30.2004.69
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5 settembre 2005Italiano38 min
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Numero d'incarto:
30.2004.69
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, TCA
Titolo:
l'autista di azienda che lavora solo per essa trasportando materiale con l'autocarro messogli a disposizione dalla ditta è da ritenere dipendente.Prima revisione SA: Buona fede non data. Avviso di ripresa spese in futuro nel rapporto di revisione non è decisione formale impugnabile.Interessi di mora
BUONA FEDE
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
DECISIONE FORMALE
INTERESSI DI RITARDO
IRRICEVIBILITÀ
LAVORATORE DIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 9 COST
art. 4 LAVS
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 9 cpv. 1 LAVS
art. 12 LAVS
art. 56 LPGA
art. 14 OAVS
art. 36 OAVS
art. 38 OAVS
art. 41bis cpv. 1 OAVS
art. 42 OAVS
art. 162 OAVS
art. 163 OAVS
art. 163 cpv. 3 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.69
TB
Lugano
5 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 luglio
2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Nell’ambito
del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo
1° gennaio 2000-31 dicembre 2002 eseguito il 9 giugno 2004, la Cassa CO 1 di __________
ha effettuato nei confronti della ditta RI 1 di __________, affiliata come
datrice di lavoro, delle riprese per complessivi Fr. 68'139.- (doc. C).
B. Ritenendo
tale importo come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da __________
sul quale non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF, mediante
decisione di tassazione d'ufficio dell’11 giugno 2004 (doc. C) la Cassa CO 1 ha
fissato i contributi paritetici dovuti dalla ditta individuale per gli anni
2000-2002.
C. Il
14 luglio 2004 (doc. A) la Cassa di compensazione ha emanato una decisione su
opposizione con cui ha rigettato l’opposizione della ditta RI 1 e confermato lo
statuto di __________ come suo dipendente. Per l’Amministrazione, quest’ultimo
non fatturava direttamente al cliente finale, ma inoltrava i suoi onorari
direttamente all’appaltante nei confronti della quale v’era pure una dipendenza
economica data dalla quasi totalità delle sue entrate conseguite lavorando per
essa. Il collaboratore non si assumeva quindi nessun rischio d’incasso, agendo
inoltre in nome e per conto del datore di lavoro. Anche dal profilo del rischio
economico il collaboratore appare essere un dipendente dell’opponente, siccome
lavorava come suo autista utilizzando un veicolo messogli a disposizione dalla
ditta stessa. La Cassa ha infine precisato che dal 1° agosto 2004 tutte le
indennità trasferte orarie saranno da considerare salario e quindi da
sottomettere a contributi sociali.
D. Il
30 luglio 2004 (doc. I) la ditta di trasporti di materiale edile RI 1, per il
tramite dell’avv. RA 1, ha formulato ricorso contro detta decisione su
opposizione, chiedendo l'annullamento della stessa. Essa ha rilevato d’aver
concluso un contratto orale d’appalto con __________ per l’attività d’autista e
che in virtù di questo contratto, non esiste alcun obbligo per l’appaltatore di
disporre di proprie attrezzature per l’esecuzione degli incarichi affidatigli.
Il fatto quindi che usufruisse del veicolo della ditta non muta il suo statuto
d’indipendente. Nello svolgimento dei compiti ricevuti, poi, anche se non era
iscritto a RC, il suo collaboratore emetteva regolari fatture assumendosi il
rischio di non essere poi pagato (rischio d’incasso e delcredere) e sulle quali
versava i contributi sociali. Anche se durante gli anni 2000 e 2001 il
collaboratore ha effettivamente lavorato prevalentemente per la sua ditta, ciò
non toglie che egli era unicamente tenuto a fornire soltanto un risultato,
senza per questo essere subordinato all’insorgente. Non v’era neppure una
dipendenza economica fra gli interessati, mentre da gennaio ad aprile 2002 la
ricorrente conferma che il collaboratore è stato alle sue dipendenze. L’insorgente
propugna quindi l’affiliazione di __________ come indipendente, altrimenti
l’Amministrazione violerebbe la sua buona fede. Infine, essa contesta che dal
1° agosto 2004 le indennità di trasferta orarie siano considerate salario, trattandosi,
semmai, d'indennità d’inconvenienza.
E. Con
risposta del 16 agosto 2004 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto il rigetto
del ricorso, confermando integralmente la decisione su opposizione.
F. Con
osservazioni del 26 agosto 2004 (doc. V) il ricorrente ha ribadito che negli
anni 2000 e 2001 __________ era affiliato ad un’altra Cassa di compensazione
AVS e che ha regolarmente versato i contributi sociali in qualità di
indipendente. Non comprende inoltre il motivo della dichiarazione della Cassa di
considerare dal 1° agosto 2004 le indennità di trasferte orarie come salario,
dato il periodo di controllo (2000-2002). La Cassa ha chiarito la nuova prassi instaurata
con circolare del 25 agosto 2004 (doc. VIbis) in ambito di CCL per l’edilizia in
materia di concessione d’indennità di pasto e di trasferta (doc. VIII).
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4;
DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa G.T. SA, H 257/03 consid.
2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4).
Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid.
1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ditta ricorrente per un periodo antecedente il
31 dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002), mentre le decisioni (formale e su
opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre
per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la
fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3. Il
TCA è chiamato a decidere se
gli importi versati da RI 1, quale titolare dell’omonima ditta individuale, al
collaboratore __________ nell’anno 2000 (Fr. 21'456.-) e nel 2001 (Fr. 46'683.-)
debbano essere considerati come salario derivante dall'attività d’autista esercitata
in modo dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento della
medesima attività, ma guadagnati nelle vesti di persona indipendente.
Da ciò dipende infatti
la classificazione della ditta ricorrente quale datrice di lavoro della
summenzionata persona.
Se la ditta in
questione verrà considerata datrice di lavoro bisognerà riprendere a titolo di
salario gli importi versati a __________, rientrando essi nel suo salario
determinante (art. 5 cpv. 2 LAVS); su tale ammontare la ricorrente dovrà poi
pagare i contributi paritetici (art. 14 LAVS).
4. A
norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di
un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1
LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende
qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente.
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650).
5. Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5
LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del
18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
6. Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una
attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa
importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate dall’assicurato
(RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio
di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per
proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza
che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A
riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi
mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato
(RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di un’attività
dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR
VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA
del 19 giugno 2000 nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER,
DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una recente sentenza, pubblicata in
Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des
conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les
références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande
toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité
de l'appréciation fiscale. (…)."
7. Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato
come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della
sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato
in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualifi-cato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre
1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
8. Per
quanto concerne i lavoratori del settore dei trasporti, il TFA ha già
avuto modo di stabilire che il proprietario di un automezzo pesante che, dal
punto di vista organizzativo, non dipende manifestamente da un mandante, esercita
attività indipendente (RCC 1983 pag. 427).
Per contro, gli
autisti di aziende che mettono a disposizione un servizio di trasporto
rapido di pacchi e persone, sono di regola considerati dipendenti, nella
misura in cui si trovano in un rapporto di subordinazione e meglio se
l’organizzazione del lavoro è assicurata dalla ditta e l’autista deve
garantirne l’esecuzione. Elementi caratteristici di un rapporto di
subordinazione sono pure il fatto che la ditta determina la durata del lavoro,
che i contratti con i clienti sono conclusi dalla società, che gli autisti non
hanno diritto di incassare i pagamenti di questi ultimi e devono essere in
grado di eseguire in qualsiasi momento i mandati in tempo utile senza poter
rifiutare. D’altra parte, un rischio economico di rilievo non è dato per il
solo fatto che l’autista non disponga di un reddito fisso e dipenda
economicamente dalla natura e dal numero di mandati affidatigli (RCC 1992 pag.
175 consid. 4b; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., n. 146 segg. ad art. 5 LAVS).
La nostra Massima
istanza ha ad esempio riconosciuto la qualifica di dipendente ad un
autista che guidava un automezzo pesante di sua proprietà esclusivamente per
conto di una sola azienda e riceveva direttive da quest’ultima, sebbene
sopportasse un certo rischio economico e fosse stato considerato lavoratore
indipendente dall’allora INSAI (RCC 1979 pag. 346).
9. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro
chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta
l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i
datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella
loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente
assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i
contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite
dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI,
op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
10. L’insorgente
osserva innanzitutto di aver sempre agito in buona fede e, sommato alla
circostanza che, a suo dire, vi sarebbero diversi elementi a giustificazione
della conferma dello statuto d’indipendente del suo collaboratore, non
sarebbero dati i motivi per confermare la decisione su opposizione della Cassa.
Questo Tribunale
osserva che la circostanza secondo cui prima dell'attività svolta prettamente per
la ditta insorgente, __________ ha lavorato per diverse altre persone, non ha
alcuna influenza sull'esito della presente controversia, non comportando
infatti essa una violazione del principio della buona fede.
Il diritto alla
protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico
svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della
Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei
confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,
egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della
stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare
nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento.
Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le
proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una
decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).
Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la
cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
La buona fede
derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire
dell'Amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi
la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve
verificare se l'Amministrazione ha formulato una promessa o creato
un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel caso in questione
si è in presenza di una decisione amministrativa resa l’11 giugno 2004 sulla
scorta di un rapporto di revisione allestito da un ispettore della Cassa CO 1.
Su tale base, quest'ultima ha fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti
dal ricorrente in virtù dello statuto di dipendente di __________.
Ora, invocando la buona fede, l’insorgente
ha erroneamente assimilato l'odierno statuto professionale che il summenzionato
collaboratore ha assunto nei suoi confronti con quello vigente negli anni
precedenti, ossia quando questa persona lavorava come indipendente ed
eventualmente anche per altri committenti.
A questo Tribunale spetta infatti
qualificare lo statuto del collaboratore unicamente sulla scorta della natura
dell'attività che egli svolge per la ditta ricorrente. Di conseguenza, tutte le
precedenti qualificazioni professionali dell'interessato -eventualmente assunte
anche nei confronti di altri committenti - non hanno nulla a che vedere con il
caso concreto. Gli elementi che hanno fatto decidere in passato una Cassa di
compensazione per lo statuto di indipendente del collaboratore in oggetto sono
infatti mutati nel tempo, tanto che egli ha lasciato l’attività di esercente (1985-2001)
per quella d’autista (2000-2002).
L'impugnato controllo dei datori di
lavoro effettuato dalla Cassa CO 1 sulla ditta di __________ costituisce quindi
in realtà la prima revisione a cui l'interessato è stato sottoposto in
qualità di collaboratore di RI 1. In tali circostanze, l'insorgente non è dunque
legittimato ad invocare il rispetto della buona fede, poiché in precedenza non
v'è stata alcuna altra decisione di una Cassa di compensazione che possa averlo
indotto in errore facendogli credere di aver qualificato __________ come
indipendente nell’attività d’autista svolta per il ricorrente.
Conseguentemente, differenziandosi la
ditta RI 1 da ogni altra persona e società, per una fattispecie differente
portante oltretutto su elementi di tempo diversi, occorre concludere che la
buona fede della ricorrente non può qui essere riconosciuta.
Infatti, come visto, ogni
singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed
indipendentemente dagli altri.
Va comunque rammentato
che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed
indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in
condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona
(DTF 105 V 113).
Da quanto sopra discende che l'attuale
qualifica di dipendente del collaboratore in questione non mette comunque in
discussione lo statuto d'indipendente di cui egli ha beneficiato in passato per
lavori eseguiti nelle vesti d’esercente.
11. Va
innanzitutto osservato che, di principio, la Cassa ha rettamente proceduto
emanando la tassazione d'ufficio dell’11 giugno 2004. Infatti,
l'Amministrazione è tenuta ad emettere una tassazione d'ufficio quando il
datore di lavoro non ha versato i contributi, o se non ne ha versati
sufficientemente, vale a dire se non ha né fornito il conteggio dei contributi
né pagato i contributi (N. 5037 DRC nel tenore applicabile al caso di specie).
Essa, agendo in conformità all'art. 38 OAVS, ha dunque rispettato le norme
applicabili alla fattispecie.
Esaminando lo statuto
contributivo del lavoratore in oggetto, il TCA rileva che nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001
predominano gli elementi della subordinazione del collaboratore nei confronti
dell’insorgente per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, l’impiego del
tempo ed il rischio economico, caratteristiche, queste, di un'attività
salariata.
12. Dagli
atti di causa emerge – per stessa ammissione dell’insorgente - che quest’ultima
non ha concluso alcun contratto scritto con __________, ma soltanto un
contratto d’appalto orale (doc. I punto 1). Come visto, comunque, la
denominazione formale dei rapporti contrattuali tra le parti non è di per sé
sufficiente per ammettere lo statuto di indipendente (DTF 122 V 171 consid.
3a). Va tenuto in effetti conto della situazione economica effettiva.
Per l’espletamento
degli incarichi affidatigli, la ditta ha messo a disposizione del suo
collaboratore un autocarro (doc. I punto 6), cosicché egli non ha dovuto
effettuare alcun investimento per esercitare la sua attività, perciò non ha
sopportato un rischio particolare legato all'esercizio della sua attività
d’autista (Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit.,
ad art. 5 LAVS pag. 167 n. 56).
Inoltre, la ricorrente
ha pure affermato che “vero è che, prevalentemente, l’attività del signor __________
in quel periodo fosse da ricondurre alla collaborazione con la ditta
ricorrente. (…) Il caso e le contingenze del momento hanno imposto che, per il
periodo 2000-2001 egli abbia collaborato in particolare con la ditta RI 1, (…)”
(doc. I punto 8). Ciò significa che il suo collaboratore aveva deciso di
svolgere le proprie funzioni – in modo praticamente esclusivo - per un unico
committente identificato appunto nella ditta ricorrente. Questa
conclusione non implica comunque che eventuali suoi rapporti con altri
committenti debbano essere qualificati nel medesimo modo. Un assicurato
qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può infatti
esercitare anche un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989
nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl - Inc. n.
30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). L’eventualità che, oltre all'attività svolta per la ditta insorgente
durante gli anni 2000 e 2001, il collaboratore avrebbe pure assunto, anche in
minima parte, altri mandati da altri committenti non è quindi decisiva, nella
misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere
esaminato distintamente ed indipendentemente dagli altri. Il TCA deve ora
basarsi soltanto sulla natura dell’attività svolta dall’interessato per il
ricorrente, prestando in particolare attenzione al contenuto del rapporto
esistente fra di essi.
Sebbene il ricorrente affermi
che compito del suo collaboratore era solo di “fornire un risultato, senza
per questo essere subordinato a chicchessia” (doc. I punto 8), è comunque
innegabile che l’attività d’autista d’autocarro per conto di qualcun altro comporti
inevitabilmente che l’autista esegua degli ordini impartitigli dalla ditta di
trasporti per la quale lavora e che per di più gli ha messo a disposizione il
mezzo. È quindi evidente che,
da solo, l’autista non poteva conoscere la destinazione e gli orari per
consegnare il materiale edile trasportato per conto della ditta ricorrente. Era
dunque quest’ultima, forzatamente, a determinare l’organizzazione della sua
attività e ad impartirgli le necessarie istruzioni.
Le fatture agli atti
(doc. 1) allestite dal collaboratore all’intenzione della ditta individuale dimostrano
inoltre, da un lato, che essa, oltre che a pagarlo ad ore, gli rimborsava ogni
spesa, quali i pranzi e le trasferte (docc. XI/1-23). D’altro lato, nell'espletamento
della sua attività, __________ non emetteva fatture destinate ai beneficiari
delle sue prestazioni. Egli stilava infatti espressamente le proprie fatture
unicamente e direttamente all'indirizzo della ditta ricorrente che gli
commissionava l'esecuzione di trasporti. Le note di __________, che già
riportavano l'importo corrispondente alle sue opere, non venivano pertanto
girate a clienti finali per un pagamento diretto; destinataria delle stesse era
sempre e solo la ditta RI 1 (docc. XI/1-23). Obbligata alle prestazioni nei confronti
del lavoratore era quindi soltanto quest’ultima e non i di lei clienti. Questo
fa sì che nell'eseguire la propria attività l'assicurato non ha corso –
contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente - alcun rischio particolare
legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un rischio economico nel
senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato
(Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167
n. 56, ad art. 5 LAVS). Tale circostanza indica dunque l'assenza di un rischio
d'incasso verso la committenza della ditta, la quale è l’unica ad essersi assunta
un rischio economico.
Non va poi dimenticato
che l'eventualità che la ditta ricorrente avrebbe potuto non versare al suo
collaboratore gli ammontari da esso fatturati, avrebbe posto quest'ultimo nella
medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto pattuito
con il proprio datore di lavoro. Da ciò discende che il rischio economico che
l'interessato sopportava era praticamente nullo e di conseguenza non analogo a
quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.;
GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Non si può
quindi sostenere che egli si assumeva una perdita di guadagno tipica di un
lavoratore indipendente.
Visto quanto precede, la scrivente
Corte può quindi affermare che per tutti i due anni in esame l’interessato ha
fornito la totalità delle proprie prestazioni al ricorrente (STFA
del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA del 16 dicembre
2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5
LAVS, pag. 181 n. 110). Anche dal profilo dell'impiego del
tempo si concretizza quindi un rapporto di subordinazione nei confronti del
ricorrente (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00), elemento
caratteristico di un'attività lucrativa di tipo dipendente.
A titolo abbondanziale,
questo Tribunale rileva che la qualifica a livello fiscale (come indipendente)
è irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni
dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito
soggetto a contribuzione (art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al giudice
delle assicurazioni sociali, sulla base degli elementi a sua disposizione,
stabilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività svolta da ogni
singolo assicurato.
13. Considerate
tutte le circostanze evidenziate e la citata giurisprudenza relativa agli
autisti, le caratteristiche di un'attività salariata sono predominanti rispetto
alle ragioni di affiliare il collaboratore come un imprenditore autonomo.
La decisione della
Cassa che ha qualificato __________ come dipendente risulta dunque corretta,
per cui i redditi versati al medesimo durante gli anni 2000 e 2001 come autista
di autocarri (Fr. 68'139.-) vanno considerati come suo salario determinante, su
cui il datore di lavoro è tenuto a pagare, in virtù dell'art. 14 LAVS, i
contributi paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.
Pertanto, su questo
aspetto la decisione impugnata deve essere confermata.
14. L’insorgente
contesta la decisione unilaterale della Cassa CO 1 di riprendere dal 1° agosto
2004 tutte le indennità orarie di trasferta rimborsate ai suoi dipendenti considerandole
come salario determinante e non come indennità esenti dall’assoggettamento al
pagamento dei contributi sociali. Inoltre, siccome non sono state attribuite,
queste indennità di trasferta andavano semmai considerate come indennità di inconvenienza.
In proposito, va
osservato che giusta l'art. 162 cpv. 1 OAVS i datori di lavoro devono essere
controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell'articolo 68
capoversi 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando
passano a un'altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda. La cassa
di compensazione può rinunciare a ordinare un controllo sul posto, se è in
grado di controllare efficacemente l'applicazione delle disposizioni legali da
parte del datore di lavoro mediante altri provvedimenti.
In virtù dell’art. 163
cpv. 3 OAVS, i verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono
prendere decisioni né impartire ordini.
Del risultato di ogni
revisione di una cassa di compensazione o di una agenzia, e di ogni controllo
dei datori di lavoro, è steso un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS).
Fatti
I rapporti di revisione
e di controllo devono esaurientemente indicare l'estensione e l'oggetto delle
verifiche fatte, nonché i difetti e le irregolarità rilevati. Essi devono
indicare il risultato formale e materiale delle verifiche fatte ed esporre
chiaramente se e come le prescrizioni legali e amministrative, nonché le
istruzioni sono state osservate esattamente. I rapporti devono inoltre
informare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati. L'Ufficio
federale può impartire istruzioni particolari concernenti la formazione dei
rapporti di revisione e di controllo e respingere rapporti che non rispondono
alle esigenze poste. Infine, esso può ordinare la compilazione dei rapporti di
controllo mediante un modulo prescritto (art. 169 cpv. 2 OAVS).
I rapporti di
revisione e di controllo devono essere firmati dal revisore e, per gli uffici
di revisione esterni, dalle persone rappresentanti l'ufficio di revisione o di
controllo (art. 169 cpv. 3 OAVS).
Secondo l'art. 56
LPGA, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto soltanto
in presenza di una decisione su opposizione emanata da una cassa di
compensazione. La decisione costituisce, in effetti, il presupposto ed il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid.
3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA del 23 marzo
1992 nella causa G. C.; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Le decisioni
regolano una situazione giuridica concreta ed individuale del diritto
amministrativo in maniera imperativa attraverso un atto unilaterale di
un'autorità (GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale"
in: Etudes de droit social, vol. 3, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren
im Bund, 2a edizione, pag. 27; DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid.
1a, DTF 98 Ib 463).
Pertanto, le prese di
posizione che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che
non decidono dei diritti e dei doveri dell'assicurato non sono da
considerare come decisioni (RCC 1977 pag. 162).
15. Nell’ambito
del “Rapporto sul controllo dei datori di lavoro” del 9 giugno 2004
(doc. C), la Cassa ha esposto in maniera sommaria i princìpi che reggono la
materia ed indicato che dal 1° agosto 2004 “tutte le indennità
trasferte orarie saranno da considerare salario e quindi da sottomettere a
contributi sociali.” La convenuta non ha effettivamente ripreso gli
importi orari che il ricorrente versava mensilmente ai suoi dipendenti per le
spese di trasferta; la Cassa non ha emanato una decisione formale in
proposito, ovvero con la decisione di tassazione d’ufficio dell’11 giugno 2004
essa non si è determinata su questo oggetto.
In altri termini, l’Amministrazione
ha solo indicato all’insorgente di volere mutare la valutazione di determinati
elementi e quindi di conformarsi a tale nuova prassi, ossia di volersi attenere
a determinate norme di comportamento circa la fissazione delle spese generali.
La Cassa ha pertanto unicamente segnalato al ricorrente quale sarebbe stato il
suo atteggiamento futuro nei confronti dei suoi dipendenti.
La Cassa ha quindi
voluto soltanto convenientemente avvisare RI 1 dei doveri cui ritiene egli debba
sottoporsi senza comunque, come indicato, fissare precisi obblighi concreti
(dunque senza effettuare alcuna ripresa di indennità orarie di trasferta per i
suoi dipendenti).
L'informazione data con
il rapporto di revisione alla ditta ricorrente tende a permettere allo stessa
di adeguarsi alle indicazioni dell'Amministrazione e ad escludere che l’insorgente
possa dedurre - dall’assenza di indicazioni - un diritto a vedersi
ulteriormente riconoscere in futuro – in virtù del principio della buona
fede – comportamenti che la Cassa non ritiene conformi alle norme legali (riconoscimento
di spese di trasferta).
Non sono invece state
fissate concrete disposizioni in merito a questa problematica.
Qualora gli importi
corrisposti ai propri dipendenti dall’agosto 2004 in poi a titolo di rimborso
di indennità orarie di trasferta fossero – in futuro - considerati dalla
Cassa come salario determinante sul quale il datore di lavoro dovrà pagare i
contributi paritetici tipici del lavoratore dipendente, l’insorgente potrà
sollecitare l'emanazione di una decisione amministrativa e potrà impugnarla
contestando, ma solo allora, la ripresa di spese di trasferta (STCA del 23 maggio 2005 nella causa M. M.,
Inc. n. 30.2004.30; STCA del 28
febbraio 2005 nella causa B. SA, Inc. n. 30.2005.7; STCA del 21 dicembre 2004 nelle cause A.G. SA e G.G., Incc. nn.
30.2004.42-43).
Dalle considerazioni
che precedono, discende che quanto contenuto nel contestato rapporto di
revisione - soltanto sotto questo profilo - non è stato integrato in una
decisione amministrativa impugnabile, perciò il ricorso, su questo punto,
appare irricevibile (cfr. citate STCA del 23 maggio 2005, del 25 febbraio 2005 e del 21 dicembre 2004).
16. Da
ultimo, nell’eventualità in cui __________ fosse qualificato come suo
dipendente, il ricorrente contesta di dovere ora degli interessi di mora
sui contributi AVS/AI/IPG/AD e AF calcolati dalla Cassa sugli importi ripresi nel
2004 a titolo di salari (doc. I punto 10).
Va innanzitutto
rilevato che siccome __________ è stato qualificato dal TCA quale dipendente della ditta
ricorrente, gli interessi sono effettivamente dovuti poiché la datrice di
lavoro non ha versato i rispettivi contributi (art. 36 OAVS seg.).
L'art. 14 cpv. 1 LAVS
prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente
dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
I contributi del
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli
assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i
cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi
devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i
periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Se, nonostante
diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni
necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione
d'ufficio (art. 14 cpv. 3 LAVS).
Per l'art. 14 cpv. 4
Considerandi
LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli
pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati
(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi
rimunerativi (lett. e).
A norma dell'art. 36
cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni
necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto
individuale.
L'art. 36 cpv. 2 OAVS
prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal
termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio comprende l'anno
civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all'articolo 35
capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento (art.
36.
cpv. 3 OAVS).
La Cassa di
compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i
contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi
scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I
contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di
compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
Con il 1° gennaio 2001
sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di esecuzione dell'AVS, in
particolare circa il calcolo degli interessi.
Il capoverso 4 delle
disposizioni transitorie della modifica del 1° marzo 2000, in vigore dal 1°
gennaio 2001, prevede che a partire dalla loro entrata in vigore, gli articoli
41bis capoversi 1 lettere a-e e 2, 41ter e 42 si applicano a tutti i contributi
ancora da pagare o da restituire. Per il capoverso 5 l'articolo 41bis capoverso
1.
lettera f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata
in vigore. Va poi rammentato che giusta il capoverso 7 se l'assicurato viene
escusso, la riscossione degli interessi di mora, la decorrenza degli interessi
e il tasso d'interesse sono retti dal diritto anteriore se l'esecuzione è stata
avviata prima dell'entrata in vigore della presente modifica.
Giusta l'art. 41bis
cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i
contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano
entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a
partire da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente
dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale
termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato
(art. 41 bis cpv. 2 OAVS).
Per l'art. 42 cpv. 1
OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da
parte della Cassa di compensazione.
Il tasso per gli
interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno
(art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi
sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi
paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in
materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla
LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1
OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per
l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di
famiglia del diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).
17.
Sono
considerati contributi arretrati reclamati per un anno civile passato quelli
che non possono essere richiesti fino alla fine dell'anno civile per il quale
sono dovuti (N. 2009 della Circolare sugli interessi di mora (CIM)). Rientrano
nella regolamentazione concernente il reclamo di contributi arretrati in
particolare i contributi salariali arretrati reclamati per gli anni civili
passati in base ad un controllo del datore di lavoro (N. 2013 CIM).
Gli interessi
decorrono dal 1° gennaio successivo alla fine dell'anno civile per i quali i
contributi sono dovuti fino alla fatturazione, a condizione che i contributi
vengano versati entro 30 giorni dalla fatturazione (art. 39 cpv. 2 in relazione
con l'art. 41bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OAVS).
La predetta Circolare
sugli interessi, edita dall'UFAS, al N. 6002 prevede che la riscossione, la
concessione e il calcolo degli interessi per tutti i contributi non pagati o da
restituire al 1° gennaio 2001 vanno effettuati secondo le nuove disposizioni.
Queste ultime non si applicano retroattivamente, ma solo dalla loro entrata in
vigore. Il N. 6006 CIM prevede che se l'esecuzione viene avviata prima del 1°
gennaio 2001, alla riscossione degli interessi di mora viene applicato il
diritto previgente, vale a dire che il tasso d'interesse ammonta al 6 per cento
l'anno.
In concreto non è contestato l'ammontare degli
interessi di mora, ma il principio stesso di averli computati alla ditta
ricorrente.
Stante quanto precede
(art. 41bis cpv. 1 lett. c OAVS), la Cassa ha quindi correttamente proceduto
nel calcolare degli interessi di ritardo sui salari conseguiti da __________ nell’esercizio
di un’attività lucrativa dipendente, ma non notificati come tali alla Cassa di
compensazione.
Su questo punto, il
ricorso dell'insorgente deve pertanto essere respinto.
18.
Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente
giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per assegni
familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo
giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante ricorso
di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti); pertanto, il
giudizio cantonale è definitivo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è diretto contro l'assoggettamento, dal 1° agosto 2004, delle
indennità orarie di trasferta versate ai suoi dipendenti alla percezione dei
contributi sociali, il ricorso è irricevibile.
2. In
quanto rivolto alla percezione dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF sulle
indennità versate al dipendente __________ durante gli anni 2000 e 2001, il
ricorso è respinto.
3. Non
si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili.
4. Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
5. Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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