrambe non soggette a prelievo di contributi, per un importo complessivo di fr.

79008, ossia fr. 13 in meno rispetto a quanto registrato nel CI (doc. 29).

Circa il

1987.

dal salario lordo di fr. 90'590 va dedotto l'importo di fr. 1'680 di

assegni per i figli, per un ammontare di fr. 88'910. La differenza di fr. 2'006

non è invece giustificata (doc. 28).

Infine

per quanto concerne il 1993 dal salario lordo totale di fr. 87'847 va dedotto

l'importo di fr. 2'112 di assegni di famiglia e di fr. 15'398 di indennità

giornaliere di assicurazione per un importo di fr. 70'337, in luogo dei fr.

71'828 iscritti nel Conto individuale (doc. 21, ossia - 1'491).

Va

inoltre rilevato che anche nel 1991 dal reddito di fr. 89'344 oltre a fr. 1'932

di assegni di famiglia vanno ancora dedotti fr. 1'064 di indennità giornaliere

d'assicurazione non soggette a prelievo di contributi, per un importo di fr.

86'348 in luogo dei fr. 87'412 iscritti nel CI.

Ora,

a norma dell'art. 30ter LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i

contributi è tenuto un conto individuale (CI) dove sono iscritti i redditi da

attività lucrativa.

Per

l'art. 138 cpv. 1 OAVS vanno registrati i redditi provenienti da un'attività

lucrativa conformemente all'articolo 30 ter capoverso 2 LAVS.

I redditi

dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi come

pure quelli delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e

delle persone che non esercitano un'attività lucrativa, sono registrati solo

nella misura in cui su essi sono stati pagati contributi (art. 138 cpv. 2

OAVS).

Quando un

danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù

degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell'attività lucrativa sono iscritti

nei conti individuali degli assicurati (art. 138 cpv. 3 OAVS).

Secondo l'art. 141 OAVS

gli assicurati hanno facoltà di richiedere un estratto del loro CI (cpv. 1).

L'assicurato può inoltre contestare l'esattezza di una registrazione presso la

cassa di compensazione competente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento

dell'estratto, procedura che sfocia con l'emissione di una decisione formale

(cpv. 2).

Se l'assicurato non ha

richiesto un estratto, al sorgere dell'evento assicurato (ad esempio l'età

pensionabile), può richiedere una rettifica del proprio CI allorquando si

tratta di errori di registrazione evidenti o debitamente comprovati (cfr. art.

141.

cpv. 3 OAVS). Questo vale anche se si tratta di iscrizioni non complete,

come la non registrazione di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).

Il TFA ha anche precisato

che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, non esclude

l'applica­zione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita

secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti

nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in

questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378, STFA 11 novembre

1994.

nella causa A.; 28 agosto 1992 nella causa M.T. - L.).

Le correzioni possono

essere estese a tutto il periodo di contribuzione dell'assicurato, quindi anche

agli anni per i quali un pagamento dei contributi arretrati non sarebbe più

possibile, a causa del termine quinquennale di perenzione ai sensi dell'art. 16

cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460 consid. 1).

Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a

statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva

sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).

Nel caso

di specie, tenendo conto delle modifiche sopra indicate, ossia iscrivendo per

il 1985 un importo di fr. 81'135 (+ 105), per il 1986 di fr. 79'008 (-13), per

il 1987 di fr. 88'910 (+2'006) e per il 1993 di fr. 70'337 (-1'491) e per il

1991.

di fr. 86'348 (- 1'064), si giungerebbe ad una differenza a sfavore del

ricorrente di fr. 457.

Tuttavia,

nel caso di specie, vanno presi in considerazione unicamente gli anni per i

quali vi è un saldo positivo. Infatti l'insorgente sugli importi registrati ha

comunque pagato i contributi e dunque gli ammontari vanno presi in considerazione.

Infatti vanno computati anche i redditi per i quali, in buona fede, sono stati

pagati dei contributi per sbaglio e non possono più essere restituiti (marg.

5135.

DR, RCC 1972, p. 630; RCC 1984 p. 518).

Ne

discende che all'importo di fr. 957'686 preso in considerazione dalla cassa

vanno aggiunti fr. 2'111.

Per

quanto concerne invece la moglie, dai certificati di salario, per il periodo

fino al 1993 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita AI,

determinante per il calcolo in esame), emerge che vi sono differenze di fr. 4

nel 1990, fr. 5 nel 1991, fr. 2 nel 1992 e fr. 2 nel 1993.

Da

rilevare che nel 1994 vi è una differenza di fr. 1, nel 1995 le cifre

corrispondono, nel 1996 vi sono fr. 337 a favore della ricorrente, e nel 1997,

tolti i fr. 2'054 di indennità perdita di guadagno, vi è una differenza di fr.

172.

Ne

discende che la somma dei redditi da attività lucrativa per il calcolo della

rendita secondo i parametri AI (reddito fino al 31 dicembre 1993), ammonterebbe

a fr. 959'810 (957'686 + 2'111 + 13), in luogo dei fr. 957'686.

Come si

vedrà in seguito, questa differenza non modifica tuttavia l'ammontare della

rendita.

La somma dei redditi da

attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per

l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui

all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di

contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale

delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte

all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per

la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è

obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima

registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel caso che ci occupa, la

prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è

avvenuta nel 1958.

Pertanto, dalle citate

tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.754. L'importo

rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di contribuzione (34 anni).

Ne discende che la media dei

redditi da attività lucrativa, nel 1994, anno determinante, si fissa in fr.

49'515.-- (959'810 x 1.754 : 34 anni).

Per ogni anno in cui

l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene

assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente

al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

L'assicurato ha avuto una

figlia nata nel 1973.

In concreto vanno

attribuiti accrediti dal 1974 (anno susseguente la nascita del primo figlio) al

1989.

(compimento del 16.o anno di età dell’ultimogenito). Nessun accredito è

tuttavia assegnato quando i ricorrenti si trovavano all'estero e non erano

assicurati in Svizzera. Mentre per il 1975 va assegnato un accredito intero,

essendo la moglie già all'estero.

Inoltre, nessun

accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

Infine,

l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli

anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies

cpv. 3 LAVS).

La media

dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente

formula:

(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x

numero bonifici educativi

durata di

contribuzione computabile

(marg.

5333.

delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

Ne consegue quindi che

vanno computati 11 mezzi accrediti e 1 accredito intero. Nel 1994 gli accrediti

ammontavano a fr. 6'469 (940 X 12 X 3 X 6.5 : 34 anni).

Il reddito annuo medio

(RAM) della rendita corrisponde pertanto, nel 1994, a fr. 56'400 (6'470 +

49'515 = fr. 55'985,arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle

edite dall'UFAS) e nel 2002 a fr. 61'800 per un importo, prima del plafonamento

di fr. 1'809 al mese, come calcolato dalla Cassa.

2.6.2

Rendita di

RI 1 secondo i parametri della rendita AVS

Per

quanto concerne il calcolo della scala di rendita giova anzitutto rammentare

che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui

l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere

dell'evento assicurato (cfr. art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

In

concreto, il periodo di contribuzione dell'insorgente, nato nel __________, va

dal 1° gennaio 1958 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31

dicembre 2001 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita AVS), per una

durata di 37 anni e 11 mesi, poiché vi sono lacune contributive dal 1976 al

1979, quando l'assicurato era domiciliato in __________, dove ha svolto

attività lucrativa.

Al fine

di colmare le lacune contributive la Cassa ha giustamente applicato l'art. 52d

OAVS, giusta il quale per compensare gli anni di contribuzione mancanti

anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in

applicazione degli articoli 1 o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di

esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella riportata nella

disposizione.

In

concreto, poiché l'insorgente ha contribuito per oltre 37 anni,

l'amministrazione ha potuto aggiungere ulteriori 36 mesi.

L'amministrazione

non ha invece calcolato i sei mesi di contribuzione tra il 31 dicembre

precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla

rendita conformemente a quanto prevede l'art. 52c OAVS.

Essa non

ha nemmeno preso in considerazione gli anni 2000 e 2001.

Ciò,

poiché al momento di emettere la decisione non aveva i dati definitivi (cfr.

risposta di causa, consid. 1.7).

Questo,

tuttavia, non è un motivo per non prendere in considerazione, almeno

provvisoriamente, gli anni dal 2000 al giugno 2002.

Questo

TCA infatti ha avuto modo di stabilire a più riprese (cfr. in particolare STCA

del 20 febbraio 2003 nella causa A., inc. 30.2002.230 e del 21 febbraio 2001

nella causa E., inc. 30.99.184) che la Cassa, nel caso in cui non dispone di

dati definitivi, non deve emanare una decisione definitiva ma deve piuttosto

procedere conformemente a quanto indicato ai marginali 9323 segg. delle

direttive sulle rendite edite dall'UFAS.

In

particolare, le direttive in vigore nel 2002 (DR) prevedono al marg. 9323 (=

nuovo marg. 9501 dal 1.1.2003) che se non è possibile fissare la rendita AVS

entro il termine convenuto e se il diritto in sé è indubbio, la cassa di

compensazione deve informare l'avente diritto dei motivi del ritardo se

possibile entro 30 giorni, ma al più tardi entro 60 dalla presentazione della

richiesta e di tutti i documenti necessari o dall'inizio del diritto.

Contemporaneamente

gli deve segnalare che può richiedere il versamento di pagamenti provvisori

fino a quando la decisione sarà emanata.

Se è

stabilito che la durata di contribuzione dell'avente diritto è completa, i

pagamenti provvisori devono ammontare, di regola, alla rendita minima prevista

dalla legge (rendita intera). La cassa di compensazione può comunque effettuare

i pagamenti provvisori proporzionalmente ai redditi a lei noti. Se esiste

motivo di supporre che la durata di contribuzione sia incompleta, i pagamenti

provvisori non possono superare l'importo presumibile della rendita ordinaria

parziale (DR 9326 = nuovo marg. 9504).

I

pagamenti provvisori vanno comunicati all'avente diritto per iscritto, ma

non mediante decisione (DR 9329 = nuovo marg. 9507).

Va

abbondanzialmente rilevato che l'art. 19 cpv. 4 LPGA prevede che se il diritto

a ricevere prestazioni è dimostrato e se il loro versamento tarda, possono

essere versati anticipi. Sulla base di questo disposto sono state aggiornate le

direttive (cfr. supra), il cui tenore è simile a quello precedentemente in

vigore.

In

concreto la Cassa avrebbe pertanto dovuto procedere a versamenti provvisori,

sulla base dei parametri della rendita AI (che sono definitivi), e poi, dopo

aver ottenuto i dati mancanti, procedere al calcolo comparativo utilizzando i

dati inerenti la rendita AVS. Solo a questo punto avrebbe dovuto emettere la

decisione e attribuire la rendita più vantaggiosa per i ricorrenti.

In

concreto aggiungendo i 2 anni e sei mesi del periodo 2000-giugno 2002, si

giungerebbe ad un periodo di contribuzione di 43 anni e 5 mesi in luogo dei 40

anni e 11 mesi presi in considerazione, ciò che darebbe diritto alla scala 43

invece della 40 utilizzata dalla Cassa, con conseguente aumento dell'ammontare

della rendita.

Questa

modifica cambierebbe pure il calcolo del plafonamento previsto dall'art. 35

LAVS.

Ciò vale

a maggior ragione nel caso di specie laddove dagli atti emerge che nel 2000

l'assicurato ha pagato i contributi e che per il 2001 è stata recentemente

emanata una decisione.

Alla luce

di quanto sopra esposto, è superfluo esaminare se il calcolo del RAM effettuato

dalla Cassa è corretto, se il calcolo della rendita della moglie è giusto e se

il plafonamento, in concreto, andava eseguito.

Infatti,

in attesa del pagamento dei contributi anche per il periodo 1.1.2002-1.6.2002,

la cassa non doveva emettere una decisione, bensì era tenuta ad effettuare dei

pagamenti provvisori, calcolando la rendita sulla base dei dati a sua

disposizione e tenendo conto che nel periodo 2000-giugno 2002 l'interessato

avrebbe pagato dei contributi. Tanto più che le direttive sulle rendite

impongono alla Cassa, se rileva della lacune contributive non ancora

prescritte, di compensare i contributi non ancora pagati con le rendite cui ha

diritto (cfr. marg. 5133). L'amministrazione pertanto non poteva limitarsi a

prendere atto delle lacune degli anni 2000-2002 e calcolare le rendite senza

tener conto di questo periodo.

Le

decisioni impugnate vanno pertanto annullate e l'incarto rinviato alla Cassa

affinché proceda come ai marg. 9323 segg. DR (ora marg. 9501 segg.).

Rilevato

inoltre che nel 1994 e nel 1995 l'assicurato, quale persona senza attività

lucrativa, si è visto intimare una decisione tramite la quale ha dovuto pagare

fr. 3'002, rispettivamente 3'737 di contributi (doc. 19), ma che questi

importi, moltiplicati per cento e divisi per il doppio del tasso previsto

dall'art. 4 LAVS (come richiesto dall'art. 29 quinquies LAVS = art. 30 cpv. 3

vLAVS in vigore fino al 31.12.1996) non corrispondono a quelli che figurano nel

CI, la Cassa dovrà accertare a cosa è dovuta questa differenza e, se del caso,

correggere il CI.

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto.

Le due

decisioni impugnate vanno annullate e gli incarti vanno trasmessi alla Cassa

affinché, accerti a cosa sono dovute le differenze riscontrate in ambito di

contributi dovuti dall'assicurato quale persona senza attività lucrativa e,

successivamente, in attesa dei dati definitivi degli anni 2000 e seguenti,

calcoli provvisoriamente le rendite dei ricorrenti sulla base degli elementi a

sua disposizione, tenendo conto in particolare dei contributi dovuti dal

ricorrente nel 2000 e nel 2001 e di una scala di rendita 43 nei parametri di

calcolo della prestazione secondo i dati AVS.

Dopo aver

effettuato il paragone con la rendita AI ed aver effettuato il plafonamento

conformemente all'art. 35 LAVS, l'amministrazione verserà il dovuto.

Quando la

Cassa avrà i dati definitivi, emanerà le decisioni formali.

Infine, a

proposito del plafonamento, va rilevato che l'insorgente, con osservazioni del

9.

settembre 2004 afferma, tra l'altro:

"

La scala di calcolo di RI 2 è la scala 24 cioè

corrispondente a 24 anni poiché mia moglie essendo italiana prima del

matrimonio risiedeva in Italia le vengono tolti 15 anni ed esattamente fino

all'età di 36 anni; se mia moglie fosse stata svizzera o avesse risieduto in

Svizzera anche senza aver lavorato avrebbe avuto la scala 39 o 40.

Il fatto di essere italiana si penalizza il

marito (svizzero) con una riduzione della scala da 42 a 36.

Questa è pura discriminazione razziale punita

dalla legge federale svizzera (Mi permetterò ev. di annunciare questa

discriminazione all'Unione europea)." (doc. XVIII)

Ribadito

che le censure inerenti il plafonamento saranno, semmai, esaminate quando la

Cassa avrà effettuato nuovamente il calcolo prendendo in considerazione i

parametri corretti, va evidenziato come l'attribuzione alla moglie della scala

24.

non dipende dalla sua nazionalità, bensì dal fatto che, essendo domiciliata

all'estero, non ha contribuito all'AVS.

Del

resto, l'assicurato stesso, di nazionalità svizzera, ha delle lacune

contributive essendosi trasferito all'estero negli anni '70 e non avendo, in

quel periodo, contribuito all'AVS.

Inoltre

non va dimenticato che con l'entrata in vigore degli Accordi tra la Svizzera e

l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il

regolamento CEE 1408/71, che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo

autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. anche DTF 130 V 51

dove il TFA, in applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di

assicurazione compiuti in un altro Stato contraente non sono da considerare per

il calcolo di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera per la

vecchiaia).

La Cassa

tuttavia, qualora non l'avesse già fatto, dovrà dare avvio immediatamente alla

procedura internazionale volta a stabilire se gli assicurati hanno diritto ad

una rendita estera (in concreto italiana).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

Le decisioni

impugnate sono annullate e l'incarto rinviato alla Cassa affinché proceda come

ai considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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