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Decisione

30.2004.65

imposizione di contributi di miglioria per la costruzione di una strada di PR

9 agosto 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.

cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

4.2. Nel ricorso il vantaggio particolare non è contestato. Ciò a giusta

ragione poiché la strada ha urbanizzato a nuovo un comprensorio edificabile

che, prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state

poste le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro

destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77

cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un

vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).

Tra questi si annovera anche il mapp. no. 2556, un terreno ampio situato lungo

il tratto iniziale della nuova strada di servizio. L’assoggettamento del fondo

al contributo di miglioria è dunque fondato.

5.

5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera,

la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici

circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente

quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni

generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si

ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono

nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

5.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta

a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è

di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione

del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda

(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore

completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo 6.2.2.2003).

Per il mapp. no. 2556 ne è risultato un contributo di fr. 26'313.85.

Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di

specifiche censure sollevate da alcuni contribuenti, il Municipio ha depennato

certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così stata ridotta a fr.

653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali basi il prospetto è

stato rielaborato ed il contributo per il mapp. no. 2556 fissato in fr.

25'396.70 (cfr. scheda ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda personale

allegata alla decisione su reclamo).

5.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa

determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino

fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che

inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso

solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio

licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal

legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di

Stato quale autorità di vigilanza.

Secondo il Municipio questa voce dev’essere computata nella spesa determinante

poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa

indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”

(cfr. lettera del 28.11.2006).

Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto

dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo

pianificatorio “di procedere al riordino fondiario della zona in relazione

alla strada” e che questo serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento

ragionevole della zona “indipendentemente dalla costruzione della strada

stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).

Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della

strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura

di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr., art.

20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto preventiva

di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto solo pochi

fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la strada

bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni terreni ai fini edilizi. Non

solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino fondiario

trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto del presente

procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada e non per il

riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato con il

prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento e la

Considerandi

permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la

questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai

fini del presente giudizio.

L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo

necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla spesa

determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di Stato.

Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80

(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.

Già su tali basi il contributo per il mapp. no. 2556 passa a fr. 23'114.45.

5.4

Per quanto riguarda i criteri di calcolo il Tribunale reputa che nella

ripartizione si debba procedere ad una riduzione del contributo poiché la

situazione generale del mapp. no. 2556 determina, per confronti, un beneficio leggermente

inferiore a quello tratto da altre proprietà imposte.

Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare

convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo

scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.

Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso

anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe

particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione

che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni

singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio

realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata concreta

talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta impraticabile senza

rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la cui scelta compete,

notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i pesi fossero moltiplicati

tra loro poiché in tale evenienza la correzione anche di un solo peso

comporterebbe una riduzione nettamente più marcata. E’ questo un principio di

pura matematica.

Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei

coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze

e delle caratteristiche intrinseche del mapp. no. 2556 per rapporto all’opera

eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza effettiva.

In questo ambito non si giustificano correzioni riferibili ai criteri

dell’interesse e del rumore, benché essi non siano del tutto condivisibili quanto

a motivazioni. Sia detto infatti, per inciso, che il fattore dell’interesse

serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso dell’opera e può variare a

dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti. In concreto questo fattore

è attribuito in proporzione alla lunghezza teorica o reale (di fatto) di

parte della strada urbanizzata per la raggiungere la proprietà (cfr.

Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un altro parametro,

quello della percorrenza effettiva, che di principio, per motivi di chiarezza e

per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a sé stante. L’osservazione

allude, in particolare, ai fondi che in passato erano già serviti o a quelli

che usufruiscono solo di un accesso pedonale alla nuova strada; non vale invece

per il mapp. no. 2556 il cui interesse è senz’altro considerevole essendo

direttamente servito dall’opera. D’altra parte il fattore del rumore dovrebbe

tradurre gli inconvenienti dati dalle immissioni foniche ed atmosferiche

indotte dal traffico stradale. Nel prospetto in esame tutte le proprietà si

sono viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo correttivo poiché

i livelli di traffico della nuova strada non sono sufficienti a determinare

una turbativa degna di rilievo (cfr. Rapporto esplicativo p. 3). Ciò che è

discutibile poiché se un prospetto contempla un tale fattore, allora questo

deve anche riconoscere che gli inconvenienti non possono essere uguali per

tutti, pena l’inutilità completa del criterio poiché non serve in alcun modo a

distinguere le proprietà.

Detto questo, complessivamente i parametri assegnati alla proprietà ponderano

in modo corretto la sua situazione e non creano disparità di trattamento.

Da rettificare è invece il fattore della distanza che normalmente individua la

posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o retrostante) ed in

base al quale tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In effetti

il fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune (cfr.

relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai fini dei

contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,

rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso

diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno

ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo

contesto bisognava invece considerare che il mapp. no. 2556 ha una certa

profondità e che la parte retrostante non trae lo stesso beneficio di quella immediatamente

confinante. Perciò la linea di confine che sul piano del fattore distanza

include, ad esempio, le part. no. 2536 e 2545 (zona rosa), avrebbe dovuto

essere prolungata orizzontalmente tanto da comprendere anche la parte

retrostante del mapp. no. 2556.

Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione del

15% e quindi fissa il contributo di miglioria a fr. 19'647.-.

6.

Qualora la ricorrente avesse già

versato la totalità del contributo, il Municipio dovrà restituire la differenza

risultante dal presente giudizio. Questa differenza non frutta, tuttavia,

interessi (Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B VI).

7.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.).

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo

di miglioria per il mapp. no. 2556 è ridotto a fr. 19'647.-.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 1'500.-

per ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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