Lexipedia

Decisione

30.2004.59

imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di un posteggio comunale

27 giugno 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli stalli delimitati mediante mattoncini rossi. I bollettini di cantiere

richiamati ed assunti agli atti attestano che i lavori sono stati eseguiti a

fine gennaio/inizio febbraio del 2000 (cfr. rapporti giornalieri 31.1/4.2.2000

e verbale riunione di cantiere del 3.2.2000). Anche volendo essere generosi, la

messa in esercizio risale quindi al più tardi a fine febbraio 2000.

Perciò, vista la data di pubblicazione del prospetto (settembre 2001), il

diritto di imporre contributi manifestamente non è perento.

3.

3.1. Affinché sia imponibile

l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed

art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere

economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo

traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la

nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria

applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi,

Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.

66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch,

Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl

1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217,

221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.

1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions

d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF

99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. Scopo dichiarato dell’opera era quello di ovviare alla carenza di posteggi

nel quartiere ed alla conseguente situazione di disagio e pericolo provocata

dallo stazionamento disordinato delle vetture lungo i bordi di Via a__________.

Offrendo un’infrastruttura pubblica con una capienza di una ventina di posti

auto lo scopo è senz’altro stato raggiunto e si rivela pagante per i fondi

serviti che possono usufruire di nuovi spazi di sosta tecnicamente ed

esteticamente consoni oltre che adeguati alla destinazione ed alle necessità di

un quartiere densamente edificato ed abitato.

Il beneficio si riflette anche sulla part. 261 poiché questa si trova posta a

diretto confine con il posteggio e vi ha un accesso veicolare già dato da un

diritto di passo sulla confinante part. no. 250 ed oggi dalla strada comunale

al mapp. no. 1730 entrambi con sbocco su Via a__________ (cfr. verbale di

sopralluogo 5.4.2006; estratto RF; piano di mutazione no. 5600 del 30.11.2000).

La ricorrente nega il vantaggio particolare rilevando che, secondo la relazione

tecnica annessa al prospetto, il Comune intenderebbe sopprimere l’attuale posteggio

al mapp. no. 288 in Via C__________ per il quale sono stati già percepiti contributi

di miglioria. Di conseguenza, benché successivamente il Comune abbia smentito

tale proposito, di fatto la formazione del posteggio al mapp. no. 262 si

tradurrebbe semplicemente nella sostituzione di quello preesistente.

In realtà, però, la questione se il posteggio al mapp. no. 288 sarà o meno eliminato

è di secondaria importanza poiché non influisce sul giudizio riguardante il vantaggio

particolare. Infatti la prima ipotesi, ossia quella della soppressione, a

maggior ragione giustifica il vantaggio particolare derivante dalla nuova

opera. La seconda ipotesi, ossia quella del mantenimento, di per sé stessa non

vanifica né sminuisce il beneficio concreto derivante dalla formazione del

nuovo posteggio poiché questo – a differenza del mapp. no. 288 che serve anche

un altro comprensorio – è situato nel cuore del quartiere di Via a__________ al

cui servizio è precipuamente destinato e poiché è a diretto confine con la

part. no. 261.

In quest’ottica il contributo versato per il posteggio al mapp. no. 288 non

costituisce una pregiudiziale sia perché risale alla fine degli anni ’80, sia

perché, in genere, il contributo di miglioria è prelevato per finanziare un

opera al momento della sua costruzione e non quando, eventualmente, viene

soppressa; il fatto che la sua ragione d’essere cessi – ad esempio per un

qualsiasi mutamento delle esigenze – certamente non è motivo di retrocessione o

compensazione del contributo già soluto.

Il rimando ai contributi versati per altre opere, che il Comune non nega di

aver prelevato (cfr. verbale di udienza del 9.3.2006), non è pertinente poiché questi

esulano completamente dal presente procedimento.

Di conseguenza il principio dell’imposizione dev’essere confermato.

4.

La ricorrente contesta la messa in

conto, nella spesa determinante per il calcolo dei contributi, dell’importo di

fr. 415'240.- sborsato dal Comune per l’acquisto del mapp. no. 262.

L’argomento è del tutto inconsistente poiché l’art. 6 cpv. 1 LCM sancisce

espressamente che le spese di acquisto dei terreni necessari per l’esecuzione

dell’opera sono una componente della spesa determinante.

Ma la censura è pure tardiva. Infatti questa spesa è parte integrante del piano

di finanziamento (cfr. MM no. 1296 del 25.8.1998) votato dal Consiglio Comunale

(art. 13 cpv. 1 let. g LOC). Ora, il piano finanziario e la quota prelevabile

si annoverano tra le competenze esclusive del legislativo e dunque sfuggono al

sindacato del Tribunale di espropriazione; per prassi acquisita eventuali

contestazioni in merito vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle

forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46

c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4).

5.

Rilevato che il contributo non può

essere inferiore al 30%, è opinione della ricorrente che, tenuto conto del

costo effettivo, il contributo non soddisfi i requisiti legali.

A prescindere dal fatto che è stato sollevato solo nello scritto del 22.5.2006

(pto. 15), l’appunto è tanto laconico quanto enigmatico. Il commento che segue

Considerandi

è quindi dettato da puro scrupolo di motivazione.

Per quanto concerne la quota a carico dei proprietari vale quanto detto al

considerando precedente: la questione esula dalle competenze del Tribunale.

La percentuale è stata calcolata sulla base della spesa determinante per il

calcolo dei contributi pari a fr. 530'427.-, importo questo sensibilmente

inferiore – e quindi favorevole ai contribuenti – rispetto a quello indicato

nel MM no. 1296 (fr. 170'000.- + 415'240.- = 585'240.-) votato dal Consiglio

Comunale. A sua volta la cifra risultante di fr. 159'128.10 è stata applicata

al conteggio dei singoli contributi (cfr. prospetto).

Mal si comprende quindi dove risieda l’asserita violazione dei requisiti

legali.

6.

6.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota a

carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare

fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,

ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso

concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit.,

p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179;

DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di

apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.

cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.

64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

6.2

A fronte della spesa determinante totale di fr. 530'427.- la quota

imponibile del 30% corrisponde a fr. 159'128.10. La ripartizione del

prelevabile è avvenuta sulla base della superficie dei fondi, dell’indice di

sfruttamento e di un fattore interesse, quest’ultimo fissato principalmente in

funzione della distanza del fondo dal nuovo posteggio e dell’accessibilità

(cfr. relazione tecnica annessa al prospetto).

Nel complesso il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è

fondato su parametri di riparto realistici e comunemente ammessi grazie ai

quali è stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla

funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel perimetro in modo tale da

assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti.

Lo schema è completato con una finca “contributo posto auto mancante” che

traduce il rapporto tra le normative specifiche di PR inerenti l’obbligo di un

numero minimo di posteggi e la disponibilità effettiva di parcheggi di ciascun

fondo. Ciò è quantomeno sorprendente poiché nell’ambito di una fattispecie

analoga il Tribunale già ha avuto modo di commentare criticamente l’applicazione

di un tale criterio poiché questo evoca il concetto di contributo sostitutivo (cfr.

TE 23.4.2004 in re G.).

Occorre dunque rammentare che il contributo sostitutivo è percepito quale

surrogato della prestazione reale quando la formazione di posteggi

conformemente alle normative pianificatorie non può essere ragionevolmente

pretesa ed è finalizzato ad assicurare parità di trattamento fra i proprietari

che sono in grado di adempiere l’obbligo primario e quelli che, per situazione,

non possono farvi fronte (RDAT II-1996 no. 22; Scolari,

Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria,

CFPG 2005, no. 150).

Il contributo di miglioria, invece, è prelevato in funzione del vantaggio

particolare derivante, oltre che dall’uso effettivo, già dalla sola possibilità

d’uso di un posteggio comunale ma, soprattutto, non è inteso a sopperire a

carenze private; in quest’ottica la disponibilità di una numero sufficiente di

posteggi appare dunque del tutto ininfluente (RDAT I-1999 no. 42 c. 3.2;

Scolari, Tasse e contributi di miglioria, no. 268; Scolari,

Diritto amministrativo, parte speciale, no. 486). D'altronde, se un determinato

fondo disponesse dei posteggi privati richiesti dal PR o addirittura ne avesse

in eccedenza bisognerebbe arrivare all’aberrante conclusione che quel fondo non

trae alcun vantaggio, con l’effetto perverso di esonerarlo dal contributo

quando è risaputo che un parcheggio pubblico comporta benefici tangibili per le

proprietà site nelle immediate vicinanze (Blumer, op. cit., p. 38; Reitter,

op. cit., p. 67).

Perciò il contributo sostitutivo ed il contributo di miglioria non possono né

devono essere confusi e, più particolarmente, il secondo non è né deve essere

lo strumento per procurarsi il primo.

Ciò premesso, dalla verifica di dettaglio del prospetto risulta che l’aggravio

riferito al fabbisogno di posteggi, per complessivi fr. 20'000.-, in realtà è

stato dedotto dalla quota imponibile e poi riaddebitato solo alle proprietà

carenti di posteggi privati, mentre a tutti le altre, tra le quali vi è anche quella

della ricorrente, è stato applicato un coefficiente 0 (cfr. relazione tecnica

annessa al prospetto).

Benché, per le considerazioni di cui sopra, l’operazione sia discutibile, non è

trascurabile che per effetto della deduzione il calcolo ha avvantaggiato tutti

i fondi imposti in proporzione ai rispettivi pesi.

Di conseguenza, trattandosi di soluzione favorevole tanto per la ricorrente

quanto per gli altri contribuenti e considerato che il risultato finale non viola

i principi della proporzionalità e dell’equivalenza, il contributo può essere

confermato anche nel suo ammontare.

7.

Tutto ciò considerato il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 23 LCM

e 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster