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Decisione

30.2004.67

imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione di una nuova strada di PR

9 agosto 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., ad art. 5 p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che

giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,

p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.

cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

3.2. Nel ricorso il principio del vantaggio particolare non è contestato. Ciò a

giusta ragione poiché la strada ha urbanizzato a nuovo un comprensorio che,

prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state poste

le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro destinazione

pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT),

fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un vantaggio

particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).

Tra questi si annoverano anche i mapp. no. 2549 e 2525. Infatti benché siano

retrostanti, entrambe le particelle hanno accesso alla nuova strada attraverso

la strada comunale al mapp. no. 1312 realizzata da Comune (cfr. relativa voce

nell’estratto della liquidazione finale non computata ai fini dei contributi).

Il mapp. no. 2525 è peraltro stato incluso nel perimetro limitatamente alla

superficie edificata vale a dire all’area che ha tratto un beneficio effettivo

dall’opera.

L’assoggettamento dei fondi al contributo di miglioria è dunque fondato.

4.

4.1. Il ricorrente contesta la

mancata approvazione del perimetro da parte del Consiglio Comunale e chiede

l’ampliamento del piano alle part. no. 2497, 2504, 2538, 2539 e 2540.

4.2. L’elaborazione del prospetto dei contributi – e quindi anche del piano del

perimetro (art. 11 cpv. 1 let. b LCM) – compete al Municipio (RDAT

I-1994 no. 7); la LCM non prevede l’obbligo di sottoporre il piano al legislativo

comunale per approvazione.

Su questo punto la censura è infondata.

4.3. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che sono

effettivamente avvantaggiati dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria. La delimitazione del piano dipende da

un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22), ossia da un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla

facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Segno che l’ente

pubblico gode di un ampio margine di autonomia nel tracciare il comprensorio

imponibile. Ciò nondimeno dovrà considerare che l’elemento risolutivo è dato

dal vantaggio particolare poiché ogni singolo contribuente può essere imposto

solo proporzionalmente al beneficio che ha ottenuto dall’opera. Perciò

l’operazione consiste nel ponderare oggettivamente tutti i fattori che

concorrono a qualificare il vantaggio o a negarlo in modo da garantire ai

contribuenti un trattamento paritario e realmente commisurato al beneficio

(cfr. Reitter, op. cit., 95; Otzenberger, op. cit., p. 64).

Di conseguenza il vaglio del perimetro da parte del Tribunale non può avvenire

che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

Le cinque particelle citate dal ricorrente, che a suo avviso avrebbero dovuto

essere incluse nel comprensorio imposto, sono tutte situate immediatamente a

valle del sedime ferroviario. Stando a quanto dichiarato dal Comune questi

fondi non potranno, con ogni probabilità, essere raggiunti a partire dalla

nuova strada. Tale argomentazione pare attendibile poiché, a differenza della

fascia di terreni sottostanti accessibile almeno attraverso sentieri pedonali e

nella quale sono previste tre nuove strade di servizio SSp3 perpendicolari alla

nuova strada, i terreni confinanti con la ferrovia ben difficilmente possono e

potranno far capo a tali accessi o trarne un beneficio particolare. I mapp. no.

2539 e 2540, oltretutto, misurano rispettivamente solo mq 101 e 119 e dunque

nemmeno si prestano allo sfruttamento edilizio.

In quest’ottica l’opera non ha dunque modificato in modo determinante la

situazione di quei terreni e di conseguenza la loro esclusione dal piano del

perimetro non è contraria al principio della parità di trattamento.

5.

5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

5.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta

a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è

di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione

del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda

(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore

completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo

6.2.2.2003). Per i mapp. no. 2525 e 2549 ne è risultato un contributo di fr. 7'070.65

e di fr. 12'831.50.

Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di

specifiche censure sollevate, tra l’altro, anche dal qui ricorrente, il

Municipio ha depennato certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così

stata ridotta a fr. 653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali

basi il prospetto è stato rielaborato ed i contributi per i mapp. no. 2525 e

2549 sono stati fissati in fr. 6'824.20 ed in fr. 12'384.25 (cfr. scheda

ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda personale allegata alla decisione

su reclamo).

Considerandi

5.3

Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa

determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino

fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che

inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso

solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio

licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal

legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di

Stato quale autorità di vigilanza.

Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante

poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa

indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”

(cfr. lettera del 28.11.2006).

Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto

dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo

pianificatorio “di procedere al riordino fondiario della zona in relazione

alla strada” e che questo serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento

ragionevole della zona “indipendentemente dalla costruzione della strada

stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).

Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della

strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura

di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,

art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto

preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto

solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la

strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni fondi ai fini edilizi.

Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino fondiario

trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto del presente

procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada e non per il

riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato con il

prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento e la

permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la

questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai

fini del presente giudizio.

L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo

necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla

spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di

Stato.

Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80

(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.

Già su tali basi i contributi per i mapp. no. 2525 e 2549 passano a fr. 6'210.95

ed a fr. 11'271.35.

5.4

Il ricorrente contesta i parametri di calcolo adottati dal Comune.

Il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad una

riduzione dei contributi poiché la situazione generale dei mapp. no. 2525 e

2549.

determina, per confronti, un beneficio inferiore a quello tratto da altre

proprietà imposte.

Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare

convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo

scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.

Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso

anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe

particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione

che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni

singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio

realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata

concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta

impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la

cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i

pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la

correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più

marcata. E’ questo un principio di pura matematica.

Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei

coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze

e delle caratteristiche intrinseche dei mapp. no. 2525 e 2549 per rapporto

all’opera eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza

effettiva.

Il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso

dell’opera e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti.

In concreto questo fattore è attribuito in proporzione alla lunghezza

teorica o reale (di fatto) di parte della strada urbanizzata per la raggiungere

la proprietà (cfr. Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un

altro parametro, quello della percorrenza effettiva, che di principio, per

motivi di chiarezza e per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a

sé stante. Sotto questo profilo il prospetto è dunque impreciso poiché non

distingue adeguatamente, per un verso, l’interesse all’uso della nuova strada

per un comprensorio che in passato era privo di accesso veicolare e, per altro

verso, la lunghezza del tratto percorso per raggiungere le singole proprietà.

Ciò significa, con riferimento ai mappali in esame, che il ragionamento non può

limitarsi alla percorrenza, vale a dire ai metri percorsi per arrivare

all’altezza della strada di accesso al mapp. no. 1312 poiché crea squilibri

manifesti ed ingiustificabili. Basti pensare, ad esempio, alla differenza con i

fondi direttamente serviti dall’opera che, solo per ragioni di percorrenza, si

sono visti attribuire un interesse inferiore. Nella fattispecie è inoltre stato

trascurato che la strada al mapp. no. 1312 serve direttamente il mapp. no. 2549

ma non il mapp. no. 2525. Discutibile è anche il parametro della distanza che

normalmente individua la posizione del fondo rispetto all’opera (fondo

confinante o retrostante) ed in base al quale tanto minore è la distanza, tanto

maggiore è il beneficio. In effetti il fattore è messo in relazione con accessi

realizzati dal Comune (cfr. relative voci nell’estratto della liquidazione

finale non computate ai fini dei contributi) di cui, però, non tutti i

contribuenti hanno beneficiato, rispettivamente con la presenza di opere a

confine che precludono l’accesso diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo

p. 2), criteri questi che hanno ben poco a che vedere con la distanza tra un

fondo e l’opera. In questo contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui

taluni fondi retrostanti non siano stati differenziati. Concretamente bisognava

dunque considerare che le proprietà del ricorrente sono più lontane dall’opera

rispetto ai fondi confinanti e riconoscere un correttivo non al mapp. no. 2525 bensì

anche al mapp. no. 2549.

Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione del

15% per il mapp. no. 2549 e del 20% per il mapp. no. 2525; i contributi a

carico del ricorrente sono dunque fissati a fr. 4’968.- per il mapp. no. 2525 ed

a fr. 9'580.- per il mapp. no. 2549.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31

LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale e

pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i

contributi di miglioria sono ridotti a fr. 4'968.- per il mapp. no. 2525 ed a

fr. 9'580.- per il mapp. no. 2549.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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