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Decisione

30.2004.64

imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione di una strada di PR

9 agosto 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sono proprietari, rispettivamente comproprietari, dei mapp. no. 2537,

2543 e 3144 e sono stati assoggettati ai seguenti contributi di miglioria:

per il mapp. no. 2537 fr. 12'915.15 (importo totale)

per il mapp. no. 2543 fr. 6'471.35

per il mapp. no. 3144 fr. 5'781.05

Il reclamo tempestivamente interposto contro il

prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.3.2002.

Nondimeno, in quella sede, riallacciandosi genericamente alle “considerazioni

sviluppate da altri reclamanti” (poi risultate essere in relazione con

alcune voci non computabili nella spesa determinante) il Municipio ha ridotto

tutti i contributi come segue:

per il mapp. no. 2537 a fr. 12'466.20 (importo totale)

per il mapp. no. 2543 a fr. 6'245.80

per il mapp. no. 3144 a fr. 5'579.55

Da ciò il ricorso in esame nel quale sono contestati

il vantaggio particolare ed i criteri di calcolo ed è chiesta una riduzione dei

contributi.

Con osservazioni del 28.11.2002 il Municipio ha postulato la reiezione del

gravame.

In esito all’udienza di conciliazione del 7.3.2006, risoltasi negativamente, il

Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 9.10.2006)

accettata dai ricorrenti (lettera del 12.10.2006) ma rifiutata dal Municipio

(lettera del 28.11.2006).

2.

Preliminarmente va rilevato che il

ricorso è privo d’oggetto nella misura in cui estende le contestazioni e la

domanda di riduzione anche al mapp. no. 2504. In effetti questa particella non

è soggetta ad imposizione.

3.

3.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano al privato un

vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 LCM), ossia un beneficio reale

ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si

ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio

2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua

imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des

Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,

Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.

cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

3.2. La strada in oggetto ha urbanizzato a nuovo un comprensorio edificabile

che, prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state

poste le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro

destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77

cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un

vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).

Tra questi si annoverano anche i mapp. no. 2537, 2543 e 3144. Si tratta infatti

di fondi retrostanti che usufruiscono di un accesso pedonale da e verso la

nuova strada sia attraverso il sentiero comunale al mapp. no. 2500 sia

attraverso il sentiero che, partendo dalla nuova strada, si snoda su sedimi

privati tuttavia gravati con un onere di passo a favore del Comune (mapp. no. 2547,

2545, 2543, 2537, 3144, 2505, 2503) e si congiunge, a sua volta, con il mapp.

no. 2500. Le particelle dei ricorrenti appartengono inoltre a quella fascia di

terreni raggiungibili in futuro da due nuove strade di servizio SSp3

perpendicolari alla nuova strada e previste dal piano viario.

Nel principio l’assoggettamento dei fondi al contributo di miglioria è dunque

fondato.

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

4.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta

a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è

di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione

del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda

(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore

completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo

6.2.2.2003). Per le proprietà dei ricorrenti ne sono risultati i seguenti

contributi:

per il mapp. no. 2537 fr. 12'915.15 (importo totale)

per il mapp. no. 2543 fr. 6'471.35

per il mapp. no. 3144 fr. 5'781.05

Nell’ambito della successiva procedura di

reclamo, in accoglimento di specifiche censure sollevate da alcuni

contribuenti, il Municipio ha depennato certe voci dalla spesa determinante;

quest’ultima è così stata ridotta a fr. 653'203.80 e la quota imponibile a fr.

457'242.65. Su tali basi il prospetto è stato rielaborato (cfr. scheda

ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda personale allegata alla decisione

su reclamo) ed i contributi sono così stati fissati:

Considerandi

per il mapp. no. 2537 a fr. 12'466.20 (importo totale)

per il mapp. no. 2543 a fr. 6'245.80

per il mapp. no. 3144 a fr. 5'579.55

4.3

Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa

determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino

fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che

inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso

solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio

licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal

legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di

Stato quale autorità di vigilanza.

Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante

poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa

indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”

(cfr. lettera del 28.11.2006).

Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto

dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo pianificatorio “di

procedere al riordino fondiario della zona in relazione alla strada” e che questo

serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento ragionevole della zona “indipendentemente

dalla costruzione della strada stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).

Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della

strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura

di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,

art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto

preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto

solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la

strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni fondi ai fini edilizi.

Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino

fondiario trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto

del presente procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada

e non per il riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato

con il prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento

e la permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la

questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai

fini del presente giudizio.

L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo

necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla

spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di

Stato.

Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80

(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.

Già su tali basi i contributi in esame passano

per il mapp. no. 2537 a fr. 11'376.- (importo totale)

per il mapp. no. 2543 a fr. 5'684.-

per il mapp. no. 3144 a fr. 5'078.-

4.4

I ricorrenti postulano la riduzione di tutti i criteri di calcolo.

Il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad una

riduzione dei contributi per i mapp. no. 2537, 2543 e 3144 poiché la situazione

generale di questi fondi determina, per confronti, un beneficio inferiore a

quello tratto da altre proprietà imposte.

Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare

convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo

scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.

Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso

anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe

particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione

che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni

singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio

realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata

concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta

impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la

cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i

pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la

correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più

marcata. E’ questo un principio di pura matematica.

Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei

coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze

e delle caratteristiche intrinseche delle proprietà per rapporto all’opera

eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza effettiva.

Ai mapp. no. 2543, 2537 e 3144 sono stati assegnati, rispettivamente, i fattori

interesse 0.4, 0.5 e 0.7; essi qualificano i fondi per rapporto alla loro

situazione ma solo in parte e non a sufficienza. Di regola il fattore

dell’interesse serve a caratterizzare la necessità d’uso dell’opera e può

variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti. In concreto

questo fattore è attribuito in proporzione alla lunghezza teorica o reale

(di fatto) di parte della strada urbanizzata per la raggiungere la proprietà

(cfr. Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un altro parametro,

quello della percorrenza effettiva, che di principio, per motivi di chiarezza e

per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a sé stante. Sotto

questo profilo il prospetto è dunque impreciso poiché non distingue

adeguatamente, per un verso, l’interesse all’uso della nuova strada per un

comprensorio che in passato era privo di accesso veicolare e, per altro verso,

la lunghezza del tratto percorso per raggiungere le singole proprietà. Ciò significa,

con riferimento ai mappali in esame, che il ragionamento non può limitarsi alla

percorrenza, vale a dire ai metri percorsi per arrivare all’altezza dei

sentieri che servono quali accessi pedonali poiché crea squilibri manifesti ed

ingiustificabili. Non regge, ad esempio, il confronto con i fondi direttamente

serviti dalla nuova strada che, solo per ragioni di percorrenza si sono visti

attribuire un interesse analogo o addirittura inferiore quando invece le

proprietà in esame usufruiscono solo un accesso pedonale.

Discutibile è anche il parametro della distanza che normalmente individua la

posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o retrostante) ed in

base al quale tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In

effetti il fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune (cfr.

relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai fini dei

contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,

rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso

diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno

ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo

contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui taluni fondi retrostanti

non siano stati differenziati. Concretamente bisognava dunque considerare che

le proprietà dei ricorrenti sono più lontane dall’opera rispetto, ad esempio,

al mapp. no. 2534 o 2535.

Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione del

40% per i mapp. no. 2537 e 3144, rispettivamente del 35% per il mapp. no. 2543

in quanto più vicino al nucleo. I contributi a carico dei ricorrenti sono

dunque fissati

per il mapp. no. 2537 a fr. 6’807.- (importo totale)

per il mapp. no. 2543 a fr. 3’695.-

per il mapp. no. 3144 a fr. 3'047.-

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i

contributi di miglioria sono così ridotti:

per il mapp. no. 2537 a fr. 6’807.-

(importo totale)

per il mapp. no. 2543 a fr. 3’695.-

per il mapp. no. 3144 a fr. 3'047.-

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere ai ricorrenti fr. 1'500.-

per ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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