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Decisione

30.2004.56

Imposizione contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale

5 dicembre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti definitivi, la cui messa in atto ha comportato espropriazioni varie,

sono stati pubblicati dal 12.4 al 1°.5.1999 ed approvati dal Tribunale di

espropriazione con sentenze 6.7.1999 mentre i procedimenti espropriativi sono

stati stralciati per intervenuto accordo (inc. no. 15/99 20-25).

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di

miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 1° al 30.10.2001

previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.

I ricorrenti, quali proprietari dei mapp. no. 5, 493, 497, 620 e 623 sono stati

assoggettati ai seguenti contributi di miglioria:

per il mapp. no. 5 fr. 7'696.45

per il mapp. no. 493 fr. 2'727.15

per il mapp. no. 497 fr. 7'118.38

per il mapp. no. 620 fr. 3'699.86

per il mapp. no. 623 fr. 5'081.51

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 27.2.2002.

Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale i ricorrenti hanno rimproverato

al Municipio un diniego di giustizia, sollevato l’eccezione di

perenzione del diritto d’imposizione e contestato sia di aver tratto un vantaggio

particolare dall’opera sia i criteri di calcolo dei contributi. Da ciò la

pedissequa domanda di esonero dai contributi.

Con risposta del 7.6.2002 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.

All’udienza di conciliazione dell’8.9.2004 le parti hanno confermato le

rispettive argomentazioni, mentre con successivo scritto del 29.10.2004 i

ricorrenti hanno ritirato l’eccezione di perenzione.

2.

Secondo i ricorrenti il Municipio,

pronunciandosi sul reclamo, avrebbe emesso una decisione carente nella

motivazione incorrendo in un diniego di giustizia.

Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è corollario del

diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 cpv. 2 CF).

Esso implica per le autorità l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e

di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita

la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia

dell’esercizio della facoltà di ricorso e dell’eventuale riesame da parte

dell’autorità superiore. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni

allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché,

nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata

del giudizio ed eventualmente di deferirlo con piena cognizione di causa

all’istanza superiore (Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 26; RDAT II-1996 no. 10 c. 2a, no. 64

c. 2.1).

In concreto la decisione su reclamo del Municipio è senz’altro provvista di

motivazione sufficiente ed il ricorso presentato dai proprietari ne è la prova

lampante e cristallina.

3.

3.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il

vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad

urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,

perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les

contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70).

3.2. L’opera imposta è una strada di servizio costruita completamente a nuovo

che attraversa le zone __________ a destinazione residenziale collegando Via __________

con Via __________. Il tracciato ha una lunghezza di ca. ml 200, un calibro

complessivo di ml 6.50, di cui ml 1.50 destinati ad un marciapiede, ed è

completato con dossi posati ai due imbocchi, con l’illuminazione e la

segnaletica verticale ed orizzontale. Il progetto include anche le

infrastrutture primarie per l’evacuazione delle acque luride e meteoriche, una

nuova condotta per l’acqua potabile ed un posteggio i cui costi non sono tuttavia

computati nella spesa determinante per il calcolo dei contributi in esame.

L’opera concorre ad attuare uno degli obiettivi del piano particolareggiato del

nucleo ossia la risoluzione dei problemi di viabilità e la riqualificazione degli

spazi pubblici; più particolarmente la costruzione della nuova strada di

servizio e l’introduzione parallela di un senso unico in paese portano alla creazione

di una sorta di circonvallazione finalizzata, per l’appunto, ad alleggerire il

nucleo dal traffico di transito. La nuova strada è però anche intesa ad assolvere

la necessità di dotare il cimitero di un accesso veicolare consono e di urbanizzare

un comprensorio che consta di terreni con grandi superfici la cui

edificabilità, stando al piano delle zone, è soggetta all’obbligo di piano di

frazionamento.

La strada ha dotato i fondi direttamente confinanti e di conformazione assai

ampia di un secondo accesso carrozzabile conforme così favorendone il frazionamento

richiesto dal PR e quindi l’edificabilità; per le proprietà del nucleo ha

ridotto gli inconvenienti derivanti dal traffico di transito e per altri fondi

ancora ha migliorato l’accessibilità.

La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi

aspetti (art. 4 LCM).

3.3. I mapp. no. 5, 623, 620 e 497 sono terreni liberi con accesso da Via __________

mentre il mapp. no. 493, anch’esso inedificato, è situato in Via __________.

l ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare sostenendo, in

sintesi, che le loro proprietà erano già convenientemente urbanizzate e che

l’adozione del senso unico nel nucleo non è altro che un artificio per

giustificare il perimetro di prelievo.

Tali argomenti, che in parte riflettono opinioni puramente soggettive, non

invalidano la presunzione del vantaggio particolare. Né è determinante che i

fondi fossero già urbanizzati poiché questo è un elemento che non influisce sul

principio dell’assoggettamento ma che va ponderato nell’ambito dell’operazione

di riparto dei contributi.

Piuttosto bisogna considerare che prima dell’intervento il tratto stradale nel

nucleo tra i mapp. no. 109 e 114 era bidirezionale benché, di fatto, gli spazi

angusti non permettessero l’incrocio di due veicoli. Il comprensorio a nord di

Via __________ servito da Via __________ era accessibile, per chi proveniva da

sud, dal sottopasso ______ o dal nucleo, e per chi proveniva da nord solo da

Via __________ e quindi dal nucleo. Per l’utente in partenza diretto verso sud

l’unica via percorribile era attraverso il nucleo poiché al sottopasso __________

la svolta verso sinistra (ossia verso sud) è vietata per l’ovvia pericolosità

data dalla visuale ridotta. Una situazione, questa, che non poteva certo dirsi

ottimale.

Con la nuova segnaletica il passaggio attraverso il nucleo è ammesso solo da

Considerandi

sud verso nord (da Via __________ verso Via __________) ed è dunque adeguato al

contesto del nucleo medesimo. Il traffico diretto verso nord (__________) può

percorrere tanto il nucleo quanto la nuova strada di servizio e quindi, da Via __________,

immettersi sulla strada cantonale all’altezza del sottopasso __________. Il

traffico diretto nella direzione opposta, ossia verso sud e la zona del __________,

è invece convogliato sulla nuova strada di servizio.

L’istituzione del senso unico nel nucleo non è quindi fine a sé stessa bensì

contestuale ad un provvedimento pianificatorio inteso a completare la rete

viaria e ad ovviare a parziali carenze di urbanizzazione; in quest’ottica la

costruzione della strada, integrata con misure di polizia, soddisfa razionalmente

le esigenze di tutto un settore residenziale già densamente insediato ma non

ancora saturo, e la cui accessibilità, specie per l’utente diretto a sud, era

necessariamente condizionata all’attraversamento disagevole del nucleo.

Il risultato oggettivo dell’intervento è, tra l’altro, un cambiamento

favorevole delle condizioni di circolazione e percorribilità. La zona, che include

anche i fondi dei ricorrenti mapp. no. 5, 497, 620 e 623, è ora servita da una

nuova strada dotata di marciapiede, comoda, sicura e transitabile nei due sensi

che permette ai proprietari di evitare il nucleo; ne consegue che l’agibilità e

la qualità di percorrenza sono state migliorate e così anche l’urbanizzazione.

Un ragionamento analogo, anche se più sfumato, può valere per il mapp. no. 493.

Questo fondo è ubicato tra il riale e Via __________ e quindi in un’ottica

pianificatoria è funzionalmente legato allo stesso comprensorio edificabile

servito dalla nuova strada; inoltre ha la possibilità concreta di usufruire del

marciapiede così traendo profitto da un tragitto pedonale più breve e comodo.

E’ vero che il beneficio è meno marcato rispetto ad altre proprietà ma di

questo è stato tenuto conto nella ripartizione ponendo l’accento sull’uso

pedonale piuttosto che veicolare della nuova strada. In ciò, complessivamente,

il terreno si distingue dai terreni posti a sud del riale e da quelli elencati

dai ricorrenti poiché questi appartengono ad una realtà differente che gravita

piuttosto sul comprensorio di Via __________ e della futura strada a sud del

nucleo.

Da ciò deriva un vantaggio che è particolare e non generico come pretendono i

ricorrenti peraltro traendo conclusioni errate e capziose da una singola frase

estrapolata dalla decisione impugnata (cfr. ricorso pto. 6). In effetti, come

ben rileva il Municipio, il vantaggio si palesa sotto diverse forme ed in un

comprensorio piuttosto ampio cosicché la nuova strada è stata assimilata ad un’opera

di urbanizzazione generale e la quota a carico dei privati ridotta al minimo imponibile

del 30% mentre la maggior parte dei costi (70%) è assunta dalla collettività.

Nel principio l’assoggettamento delle proprietà dei ricorrenti ai contributi di

miglioria è dunque fondato.

4.

4.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2

Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita

per il calcolo ammonta a fr. 832'347.10 e la corrispondente quota del 30% (art.

7.

LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 249'704.15. La ripartizione della

quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie

effettivamente edificabile dei fondi e di 3 fattori di ponderazione che

considerano, rispettivamente, le possibilità di sfruttamento, l’interesse alla

costruzione della strada e l’incidenza del rumore causato dal transito di

veicoli (cfr. relazione tecnica al prospetto).

Il fattore legato allo sfruttamento è frutto di una ponderazione dipendente dal

fatto che le proprietà imposte appartengono a tre diverse zone di PR e che nel

piano particolareggiato nel nucleo non vige il rispetto di un indice di

sfruttamento; posto un coefficiente di base neutro 1 per la zona R3, alla zona

R2 con minore potenziale edilizio ed alla zona del nucleo densamente costruita

sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente minore (0.8) ed uno maggiore

(1.2). Non si tratta di un rapporto matematico ma, seppur semplificata, la

differenziazione è condivisibile.

Per quanto concerne il fattore interesse il coefficiente 1 è applicato solo ai

diretti confinanti, tra i quali sono peraltro numerosi il fondi vincolati AP-EP

ciò che va a vantaggio di tutti i contribuenti; il coefficiente 0.7 è applicato

a tutti i fondi che hanno un’interessenza veicolare ed il coefficiente 0.1 a

quelli la cui interessenza è limitata al marciapiede.

Infine il fattore del rumore considera la posizione dei fondi per rapporto alla

nuova strada quale fonte di disturbo: più la proprietà è vicina, minore è il

coefficiente.

Tale metodo, per quanto schematico, è fondato su criteri di riparto realistici

ed oggettivi e nel complesso offre risultati ragionevoli quanto proporzionati.

Secondo i ricorrenti il fattore d’interessenza non tiene conto che i mapp. no.

5, 497, 620 e 623 possono usufruire del raccordo __________ – nucleo e non

necessitano di far capo alla nuova strada.

E’ senz’altro esatto che i fondi sono accessibili da sud attraverso il nucleo

oppure da Via __________ ed il passaggio __________. Tuttavia, come già

rilevato (consid. 3.3), lo stesso tragitto in senso inverso non è consentito

per il divieto di svolta verso sud al sottopasso __________ e per il senso

unico nel nucleo. L’unica via percorribile è dunque la nuova strada di servizio

e sotto questo profilo alle proprietà dei ricorrenti è stato riservato lo

stesso trattamento degli altri fondi che, analogamente, non sono confinanti ed

usufruiscono della nuova strada. Per quanto riguarda il mapp. no. 493 il peso

complessivo che risulta dal fattore d’interessenza e dal suo correttivo

(entrambi 0.1) riduce il vantaggio al minimo tenendo conto che è limitato al

solo marciapiede; inoltre, e ciò non è trascurabile, al fondo è riconosciuto un

fattore rumore 0.1 uguale a quello applicato ai fondi confinanti con la nuova

strada, circostanza che ulteriormente riduce il vantaggio. Di fatto l’elemento

che incide sul contributo di questo fondo è dato dall’ampia superficie che non

dipende da una valutazione bensì è una caratteristica intrinseca della

proprietà.

Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità

e dell’equivalenza e di conseguenza i contributi di miglioria vanno confermati

anche nel loro ammontare.

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 23 LCM e 31

LPamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono

poste a carico dei ricorrenti in solido.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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