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Decisione

30.2004.61

imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione di una strada di PR

9 agosto 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.

cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La strada in oggetto ha urbanizzato a nuovo un comprensorio edificabile che,

prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state poste

le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro

destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77

cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un

vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).

I mapp. no. 2544 e 2554 sono due fondi retrostanti ubicati ai margini del paese

con accesso pedonale dal nucleo. I due terreni sono però collegati anche alla

nuova strada attraverso un sentiero pedonale che occupa sedime privato tuttavia

gravato con un onere di passo a favore del Comune e quindi pubblico e che si

snoda sui mapp. no. 2547, 2545 per sboccare sullo stesso mapp. no. 2554. Anche

considerando che il tracciato è solo pedonale, le proprietà hanno tratto un

certo vantaggio dall’opera poiché questa offre ora una seconda possibilità di

accesso. Tanto più che il vigente piano viario prevede lungo la part. no. 2556

la costruzione di una strada di servizio SSp3 che accorcerà ulteriormente il

tratto pedonale.

Nel principio l’assoggettamento dei fondi al contributo di miglioria è dunque

fondato.

3.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta

a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è

di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione

del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda

(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore

completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo

6.2.2.2003). Per i mapp. no. 2544 e 2554 ne è risultato un contributo di fr. 4'551.05

e di fr. 1'565.05.

Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di

specifiche censure sollevate da alcuni contribuenti, il Municipio ha depennato

certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così stata ridotta a fr.

653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali basi il prospetto è

stato rielaborato ed i contributi per i mapp. no. 2544 e 2554 fissati in fr. 4'392.45

e fr. 1'510.50 (cfr. scheda ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda

personale allegata alla decisione su reclamo).

3.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa

determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino

fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che inizialmente

non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso solo, per la

prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio licenziato

quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal legislativo

comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di Stato quale

autorità di vigilanza.

Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante

poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa

indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”

(cfr. lettera del 28.11.2006).

Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto

dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo

pianificatorio “di procedere al riordino fondiario della zona in relazione

alla strada” e che questo serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento

ragionevole della zona “indipendentemente dalla costruzione della strada

stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).

Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della

strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura

di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,

art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto

preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto

solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la

Considerandi

strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni fondi ai fini edilizi.

Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino fondiario

trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto del presente

procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada e non per il

riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato con il

prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento e la

permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la

questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai

fini del presente giudizio.

L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo

necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla

spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di

Stato.

Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80

(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.

Già su tali basi i contributi per i mapp. no. 2544 e 2554 passano a fr. 3'997.70

ed a fr. 1'374.75.

3.4

La ricorrente chiede la riduzione a livelli minimi dei contributi a suo

carico.

In effetti il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad

un adeguamento dei contributi poiché la situazione generale delle due particelle

determina, per confronti, un beneficio inferiore a quello tratto da altre

proprietà imposte.

Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare

convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo

scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.

Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso

anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe

particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione

che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni

singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio

realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata

concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta

impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la

cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i

pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la

correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più

marcata. E’ questo un principio di pura matematica.

Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei

coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze

e delle caratteristiche intrinseche dei mapp. no. 2544 e 2554 per rapporto

all’opera eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza

effettiva.

Ad entrambe le particelle è stato assegnato un fattore interesse 0.4 ed un

fattore distanza 0.5 che qualificano i fondi per rapporto alla loro situazione

ma solo in parte e non a sufficienza.

Il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso

dell’opera e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti.

In concreto questo fattore è attribuito in proporzione alla lunghezza

teorica o reale (di fatto) di parte della strada urbanizzata per la raggiungere

la proprietà (cfr. Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un

altro parametro, quello della percorrenza effettiva, che di principio, per

motivi di chiarezza e per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a

sé stante. Sotto questo profilo il prospetto è dunque impreciso poiché non distingue

adeguatamente, per un verso, l’interesse all’uso della strada per un

comprensorio che in passato era privo di accesso veicolare e, per altro verso,

la lunghezza del tratto percorso per raggiungere le singole proprietà. Ciò

significa, con riferimento ai mappali in esame, che il ragionamento non può

limitarsi alla percorrenza, vale a dire ai metri percorsi per raggiungere il

sentiero pedonale al mapp. no. 2547 poiché crea squilibri manifesti ed

ingiustificabili. Non regge, ad esempio, il confronto con i mapp. no. 2556 e

2559.

o con i mapp. no. 2557 e 2563 cui sono stati assegnati fattori inferiori

(0.3 e addirittura 0.2) benché siano direttamente serviti dalla strada, né

quello con i mapp. no. 2548 e 2527 che hanno lo stesso fattore 0.4 ma che sono,

anch’essi, direttamente serviti ed il cui interesse all’opera palesemente non

può essere uguale a quello delle proprietà in esame che usufruiscono solo un

accesso pedonale.

Discutibile è anche il parametro della distanza che normalmente individua la

posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o retrostante) ed in

base al quale tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In

effetti il fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune (cfr.

relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai fini dei

contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,

rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso

diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno

ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo

contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui taluni fondi retrostanti

non siano stati differenziati. Concretamente bisognava dunque considerare che i

mapp. no. 2544 e 2554 paiono ben più lontani dall’opera rispetto, ad esempio, al

mapp. no. 2534.

Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione

complessiva del 30% e quindi fissa il contributo di miglioria per il mapp. no.

2544.

a fr. 2'798.- e quello per il mapp. no. 2554 a fr. 962.-.

4.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.). La ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale e pertanto

non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i

contributi di miglioria sono così ridotti:

per il mapp. no. 2544 a fr. 2'798.-

per il mapp. no. 2554 a fr. 962.-

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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