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Decisione

30.2004.63

imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione di una strada di PR

9 agosto 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti, quali comproprietari del mapp. no. 2517, sono stati assoggettati

ad un contributo complessivo di fr. 14'830.05

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal

Municipio con risoluzione del 27.3.2002. Nondimeno, in quella sede,

riallacciandosi genericamente alle “considerazioni sviluppate da altri

reclamanti” (poi risultate essere in relazione con alcune voci non

computabili nella spesa determinante) il Municipio ha ridotto il contributo a

fr. 14'314.65.

Da ciò il ricorso in esame nel quale nel quale, sulla base di varie censure, è

chiesta la riduzione del contributo.

Con osservazioni del 28.11.2002 il Municipio ha postulato la reiezione del

gravame.

In esito all’udienza di conciliazione del 7.3.2006, risoltasi negativamente, il

Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 9.10.2006) che è

stata accettata dai ricorrenti ma rifiutata dal Municipio (lettera del

28.11.2006).

2.

Preliminarmente si rileva che con

atto di compravendita del 5.7.2000 il mapp. no. 2517 è stato ceduto a terzi

(cfr. estratto SIFTI).

La cessione, di cui si prende atto, non è tuttavia di rilievo ai fini

dell’imposizione del contributo di miglioria in esame. Infatti, a norma

dell’art. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto, in particolare, da colui che è

titolare del diritto di proprietà alla data della pubblicazione del prospetto.

Pertanto, considerato che a quel momento i ricorrenti erano ancora proprietari

del fondo, restano soggetti imponibili.

Non occorre esaminare i termini del contratto di compravendita, specie la

questione se l’acquirente abbia assunto l’onere derivante da pubblici tributi,

poiché il debito del contributo è personale; pertanto una simile clausola

varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe comunque essere opposta al

Comune (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem

Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach

dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 76).

3.

3.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano al privato un

vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 LCM), ossia un beneficio reale

ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si

ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio

2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua

imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des

Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,

Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.

cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

3.2. Nel ricorso il principio del vantaggio particolare non è contestato. Ciò a

giusta ragione poiché la strada ha urbanizzato a nuovo un comprensorio

edificabile che, prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono

così state poste le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente

alla loro destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2

let. b, 77 cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente

tratto un vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).

Tra questi si annovera anche il mapp. no. 2517, fondo retrostante ma servito dalla

nuova strada attraverso un accesso carrabile realizzato dal Comune (cfr.

relativa voce nell’estratto della liquidazione finale non computata ai fini dei

contributi).

L’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è dunque fondato.

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

4.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta

a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è

di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione

del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda

(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore

completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo

6.2.2.2003). Per il mapp. no. 2517 ne è risultato un contributo di fr.

14.830.05.

Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di

specifiche censure sollevate da alcuni contribuenti, il Municipio ha depennato

certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così stata ridotta a fr.

653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali basi il prospetto è

stato rielaborato ed il contributo per il mapp. no. 2517 fissato in complessivi

fr. 14'314.65 (cfr. scheda ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda

personale allegata alla decisione su reclamo).

4.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa

determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino

fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che

inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso

Considerandi

solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio

licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal

legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di

Stato quale autorità di vigilanza.

Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante

poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa

indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”

(cfr. lettera del 28.11.2006).

Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto

dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che che non vi era alcun

obbligo pianificatorio “di procedere al riordino fondiario della zona in

relazione alla strada” e che questo serviva all’edificabilità ed allo

sfruttamento ragionevole della zona “indipendentemente dalla costruzione

della strada stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).

Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della

strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura

di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,

art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto

preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto

solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la

strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni fondi ai fini edilizi.

Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino fondiario

trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto del presente

procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada e non per il

riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato con il

prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento e la

permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la

questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai

fini del presente giudizio.

L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo

necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla

spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di

Stato.

Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80

(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.

Già su tali basi il contributo per il mapp. no. 2517 passa a complessivi fr.

13'028.25.

4.4

I ricorrenti postulano la riduzione dei criteri di calcolo.

Il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad una

riduzione del contributo per il mapp. no. 2517 poiché la situazione generale

del fondo determina, per confronti, un beneficio inferiore a quello tratto da

altre proprietà imposte.

Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare

convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo

scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.

Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso

anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe particolarmente

incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione che è doverosa

affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni singolo

proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio

realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata

concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta

impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la

cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i

pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la

correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più

marcata. E’ questo un principio di pura matematica.

Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei

coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze

e delle caratteristiche intrinseche del mapp. no. 2517 per rapporto all’opera

eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza effettiva.

Stando al Rapporto esplicativo (p. 2) il fattore di correzione indice di

sfruttamento è stato applicato solo ai fondi con possibilità edificatorie

ridotte e secondo il Municipio il mapp. no. 2517 non merita alcun correttivo

poiché se fosse stato edificato in maniera più razionale avrebbe potuto

sfruttare tutti gli indici. Tale argomento non è condivisibile poiché le

possibilità edificatorie del fondo non sono solo una questione progettuale:

infatti la parte settentrionale del terreno è si sfruttabile ai fini degli

indici ma non è occupabile in ragione della sua dimensione e della vicinanza

degli edifici esistenti sui confinanti mapp. no. 2516 e 2520. Tale circostanza

andava dunque considerata.

Il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso

dell’opera e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti.

In concreto questo fattore è attribuito in proporzione alla lunghezza

teorica o reale (di fatto) di parte della strada urbanizzata per la raggiungere

la proprietà (cfr. Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un

altro parametro, quello della percorrenza effettiva, che di principio, per

motivi di chiarezza e per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a

sé stante. Sotto questo profilo il prospetto è dunque impreciso poiché non

distingue adeguatamente, per un verso, l’interesse all’uso della nuova strada

per un comprensorio che in passato era privo di accesso veicolare e, per altro

verso, la lunghezza del tratto percorso per raggiungere le singole proprietà.

Ciò significa, con riferimento al mappale in esame, che il ragionamento non può

limitarsi alla percorrenza, vale a dire ai metri percorsi per arrivare

all’altezza della strada di accesso poiché crea squilibri manifesti ed

ingiustificabili. Basti pensare, ad esempio, alla differenza con i fondi

direttamente serviti dall’opera che, solo per ragioni di percorrenza, si sono

visti attribuire un interesse inferiore. In particolare, considerato che la

funzionalità dell’opera è in rapporto diretto con le possibilità di

sfruttamento del fondo, bisognava considerare che per ca. 1/3 il fondo non è

occupabile e che non ha accesso diretto all’opera.

Discutibile è anche il parametro della distanza che normalmente individua la

posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o retrostante) ed in

base al quale tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In

effetti il fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune (cfr.

relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai fini dei

contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,

rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso

diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno

ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo

contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui taluni fondi retrostanti

non siano stati differenziati. Concretamente bisognava dunque considerare che la

proprietà dei ricorrenti è più lontana dall’opera rispetto ai fondi confinanti.

Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione complessiva

del 55% e quindi fissa il contributo di miglioria per il mapp. no. 2517 a complessivi

fr. 5'862.-.

5.

I ricorrenti contestano, infine,

lo sconto concesso ai contribuenti che hanno versato immediatamente l’intero

importo.

La questione sfugge, tuttavia, al sindacato del Tribunale di espropriazione che

è competente a statuire solo sul prospetto (art. 11 e 13 LCM) e non sulla fase

d’incasso dei contributi.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.). I ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale e

pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il

contributo di miglioria complessivo per il mapp. no. 2517 è ridotto a complessivi

fr. 5'862.-.

2.

la tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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