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Decisione

30.2004.62

imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione di una strada di PR

9 agosto 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.

cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La strada in oggetto ha urbanizzato a nuovo un comprensorio edificabile

che, prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state

poste le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro

destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77

cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un

vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).

Tra questi si annoverano senz’altro i mapp. no. 2531 e 2532 in quanto

direttamente confinanti con la nuova strada. Per lo stesso motivo un certo

beneficio va ammesso anche per le part. no. 1317 e 2533 che, sebbene non si

prestino alla costruzione, appartengono alla zona edificabile e quindi

dispongono di indici eventualmente cedibili. Vero è che la part. no. 2533 è

separata dalla strada, lungo tutto il fronte, da una stretta striscia di

terreno che misura 41 mq e che costituisce un’appendice del mapp. no. 2507. Tale

situazione, che non è riportata nel piano del perimetro d’imposizione ma

risulta chiaramente dal piano allegato 6 prodotto del ricorrente, non invalida tuttavia

la presunzione del vantaggio particolare poiché anche fondi non direttamente

confinanti possono trarre beneficio da un’opera nuova di urbanizzazione. Le

loro particolari caratteristiche vanno ponderate semmai nell’ambito del riparto

dei contributi.

Le part. no. 2503 e 2505 sono fondi retrostanti che usufruisconi di un accesso

pedonale da e verso la nuova strada sia attraverso il sentiero comunale al

mapp. no. 2500 sia attraverso il sentiero che, partendo dalla nuova strada, si

snoda su sedimi privati tuttavia gravati con un onere di passo a favore del

Comune (mapp. no. 2547, 2545, 2543, 2537, 3144, 2505 e 2503) e si congiunge, a

sua volta, con il mapp. no. 2500. I due fondi appartengono inoltre a quella

fascia di terreni raggiungibili in futuro da due nuove strade di servizio SSp3

perpendicolari alla nuova strada e previste dal piano viario.

L’assoggettamento dei mapp. no. 1317, 2531, 2532, 2533, 2503 e 2505 al

contributo di miglioria è dunque fondato.

Di contro esso non si giustifica per il mapp. no. 2547 poiché questo è

costituito da uno stretto sentiero di soli 20 mq che, essendo gravato da un

onere di passo a favore del Comune e quindi pubblico, non è computabile a fini

edilizi (cfr. Scolari, Commentario, ad art. 38 LE, no. 1133). La

situazione di questo sedime non ha subito alcuna modifica per effetto della

nuova strada per cui non è ravvisabile alcun vantaggio particolare. Per questo

terreno il contributo deve quindi essere annullato.

3.

3.1. Il ricorrente contesta il

piano del perimetro e ne chiede l’ampliamento alle part. no. 2497, 2504, 2538 e

2492.

3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che sono

effettivamente avvantaggiati dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria. La delimitazione del piano dipende da

un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22), ossia da un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla

facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Segno che l’ente

pubblico gode di un ampio margine di autonomia nel tracciare il comprensorio

imponibile. Ciò nondimeno dovrà considerare che l’elemento risolutivo è dato

dal vantaggio particolare poiché ogni singolo contribuente può essere imposto

solo proporzionalmente al beneficio che ha ottenuto dall’opera. Perciò

l’operazione consiste nel ponderare oggettivamente tutti i fattori che

concorrono a qualificare il vantaggio o a negarlo in modo da garantire ai

contribuenti un trattamento paritario e realmente commisurato al beneficio

(cfr. Reitter, op. cit., 95; Otzenberger, op. cit., p. 64).

Di conseguenza il vaglio del perimetro da parte del Tribunale non può avvenire

che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

Le particelle citate dal ricorrente, che a suo avviso avrebbero dovuto essere

incluse nel comprensorio imposto, sono tutte situate a valle del sedime

ferroviario. Stando a quanto dichiarato dal Comune questi fondi non potranno,

con ogni probabilità, essere raggiunti a partire dalla nuova strada. Tale

argomentazione pare attendibile poiché, a differenza della fascia di terreni

sottostanti accessibile almeno attraverso sentieri pedonali e nella quale sono

previste tre nuove strade di servizio SSp3 perpendicolari alla nuova strada, i

terreni confinanti con la ferrovia ben difficilmente possono e potranno far

capo a tali accessi o trarne un beneficio particolare.

In quest’ottica l’opera non ha dunque modificato in modo determinante la

situazione di quei terreni e di conseguenza la loro esclusione dal piano del

perimetro non è contraria al principio della parità di trattamento.

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

4.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta

a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è

di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione

del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda

(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore

completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo

6.2.2.2003). Per le proprietà del ricorrente ne sono risultati i seguenti

contributi:

per il mapp. no. 2503 fr. 4'788.35

per il mapp. no. 2505 fr. 8'391.60

per il mapp. no. 1317 fr. 44.65 (quota parte)

per il mapp. no. 2531 fr. 7'201.05 (quota parte)

per il mapp. no. 2532 fr. 3'797.10 (quota parte)

per il mapp. no. 2533 fr. 1'534.95 (quota parte)

Nell’ambito della successiva procedura di

reclamo, in accoglimento di specifiche censure sollevate da alcuni

contribuenti, il Municipio ha depennato certe voci dalla spesa determinante;

quest’ultima è così stata ridotta a fr. 653'203.80 e la quota imponibile a fr.

457'242.65. Su tali basi il prospetto è stato rielaborato (cfr. scheda

ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda personale allegata alla decisione

su reclamo) e, tenuto conto anche dell’adeguamento del fattore interesse per la

part. no. 2531 (da 0.5 a 0.4) i contributi sono così stati fissati:

per il mapp. no. 2503 a fr. 4'621.65

per il mapp. no. 2505 a fr. 8'099.15

per il mapp. no. 1317 a fr. 43.10 (quota parte)

per il mapp. no. 2531 a fr. 6'672.05 (quota parte)

per il mapp. no. 2532 a fr. 3'664.75 (quota parte)

per il mapp. no. 2533 a fr. 1'481.45 (quota parte)

4.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa

determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino fondiario

(cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che inizialmente non

era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso solo, per la prima

volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio licenziato quattro anni

dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal legislativo comunale, ha

dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di Stato quale autorità di

vigilanza.

Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante

poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa

indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”

(cfr. lettera del 28.11.2006).

Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto

dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo pianificatorio “di

procedere al riordino fondiario della zona in relazione alla strada” e che questo

serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento ragionevole della zona “indipendentemente

dalla costruzione della strada stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).

Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della

Considerandi

strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura

di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,

art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto

preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto

solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la

strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni terreni ai fini edilizi.

Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino

fondiario trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto

del presente procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada

e non per il riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato

con il prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento

e la permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la

questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai

fini del presente giudizio.

L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo

necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla

spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di

Stato.

Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80

(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.

Già su tali basi i contributi in esame passano

per il mapp. no. 2503 a fr. 4'206.35

per il mapp. no. 2505 a fr. 7'371.30

per il mapp. no. 1317 a fr. 39.25 (quota parte)

per il mapp. no. 2531 a fr. 6'072.45 (quota parte)

per il mapp. no. 2532 a fr. 3'335.40 (quota parte)

per il mapp. no. 2533 a fr. 1'348.35 (quota parte)

4.4

Anzitutto il ricorrente ha chiesto, per il mapp. no. 2533, la verifica

della superficie imposta.

In effetti la superficie riportata nel prospetto (mq 225) non corrisponde a

quella risultante a RF (mq 184). L’errore, peraltro ammesso dal Comune, può

essere sanato in questa sede: rapportato alla superficie ufficiale il

contributo per il mapp. no. 2533 risulta essere di fr. 1'102.60.

Per le altre particelle la superficie computata ai fini del contributo è invece

conforme alle risultanze del RF.

4.5

Il ricorrente postula la riduzione dei fattori dell’interesse e del rumore.

Il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad una

riduzione dei contributi per i mapp. no. 2503, 2505, 2531, 2532, e 2533 poiché

la situazione generale di questi fondi determina, per confronti, un beneficio

inferiore a quello tratto da altre proprietà imposte.

Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare

convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo

scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.

Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso

anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe

particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione

che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni

singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio

realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata

concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta

impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la

cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i

pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la

correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più

marcata. E’ questo un principio di pura matematica.

Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei

coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze

e delle caratteristiche intrinseche delle proprietà per rapporto all’opera

eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza effettiva.

Ai mapp. no. 2503 e 2505 è stato assegnato un fattore interesse dello 0.8, ai

mapp. no. 2531, 2532 e 2533 rispettivamente dello 0.4 dello 0.6 e dello 0.7;

essi qualificano i fondi per rapporto alla loro situazione ma solo in parte e

non a sufficienza. Di regola il fattore dell’interesse serve a caratterizzare

la necessità d’uso dell’opera e può variare a dipendenza di opere di

urbanizzazione preesistenti. In concreto questo fattore è attribuito in

proporzione alla lunghezza teorica o reale (di fatto) di parte della strada

urbanizzata per la raggiungere la proprietà (cfr. Rapporto esplicativo p.

2) confondendosi, perciò, con un altro parametro, quello della percorrenza

effettiva, che di principio, per motivi di chiarezza e per le conseguenze che

ha sul riparto, dovrebbe essere a sé stante. Sotto questo profilo il prospetto

è dunque impreciso poiché non distingue adeguatamente, per un verso,

l’interesse all’uso della nuova strada per un comprensorio che in passato era

privo di accesso veicolare e, per altro verso, la lunghezza del tratto percorso

per raggiungere le singole proprietà. In quest’ambito, ammesso un interesse

massimo all’uso dell’opera per i fondi confinanti (poiché sono stati

urbanizzati a nuovo), il criteri doveva essere sensibilmente più sfumato:

anzitutto perché il mapp. no. 2533 è privo di accesso diretto ed in secondo

luogo poiché pare eccessiva, ad esempio, la differenza rispetto al mapp. no.

2557.

(0.2) o tra gli stessi mapp. no. 2531, 2532 e 2533 che, a loro volta

confinano tra loro. Ma la dimostrazione palese dell’ambiguità del fattore

interesse si ha per i mapp. no. 2503 e 2505. Per questi terreni il ragionamento

non può limitarsi solo alla percorrenza, vale a dire ai metri percorsi per arrivare

all’altezza dei sentieri che servono quale accesso pedonale poiché crea uno squilibrio

manifesto ed ingiustificabile. Basti considerare, ad esempio, lo scarto con il

mapp. no. 3144 (0.7) o con il mapp. no. 2537 (0.50), rispettivamente la

differenza con i fondi direttamente serviti dalla nuova strada che, solo per

ragioni di percorrenza, si sono visti attribuire un interesse inferiore.

Un appunto va mosso anche al fattore del rumore che dovrebbe tradurre gli

inconvenienti dati dalle immissioni foniche ed atmosferiche indotte dal

traffico stradale. Infatti nel prospetto in esame tutte le proprietà si sono

viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo correttivo poiché i

livelli di traffico della nuova strada non sono sufficienti a determinare una

turbativa degna di rilievo (cfr. Rapporto esplicativo p. 3). A torto,

tuttavia, poiché se un prospetto contempla un tale fattore, allora questo deve

anche riconoscere che gli inconvenienti non possono essere uguali per tutti,

pena l’inutilità completa del criterio poiché non serve in alcun modo a

distinguere le proprietà. In concreto è così stato trascurato che più un fondo

è vicino ad un’opera stradale, maggiori sono le immissioni rispetto ad un fondo

più distante e quindi minore è il beneficio. Per quanto riguarda i mapp. no.

2531.

e 2532 bisognava quindi tener presente che i fondi sono direttamente

confinanti e quindi sono maggiormente esposti alle immissioni rispetto ai fondi

retrostanti.

Il fattore di correzione indice di sfruttamento è stato applicato solo ai fondi

con possibilità edificatorie ridotte (Rapporto esplicativo p. 2). Di

conseguenza andava riconosciuto anche il mapp. no. 2532 (per confronto con il

mapp. no. 2529) e marcato maggiormente per il mapp. no. 2533 che nemmeno si

presta ad essere trasformato in posteggio perché troppo stretto e privo di

accesso diretto.

Infine, quanto al parametro della distanza, va rilevato che normalmente esso

individua la posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o

retrostante): tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In

concreto tale fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune

(cfr. relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai

fini dei contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,

rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso

diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno

ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo

contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui taluni fondi retrostanti

non siano stati differenziati. Concretamente bisognava dunque considerare che

il mapp. no. 2533 non è direttamente confinante con la nuova strada ma ne è

separato lungo tutto il fronte da un’appendice del mapp. no. 2507 (cfr. consid.

2.2

).

Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione del

45% per i mapp. no. 2503 e 2505, rispettivamente del 10% per il mapp. no. 2531,

e del 50% per i mapp. no. 2532 e 2533. I contributi a carico del ricorrente

sono dunque fissati in fr. 2'313.- per il mapp. no. 2503, in fr. 4'054.- per il

mapp. no. 2505, in fr. a fr. 5'465.- per il mapp. no. 2531, in fr. 1'667.- per

il mapp. no. 2532 ed a fr. 551.- per il mapp. no. 2533.

Di contro per il mapp. no. 1317 non si giustificano ulteriori riduzioni (oltre

a quella riconosciuta al considerando 4.3) poiché il prospetto tiene

adeguatamente conto della situazione del fondo.

5.

Il ricorrente contesta

l’applicazione dell’interesse composto del 5% al pagamento rateale e chiede che

sia riconosciuto l’interesse semplice al saggio usuale come previsto dall’art.

18.

LCM.

La questione sfugge al sindacato del Tribunale di espropriazione che è

competente a statuire solo sul prospetto (art. 11 e 13 LCM) e non sulla fase d’incasso

dei contributi.

Sia detto comunque che nella misura in cui prevede un interesse semplice al saggio

usuale l’art. 18 LCM potrebbe, in effetti, essere equivocato. Occorre

dunque puntualizzare che un interesse sul capitale è dovuto qualora il pagamento

del contributo non avvenga entro i termini stabiliti ossia nell’ipotesi di un

ritardo. Di conseguenza la normativa rinvia al tasso legale di mora del 5%

giusta l’art. 73 cpv. 1 CO (cfr. Messaggio cit., ad art. 24, p. 27; Scolari,

Tasse e contributi di miglioria, 2005, ad art. 18 LCM).

Quanto allo sconto del 5% concesso ai contribuenti che hanno versato l’intero

importo entro un determinato termine, pure censurato dal ricorrente, si rileva

che la questione rientra nel potere di apprezzamento del Municipio.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale e

pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza:

1.1

i seguenti contributi di miglioria sono così ridotti:

per il mapp. no. 2503 a fr. 2'313.-

per il mapp. no. 2505 a fr. 4'054.-

per il mapp. no. 1317 a fr. 39.25 (quota parte)

per il mapp. no. 2531 a fr. 5'465.- (quota parte)

per il mapp. no. 2532 a fr. 1667.- (quota parte)

per il mapp. no. 2533 a fr. 551.- (quota parte)

1.2

il contributo per il mapp. no. 2547 è annullato.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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