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Decisione

30.2004.66

imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione di una strada di PR

9 agosto 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.

cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La strada in oggetto ha urbanizzato a nuovo un comprensorio edificabile

che, prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state

poste le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro

destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77

cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un

vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).

Tra questi si annoverano senz’altro i mapp. no. 2531 e 2532 in quanto

direttamente confinanti con la nuova strada. Per lo stesso motivo un certo

beneficio va ammesso anche per le part. no. 1317 e 2533 che, sebbene non si

prestino alla costruzione, appartengono alla zona edificabile e quindi

dispongono di indici eventualmente cedibili. Vero è che la part. no. 2533 è separata

dalla strada, lungo tutto il fronte, da una stretta striscia di terreno che

misura 41 mq e che costituisce un’appendice del mapp. no. 2507. Tale situazione,

che non è riportata nel piano del perimetro d’imposizione ma risulta

chiaramente dal piano allegato 6 prodotto del ricorrente, non invalida tuttavia

la presunzione del vantaggio particolare poiché anche fondi non direttamente

confinanti possono trarre beneficio da un’opera nuova di urbanizzazione. Le

loro particolari caratteristiche vanno ponderate semmai nell’ambito del riparto

dei contributi.

L’assoggettamento dei mapp. no. 1317, 2531, 2532 e 2533 al contributo di

miglioria è dunque fondato.

Di contro esso non si giustifica per il mapp. no. 2547 poiché questo è

costituito da uno stretto sentiero di soli 20 mq che, essendo gravato da un

onere di passo a favore del Comune e quindi pubblico, non è computabile a fini

edilizi (cfr. Scolari, Commentario, ad art. 38 LE, no. 1133). La

situazione di questo sedime non ha subito alcuna modifica per effetto della

nuova strada per cui non è ravvisabile alcun vantaggio particolare. Per questo

terreno il contributo deve quindi essere annullato.

3.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi

si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono

nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta

a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è

di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione

del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda

(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore

completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo

6.2.2.2003). Per le proprietà del ricorrente, limitatamente alla sua quota

parte, ne sono risultati i seguenti contributi:

per il mapp. no. 1317 fr. 44.65 per il mapp. no. 2532

fr. 3'797.10

per il mapp. no. 2531 fr. 7'201.05 per il mapp. no. 2533 fr.

1'534.95

Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di

specifiche censure sollevate da alcuni contribuenti, il Municipio ha

depennato certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così stata

ridotta a fr. 653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali basi

il prospetto è stato rielaborato (cfr. scheda ricalcalo dopo l’evasione dei

reclami; scheda personale allegata alla decisione su reclamo) e, tenuto conto

anche dell’adeguamento del fattore interesse per la part. no. 2531 (da 0.5 a

0.4) i contributi sono così stati fissati:

per il mapp. no. 1317 a fr. 43.10 per il mapp. no. 2532

a fr. 3'664.75

per il mapp. no. 2531 a fr. 6'672.05 per il mapp. no. 2533 a

fr. 1'481.45

3.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa

determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino

fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che

inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso

solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio

licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal

legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di

Stato quale autorità di vigilanza.

Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante

poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa

indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”

(cfr. lettera del 28.11.2006).

Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto

dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo pianificatorio “di

procedere al riordino fondiario della zona in relazione alla strada” e che questo

serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento ragionevole della zona “indipendentemente

dalla costruzione della strada stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).

Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della

strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura

di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,

art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto

preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto

solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la

strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni terreni ai fini edilizi.

Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino

fondiario trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto

del presente procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada

e non per il riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato

con il prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento

e la permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la

questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai

fini del presente giudizio.

L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo

necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla

spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di

Considerandi

Stato.

Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80

(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.

Già su tali basi la quota parte dei contributi a carico del ricorrente passa

per il mapp. no. 1317 a fr. 39.25 per il mapp. no. 2532

a fr. 3'335.40

per il mapp. no. 2531 a fr. 6'072.45 per il mapp. no. 2533 a

fr. 1'348.35

3.4

Anzitutto il ricorrente ha chiesto, per il mapp. no. 2533, la verifica

della superficie imposta.

In effetti la superficie riportata nel prospetto (mq 225) non corrisponde a

quella risultante a RF (mq 184). L’errore, peraltro ammesso dal Comune, può

essere sanato in questa sede: rapportato alla superficie ufficiale il

contributo risulta essere di fr. 1'102.60.

3.5

Il ricorrente ha postulato la riduzione del fattore interesse.

Il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad una

riduzione dei contributi per i mapp. no. 2531, 2532 e 2533 poiché la situazione

generale di questi fondi determina, per confronti, un beneficio inferiore a

quello tratto da altre proprietà imposte.

Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare

convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo

scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.

Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso

anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe

particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione

che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni

singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio

realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata

concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta

impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la

cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i

pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la

correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più

marcata. E’ questo un principio di pura matematica.

Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei

coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze

e delle caratteristiche intrinseche dei mapp. no. 2531, 2532 e 2533 per

rapporto all’opera eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di

percorrenza effettiva.

Al mapp. no. 2531, 2532 e 2533 è stato assegnato un fattore interesse,

rispettivamente, dello 0.4 dello 0.6 e dello 0.7 che qualificano i fondi per

rapporto alla loro situazione ma solo in parte e non a sufficienza. Di regola

il fattore dell’interesse serve a caratterizzare la necessità d’uso dell’opera

e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti. In concreto

questo fattore è attribuito in proporzione alla lunghezza teorica o reale

(di fatto) di parte della strada urbanizzata per la raggiungere la proprietà

(cfr. Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un altro parametro,

quello della percorrenza effettiva, che di principio, per motivi di chiarezza e

per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a sé stante. Sotto

questo profilo il prospetto è dunque impreciso poiché non distingue

adeguatamente, per un verso, l’interesse all’uso della nuova strada per un comprensorio

che in passato era privo di accesso veicolare e, per altro verso, la lunghezza

del tratto percorso per raggiungere le singole proprietà. In quest’ambito,

ammesso un interesse massimo all’uso dell’opera (poiché i fondi sono stati

urbanizzati a nuovo), il criterio doveva essere sensibilmente più sfumato: anzitutto

perché il mapp. no. 2533 è privo di accesso diretto ed in secondo luogo poiché pare

eccessiva, ad esempio, la differenza rispetto al mapp. no. 2557 (0.2) o tra gli

stessi mapp. no. 2531, 2532 e 2533 che, a loro volta, confinano tra loro.

Un appunto va mosso anche al fattore del rumore che dovrebbe tradurre gli

inconvenienti dati dalle immissioni foniche ed atmosferiche indotte dal

traffico stradale. Infatti nel prospetto in esame tutte le proprietà si sono

viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo correttivo poiché i

livelli di traffico della nuova strada non sono sufficienti a determinare una

turbativa degna di rilievo (cfr. Rapporto esplicativo p. 3). A torto,

tuttavia, poiché se un prospetto contempla un tale fattore, allora questo deve

anche riconoscere che gli inconvenienti non possono essere uguali per tutti,

pena l’inutilità completa del criterio poiché non serve in alcun modo a

distinguere le proprietà. In concreto è così stato trascurato che più un fondo

è vicino ad un’opera stradale, maggiori sono le immissioni rispetto ad un fondo

più distante e quindi minore è il beneficio. Per quanto riguarda i mapp. no. 2531

e 2532 bisognava quindi tener presente che i fondi sono direttamente confinanti

e quindi sono maggiormente esposti alle immissioni rispetto ai fondi

retrostanti.

Il fattore di correzione indice di sfruttamento è stato applicato solo ai fondi

con possibilità edificatorie ridotte (Rapporto esplicativo p. 2). Di conseguenza

andava riconosciuto anche per il mapp. no. 2532 (per confronto con il mapp. no.

2529) e marcato maggiormente per il mapp. no. 2533 che nemmeno si presta ad

essere trasformato in posteggio perché troppo stretto e privo di accesso

diretto.

Infine, quanto al parametro della distanza, va rilevato che normalmente esso

individua la posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o

retrostante): tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In concreto

tale fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune (cfr.

relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai fini dei

contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,

rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso

diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno

ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo

contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui taluni fondi retrostanti

non siano stati differenziati. Concretamente bisognava dunque considerare che

il mapp. no. 2533 non è direttamente confinante con la nuova strada ma ne è

separato lungo tutto il fronte da un’appendice del mapp. no. 2507 (cfr. consid.

2.2

).

Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione del

10% per il mapp. no. 2531, rispettivamente del 50% per i mapp. no. 2532 e 2533.

La quota parte di contributi a carico del ricorrente è dunque fissata a fr. a

fr. 5'465.- per il mapp. no. 2531, a fr. 1'667.- per il mapp. no. 2532 ed a fr.

551.

- per il mapp. no. 2533.

Di contro per il mapp. no. 1317 non si giustificano ulteriori riduzioni (oltre

a quella riconosciuta al considerando 3.3) poiché il prospetto tiene

adeguatamente conto della situazione del fondo.

4.

Il ricorrente ha chiesto che al

pagamento rateale sia applicato l’interesse semplice al saggio usuale come

previsto dall’art. 18 LCM e non al tasso del 5%.

La questione sfugge al sindacato del Tribunale di espropriazione che è

competente a statuire solo sul prospetto (art. 11 e 13 LCM) e non sulla fase

d’incasso dei contributi.

Sia detto comunque che nella misura in cui prevede un interesse semplice al saggio

usuale l’art. 18 LCM potrebbe, in effetti, essere equivocato. Occorre

dunque puntualizzare che un interesse sul capitale è dovuto qualora il

pagamento del contributo non avvenga entro i termini stabiliti ossia

nell’ipotesi di un ritardo. Di conseguenza la normativa rinvia al tasso legale

di mora del 5% giusta l’art. 73 cpv. 1 CO (cfr. Messaggio cit., ad art.

24, p. 27; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, ad art. 18

LCM).

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale e

pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza:

1.1

i seguenti contributi di miglioria (quota parte) sono così ridotti:

per il mapp. no. 1317 a fr. 39.25

per il mapp. no. 2531 a fr. 5'465.-

per il mapp. no. 2532 a fr. 1'667.-

per il mapp. no. 2533 a fr. 551.-

1.2

il contributo per il mapp. no. 2547 è annullato.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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