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Decisione

30.2004.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2005Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti di revisione

e di controllo devono esaurientemente indicare l'estensione e l'oggetto delle

verifiche fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono

indicare il risultato formale e materiale delle verifiche fatte ed esporre

chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le

istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre

informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio

federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei

rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono

alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di

controllo mediante un modulo prescritto (art. 169 cpv. 2 OAVS).

I rapporti di

revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici

di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di

controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS).

Secondo l'art. 56

LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto

in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di

compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid.

3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA del 23 marzo

1992 nella causa G. C.; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

Le decisioni

regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto

amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di

un'autorità (GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"

in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren

im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid.

1a, DTF 98 Ib 463).

Pertanto, le prese di

posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che

non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da

considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162).

15. Nell’ambito

del “Rapporto sul controllo dei datori di lavoro” del 9 giugno 2004

(doc. C), la Cassa ha esposto in maniera sommaria i princìpi che reggono la

materia ed indicato che dal 1° agosto 2004 “tutte le indennità

trasferte orarie saranno da considerare salario e quindi da sottomettere a

contributi sociali.” La convenuta non ha effettivamente ripreso gli

importi orari che il ricorrente versava mensilmente ai suoi dipendenti per le

spese di trasferta; la Cassa non ha emanato una decisione formale in

proposito, ovvero con la decisione di tassazione d’ufficio dell’11 giugno 2004

essa non si è determinata su questo oggetto.

In altri termini, l’Amministrazione

ha solo indicato all’insorgente di volere mutare la valutazione di determinati

elementi e quindi di conformarsi a tale nuova prassi, ossia di volersi attenere

a determinate norme di comportamento circa la fissazione delle spese generali.

La Cassa ha pertanto unicamente segnalato al ricorrente quale sarebbe stato il

suo atteggiamento futuro nei confronti dei suoi dipendenti.

La Cassa ha quindi

voluto soltanto convenientemente avvisare RI 1 dei doveri cui ritiene egli debba

sottoporsi senza comunque, come indicato, fissare precisi obblighi concreti

(dunque senza effettuare alcuna ripresa di indennità orarie di trasferta per i

suoi dipendenti).

L'informazione data con

il rapporto di revisione alla ditta ricorrente tende a permettere allo stessa

di adeguarsi alle indicazioni dell'Amministrazione e ad escludere che l’insorgente

possa dedurre - dall’assenza di indicazioni - un diritto a vedersi

ulteriormente riconoscere in futuro – in virtù del principio della buona

fede – comportamenti che la Cassa non ritiene conformi alle norme legali (riconoscimento

di spese di trasferta).

Non sono invece state

fissate concrete disposizioni in merito a questa problematica.

Qualora gli importi

corrisposti ai propri dipendenti dall’agosto 2004 in poi a titolo di rimborso

di indennità orarie di trasferta fossero – in futuro - considerati dalla

Cassa come salario determinante sul quale il datore di lavoro dovrà pagare i

contributi paritetici tipici del lavoratore dipendente, l’insorgente potrà

sollecitare l'emanazione di una decisione amministrativa e potrà impugnarla

contestando, ma solo allora, la ripresa di spese di trasferta (STCA del 23 maggio 2005 nella causa M. M.,

Inc. n. 30.2004.30; STCA del 28

febbraio 2005 nella causa B. SA, Inc. n. 30.2005.7; STCA del 21 dicembre 2004 nelle cause A.G. SA e G.G., Incc. nn.

30.2004.42-43).

Dalle considerazioni

che precedono, discende che quanto contenuto nel contestato rapporto di

revisione - soltanto sotto questo profilo - non è stato integrato in una

decisione amministrativa impugnabile, perciò il ricorso, su questo punto,

appare irricevibile (cfr. citate STCA del 23 maggio 2005, del 25 febbraio 2005 e del 21 dicembre 2004).

16. Da

ultimo, nell’eventualità in cui __________ fosse qualificato come suo

dipendente, il ricorrente contesta di dovere ora degli interessi di mora

sui contributi AVS/AI/IPG/AD e AF calcolati dalla Cassa sugli importi ripresi nel

2004 a titolo di salari (doc. I punto 10).

Va innanzitutto

rilevato che siccome __________ è stato qualificato dal TCA quale dipendente della ditta

ricorrente, gli interessi sono effettivamente dovuti poiché la datrice di

lavoro non ha versato i rispettivi contributi (art. 36 OAVS seg.).

L'art. 14 cpv. 1 LAVS

prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa

dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente

dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

I contributi del

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli

assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i

cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi

devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i

periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).

Se, nonostante

diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni

necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione

d'ufficio (art. 14 cpv. 3 LAVS).

Per l'art. 14 cpv. 4

Considerandi

LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei

contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio

(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli

pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati

(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi

rimunerativi (lett. e).

A norma dell'art. 36

cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni

necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto

individuale.

L'art. 36 cpv. 2 OAVS

prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal

termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno

civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35

capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art.

36.

cpv. 3 OAVS).

La Cassa di

compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i

contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi

scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I

contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di

compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).

Con il 1° gennaio 2001

sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in

particolare circa il calcolo degli interessi.

Il capoverso 4 delle

disposizioni transitorie della modifica del 1° marzo 2000, in vigore dal 1°

gennaio 2001, prevede che a partire dalla loro entrata in vigore, gli articoli

41bis capoversi 1 lettere a-e e 2, 41ter e 42 si applicano a tutti i contributi

ancora da pagare o da restituire. Per il capoverso 5 l'articolo 41bis capoverso

1.

lettera f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata

in vigore. Va poi rammentato che giusta il capoverso 7 se l'assicurato viene

escusso, la riscossione degli interessi di mora, la decorrenza degli interessi

e il tasso d'interesse sono retti dal diritto anteriore se l'esecuzione è stata

avviata prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

Giusta l'art. 41bis

cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i

contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano

entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a

partire da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente

dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale

termine.

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato

(art. 41 bis cpv. 2 OAVS).

Per l'art. 42 cpv. 1

OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da

parte della Cassa di compensazione.

Il tasso per gli

interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno

(art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi

sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi

paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in

materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla

LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1

OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per

l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di

famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).

17.

Sono

considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli

che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale

sono dovuti (N. 2009 della Circolare sugli interessi di mora (CIM)). Rientrano

nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in

particolare i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili

passati in base ad un controllo del datore di lavoro (N. 2013 CIM).

Gli interessi

decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i

contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi

vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione

con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS).

La predetta Circolare

sugli interessi, edita dall'UFAS, al N. 6002 prevede che la riscossione, la

concessione e il calcolo degli interessi per tutti i contributi non pagati o da

restituire al 1° gennaio 2001 vanno effettuati secondo le nuove disposizioni.

Queste ultime non si applicano retroattivamente, ma solo dalla loro entrata in

vigore. Il N. 6006 CIM prevede che se l'esecuzione viene avviata prima del 1°

gennaio 2001, alla riscossione degli interessi di mora viene applicato il

diritto previgente, vale a dire che il tasso d'interesse ammonta al 6 per cento

l'anno.

In concreto non è contestato l'ammontare degli

interessi di mora, ma il principio stesso di averli computati alla ditta

ricorrente.

Stante quanto precede

(art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS), la Cassa ha quindi correttamente proceduto

nel calcolare degli interessi di ritardo sui salari conseguiti da __________ nell’esercizio

di un’attività lucrativa dipendente, ma non notificati come tali alla Cassa di

compensazione.

Su questo punto, il

ricorso dell'insorgente deve pertanto essere respinto.

18.

Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente

giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni

familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo

giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso

di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti); pertanto, il

giudizio cantonale è definitivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è diretto contro l'assoggettamento, dal 1° agosto 2004, delle

indennità orarie di trasferta versate ai suoi dipendenti alla percezione dei

contributi sociali, il ricorso è irricevibile.

2. In

quanto rivolto alla percezione dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF sulle

indennità versate al dipendente __________ durante gli anni 2000 e 2001, il

ricorso è respinto.

3. Non

si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili.

4. Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

5. Per

quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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