30.2004.57
contributi AVS che deve versare un datore di lavoro a favore di un suo lavoratore qualificato come dipendente. Ripresa di spese rimborsate forfetariamente al lavoratore poiché non comprovate.
21 marzo 2005Italiano35 min
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Numero d'incarto:
30.2004.57
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, TCA
Titolo:
contributi AVS che deve versare un datore di lavoro a favore di un suo lavoratore qualificato come dipendente.
Ripresa di spese rimborsate forfetariamente al lavoratore poiché non comprovate.
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
LAVORATORE DIPENDENTE
RIPRESA SALARIALE DI RIMBORSI SPESE CONCESSI AI DIPENDENTI
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 12 LAVS
art. 14 LAVS
art. 7 OAVS
art. 9 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.57
TB
Lugano
21 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 maggio
2004 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nell’ambito
del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo
1° gennaio 2000-31 dicembre 2002 eseguito il 13 aprile 2004, la Cassa CO 1 di __________
ha effettuato nei confronti della società RI 1 di __________, affiliata come
datrice di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 97'448.- (doc. I).
B. Ritenendo
tale importo come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da __________
sul quale non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF (doc. I),
mediante decisione di tassazione d'ufficio del 23 aprile 2004 (doc. M) la Cassa
CO 1 ha fissato in Fr. 15'801,30 i contributi paritetici dovuti dalla società
per gli anni 2000-2002.
C. Il
19 maggio 2004 (doc. B) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su
opposizione con cui ha rigettato l’opposizione dell'assicurata e confermato lo
statuto di __________ come suo dipendente, affermando che egli non fattura
direttamente al cliente finale, ma inoltra i suoi onorari direttamente
all’appaltante. Quindi l’assicurato non si assume nessun rischio economico,
agendo inoltre in nome e per conto del datore di lavoro.
D. Il
18 giugno 2004 (doc. I) RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, , ha formulato
ricorso contro detta decisione su opposizione, chiedendo l'annullamento della
stessa. Essa ha rilevato che l’interessato, nello svolgimento dell’attività di pulizia
dei terreni da edificare, sistemazione di terreni, taglio piante e spostamenti
di terra, ”andava e veniva nei vari cantieri secondo il suo proprio
desiderio” non avendo alcun obbligo di presenza e non doveva rendere conto
all’insorgente dei lavori svolti in giornata. Egli era libero negli orari di
lavoro, non riceveva istruzioni dalla ditta e non le era subordinato. Il
collaboratore si assumeva direttamente il rischio d’incasso, nel senso che se i
committenti non avessero pagato la società, quest’ultima, a cui il lavoratore
fatturava le proprie prestazioni, non avrebbe a sua volta versato
all’assicurato l’onorario pattuito. A dire della ricorrente, comunque, le
fatturazioni dei lavori effettuati da __________ avvenivano tramite la stessa
unicamente per comodità. L’interessato, inoltre, si assumeva tutte le spese
generali, utilizzava i propri attrezzi ed il proprio furgone, assumendosi quindi
il rischio economico. Infine, se l’interessato sarà considerato dipendente, il
salario determinante sarà pari a Fr. 23.-/ora e non a Fr. 32.-/ora come fissato
dalla Cassa, in funzione dei salari promossi dalla Commissione Paritetica
Cantonale __________. La ricorrente propugna quindi l’affiliazione dell’assicurato
come indipendente.
La
ricorrente lamenta che la decisione impugnata si scontra con il vigente statuto
professionale di __________, il quale aveva ottenuto dalla stessa Cassa che ha
proceduto alla revisione, un certificato d'affiliazione come indipendente dal
1° gennaio 2000. L’insorgente rileva che in tal modo l'Amministrazione
violerebbe la sua buona fede. Inoltre, quest’ultima dovrebbe pure tenere conto
che il collaboratore in discussione realizzava e organizzava liberamente i suoi
lavori, non era subordinato con gli orari, utilizzava i propri utensili e la
propria vettura, sopportando così un rischio economico. Va pure considerato il
rischio d’incasso dovuto dall’incertezza che l’assicurato non fosse
settimanalmente pagato per le opere ad essa prestate.
Pertanto,
essa non può essere considerata come sua datrice di lavoro.
E. Con
risposta del 25 giugno 2004 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto il rigetto
del ricorso, affermando che __________ non si assume direttamente e
personalmente né un rischio economico per l’attività svolta a favore della
società, poiché essa gli versa degli importi regolari, né un rischio economico.
Gli importi fatturati dal collaboratore nei confronti della società
rappresentano la quasi totalità delle sue entrate e ciò configura una
situazione di dipendenza economica tipica del rapporto di dipendenza. Infine,
l’intero importo di Fr. 32.- lordi/ora percepiti deve essere considerato
salario determinante sul quale calcolare i contributi sociali.
F. Con
osservazioni del 7 luglio 2004 (doc. V) la ricorrente ha ribadito la tesi a
sostegno dell’indipendenza del collaboratore in esame ed ha sottolineato di
aver agito in buona fede, fidandosi della dichiarazione del 2000 della Cassa di
compensazione che ha affiliato __________ come indipendente per l’attività
accessoria, mentre come salariato dipendente quando lavora per altra società (doc.
H). La Cassa si è riconfermata nella propria risposta (doc. VII).
G. Pendente
causa il TCA ha esperito
ulteriori accertamenti (docc. VIII e X), dando la possibilità alle parti
d’esprimersi in merito (docc. XI e XII).
Considerandi
In ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18.
febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10.
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999.
nella causa C., I 623/98).
2.
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica
degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2;
DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF
121.
V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella
causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa
A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai
fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si
sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02;
DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle assicurazioni
sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi
dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in
lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno
2003.
nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G.,
H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3,
pag. 3).
Dal profilo del
diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle
modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25.
pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dall'assicurata per un periodo antecedente il 31
dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002), mentre le decisioni (formale e su
opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre
per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la
fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel merito
3.
Il
TCA è chiamato a decidere se
gli importi versati da RI 1 all'assicurato __________ nell’anno 2001 (Fr. 37'355.-)
e nel 2002 (Fr. 60'093.-) debbano essere considerati come salario derivante
dall'attività esercitata in modo dipendente oppure se gli stessi vadano
ritenuti quale provento della medesima attività, ma guadagnati nelle vesti di
persona indipendente.
Da ciò dipende infatti
la classificazione della società quale datrice di lavoro del summenzionato
assicurato.
Se la ditta in
questione verrà considerata datrice di lavoro bisognerà riprendere a titolo di
salario gli importi versati a __________, rientrando essi nel suo salario
determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS); su tale ammontare la ricorrente dovrà poi
pagare i contributi paritetici (art. 14 LAVS).
4.
A
norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di
un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2.
LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1
LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende
qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente.
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).
5.
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5
LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del
18.
settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
6.
Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una
attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa
importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag.
176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di
diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo
mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di
lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro
un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR
VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA
del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER,
DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una recente sentenza, pubblicata in
Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il
est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne
constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être
apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 =
VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de
l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de
ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (…).".
7.
Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato
come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della
sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato
in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualifi-cato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3c = DTF 119 V 165).
Dispositivo
Per questi motivi un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
8. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro
chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta
l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i
datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella
loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente
assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i
contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite
dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI,
op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
9. In
concreto, va preliminarmente rammentato che, di principio, la Cassa ha
rettamente proceduto emanando la tassazione d'ufficio del 23 aprile 2004.
Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando
il datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati
sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi
né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie).
Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme
applicabili alla fattispecie.
Dai
documenti agli atti, in particolare dagli estratti contabili prodotti dalla
Cassa (doc. 1) e dalle fatture allestite dall’assicurato (docc. L e M) relativi
ai periodi contabili dal 1° maggio 2001 al 31 dicembre 2002, emerge chiaramente
che l'attività espletata da __________ per la società ricorrente (pulizia di
terreni, disboscamento, trasporto di materiale) configura un’attività di tipo dipendente.
9.1. In
primo luogo l’insorgente solleva la questione della sua buona fede per essersi
fidata dell’attestazione d’affiliazione come indipendente rilasciata dalla
stessa Cassa di compensazione nel 2000 a favore di __________, per cui non
dovrebbe ora essere penalizzata dovendo pagare la metà dei contributi sociali a
favore del suo collaboratore.
Tuttavia, come esposto
al considerando 7, l’affiliazione che la Cassa di compensazione esegue
d’ufficio o su richiesta dell’assicurato non lo qualifica definitivamente dal
profilo contributivo, ma unicamente ha per scopo di assicurarlo ad una cassa di
compensazione. Peraltro, la qualifica dello statuto contributivo di una persona
va effettuata unicamente sulla base della natura dei rapporti di lavoro in
essere e ciò può avvenire unicamente a mezzo di una decisione formale di
tassazione, proprio come è il caso di specie, laddove la decisione formale di
tassazione d’ufficio a cui la ricorrente si è opposta si basa sul rapporto sul
controllo della datrice di lavoro (doc. I). Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre
1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
In tal caso, la censura della società sulla violazione della buona fede non può
essere accolta.
9.2. La
circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la società ricorrente
durante gli anni 2001 e 2002 __________ avrebbe pure assunto altri mandati da
altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni
singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed
indipendentemente dagli altri.
Anche la dichiarazione dell’assicurato
(doc. L), secondo cui egli avrebbe espletato un’attività lucrativa di tipo
indipendente non può essere posta alla base del presente giudizio. Questa Corte
deve infatti basarsi sulla natura dell’attività svolta da __________ per la
società in esame, prestando particolare attenzione al contenuto del rapporto
esistente fra di essi.
9.3. Nelle
more istruttorie, al fine di determinare la cifra d’affari complessiva, il TCA ha chiesto a __________ di produrre
tutte le fatture emesse per lavori eseguiti sia a favore di terzi che
dell’insorgente (doc. VIII) ed ha richiamato dal competente Ufficio di
tassazione la sua dichiarazione fiscale 2003A portante sugli anni 2001 e 2002
(doc. X). L’assicurato ha prodotto due libretti di ricevute di fatture staccate
nel periodo maggio 2001-dicembre 2002 nei confronti della ditta ricorrente
(docc. L e M) ed ha negato di aver lavorato per terzi durante il medesimo
periodo (doc. IX, risposte nn. 2 e 5).
Fra queste ricevute
risulta che soltanto nell’agosto 2002 il collaboratore ha prestato le proprie
opere per tre altre persone (doc. IX/1), mentre tutte le restanti fatturazioni
sono rivolte alla ditta insorgente. Queste tre fatture, di importi irrisori
rispetto all’ammontare ripreso dalla Cassa all’interessato, confermano quanto
sostenuto dallo stesso __________, ossia che egli ha deciso di svolgere le
proprie funzioni – in modo praticamente esclusivo - per un unico committente
identificato nella __________ (doc. IX). Gli incarichi ricevuti da altra
clientela privata influiscono infatti soltanto in modo contenuto sui suoi
introiti conseguiti durante i due anni in esame.
9.4. Durante
l’anno 2001 (periodo maggio-dicembre) il collaboratore ha fatturato nei
confronti della società ricorrente Fr. 40'265.-, contro Fr. 37’355.- individuati
dalla Cassa (doc. IX/2).
Nel 2002, le ricevute
agli atti (docc. IX/2 e IX/1) attestano che le prestazioni offerte da __________
all’insorgente sono pari a Fr. 60'093.-, proprio come l’ammontare ripreso
dall’Amministrazione. L’assicurato ha invece fatturato verso tre soli terzi complessivamente
Fr. 1'750.- (Fr. 800.- + Fr. 500.- + Fr. 450.-) (doc. IX/1).
Peraltro, la
ricorrente non ha nemmeno contestato l’importo totale ripreso
dall'Amministrazione (Fr. 97'448.-).
Nella dichiarazione di
tassazione 2003A l’interessato ha indicato di aver conseguito Fr. 38'760.- nel
2001 rispettivamente Fr. 51'500.- nel 2002 (doc. XIVbis).
Di conseguenza, visto quanto precede la
scrivente Corte può quindi affermare che per tutti i due anni in esame __________
ha fornito la totalità delle proprie prestazioni alla ricorrente (STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA
del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op.
cit., ad art. 5 LAVS, pag. 181 n. 110). Ciò non implica comunque che eventuali suoi
rapporti con altri committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Un
assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione (doc. H) come indipendente
può infatti esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA del 24
febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl -
Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V
165).
A titolo abbondanziale
questo Tribunale rileva che la qualifica a livello fiscale (come indipendente)
è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni
dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito
soggetto a contribuzione (art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al giudice
delle assicurazioni sociali, sulla base degli elementi a sua disposizione,
stabilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta da ogni
singolo assicurato.
Le summenzionate cifre
sottolineano conseguentemente che i compensi percepiti dal collaboratore nel
periodo maggio 2001-dicembre 2002 come disboscatore e pulitore di terreni prevalgono
nettamente sugli onorari incassati per i lavori eseguiti per conto di altre
persone durante il medesimo periodo.
Pertanto, non presta
il fianco ad alcuna critica la conclusione che la collaborazione con la società
era a tal punto intensa da costituire sicuramente la primaria fonte di sostegno
di __________ e che da ciò traspare un’evidente dipendenza economica
dell'assicurato nei confronti della ditta insorgente (STFA del 17 febbraio 2005
nella causa C. AG, H 12/04).
9.5. Da
quanto precede, il Tribunale osserva che anche dal profilo dell'impiego del
tempo si concretizza quindi un rapporto di subordinazione nei confronti della
società RI 1 (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00), elemento
caratteristico di un'attività lucrativa di tipo dipendente.
Infatti, dalle fatture
per prestazioni dell'interessato risulta una media lavorativa mensile a favore
dell’insorgente molto alta, corrispondente ad almeno 40 ore lavorative per
settimana. Ciò significa che ogni mese l’assicurato prestava i propri servizi
praticamente in favore della sola ricorrente, senza quindi avere il tempo materiale
per espletare dei lavori per altre persone.
9.6. Nell'espletamento
della sua attività __________ non emetteva fatture destinate ai beneficiari
delle sue prestazioni. Egli stilava infatti espressamente le proprie fatture
unicamente e direttamente all'indirizzo della società ricorrente che gli
commissionava l'esecuzione di opere. Le note di __________, che già riportavano
l'importo corrispondente alle sue opere, non venivano pertanto girate ai suoi
clienti finali per un pagamento diretto; destinataria delle stesse era sempre e
solo la ditta RI 1 (docc. IX/1 e IX/2). Obbligata alle prestazioni nei
confronti del precitato assicurato era quindi soltanto quest’ultima e non i di
lei clienti.
Questo fa sì che
nell'eseguire la propria attività l'assicurato non ha corso – contrariamente a
quanto asserito dalla ricorrente - alcun rischio particolare legato al suo
lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel senso di rischio
di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI 1995
pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5
LAVS).
Di conseguenza, __________
non si è assunto direttamente e personalmente alcun rischio economico, nella
misura in cui RI 1 regolava – in genere - settimanalmente le note che il suo
collaboratore le presentava (docc. IX/1 e IX/2).
La ditta insorgente si
è pertanto assunta il rischio economico, mentre l'assicurato, non agendo a proprio
nome e per proprio conto, non si è assunto alcun particolare rischio.
Tale circostanza
indica dunque l'assenza di un rischio d'incasso verso la committenza della
società.
9.7. Non
va poi dimenticato che l'eventualità che la ditta ricorrente avrebbe potuto non
versare al suo collaboratore gli ammontari da esso fatturati, avrebbe posto
quest'ultimo nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non
riceve quanto pattuito con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il
rischio economico che l'interessato sopportava era praticamente nullo e di
conseguenza non analogo a quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI
1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art.
5 LAVS). Non si può quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di
guadagno tipica di un lavoratore indipendente.
9.8. Questo
TCA evidenzia ancora che per
l'esercizio della sua attività, __________ non ha saputo comprovare di aver effettuato
degli investimenti, perciò egli non ha sopportato un rischio particolare legato
all'esercizio della sua attività di pulitore di terreni e disboscatore (Pratique
VSI 1995 pag. 27 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5 LAVS pag.
167 n. 56).
In specie non risulta dunque un rischio
aziendale come richiesto dalla giurisprudenza tipico di un’attività lucrativa di
carattere indipendente (STFA del 29 dicembre 2003 nella causa B., H 320/01).
9.9. Gli
altri elementi, sollevati dalla ricorrente a comprova della qualifica
dell'attività del collaboratore quale indipendente, non sono decisivi per la
determinazione dei rapporti nel periodo in esame. Importanti appaiono
soprattutto la dipendenza economica e temporale esistenti nei confronti della
sola società.
Va ribadito, comunque, che un assicurato
qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente (doc. H) può
esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989
nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n.
30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165),
proprio come affermato dall’Amministrazione nella propria dichiarazione del 27
aprile 2004 (doc. H).
A fronte
principalmente di una chiara dipendenza economica e temporale nei confronti
della società ricorrente, ma anche dell'assenza, come visto, di un rischio
d'incasso nei confronti della clientela nonché dell'assenza di sostanziali
investimenti, le motivazioni fornite dall'insorgente che ha affermato che il
suo collaboratore è libero nell'organizzazione dell'attività per quanto
concerne per esempio l'orario di lavoro o l'esecuzione del lavoro e che non è obbligato
a presenziare sui cantieri, hanno un'incidenza nettamente inferiore e non sono
sufficienti per qualificarlo come persona esercitante un'attività lucrativa
indipendente.
9.10. Il
TCA ribadisce ulteriormente che
l'assicurato non aveva alcun collaboratore alle sue dipendenze, tanto che __________
espletava da solo gli incarichi ricevuti dall’insorgente. Questo elemento
corrobora maggiormente la sua qualifica di dipendente della ditta per le
mansioni svolte in favore della stessa e ad essa fatturate.
10. Considerate
tutte le circostanze evidenziate, i diversi elementi del caso concreto indicano
concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione
sia dal profilo dell'impiego del tempo, sia sotto l'aspetto economico. Essi
permettono pure di ritenere che __________ non ha dovuto sopportare alcun
particolare rischio economico e d’incasso.
Di conseguenza, le
caratteristiche di un'attività salariata sono predominanti rispetto alle
ragioni di affiliare il collaboratore come un imprenditore autonomo.
La decisione della
Cassa che ha qualificato l'assicurato come dipendente risulta pertanto
corretta, per cui i redditi versati al medesimo durante gli anni 2001 e 2002
come pulitore di terreni (Fr. 97'448.-) vanno considerati come suo salario
determinante, su cui la datrice di lavoro è tenuta a pagare, in virtù dell'art.
14 LAVS, i contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.
Pertanto, su questo
aspetto, le decisioni impugnate devono essere confermate.
11. Nell'eventualità
che __________ fosse qualificato come dipendente, la ricorrente ha chiesto in
via subordinata di riprendere Fr. 23.-/ora e non Fr. 32.-/ora nell’ambito del conseguimento
dei suoi redditi. Secondo la società, bisognerebbe infatti considerare l’effettivo
importo prefissato dal Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti manovali
e non l’ammontare di Fr. 32.-/ora richiesto dal collaboratore nelle vesti di imprenditore
autonomo. La tariffa oraria fissata dall’assicurato sarebbe in effetti maggiore,
poiché comprensiva anche degli oneri sociali, dell’indennità per perdita di
guadagno, dell’assicurazione infortuni, dell’utilizzo del proprio furgone, ecc.
che deve personalmente sopportare.
Invocando il
riconoscimento della cifra più bassa, l’insorgente osserva come le spese che l’assicurato
ha dovuto affrontare (ognuna espressa con una percentuale che è stata sommata
al salario minimo orario fino a giungere Fr. 32.-/ora) debbano essere identificate
come tali. La ditta non condivide quindi la decisione della Cassa __________ di
considerare come salario determinante le retribuzioni lorde versate
all'assicurato anziché dedurre dalle medesime le percentuali relative alle
spese direttamente da esso sopportate, consistendo esse in spese professionali
ed ottenendo così un reddito netto su cui prelevare i contributi di legge.
12. Per
ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le
indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste
spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal
datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel
salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS,
il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9
cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:
il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di
queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a
domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel
salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv.
3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o
parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,
queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%
del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il
datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese
devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del
salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;
RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
La prassi
amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio
(viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la
clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese
d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo
svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal
domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno
dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare
fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro,
come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese
di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o
ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con
l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante
(DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve
dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982
pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
13. Conformemente
alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;
Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve
corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate
(Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a
fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente
dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;
STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte
devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è
stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere
comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione
incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di
lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione
considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979
pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N.
4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non
può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare
o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310
consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è
sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a
fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre
1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del
principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad
entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea
difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella
causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2).
È ammissibile derogare
a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese
generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.;
KÄSER, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare
fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD).
Questa modalità di
calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio,
artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit.,
pag. 166).
Se le spese generali
non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire
personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il
salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in
considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento
del salario;
- non è ammessa la
deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9
cpv. 3 OAVS).
Se le spese
effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il
salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo
l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.
Se l'indennità per le
spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria,
questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè
essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve
basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
14. Come
ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso
sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese
che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse
devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag.
34).
Nel caso concreto,
alcune fatture contemplano cifre tonde come spese (di trasferta), ciò che
dimostra che i rimborsi delle spese, corrisposti direttamente insieme agli
onorari, avvenivano forfetariamente.
Con sentenza del 10
dicembre 2004 nella causa E. SA (H 308/ 03, consid. 3.2) il Tribunale federale
delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla legittimità della ripresa di
spese forfetarie effettuata dalla Cassa, ha tutelato la decisione
dell’amministrazione di riprendere i salari, siccome “(…) l’insorgente non
ha prodotto alcun giustificativo a dimostrazione che i dipendenti avessero
effettivamente sostenuto tali spese, non potendosi infatti ritenere tali –
contrariamente a quanto sostiene la E. SA – i soli conteggi contabili dei
singoli dipendenti prodotti in corso di causa, ma privi di qualsivoglia
riscontro oggettivo.”.
Inoltre, la nostra
Massima istanza ha sottolineato come l’onere probatorio delle pezze
giustificanti le spese forfetarie sostenute spettasse alla ricorrente (art. 8
CC), poiché un semplice rinvio alle stesse, senza produrle, non può essere
ritenuto sufficiente per stralciarle dal salario determinante (consid. 3.3).
Siccome né la società
ricorrente né l’interessato hanno dimostrato l’esistenza delle spese invocate (e
tradotte con una percentuale nel calcolo della tariffa oraria applicata dal
collaboratore alla datrice di lavoro), la censura della ditta va disattesa e
l’ammontare ripreso dalla Cassa (Fr. 97'448.-) è integralmente confermato.
Tutto ben considerato,
la decisione impugnata va pertanto confermata ed il ricorso del 18 giugno 2004
deve essere respinto.
15. L’insorgente
chiede l’assunzione di diverse prove (audizione di testi).
Il TCA rileva innanzitutto che le
audizioni richieste possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto
d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza
federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art.
6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte;
semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa
H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320;
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28
giugno 2004 nella causa S.P., H 270/03; STFA del 3 maggio 2004 nella causa D.
SA, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e
269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223
consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b;
riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF
124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In concreto va
rilevato come le istanze d'audizione siano state formulate in via generica
senza neppure indicare i dati dei testi. Comunque, siccome la presente causa ha
potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione di questo TCA come pure della documentazione
acquisita pendente causa, e che gli stessi appaiono chiari, illuminanti ed
ancora non contestati nel loro contenuto, il Tribunale rinuncia all'assunzione
delle ulteriori prove richieste dall’insorgente, poiché esse non potrebbero in
nulla modificare l'esito della procedura.
16. Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per
quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di
contributi per assegni famigliari - che attengono al diritto cantonale - non vi
è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni
mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e
riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso 18 giugno 2004 formulato da RI 1, è respinto.
2.- Non
si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili.
3.- Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
famigliari, la presente decisione è definitiva.
4.- Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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