30.2004.68
interessi di mora dovuti da una società a causa del tardivo versamento dei contributi paritetici
7 ottobre 2004Italiano24 min
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Numero d'incarto:
30.2004.68
Data decisione, Autorità:
07.10.2004, TCA
Titolo:
interessi di mora dovuti da una società a causa del tardivo versamento dei contributi paritetici
INTERESSI DI RITARDO
art. 14 cpv. 1 LAVS
art. 14 cpv. 2 LAVS
art. 14 cpv. 3 LAVS
art. 14 cpv. 4 LAVS
art. 26 LPGA
art. 36 OAVS
art. 41bis cpv. 1 OAVS
art. 41bis cpv. 2 OAVS
art. 41bis cpv. 3 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.68
cr/sc
Lugano
7 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 luglio 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 16 luglio 2004 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 9 luglio 2004 la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 390.75 gli
interessi di mora dovuti dalla società RI 1, a causa del tardivo versamento dei
contributi paritetici dovuti per il periodo dal 1.10.2003 al 31.12.2003 (cfr.
doc. A1).
1.2. Contro la
predetta decisione è tempestivamente insorta la società, con opposizione del 15
luglio 2004, contestando l'addebito degli interessi di mora (cfr. doc. A2).
Con
decisione su opposizione del 16 luglio 2004 la Cassa ha respinto le censure
dell'opponente, confermando la precedente decisione (cfr. doc. A3).
1.3. Con ricorso
del 27 luglio 2004 la società RI 1 è tempestivamente insorta, rilevando quanto
segue:
"
(…)
In data 26 novembre 2003 la nostra società, a seguito del
cambiamento di sede dal Canton __________ al Canton __________, veniva iscritta quale contribuente AVS alla
Cassa dal 1° ottobre 2003, in precedenza risultavamo iscritti esclusivamente
per i contributi Assegni famigliari (documento 4).
A seguito di quanto precede in data 24 dicembre 2003 inoltravamo
alla signora __________ della Cassa i conteggi dei salari per l'anno 2003. Gli
stessi dovevano portare all'elaborazione di un conteggio definitivo fino al 30
settembre 2003 solo per quanto attiene gli assegni famigliari, e dal 1° ottobre
2003 per tutti i contributi (documento 5).
In data 26 gennaio 2004 la Cassa emetteva due conteggi (documento
6 e 7) i quali tuttavia risultavano errati in quanto non tenevano in
considerazione la realtà delle cose così come da nostro scritto del 24 dicembre
2003.
Solo dopo colloquio telefonico con la signora __________ delle
affiliazioni, avvenuto nei giorni successivi, la cassa procedeva allo stralcio
della posizione Assegni famigliari (documento 8) in data 4 febbraio
2004, ma retroattivamente al 30 settembre 2003 - questo sta a dimostrare tra le
altre cose l'ammissione indiretta di errore da parte della Cassa.
In seguito a quanto precede la Cassa emetteva finalmente il
conguaglio spese corretto (documento 9) il quale, veniva pagato entro i 30
giorni dalla data della fattura.
Se la Cassa avesse agito con professionalità al nostro invio di
documentazione del 24 dicembre 2003, l'emissione del conteggio definitivo dei
salari sarebbe dovuta avvenire entro qualche giorno e conseguentemente il
pagamento nei termini non avrebbe comportato alcuna emissione di interessi di
mora.
La Cassa purtroppo non ha svolto con diligenza il proprio lavoro,
come dimostrato dalla decisione del 4 febbraio 2004 retroattiva valuta 30
settembre 2003, e pertanto oggi richiede al contribuente di assumere i costi
degli errori da lei commessi." (Doc. I)
1.4. Con risposta
del 1° settembre 2004 la Cassa ha osservato:
"
(…)
NEL MERITO
1. Con ricorso
del 27 luglio 2004, la ditta RI 1 ripropone sostanzialmente le medesime
argomentazioni esposte con opposizione del 15 luglio 2004.
Pertanto, allo scopo di evitare un
ulteriore atto di causa avente lo stesso contenuto della decisione su
opposizione del 16 luglio 2004, la Cassa rinvia a tale atto, riconfermandosi
integralmente nello stesso.
La Cassa evidenzia comunque ancora che
l'importo di cui alla fattura 13 febbraio 2004 relativa al conguaglio del 2003
è stato accreditato sul di lei conto solo in data 19 marzo 2004, così come si
evince dal giustificativo contabile di cui al doc. 1.
Pertanto, conformemente agli articoli
41ter e 42 OAVS nonché alla chiara giurisprudenza in merito, gli
interessi di mora pari a CHF 390.75 sono dovuti, indipendentemente dalla
questione concernente l'affiliazione - peraltro risolta - che esula
dall'oggetto in contestazione.
2. Visto quanto
sopra esposto, la Cassa chiede a codesto lodevole Tribunale che la decisione su
opposizione del 16 luglio 2004 venga confermata e il ricorso presentato in data
27 luglio 2004 dalla RI 1 sia respinto." (Doc. III)
1.5. In data 6
settembre 2004 la società ricorrente ha confermato quanto già indicato nel
proprio ricorso del 27 luglio 2004 (cfr. doc. V).
Il doc. V è stato trasmesso alla Cassa, per
conoscenza (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un
punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli
effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1,
126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid.
1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3
e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF
127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per
contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.
DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In
concreto gli interessi di mora chiesti in pagamento dalla Cassa per ritardato
pagamento dei contributi paritetici si riferiscono al periodo compreso fra il
1° ottobre 2003 e il 31 dicembre 2003. Per cui trovano applicazione le norme
della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS.
2.3. L'art. 14
cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati
periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
Fatti
I
contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i
contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli
degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare
i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio
federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Di regola
i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con
procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questo vale anche per contributi
di notevole entità, in deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA (art. 14 cpv. 3 LAVS).
Per
l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di
pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione
d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione
di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi
arretrati, anche in deroga all'art. 24 LPGA (lett. d).
In tema di interessi di mora e interessi
compensativi l'art. 26 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di
contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di
mora o remunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi
esigui e termini di breve durata (art. 26 cpv. 1 LPGA).
Con il 1°
gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione
dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.
A norma
dell'art. 34 cpv. 1 OAVS devono pagare i contributi alla cassa di compensazione
i datori di lavoro, ogni mese, se la somma dei salari non supera i 200'000
franchi, ogni trimestre (lett. a), le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati
il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, di regola ogni
trimestre (lett. b).
In casi
motivati, per le persone tenute a pagare contributi il cui contributo annuo
versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle
indennità per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di
compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a
un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).
I
contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo
di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS).
A norma
dell'art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le
indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione
nel conto individuale.
L'art. 36
cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30
giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende
l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35
capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art.
36 cpv. 3 OAVS).
La cassa
di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i
contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi
scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I
contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di
compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
A norma
dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di
regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano
entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale
termine;
b. le
persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili
passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale
i contributi sono dovuti;
c. i
datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro
30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire
da tale fatturazione;
d. i
datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un
regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a
partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
e. le
persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non
esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono
obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non
pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di
compensazione, a partire da tale fatturazione;
f.
le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che
non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non
sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i
contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi
effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine
dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio
dopo tale termine.
Gli
interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la
presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la
fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano
di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il
termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).
Per
l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della cassa di compensazione.
Il tasso
per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento
all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi
interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Infine,
le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi
paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in
materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla
LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1
OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per
l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di
famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).
2.4. Per costante
giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del
suo testo letterale (DTF 123 V 317, DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF
112 V 168, DTF 108 V 240).
Se il
testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni
conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in
considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo
della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende
fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (STFA
del 6 luglio 1998 nella causa G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid.
5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3
e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527
consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid.
2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale
di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente
insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere
delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo
scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che
permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della
disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317;
DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a,
474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412
consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127
consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525
consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF
119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag.
263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V
168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/
Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137
seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati
manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che
contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.
228 consid. 2b).
Quando
una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse
contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un
valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però
questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva
per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale
interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF
Considerandi
123.
V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla
dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247
consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b
e 527 f consid. 2b).
2.5
Secondo la
giurisprudenza, il Tribunale federale delle assicurazioni esamina di principio
liberamente la legalità di disposizioni d'applicazione emanate dal Consiglio
federale, esercitando in particolare il suo controllo su quelle prese in
esecuzione di una delega legislativa. Nella misura in cui la delega è imprecisa
e, di conseguenza, attribuisce all'esecutivo un ampio potere d'apprezzamento,
il tribunale deve limitarsi ad esaminare se la normativa esecutiva oltrepassa
la delega legislativa o se per altri motivi è contraria alla legge o alla
Costituzione. A questo proposito, il TFA ha stabilito che una disposizione
regolamentare viola l'art. 8 Cost. quando non si basa su motivi seri e
oggettivi, è priva di senso o utilità, oppure opera distinzioni giuridiche che
non trovano giustificazione alcuna nella fattispecie da disciplinare. In questo
contesto il TFA ha pure precisato che il Tribunale non può sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell'esecutivo. Deve invece limitarsi a
verificare se la norma litigiosa è atta a realizzare oggettivamente lo scopo
della legge, senza preoccuparsi, in particolare, di sapere se costituisce il
mezzo più appropriato per raggiungere questo scopo (RAMI 2002 pag. 135, Pratique
VSI 2001 pag. 69, DTF 125 V 30 consid. 6a, DTF 124 II
245.
consid. 3, DTF 124 II 583 consid. 2a, DTF 124 V 15 consid. 2a, DTF 124 V 194 consid. 5a con i riferimenti).
Le
ordinanze d'esecuzione non possono invece porre nuove regole atte a
restringere i diritti degli assicurati o ad imporre loro degli obblighi, anche
se queste regole sono conformi allo scopo della legge (cfr. RDAT I-1997 pag.
254, DTF 115 V 431-432, DTF 112 V 252 e sentenze ivi citate, DTF 111 V 314).
Come
sottolinea Knapp ("Précis de droit administratif", 4a edizione, pag.
74) "ces ordonnances supposent l'existence d'une
loi formelle dont elles dépendent quant à leur contenu. Elles ne peuvent, en
principe, rien y ajouter comme d'ailleurs rien en retrancher. On dit, dès lors,
qu'elles ne peuvent contenir que des règles secondaires (DTF 104 Ib 209)".
Il
Tribunale federale ha recentemente avuto occasione di riaffermare che "l'ordonnance
(n.d.r.: d'exécution) doit s'en tenir à l'ordre juridique défini par la loi.
Elle ne peut introduire des prescriptions qui restreignent les droits des citoyens
ou qui leur imposent de nouvelles obligations, qui ne reposent sur aucune base
légale (ATF 121 I 122, consid. 4a, p. 26 s.; 117 IV 349, consid. 3c, p. 354
s.)" (cfr. Pratique VSI 1997, pag. 280).
2.6
In una
sentenza del 21 gennaio 2000, pubblicata in DTF 126 V 48 il TF ha riassunto la
propria giurisprudenza in materia, ribadendo:
"
b) Nach der Rechtsprechung kann das Eidg.
Versicherungsgericht Verordnungen des Bundesrates grundsätzlich, von hier nicht
in Betracht fallenden Ausnahmen abgesehen, auf ihre Rechtmässigkeit hin
überprüfen. Bei (unselbständigen) Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche
Delegation stützen, prüft es, ob sie sich in den Grenzen der dem Bundesrat im
Gesetz eingeräumten Befugnisse halten. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche
Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungseben
eingeräumt, muss sich das Gericht auf die Prüfung beschränken, ob die
umstrittenen Verordnungsvorschriften offensichtlich aus dem Rahmen der dem
Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen herausfallen oder aus andern
Gründen verfassungs- oder gesetzwidrig sind. Es kann jedoch sein eigenes
Ermessen nicht an die Stelle dejenigen des Bundesrates setzen und es hat auch nicht
die Zweckmässigkeit zu untersuchen.
Nach ständiger Rechtsprechung unter der
Herrschaft der bis Ende 1999 in Kraft gestandenen Bundesverfassung (aBV)
verstiess eine vom Bundesrat verordnete regelung allerdings dann gegen deren
Art. 4, wenn sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen liess, wenn sie sinn-oder
zwecklos war oder wenn sie rechtliche Unterscheidungen traf, für die sich ein
vernünftiger Grund nicht finden liess. Gleiches galt, wenn die Verordnung es
unterliess, Unterscheidungen zu treffen, die richtigerweise hätten
berücksichtigt werden sollen (…).
Auf den 1. Januar 2000 ist die neue
Bundesverfassung vom 18. April 1999 in Kraft getreten (….)
Das bei bundesrätlichen Verordnungen zu
beachtende allgemeine Rechtsgleichheitsgebot leitet sich nunmehr aus art. 8
Abs. 1 BV ab, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Mit Blick auf
die Rechtsnatur der Ueberprüfung unselbständigen Verordnungsrechts als Form der
verfassungsrechtlichen Normenkontrolle rechtfertigt es sich, die neue
Bundesverfassung im Rahmen anhängiger Verfahren selbst dann anzuwenden, wenn -
wie im vorliegenden Fall - der angefochtene Entscheid vor dem 1. Januar 2000
ergangen ist. Da indessen das Rechtsgleichheitsgebot des Art. 8 Abs 1 BV
gegenüber der bisherigen Regelung, mit Ausnahme der Angleichung des Textes an
die Verfassungswirklichkeit (alle Menschen statt bisher nur Schweizer), keine
materielle Aenderung erfahren hat (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 20.
November 1996 über eine neue Bundesverfassung, Separatdruck, S. 142) und die
diesbezügliche Nachführung in den Räten denn auch anbestritten war (Amtl. Bull.
BV 1998 (Separatdruck) N 152 ff und S 33 ff), gilt die bisherige Rechtsprechung
zur vorfrageweisen Prüfung unselbständigen Verordnungsrechts auch unter der
neuen Bundesverfassung."
2.7
Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto
all'interessata la rifusione degli interessi di mora per il tardivo pagamento
dei contributi dovuti dal 1.10.2003 al 31.12.2003, per un ammontare complessivo
di fr. 390.75 (cfr. doc. A1).
Dagli
atti di causa emerge che la Cassa in data 13 febbraio 2004 ha inviato alla
società ricorrente una fattura relativa ai contri-
buti
dovuti dal 1.10.2003 al 31.12.2003 per un importo di
fr.
78'150.80 (cfr. doc. A9).
L'ammontare
richiesto doveva essere pagato entro 30 giorni dalla fatturazione, ossia entro
30.
giorni a partire dal 14 febbraio 2004.
Occorre qui rilevare, per inciso, che le
lamentele espresse in sede ricorsuale dalla società circa i presunti errori
commessi dalla Cassa nell'emissione del conteggio dei contributi paritetici
(cfr. doc. I) - visto che la Cassa ha emesso dapprima due conteggi datati 26
gennaio 2004, in seguito sostituiti, visto lo scritto 24 dicembre 2003 inviato
alla Cassa dalla società (cfr. doc. A5), dal conteggio del 13 febbraio 2004 -
esulano dalla presente controversia.
Oggetto della presente lite è infatti unicamente
la questione a sapere se la società ricorrente ha pagato o meno quanto
richiesto dalla Cassa entro il termine di trenta giorni dalla fatturazione del
13.
febbraio 2004.
Va a
questo proposito rilevato che, circa il momento determinante per stabilire se
il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti, l'art. 42 cpv. 1 OAVS è
chiaro e non permette interpretazione alcuna. Infatti, secondo questo disposto,
i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte
della cassa di compensazione.
A
proposito di questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134):
"
Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances,
les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement (ATF non publié du
3.
avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)."
Nella
citata sentenza il TFA ha stabilito:
"
2.
- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich
darlegte, steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis
AHVV enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch
nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz
lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für
ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine
Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des
Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und
nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen
will, kann ihm darin jedoch nicht beigepflichtet werden. Die Verzugszinsordnung
in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich
(ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht
erscheint, wenn die Vorinstanz erst den Zahlungseingang bei der Verwaltung als
massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende
Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine
Verletzung von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen
Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs
noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht."
Dalla sentenza appena citata emerge che la fattura non è considerata
pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento bensì quando l'importo è
accreditato sul conto della cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla
circolare sugli interessi di mora e compensativi il cui marg. 4012 prevede che
i contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o
le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o
bancario né impartire un ordine di pagamento.
Con una
sentenza non pubblicata del 5 agosto 2002 nella causa G.S. SA (inc.
30.2002
), questo TCA ha confermato la validità delle disposizioni di legge
disciplinanti gli interessi di mora.
Nella
presente fattispecie dagli atti emerge che l'importo è stato accreditato sul
conto della Cassa il 19 marzo 2004 (cfr. doc. III bis).
L'accredito
sul conto della convenuta è quindi avvenuto oltre il termine impartito che
scadeva il 14 marzo 2004.
Infatti, essendo l'anno 2004 bisestile ed avendo dunque febbraio 29 giorni (29
febbraio che, come esplicitato nella circolare sugli interessi di mora e
compensativi CIM, marg. 4014, è da considerare come ultimo, rispettivamente il
trentesimo giorno del mese), i trenta giorni dalla fatturazione del 13 febbraio
2004.
vengono a cadere il 14 marzo 2004 (16 giorni di febbraio + 14 di marzo =
30.
giorni).
In tal
senso cfr. anche la circolare sugli interessi di mora e compensativi edita
dall'UFAS (CIM) che prevede al marg. 4002 che se la fatturazione è del 1°
febbraio, negli anni bisestili il termine per la riscossione dei contributi
scade 1° marzo (30 giorni).
In queste
circostanze, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla
fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), rettamente l'amministrazione, in
applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. c OAVS ha calcolato gli interessi a
partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del
pagamento.
Ai fini
del calcolo degli interessi di mora, i mesi interi sono calcolati come 30
giorni (cfr. anche art. 42 cpv. 3 OAVS), mentre negli anni normali il 28
febbraio è da considerare come l'ultimo, rispettivamente il trentesimo giorno
del mese. Negli anni bisestili, invece, il 28 febbraio è considerato come
giorno normale (cfr. marg. 4014 CIM).
In
concreto, per il periodo dal 14 febbraio 2004 al 19 marzo 2004, la Cassa ha,
correttamente, calcolato 36 giorni (17 giorni di febbraio e 19 di marzo) che al
tasso del 5% all'anno corrispondono a fr. 390.75 di interessi di mora
(78'150.80 X 36 giorni X 5 : (360 X 100); cfr. la Circolare sugli interessi
edita dall'UFAS), come indicato nel conteggio della Cassa (cfr. doc. A1).
In queste
circostanze, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto, senza assegnazione di ripetibili.
Da notare, per inciso, che la richiesta
ricorsuale della società di ottenere un'indennità di fr. 1'000 per i continui
scritti e per le spese sopportate per il ricorso è palesemente infondata e
sproporzionata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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