30.2004.73
pagamento senza riserva dell'importo dei contributi paritetici richiesti dalla Cassa a seguito di ripresa salariale quindi, a distanza di qualche giorno, opposizione contro la decisione di fissazione
26 gennaio 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
30.2004.73
Data decisione, Autorità:
26.01.2005, TCA
Titolo:
pagamento senza riserva dell'importo dei contributi paritetici richiesti dalla Cassa a seguito di ripresa salariale quindi, a distanza di qualche giorno, opposizione contro la decisione di fissazione dei contributi paritetici. Ricorso irricevibile perché privo d'oggetto
IRRICEVIBILITÀ
RIPRESA SALARIALE DI RIMBORSI SPESE CONCESSI AI DIPENDENTI
art. 4 cpv. 1 LAVS
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 7 OAVS
art. 9 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.73
cr/sc
Lugano
26 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto
2004 emanata da
Cassa CO
1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. A
seguito del controllo del conteggio dei salari (ex art. 162 segg. OAVS)
relativo al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001 presso la società RI 1 SA
(RI 1 qui di seguito), affiliata come datrice di lavoro, la Cassa CO 1 di __________
ha effettuato riprese per complessivi fr. 65'900 (cfr. doc. A2) fissando, con
decisione 21 giugno 2004, in CHF 9'184,75, comprensivi degli interessi, i
contributi paritetici AVS AI IPG AD ed AF dovuti.
B. Il
16 luglio 2004 l’importo richiesto dall’amministrazione è stato pagato, senza
riserva alcuna, nel termine di pagamento imposto mentre il successivo 20 luglio
2004 la società ha inoltrato opposizione contro la decisione contestando le
riprese ed evidenziando come si tratti di spese forfetarie effettivamente
sostenute (cfr. doc. A4).
Con
decisione su opposizione del 16 agosto 2004 la Cassa CO 1 ha respinto
integralmente le lagnanze della società, osservando che, visto il pagamento,
l’opposizione del 20 luglio 2004 era divenuta, in base alla giurisprudenza
federale, priva d’oggetto. Ad abundantiam, nel merito, l’amministrazione ha
evidenziato l'assenza di giustificativi sia al momento della revisione che in
sede d'opposizione (cfr. doc. A5)
C. RI
1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione
su opposizione, confermando gli argomenti sollevati in precedenza, osservando di
avere pagato i contributi richiesti per evitare l’eventuale aggravio degli
interessi passivi. RI 1 rileva che la sua opposizione é praticamente
contestuale al pagamento (16 e 20 luglio 2004), che vale quale riserva sui
motivi del pagamento. Nel merito la società rileva di avere corrisposto ai
dipendenti assorbiti dal precedente datore di lavoro (__________SA) gli stessi
salari, con il riconoscimento delle medesime spese generali, che non erano mai
state contestate dai precedenti organi preposti ai controlli AVS/AI/IPG presso
il datore di lavoro citato (cfr. doc. I).
Il
16 settembre 2004 RI 1 ha inviato al TCA la lettera datata 15 settembre 2004
della Cassa di compensazione __________ (cfr. doc. III), documento trasmesso
all'amministrazione ai fini della risposta di causa (cfr. doc. IV).
Nella
propria presa di posizione del 27 settembre 2004 la Cassa ha proposto di
respingere il ricorso, riprendendo per intero le motivazioni della decisione su
opposizione. Pendente causa il TCA ha svolto accertamenti, sui quali le parti
hanno potuto esprimersi, di cui si dirà dove necessario in corso di
motivazione.
in
diritto
In ordine
1. La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del
26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
Considerandi
2.
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS. Da un
punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli
effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF
127.
V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3
pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3). Il
Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si
fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento
dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio
2003.
nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Il
giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche
legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del
provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C.,
K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7
marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella
causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del diritto
materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche
apportate con l’adozione della LPGA. Per contro, le norme procedurali,
in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR
2003.
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360
consid. 4a). In concreto le riprese si riferiscono a prestazioni effettuate dal
1.1.2000
fino al 31.12.2001, mentre le decisioni (formale e su opposizione)
sono state emanate nel corso del 2004. Nel merito trovano quindi applicazione
le norme previgenti.
3.
Occorre
rilevare, come appurato dal TCA pendente causa, che la ripresa effettuata
dalla Cassa per il 2000 e per il 2001 nei confronti dei lavoratori assunti alle
dipendenze della RI 1 dalla __________ SA, tiene conto del momento a partire
dal quale questi ultimi sono entrati a far parte della ricorrente, senza nessun
tipo di sovrapposizione con la revisione effettuata presso la __________ SA.
4.
Con
la decisione di tassazione del 21 giugno 2004 la Cassa ha, come detto, fissato
in fr. 9'184.75 i contributi paritetici dovuti da RI 1 a seguito della ripresa
salariale fissando un termine di 30 giorni per il pagamento. La decisione di
tassazione indica correttamente la possibilità di formulare opposizione. RI 1,
ricevuta la decisione, ha versato l’importo richiesto entro il termine
assegnato (16 luglio 2004), lo ha fatto senza riserva alcuna e solo il
successivo 20 luglio 2004 ha inoltrato la sua opposizione alla decisione di
tassazione. L’amministrazione, richiamando la giurisprudenza federale, ha
ritenuto che il pagamento abbia reso privo d’oggetto la vertenza.
5.
La
tesi della Cassa va condivisa. Infatti il pagamento dell’importo richiesto e
contestato rende privo d’oggetto il litigio e l’autorità giudiziaria deve
procedere allo stralcio della procedura pendente. Nella sentenza del 5 febbraio
2001.
nella causa C., H 205/00, il Tribunale Federale delle Assicurazioni
ricevuta la comunicazione dalla Cassa che il ricorrente aveva soluto l'importo
litigioso ha stralciato la procedura poiché "il … ricorso di diritto
amministrativo è pertanto divenuto senza oggetto."
A nulla vale la
lamentela di RI 1 che ha pagato l’importo ben 4 giorni prima di contestarlo, e
senza accompagnare il pagamento da alcuna immediata riserva o spiegazione. La
successiva contestazione relativa ad una tassazione ormai non più litigiosa
siccome soluta rendeva priva d’oggetto la vertenza già in sede di opposizione
dinanzi alla Cassa ed ancor di più in questa sede. Il ricorso va allora dichiarato
irricevibile siccome l’oggetto del litigio è venuto meno.
Va
comunque sottolineato che, anche se esaminato nel merito, il ricorso sarebbe
stato da respingere per i motivi che seguono.
6.
Oggetto
della decisione di tassazione era la ripresa del rimborso forfetario per spese
di viaggio e di rappresentanza versato dalla società ricorrente ai propri
dipendenti. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa
sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività
lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2
LAVS,
" Il
salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza
d'altri per tempo determinato o indeterminato. Esso comprende inoltre le
indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le
gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni
festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono
un elemento importante della retribuzione del lavoro.".
Questo reddito ingloba
dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione
economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con
riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto,
indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine
settimana.
7.
RI
1.
sostiene che i propri dipendenti hanno effettivamente sostenuto le spese di
viaggio e di rappresentanza riprese nel periodo 2000 e 2001, i collaboratori
del servizio esterno di vendita e del servizio trasporto avrebbero infatti
messo a disposizione della società la loro automobile privata per necessità
aziendali ed il rimborso forfetario si riferiva alle spese di manutenzione.
Anche il personale interno avrebbe beneficiato del corretto versamento per gli
spostamenti mirati negli stabilimenti della società a __________ e __________
(cfr. doc. I).
L'amministrazione nel
merito evidenzia l’assenza di elementi comprovanti le spese riprese.
8.
Per
ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le
indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste
spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal
datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel
salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS,
il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9
cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:
il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di
queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a
domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel
salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv.
3.
OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o
parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,
queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%
del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il
datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese
devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del
salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;
RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2). La prassi amministrativa
considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e
alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per
il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di
servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento
dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al
luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le
spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal
domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure
le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di
formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad
esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività
professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite
dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140).
Di principio si deve
dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982
pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
9.
Conformemente
alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique
VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve
corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique
VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire
indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed
allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11
settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere
concrete e non generiche.
Nei casi in cui è
stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere
comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione
incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di
lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione
considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella
causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT
II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310
e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non
può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare
o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire
d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310
consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). A tale scopo è
sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a
fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre
1981.
nella causa T. & Co. N.J.).
Se le spese generali
non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire
personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il
salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in
considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento
del salario;
- non è ammessa la
deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9
cpv. 3 OAVS).
Se le spese
effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il
salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo
l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.
Se l'indennità per le
spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria,
questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè
essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve
basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
10.
Nel
caso in esame gli importi rimborsati separatamente a __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ non sono stati opportunamente
comprovati.
Questo Tribunale
osserva infatti che indipendentemente dalla ragione e natura delle spese, né al
momento della revisione contabile né in sede sia di opposizione che di ricorso
presso questo TCA e nemmeno durante i dieci giorni di tempo concessi alla
società ricorrente per produrre nuove prove, quest'ultima ha prodotto le pezze
giustificative necessarie ed esatte dalla giurisprudenza per comprovare
l’effettività e l'entità delle spese postulate con il ricorso in esame, in
altri termini non è dimostrato che le spese siano state effettivamente
sostenute dai dipendenti nell'esercizio della loro attività e per gli importi
indicati.
Al proposito si
ricorda che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese
effettuate dalla Cassa per dei rimborsi spese forfetari concessi a dei
dipendenti, poiché non comprovate (fra le ultime: STCA del 5 agosto 2004 nella
causa M.E. SA, Inc. n. 30.2003.94; STCA del 7 giugno 2004 nella causa B. SA, Inc.
n. 30.2004.11; STCA del 21 gennaio 2004 nella causa A. SA, Inc. n. 30.2003.52;
STCA del 9 ottobre 2003 nella causa E. SA, Inc. n. 30.2003.48; STCA del 22
settembre 2003 nella causa T.P., Inc. n. 30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003
nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E.
SA, Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H
216/96)).
In quest'ultima
sentenza federale, l’Alta Corte ha in particolare ricordato che “(…) il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve
corrispondere complessivamente agli esborsi effettivi, per cui gli interessati
sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio
esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative.”
(H 216/96 pag. 3).
L’argomentazione
di RI 1 secondo cui "(…) Si tratta di spese forfetarie pagate ai nostri
collaboratori quale contropartita di spese effettivamente sostenute. Osserviamo
che trattasi di un importo mediamente inferiore a circa fr. 10.00 giornalieri
che vengono utilizzati generalmente per il pagamento di spese effettive"
ed ancora "(…) Per far fronte alla grande concorrenza italiana e
d'oltre alpe, sempre più agguerrita, la nostra società pone l'accento, in modo
particolare, sul servizio esterno per marcare la sua presenza direttamente
presso la clientela e offrire un servizio impeccabile. Per tale ragione alcuni
dipendenti mettono a disposizione la propria vettura per le necessità
aziendali. Le piccole spese vengono retribuite con un forfetario mensile
(pagamento bibite ai clienti, indennità viaggio uso auto privata, posteggi e
piccole spese). Osserviamo che nessun’altra retribuzione di tale natura veniva
pagata separatamente" non permettono soluzione giuridica diversa alla
luce delle esigenze della giurisprudenza del Tribunale Federale delle
Assicurazioni.
Va rammentato che
oggetto della controversia non è il fatto che la società abbia riconosciuto ai
propri dipendenti un rimborso spese di viaggio e di rappresentanza sotto forma
di importi forfetari - cosa del tutto lecita ed ammissibile - ma il fatto di
non avere portato la prova, tramite giustificativi, che queste spese siano
state effettivamente sostenute.
Ciò che manca è la
dimostrazione dell'effettiva spesa professionale sostenuta dai dipendenti
nell'ambito della loro attività per conto della società. Fanno quindi
essenzialmente difetto, nel senso esatto dalla summenzionata giurisprudenza, le
fatture relative ad ogni singola spesa.
Stante quanto precede,
a buon diritto s'imponeva una ripresa salariale per spese di rappresentanza e
di viaggio rifuse in maniera forfetaria ai dipendenti della società, così come
individuate dalla Cassa nel suo rapporto di revisione del 21 giugno 2004 (cfr.
doc. A2) e nella relativa tassazione d'ufficio del 21 giugno 2004 (cfr. doc.
VIII 2).
11.
A
titolo abbondanziale va osservato che la decisione su opposizione relativa ad
una società che aveva rilevato il personale da un’altra, decisione trasmessa
dalla ricorrente al TCA quale termine di paragone per giustificare la validità
dei rimborsi spese, non giova alla causa di RI 1. Si tratta infatti di
fattispecie differente. In quel caso infatti la Cassa, durante un primo
controllo presso una società da poco costituita che aveva ripreso l'intera
manodopera da un'altra società, ha effettuato delle riprese per rimborsi spese
forfetari in precedenza riconosciuti a causa di un errore commesso
dall'ispettore. La Cassa, ritenuto l'errore compiuto in precedenza
dall'amministrazione stessa, ha rinunciato alle riprese dato che ogni
cambiamento di prassi deve essere annunciato.
Neppure
il fatto che la Cassa di compensazione __________ ove la __________ SA,
precedente società datrice di lavoro dei dipendenti poi integralmente assunti
dalla RI 1 SA, pagava i contributi non ha ripreso le spese può giovare alla causa
della ricorrente. Infatti, indipendentemente dalla circostanza che si tratta di
diversa amministrazione il cui agire non può essere imputato alla __________,
la lamentela dell'insorgente sulla presunta diversità di trattamento fra
assicurati viene a cadere non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra
assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche (STCA
del 22 settembre 2003 nella causa P., inc. 30.2003.50).
12.
Alla
luce di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile siccome
privo d’oggetto, lo stesso sarebbe comunque stato da respingere nel merito.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso è irricevibile.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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