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Decisione

30.2004.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 agosto 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i rimborsi spese sono stati corrisposti ai dipendenti per il periodo durante il

quale lavoravano all’estero (doc. I). Dal canto suo l’amministrazione, con

risposta dell’11 ottobre 2004, ha proposto la reiezione del ricorso precisando

che il signor __________ è stato regolarmente assoggettato ai contributi

sociali nel corso del 2002 e che allo stesso la società ricorrente ha pagato il

premio della cassa malati (ripresa non contestata) e trattenuto dallo stipendio

un contributo per il posteggio (doc. III).

D. In

sede di replica 22 ottobre 2004 RI 1 ha osservato che la Cassa non ha

contestato le trasferte all’estero e nemmeno la verosimiglianza del rimborso

con le spese effettive. La società ha poi riconosciuto che nel caso di __________

l’indennità di trasferta rimborsata non rientra fra le spese generali

riconosciute dalla legge, chiedendo che la Cassa accetti un importo minimo

quale effettivo rimborso spese. Per quanto riguarda invece __________, la

società ha rilevato che il pagamento del posteggio è stato dedotto dal suo

salario dato che sua moglie lavora presso RI 1, a __________, ritenendo per il

resto il rimborso spese di fr. 1'500 mensili del tutto proporzionato nei

confronti di un dipendente che lavora ad oltre dieci ore di volo dal proprio

domicilio. Infine, riguardo al rimborso spese corrisposto a __________ per il

periodo in cui ha lavorato all’estero, la ricorrente ha rilevato come sia

giustificato il rimborso di fr. 1'000 mensili, in funzione delle continue

trasferte e alla lontananza dal suo domicilio (doc. V). Dal canto suo

l’amministrazione ha, il 28 ottobre 2004, sottolineato che oltre alle spese

generali sostenute dai signori __________ e __________, rimborsate

separatamente dal datore di lavoro, sono stati versati anche degli importi

forfetari, registrati nel conto Rimborso spese, che non sono stati giustificati

(doc. VII). A questo proposito la ricorrente, il 5 novembre 2004, ha esposto

che le spese rimborsate separatamente costituiscono dei casi particolari, sono

giustificate e non hanno attinenza con rimborsi forfetari (doc. IX).

E. Questo

Tribunale ha inoltre proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in

seguito.

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella

causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA

del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella

causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa

H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel merito

Considerandi

2.

Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS. Da un

punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli

effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF

127.

V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3

pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e

STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3). Il

Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si

fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento

dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio

2003.

nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Il

giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche

legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del

provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa

O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del

7.

marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella

causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal profilo del diritto materiale

si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate

dalla LPGA. Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni

transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid.

1.

; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).

In

concreto le riprese si riferiscono a prestazioni effettuate dal 1.1.2000 fino

al 31.12.2002, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state

emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto

procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche

apportate alla LAVS, per quanto riguarda la ripresa delle spese forfetarie

contabilizzate dal 2000 al 2002 vanno applicate le vecchie norme in vigore fino

al 31 dicembre 2002.

3.

Oggetto

del contendere è la ripresa del rimborso forfetario per spese di viaggio

all'estero versato dalla società ricorrente ai propri dipendenti. Come indicato

la ricorrente contesta la mancata accettazione di spese versate a __________,

attivo durante tutto il 2002 in __________ (doc. V), cui sono state rimborsate

le spese di trasferta dal luogo abituale di lavoro (__________) ad altre

destinazioni (__________, doc. IX e allegati). Lo stesso vale per __________,

che ha lavorato in __________ nel 2002 solo durante 120 giorni (doc. V) ed ha

ricevuto dalla società il rimborso per spese di trasferta da __________, per un

totale di fr. 974.34 (doc. IX e allegati). La ricorrente ha invece riconosciuto

che gli importi rimborsati a __________ non rientrano fra le spese generali

deducibili di cui all’art. 9 cpv. 3 OAVS, proponendo alla Cassa di accettare un

importo minimo quale effettivo rimborso spese (doc. V).

4.

Dal

reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario

determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2

LAVS,

" Il salario determinante comprende qualsiasi

retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o

indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità

aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in

natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni

analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della

retribuzione del lavoro."

Questo reddito ingloba

dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione

economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con

riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto,

indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine

settimana. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario

dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento

spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia

separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7

OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS,

il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9

cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:

il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo

francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria

attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli

spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e

per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità

rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). Infine,

l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi,

interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei

loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono

almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le

spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato.

Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al

10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386

consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2). La

prassi amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio

(viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la

clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese

d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo

svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal

domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno

dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare

fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro,

come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese

di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o

ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con

l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante

(DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si

deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC

1982.

pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

5.

Conformemente

alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono

fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere

siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;

Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il

risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve

corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate

(Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a

fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente

dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;

STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte

devono essere concrete e non generiche. Nei casi in cui è stabilita l'esistenza

delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a

causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di

compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il

salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique

VSI 1994 pagg. 171-172; STCA

del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC

1955.

pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151,

pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356). L'amministrazione

non può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a

provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto

agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia

possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310

consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b). A tale scopo

secondo una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente invitare il

contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili

(RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co.

N.J.).

In una recente

sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/93) il TFA ha precisato la sua

giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di

avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli

importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore

di lavoro…". Il TFA ha poi ritenuto che "… particolarmente

dispendioso appare per il datore di lavoro, che dispone tra l'altro di diversi

autisti, tenere regolarmente un conteggio delle citate spese di trasferta e

rappresentanza per ogni dipendente". Questa sentenza (H 257/93 dell'11

gennaio 2005) segue di 4 settimane la sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in

cui il TFA ha ritenuto come: "… il sistema forfetario non costituisce

un dato di fatto acquisito" siccome "… con l'ausilio di

programmi informatici è del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente

sostenute dai dipendenti." In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto

non rispondente ai criteri "… l'elencazione contabile stereotipa a

titolo di spese di importi prefissati a valori costanti…" ma

soprattutto (e contrariamente a quanto sostenuto l'11 gennaio 2005 dello stesso

TFA) l'Alta Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "Va poi

rammentato alla ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene - ossia che

spetta alla Cassa il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per

l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto

da lei asserita, deve fornire la prova." Il TFA aveva rimproverato (a

dicembre 2004) la società (attiva anch'essa nel settore del trasporto) di avere

omesso la produzione delle pezze giustificative.

Sia come sia,

nonostante l'apparente contraddittorietà delle ultime 2 sentenze federali in

materia redatte in lingua italiana da due distinti giudici supplenti, alla luce

del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare

in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea

difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005

nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione

dell'amministrata. È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in

cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo

dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze

particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In

tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N.

3005.

e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare

applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per

la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166), e – con la sentenza H

257/93 dell'11 gennaio 2005 – apparentemente anche per gli autisti impegnati in

viaggi turistici lunghi con periodi di permanenza fuori casa.

Se le spese generali

non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire

personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il

salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

- si devono prendere in

considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento

del salario;

- non è ammessa la

deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9

cpv. 3 OAVS).

Se le spese

effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il

salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo

l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

Se l'indennità per le

spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria,

questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè

essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito

deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011

DSD).

6.

Più

dettagliatamente nella giurisprudenza citata (sentenza 11 gennaio 2005 nella

causa G. SA, H 257/03, consid. 6) il TFA ha ammesso che per una ditta la cui attività

consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci,

deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono

sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario

e che quindi sono rimborsabili. Per il TFA è notorio che un autista,

soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze,

deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., incorre

in costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti per i

pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo

spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di

lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una

certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un

rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere

di principio giustificato. Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività

di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura,

dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti,

ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e

alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore

di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165). In quella sentenza il Tribunale federale

ha poi rimproverato la Cassa di non aver accertato i fatti in maniera completa,

avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi

forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di

lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della valutazione delle

spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti, fotografi,

giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia

continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag. 165),

apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di

tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi

sono effettuati frequentemente.

Nel caso trattato dal

TFA, data la professione d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e

l’esistenza di rimborsi spese forfetari che non sono stati comprovati mediante

pezze giustificative, la Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla

società di produrre dei documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora

non ne fossero esistiti, avrebbe dovuto fissare l’ammontare delle spese di

rappresentanza e di trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che

andava eventualmente ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i

contributi paritetici non versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla

Cassa per l’esecuzione di questi incombenti (consid. 7).

7.

Nel

caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che __________ lavora

all’estero e meglio in __________ durante tutto l’anno; __________, per contro,

lavora durante 120 giorni presso RI 1 di __________, mentre nei rimanenti 120

giorni lavora nelle diverse località in cui RI 1 è responsabile dei centri di animazione

(__________, __________, __________ ed __________) (cfr. doc. V).

La Cassa ha

rimproverato a RI 1 di avere versato ai suoi collaboratori, oltre alle spese

generali sostenute dai signori __________ e __________, rimborsate

separatamente, anche degli importi forfetari, registrati sul conto “Rimborso

spese __________”, che non sono stati giustificati (cfr. doc. VII). Al

riguardo, la società ricorrente ha rilevato che il rimborso spese forfetario

accordato ai collaboratori, che per svolgere la loro attività devono recarsi

regolarmente all’estero, dipende dal numero di spostamenti e dai giorni che gli

stessi devono trascorrere “fuori casa”, precisando che __________ compie dai 3

ai 6 spostamenti annui, per circa 20/40 giorni in totale; __________ compie

dagli 8 ai 12 spostamenti annui, per circa 120 giorni; __________ nel 2001

compiva dai 3 ai 4 spostamenti, per circa 120/180 giorni, mentre dal 1° gennaio

2002.

lavora esclusivamente all’estero (cfr. doc. III8). La società ha poi

sottolineato che le spese rimborsate separatamente dalla RI 1 ai signori __________

e __________ costituiscono dei casi particolari: al signor __________, infatti,

nel 2002 è stato rimborsato un solo viaggio effettuato dal suo luogo abituale

di lavoro, il __________, alla __________, mentre al signor __________ sono

stati rimborsati quattro viaggi, compiuti durante il periodo in cui egli

lavorava presso RI 1 di __________, come dimostrato dalla contabilità “__________Costi

per trasferte” del 2002 (cfr. doc. IX C1).

8.

Al

fine di meglio chiarire la fattispecie, il TCA ha interpellato la ricorrente,

chiedendo di precisare l’esatta attività svolta dai signori __________, __________

e __________ per la società (cfr. doc. XIII).

Con scritto dell’8

luglio 2005 la società ricorrente ha precisato quale fosse il ruolo dei suoi

collaboratori.

Per quanto concerne il

signor __________ “il suo ruolo nell’azienda è di responsabile generale di

tutti gli alberghi gestiti da RI 1 – __________ (alberghi situati in __________

– __________ – __________ – __________ – __________).” La società ha poi

sottolineato che il signor __________ “dal 1.1.2002 risiede in __________ in

quanto anche direttore del __________ di __________. Per svolgere la sua

attività deve quindi regolarmente spostarsi da 2 – 3 volte l’anno nei vari

alberghi; inoltre ha pure il compito di esaminare e visionare la situazione di

eventuali alberghi di cui viene proposta la gestione alla RI 1.” (cfr. doc.

XIV).

Quanto a __________ “il

suo ruolo è di responsabile del reparto animazione di tutti gli alberghi

gestiti dalla RI 1. In possesso di un permesso di lavoro di 120gg fino al

giugno 2004. Nell’ambito della sua attività deve recarsi regolarmente negli

alberghi in gestione per organizzare e coordinare l’attività dei gruppi di

animazione.” (cfr. doc. XVI).

Infine, __________ “è

occupata quale assistente contabile presso la RI 1 di __________ e nell’ambito

della sua attività viene incaricata di aiutare e assistere nel lavoro i

contabili locali (nei vari alberghi in gestione); conseguentemente succede che

debba recarsi direttamente sul luogo per svolgere la propria attività. Inoltre

collabora pure con i revisori locali.” (cfr. doc. XIV).

La società ricorrente

ha quindi precisato che i collaboratori citati non si occupano dei turisti,

rilevando peraltro che RI 1 non è un “tour operator” (cfr. doc. XIV). I

collaboratori citati, inoltre, non dovevano “provvedere per spese pasti

(normalmente soggiornano presso gli alberghi in gestione). Devono invece

provvedere personalmente ai costi per spostamenti locali, bibite e extra.”

(cfr. doc. XIV).

Alla facoltà concessa

dal TCA di presentare osservazioni scritte in merito (cfr. doc. XV),

l'amministrazione è rimasta silente.

9.

Dalle

risposte fornite dalla ricorrente e dalla documentazione agli atti, questo

Tribunale deve concludere, conformemente alla giurisprudenza citata in

precedenza (cfr. consid. 5 e 6), che l’amministrazione ha omesso di assumere le

prove necessarie atte ad accertare se gli importi forfetari esposti

contabilmente e rimborsati ai lavoratori, corrispondessero effettivamente alle

spese di trasferta da loro sopportate. Infatti, relativamente all’attività

svolta dai signori __________ e __________, l’uno responsabile generale di

tutti gli alberghi, siti in diverse parti del mondo, gestiti dalla RI 1 di __________

e direttore di un villaggio in __________, l’altro responsabile del reparto

animazione di tutti gli alberghi gestiti nel mondo dalla RI 1, appare del tutto

credibile e logico che gli stessi debbano compiere frequenti viaggi all’estero,

nei vari alberghi gestiti dalla società in __________, __________, __________, __________

e in diverse parti d’__________, per controllare la situazione e per

organizzare e coordinare l’attività (cfr. doc. XIV). Ciò comporta, come

ricordato dalla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 6), per i

collaboratori, che devono svolgere i loro compiti in luoghi sempre differenti,

l’onere di sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori

casa, bensì anche spese di rappresentanza e spese supplementari per conto del

datore di lavoro, di modo che un rimborso spese si rivela essere di principio

giustificato.

La fattispecie appare

quindi non sufficientemente chiarita con necessità di approfondimento delle

prove.

In

tale contesto va rammentato che il TFA in una sentenza del 22 dicembre

2004.

nella causa S., C 116/04 ha ricordato:

" 2.2 Im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungs-

und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz.

Danach haben Versicherungsträger und Sozialversicherungsgericht von sich aus

und ohne Bindung an die Parteibegehren für die richtige und vollständige

Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen (Art. 43. Abs.1, 61

lit. c ATSG; BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158 Erw. 1a mit Hinweisen). Sie

erheben die hiefür notwendigen Beweise; in der Beweiswürdigung sind sie frei

(BGE 125 V 352 Erw. 3a, 122 V 160 Erw. 1c). Das Eidgenössische

Versicherungsgericht hat wiederholt festgehalten, dass das kantonale Gericht,

das den Sachverhalt als ungenügend abgeklärt erachtet, im Prinzip die Wahl hat,

die Sache zu weitern Beweiserhebungen an die Verwaltung zurückzuweisen

oder selber die nötigen Instruktionen vorzunehmen (ARV 2001 Nr. 22 S.

170, RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136 mit Hinweisen). Bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit verletzt die Rückweisung der Sache an die Verwaltung

als solche weder den Untersuchungsgrundsatz noch das Gebot eines einfachen und

raschen Verfahrens (Art. 108 Abs. 1 lit. a UVG). Anders verhält es sich nur

dann, wenn die Rückweisung an die Verwaltung einer Verweigerung des

gerichtlichen Rechtsschutzes gleichkommt (beispielsweise dann, wenn auf Grund

besonderer Gegebenheiten nur ein Gerichtsgutachten oder andere gerichtliche

Beweismassnahmen geeignet wären, zur Abklärung des Sachverhalts beizutragen

oder wenn die Rückweisung nach den Umständen als unverhältnismässig bezeichnet

werden müsste (RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136, 1989 Nr. K 809 S. 207)."

Qui il caso impone il

rinvio all'amministrazione per gli ulteriori accertamenti necessari.

Nel

merito analogo discorso non può invece valere per __________, assistente

contabile di RI 1 di __________: essa infatti, pur dovendo, come affermato

dalla società, aiutare ed assistere nel lavoro i contabili e i revisori dei

vari alberghi in gestione, proprio per il genere di lavoro svolto non risulta

credibile che dovesse frequentemente recarsi di persona all’estero, ben potendo

svolgere la sua attività dalla sede di __________, grazie ai mezzi informatici

e alle tecnologie a disposizione. La ricorrente, del resto ha riconosciuto che

gli importi rimborsati a __________ non rientrano fra le spese generali

deducibili di cui all’art. 9 cpv. 3 OAVS, proponendo alla Cassa di accettare un

importo minimo quale effettivo rimborso spese (doc. V).

In queste circostanze

il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto e l’incarto retrocesso alla

Cassa affinché stabilisca l’importo delle spese sostenute dai dipendenti __________

e __________ nelle loro trasferte ed alla luce delle nuove risultanze proceda

all’eventuale ripresa di salario e quindi, tramite decisione formale, alla

fissazione dei contributi paritetici non versati.

Alla

ricorrente, patrocinata da una fiduciaria, vanno assegnate ripetibili ridotte (art.

61.

LPGA).

10.

Nella misura

in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto

federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per

quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti)

ed il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per nuovi

accertamenti conformemente al consid. 9.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà alla società RI 1 fr. 800.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

- Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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