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Decisione

30.2004.60

imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione di una nuova strada di PR

9 agosto 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.

cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. Nel ricorso il vantaggio particolare non è contestato. Ciò a giusta

ragione poiché la strada ha urbanizzato a nuovo un comprensorio edificabile che,

prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state poste

le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro

destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77

cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un

vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).

Tra questi si annovera anche il mapp. no. 2565, un terreno d’angolo edificabile

ubicato tra strada cantonale e l’imbocco della nuova strada di servizio. Infatti,

la formazione di un accesso dalla cantonale non pare una soluzione tecnicamente

ottimale poiché la cantonale stessa presenta in quel punto sia una certa

pendenza sia una curva che ostruisce la visuale. Inoltre quand’anche l’accesso fosse

tecnicamente ipotizzabile sui due fronti stradali, dovrebbe comunque essere

realizzato sulla strada gerarchicamente inferiore, vale a dire sulla nuova

strada di servizio (art. 5 cpv. 5 e 48 cpv. 2 Lstr.).

L’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è dunque fondato.

3.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta

a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è

di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione

del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda

(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore

completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo

6.2.2.2003). Per il mapp. no. 2565 ne è risultato un contributo di fr.

16'597.25.

Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di

specifiche censure sollevate da alcuni contribuenti, il Municipio ha depennato

certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così stata ridotta a fr.

653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali basi il prospetto è

stato rielaborato ed il contributo per il mapp. no. 2565 fissato in fr.

16'018.75 (cfr. scheda ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda personale

allegata alla decisione su reclamo).

3.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa

determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino

fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che

inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso

solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio

licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal

legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di

Stato quale autorità di vigilanza.

Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante poiché

i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa

indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”

(cfr. lettera del 28.11.2006).

Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto dichiarato

in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo

pianificatorio “di procedere al riordino fondiario della zona in relazione

alla strada” e che questo serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento

ragionevole della zona “indipendentemente dalla costruzione della strada

stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).

Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della

strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura

di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,

art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto

preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto

Considerandi

solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la

strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni terreni ai fini edilizi. Non

solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino fondiario

trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto del presente

procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada e non per il

riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato con il

prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento e la

permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la

questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai

fini del presente giudizio.

L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo

necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla

spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di

Stato.

Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80

(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.

Già su tali basi il contributo per il mapp. no. 2565 passa a fr. 14'579.25.

3.4

Il ricorrente contesta il coefficiente 1 assegnato ai fattori distanza e

rumore e ne chiede la riduzione a 0.4.

In effetti il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad

una riduzione del contributo poiché la situazione generale del mapp. no. 2565

determina, per confronti, un beneficio di gran lunga inferiore a quello tratto

da altre proprietà imposte.

Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare

convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo

scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati. Difatti

nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso anche in

misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe particolarmente

incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione che è doverosa affinché

sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni singolo proprietario è

tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio realmente ottenuto. In

sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata concreta talmente contenuta

che l’operazione di adeguamento risulta impraticabile senza rivoluzionare e

quindi snaturare il metodo di calcolo la cui scelta compete, notoriamente,

all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i pesi fossero moltiplicati

tra loro poiché in tale evenienza la correzione anche di un solo peso

comporterebbe una riduzione nettamente più marcata. E’ questo un principio di

pura matematica.

Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei

coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze

e delle caratteristiche intrinseche dei mapp. no. 2565 per rapporto all’opera

eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza effettiva.

Il fattore della distanza individua la posizione del fondo rispetto all’opera

(fondo confinante o retrostante): tanto minore è la distanza, tanto maggiore è

il beneficio. Il mapp. no. 2565 è direttamente confinante con la nuova strada ed

è quindi corretto ritenere che, sotto questo profilo, abbia tratto il massimo

vantaggio dalla nuova strada.

Riflessioni diverse si impongono invece per il fattore del rumore che dovrebbe

tradurre gli inconvenienti dati dalle immissioni foniche ed atmosferiche indotte

dal traffico stradale. Nel prospetto in esame tutte le proprietà si sono viste

assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo correttivo poiché i

livelli di traffico della nuova strada non sono sufficienti a determinare una

turbativa degna di rilievo (cfr. Rapporto esplicativo p. 3). A torto,

tuttavia, poiché se un prospetto contempla un tale fattore, allora questo deve

anche riconoscere che gli inconvenienti non possono essere uguali per tutti,

pena l’inutilità completa del parametro poiché non serve in alcun modo a

distinguere le proprietà. In concreto è così stato trascurato che più un fondo

è vicino ad un’opera stradale, maggiori sono le immissioni rispetto ad un fondo

più distante e quindi minore è il beneficio. Per quanto riguarda il mapp. no.

2565.

bisognava quindi tener presente che oltre ad essere direttamente

confinante il fondo è anche ubicato all’inizio del tratto stradale ed è quindi

esposto al massimo grado di immissioni. Una situazione ben diversa da quella

dei fondi retrostanti o ubicati alla fine della strada.

Un ultimo appunto va mosso, infine, al fattore dell’interesse. Di regola esso serve

a caratterizzare la necessità d’uso dell’opera e può variare a dipendenza di

opere di urbanizzazione preesistenti. In concreto questo fattore è attribuito in

proporzione alla lunghezza teorica o reale (di fatto) di parte della strada

urbanizzata per la raggiungere la proprietà (cfr. Rapporto esplicativo p.

2) confondendosi, perciò, con un altro parametro, quello della percorrenza

effettiva, che di principio, per motivi di chiarezza e per le conseguenze che

ha sul riparto, dovrebbe essere a sé stante. Sotto questo profilo il prospetto

è dunque impreciso poiché non distingue adeguatamente, per un verso,

l’interesse all’uso della nuova strada per un comprensorio che in passato era

privo di accesso veicolare e, per altro verso, la lunghezza del tratto percorso

per raggiungere le singole proprietà. In quest’ambito andava considerato che il

mapp. no. 2565 era già urbanizzato – anche se non in maniera ottimale (cfr.

consid. 2.2) – perché confinante con la strada cantonale e che l’uso della

nuova strada è ridotto a pochissimi metri.

Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione

complessiva del 70% e quindi fissa il contributo di miglioria a fr. 4'374.-.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale e

pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il

contributo di miglioria per il mapp. no. 2565 è ridotto a fr. 4'374.-.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune di____________. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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