30.2004.76
importi versati da una ditta al proprio collaboratore costituiscono salario derivante da attività dipendente su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali
31 marzo 2005Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2004.76
Data decisione, Autorità:
31.03.2005, TCA
Titolo:
importi versati da una ditta al proprio collaboratore costituiscono salario derivante da attività dipendente su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali
CONTRIBUTI
LAVORATORE DIPENDENTE
art. 5 LAVS
art. 9 LAVS
art. 12 LAVS
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.76
cr/sc
Lugano
31 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto
2004 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. A
seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio
2000-31 dicembre 2002 presso la ditta RI 1, la Cassa CO 1 di __________ ha
effettuato delle riprese per complessivi fr. 114'005 (cfr. doc. 24).
B. Ritenendo
tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con decisione
su tassazione d’ufficio del 2 luglio 2004 la Cassa ha fissato in fr. 18'551 -
già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD/AF dovuti per gli anni 2000, 2001 e 2002 dalla ditta RI 1 (cfr.
doc. 20 e doc. 21). Parallela comunicazione è stata data al collaboratore __________
informandolo del fatto che il contributo a carico del "salariato è di CHF
7'467.35" ma con il rilievo che "i contributi paritetici complessivi
sono chiesti al datore di lavoro".
C. RI
1 si è tempestivamente opposto alla decisione rilevando che in alcune offerte
da gessatore erano comprese anche le opere di pittore del signor __________,
svolte in maniera indipendente, ma facendo capo ad una sola offerta (cfr. doc.
19).
La
Cassa, con decisione su opposizione del 16 agosto 2004, ha confermato le
riprese effettuate (cfr. doc. III).
D. Contro
la stessa RI 1 è tempestivamente insorto con ricorso del 16 settembre 2004,
postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa e osservando di avere
inviato nuove informazioni all’amministrazione a chiarimento della situazione
(cfr. doc. I). Nella risposta dell'11 ottobre 2004 la Cassa ha proposto la
reiezione del ricorso, rilevando in particolare che la ditta RI 1 ha
rappresentato la quasi totalità delle entrate del signor __________ nel 2001 e
la totalità nel 2002, circostanza che prova la dipendenza economica del lavoratore
nei confronti del ricorrente (cfr. doc. V).
Al
ricorrente è stata concessa la facoltà di ulteriormente esprimersi e di
domandare l'acquisizione di nuovi mezzi di prova.
Pendente
causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in
seguito. Il TCA ha inoltre richiamato l’incarto fiscale 2003A di __________.
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore
al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR
2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3
pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della
decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N,
consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di
fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003
nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U
129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Dal profilo del
diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle
modifiche apportate dalla LPGA.
Per contro, le norme procedurali,
in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR
2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360
consid. 4a).
In
concreto le riprese si riferiscono a prestazioni effettuate dal 1.1.2000 fino
al 31.12.2002, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state
emanate nel corso del 2004.
Per
cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le
norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto
riguarda la ripresa per salari non notificati dalla ditta RI 1 nel periodo
compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002 vanno applicate le
vecchie norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.
3. Il
TCA è chiamato a decidere se gli importi versati dalla società a __________ nel
2001 e nel 2002 debbano essere considerati salari derivanti da un'attività
dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento dell’attività
indipendente. Da ciò dipende infatti la classificazione della società quale
datore di lavoro dell'assicurato. Se essa risulterà come tale, bisognerà
riprendere a titolo di salario gli importi versati al dipendente.
A
norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di
un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza
d'altri".
Per
quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le
dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del
contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in
materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
In
particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a
motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC
1986, pag. 650).
Di principio si deve
ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,
rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o
l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio
economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne
assume la responsabilità.
Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del
18 settembre 2000 in re F. M., H 59/00).
4. Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169)
Fatti
i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:
investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali
propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,
indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono
sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120
consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è
l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di
lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro
un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR
VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA
del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC,
SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una recente sentenza, il TFA ha
precisato:
" Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification
fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes,
qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques
(ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application
du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter
sans nécessité de l'appreciation fiscale."
(Pratique
VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).
5. Il
TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata
dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in
quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona
che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo
la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di
lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere
escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione
come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio
1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57;
cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per
questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come
salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per
ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno
(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro
chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta
l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i
datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella
loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente
assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i
contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal
diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI,
op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
7. Ai
fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.
Interpellato
dal TCA (cfr. doc. VII), __________, oltre a confermare di aver ricevuto la
decisione della Cassa, ha affermato che le prestazioni lavorative da lui
eseguite "consistevano in lavori di pittura, intonaci e gessatura."
(cfr. doc. VIII).
A
proposito della libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "dalla
ditta RI 1 ho ricevuto le direttive sull’esecuzione del lavoro e relativo
luogo, senza nessuna direttiva per l’orario di lavoro e la relativa
pianificazione", che fatturava direttamente “al signor RI 1, __________”
e che “le modalità di remunerazione erano basate sulle ore lavorative.”
(cfr. doc. VIII).
Circa
i macchinari o gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che
"quando svolgevo la mia attività per la ditta RI 1 utilizzavo gli
strumenti di lavoro usati da pittori, ossia pittura, pennelli, ecc. di mia
proprietà, mentre la ditta RI 1 aveva messo a mia disposizione l’intonacatrice.”
(cfr. doc. VIII). Egli ha affermato inoltre di aver "effettuato
degli investimenti relativi all’acquisto della pittura, pennelli e piccoli
attrezzi necessari a tale professione." (cfr. doc. VIII).
Egli
ha poi aggiunto che "per l’attività svolta per la ditta RI 1 non ho
ricevuto e sottoscritto contratti e mandati di lavoro".
Alla
domanda se nel biennio 2001/2002 egli avesse esercitato la stessa attività
svolta per il ricorrente anche per altre società o persone, il signor __________
ha risposto che “nel 2001, oltre all’attività esercitata per la ditta RI 1,
ho svolto l’attività di pittore anche per altre società o persone e meglio come
alle fatture annesse (__________, doc. C). Nel 2002 ho lavorato, purtoppo, solo
per la ditta RI 1, non avendo trovato lavoro altrove.” (cfr. doc. VIII).
Infine, alla domanda se
nel biennio 2001/2002 egli avesse svolto altre attività per altre società o
persone, egli ha osservato che “nel 2001 ho svolto anche altre attività per
altre persone, attività quali opere edilizie: muratore, demolizioni e sistemazioni
esterne, pulizia per posa silicone (vedi fatture __________, doc. D).”
(cfr. doc. VIII).
Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è riconfermata
nella sua risposta di causa (cfr. doc. X). Il ricorrente, da parte sua, ha rilevato
che molte ditte prestano la loro manodopera a seconda del mercato o della loro
situazione interna, osservando che nessuna istituzione garantisce ai piccoli
artigiani uno stipendio minimo (cfr. doc. XI).
8. Dai
documenti agli atti emerge che l'attività esercitata dal signor __________ per
il ricorrente nel 2001-2002 era di tipo dipendente.
Innanzitutto
la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per il ricorrente durante il
2001 l'assicurato ha pure assunto altri incarichi ricevuti da altri committenti
non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto
lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli
altri.
Va infatti rammentato
che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed
indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in
condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona
(DTF 105 V 113).
In particolare, nel caso di specie la
qualifica di dipendente presso il ricorrente non mette in discussione lo
statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri
committenti.
Come emerge dalle risposte di __________,
nel biennio 2001/2002 l'assicurato ha svolto le proprie
funzioni in modo preponderante per la ditta ricorrente, lavorando quasi esclusivamente
per il ricorrente nel 2001 e solo per RI 1 nel 2002.
Per cui, nel periodo 2001-2002 il
ricorrente era il committente principale, se non l'unico, dell'interessato, il
quale aveva pertanto instaurato un rapporto di dipendenza economica. Avendo
infatti un solo committente, in particolare nel 2002, in caso di mancanza di
lavoro da parte del ricorrente, l'assicurato non aveva altri lavori che gli
permettessero di sopravvivere economicamente. Lui stesso ricorda infatti che
"nel 2002 ho lavorato purtroppo solo per la ditta RI 1, non avendo
trovato lavoro altrove." (cfr. doc. VIII)
Egli si trovava pertanto nella stessa
situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito dal
ricorrente, non avrebbe avuto alcun'altra risorsa finanziaria.
Ciò a maggior ragione considerato
l'ingente importo conseguito (complessivamente fr. 114'005, di cui fr. 36'145
nel 2001 e fr. 77'860 nel 2002).
I compensi versati dal
ricorrente al collaboratore nel periodo 2001-2002 erano importanti. Le
summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la
ditta era intensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno
dell'assicurato.
Inoltre, va rilevato
che nell’esecuzione della propria attività il signor __________ non aveva
nessun contatto diretto con i committenti, ma riceveva unicamente dal signor RI
1 delle direttive sull’esecuzione del lavoro e il relativo luogo (cfr.
doc. VIII).
Il signor __________
ha per contro rilevato che il signor RI 1 non gli impartiva nessuna direttiva
quanto all’orario di lavoro e alla relativa pianificazione. Al riguardo bisogna
comunque rilevare che la natura stessa dell’attività di pittore-gessatore svolta
da __________ prevede tempi ben specifici di lavoro sui cantieri: esigenze del
settore, infatti, impongono le scadenze entro le quali devono obbligatoriamente
essere svolte le varie attività (pittore, piastrellista, elettricista...), onde
evitare di intralciare il lavoro di altri.
Il signor __________
ha poi rilevato di avere utilizzato, nello svolgimento delle proprie opere,
strumenti di lavoro di sua proprietà, quali pennelli e pittura, ma di avere
pure fatto capo all’intonacatrice messa a disposizione dalla ditta RI 1.
A tal proposito, va
rilevato che il fatto di avere usato piccolo materiale di uso comune quale
pittura e pennelli di sua proprietà non basta ancora a caratterizzare di
attività indipendente quella svolta da __________, ritenuto comunque come egli
abbia utilizzato l’intonacatrice (strumento che richiede un investimento
certamente maggiore rispetto a pennelli e pittura) di proprietà della ditta.
Ne segue che l'unico
elemento a favore di un'attività indipendente, ossia l'investimento per
l'acquisto di pittura, pennelli e piccoli attrezzi necessari alla sua
professione, non è decisivo alla luce della netta predominanza delle
caratteristiche dell'attività dipendente.
Per quanto concerne
l'iscrizione del signor __________ come indipendente dal 1° novembre 1994, come
da lui segnalato in sede di opposizione alla decisione del 2 luglio 2004 della
Cassa (cfr. doc. VIII 2), va rammentato che un assicurato qualificato
dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche un'attività
di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3
luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993
pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Alla
luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano
concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione
sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra
parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al
TCA, fatturava alla ditta RI 1 e non al destinatario finale del suo lavoro
(cfr. doc. VIII).
Questi elementi
permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato
unicamente sopportato dalla ditta ricorrente.
La qualifica
dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi
percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro
deve pagare i relativi contributi sociali.
9. Nella
sua opposizione del 21 luglio 2004 alla decisione del 2 luglio 2004 della Cassa
(cfr. doc. VIII2) __________ ha rilevato di essere indipendente e di pagare in
tale veste i contributi AVS dal 1° novembre 1994, ritenendo ingiusto di dovere
pagare due volte i contributi AVS, una come indipendente e una come dipendente.
Il
TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui
i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente
cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del
riesame o della revisione processuale.
Se
non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con
effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata
liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se
la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle
quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non
ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già
considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati
i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto
contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da
decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n.
127 pag. 185).
Va
inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut
toutefois prendre garde à
ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une
décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision
se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable
est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour
les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives
aux cotisations personnelles."
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il
cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso
all'autorità di ricorso.
Kieser,
in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota
30, a proposito dell'art. 53 cp.v 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt
bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben
SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter
Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger
frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen
(insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen
(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht,
ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine
Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger
nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert
wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter
eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung
nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem
Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden
Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art.
61 Rz. 76). Allerdings
ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im
Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV
Nr. 20)."
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle
assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è
pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua
rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42
consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).
Va
qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass
die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf
die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar
ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor)
vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente
(cfr. DTF 126 V 42).
Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento
dell'attività svolta per la ditta ricorrente è già stato oggetto di decisione
definitiva da parte della Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione
dei contributi dovuti da __________ nello svolgimento della sua attività
indipendente e, in caso di risposta affermativa, se un riesame o una revisione
delle decisioni si giustifica.
Il
TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato
che il dipendente della ricorrente è affiliato anche quale indipendente,
dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza
di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe,
nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una
revisione o un riesame sono dati oppure no.
In
concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi
a __________ sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di
contributi come indipendente (cfr. doc. XVI).
La Cassa, in data 18
marzo 2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che per l’anno 2001 __________
ha già pagato i contributi quale indipendente, mentre per l’anno 2002 tali
contributi non sono ancora stati richiesti, essendo ancora pendente presso
l’amministrazione la procedura d’opposizione contro la decisione del 2 luglio
2004 di fissazione dei contributi quale dipendente per gli anni 2001 e 2002
(cfr. doc. XVII).
Il TCA constata dunque
che quando sono stati fissati i contributi come dipendente per il 2001 – a
seguito del rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente
ricorso - i redditi del 2001 del collaboratore della società ricorrente erano
già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/ AI/IPG per l'attività
d'indipendente.
La Cassa CO 1 ha
comunque agito in conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero
riconsiderare entro cinque anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione
dei contributi; in specie quella emanata nei confronti di __________ quale
indipendente. Non v'è stata così alcuna violazione del principio della non
retroattività delle leggi.
In concreto, la ditta RI
1 ha considerato __________ quale libero professionista. Di conseguenza, essa
non ha trattenuto, e di riflesso riversato alla competente Cassa di
compensazione, i contributi paritetici di una persona che lavora alle
dipendenze di un'altra.
Come visto in
precedenza (cfr. consid. 8), invece, per gli importi conseguiti da __________ con
il lavoro effettuato per la citata società, l'interessato doveva essere
classificato quale persona esercitante un'attività lucrativa salariata.
Pertanto, per il 2001,
sono dati i presupposti dell'errore da parte della Cassa di compensazione nel
calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e
dell'importanza della ripresa in esame (Fr. 36'145), per cui l'amministrazione
era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la tassazione
d'ufficio del 2 luglio 2004 impugnata dalla ditta ricorrente.
A
__________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4
e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).
10. Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per
quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di
contributi per assegni famigliari - che attengono al diritto cantonale - non vi
è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni
mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti)
ed il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4.
- Per
quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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