Lexipedia

Decisione

30.2004.76

importi versati da una ditta al proprio collaboratore costituiscono salario derivante da attività dipendente su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali

31 marzo 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:

investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali

propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,

indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono

sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120

consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è

l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di

lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro

un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,

durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR

VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).

Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la

necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di

una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA

del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC,

SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, il TFA ha

precisato:

" Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification

fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes,

qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques

(ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application

du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter

sans nécessité de l'appreciation fiscale."

(Pratique

VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).

5. Il

TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta perso­nale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata

dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in

quanto lo scopo principale dell'affilia­zione è quello di assicurare la persona

che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo

la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di

lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere

escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione

come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio

1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57;

cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per

questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come

salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per

ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno

(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

6. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro

chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta

l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i

datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella

loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente

assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i

contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal

diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è

la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una

situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di

lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.

1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS

qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato

o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la

persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

7. Ai

fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.

Interpellato

dal TCA (cfr. doc. VII), __________, oltre a confermare di aver ricevuto la

decisione della Cassa, ha affermato che le prestazioni lavorative da lui

eseguite "consistevano in lavori di pittura, intonaci e gessatura."

(cfr. doc. VIII).

A

proposito della libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "dalla

ditta RI 1 ho ricevuto le direttive sull’esecuzione del lavoro e relativo

luogo, senza nessuna direttiva per l’orario di lavoro e la relativa

pianificazione", che fatturava direttamente “al signor RI 1, __________”

e che “le modalità di remunerazione erano basate sulle ore lavorative.”

(cfr. doc. VIII).

Circa

i macchinari o gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che

"quando svolgevo la mia attività per la ditta RI 1 utilizzavo gli

strumenti di lavoro usati da pittori, ossia pittura, pennelli, ecc. di mia

proprietà, mentre la ditta RI 1 aveva messo a mia disposizione l’intonacatrice.”

(cfr. doc. VIII). Egli ha affermato inoltre di aver "effettuato

degli investimenti relativi all’acquisto della pittura, pennelli e piccoli

attrezzi necessari a tale professione." (cfr. doc. VIII).

Egli

ha poi aggiunto che "per l’attività svolta per la ditta RI 1 non ho

ricevuto e sottoscritto contratti e mandati di lavoro".

Alla

domanda se nel biennio 2001/2002 egli avesse esercitato la stessa attività

svolta per il ricorrente anche per altre società o persone, il signor __________

ha risposto che “nel 2001, oltre all’attività esercitata per la ditta RI 1,

ho svolto l’attività di pittore anche per altre società o persone e meglio come

alle fatture annesse (__________, doc. C). Nel 2002 ho lavorato, purtoppo, solo

per la ditta RI 1, non avendo trovato lavoro altrove.” (cfr. doc. VIII).

Infine, alla domanda se

nel biennio 2001/2002 egli avesse svolto altre attività per altre società o

persone, egli ha osservato che “nel 2001 ho svolto anche altre attività per

altre persone, attività quali opere edilizie: muratore, demolizioni e sistemazioni

esterne, pulizia per posa silicone (vedi fatture __________, doc. D).”

(cfr. doc. VIII).

Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è riconfermata

nella sua risposta di causa (cfr. doc. X). Il ricorrente, da parte sua, ha rilevato

che molte ditte prestano la loro manodopera a seconda del mercato o della loro

situazione interna, osservando che nessuna istituzione garantisce ai piccoli

artigiani uno stipendio minimo (cfr. doc. XI).

8. Dai

documenti agli atti emerge che l'attività esercitata dal signor __________ per

il ricorrente nel 2001-2002 era di tipo dipendente.

Innanzitutto

la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per il ricorrente durante il

2001 l'assicurato ha pure assunto altri incarichi ricevuti da altri committenti

non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni singolo rapporto

lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli

altri.

Va infatti rammentato

che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed

indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in

condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona

(DTF 105 V 113).

In particolare, nel caso di specie la

qualifica di dipendente presso il ricorrente non mette in discussione lo

statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri

committenti.

Come emerge dalle risposte di __________,

nel biennio 2001/2002 l'assicurato ha svolto le proprie

funzioni in modo preponderante per la ditta ricorrente, lavorando quasi esclusivamente

per il ricorrente nel 2001 e solo per RI 1 nel 2002.

Per cui, nel periodo 2001-2002 il

ricorrente era il committente principale, se non l'unico, dell'interessato, il

quale aveva pertanto instaurato un rapporto di dipendenza economica. Avendo

infatti un solo committente, in particolare nel 2002, in caso di mancanza di

lavoro da parte del ricorrente, l'assicurato non aveva altri lavori che gli

permettessero di sopravvivere economicamente. Lui stesso ricorda infatti che

"nel 2002 ho lavorato purtroppo solo per la ditta RI 1, non avendo

trovato lavoro altrove." (cfr. doc. VIII)

Egli si trovava pertanto nella stessa

situazione di un lavoratore dipendente. In caso di mancanza di lavoro fornito dal

ricorrente, non avrebbe avuto alcun'altra risorsa finanziaria.

Ciò a maggior ragione considerato

l'ingente importo conseguito (complessivamente fr. 114'005, di cui fr. 36'145

nel 2001 e fr. 77'860 nel 2002).

I compensi versati dal

ricorrente al collaboratore nel periodo 2001-2002 erano importanti. Le

summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la

ditta era intensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno

dell'assicurato.

Inoltre, va rilevato

che nell’esecuzione della propria attività il signor __________ non aveva

nessun contatto diretto con i committenti, ma riceveva unicamente dal signor RI

1 delle direttive sull’esecuzione del lavoro e il relativo luogo (cfr.

doc. VIII).

Il signor __________

ha per contro rilevato che il signor RI 1 non gli impartiva nessuna direttiva

quanto all’orario di lavoro e alla relativa pianificazione. Al riguardo bisogna

comunque rilevare che la natura stessa dell’attività di pittore-gessatore svolta

da __________ prevede tempi ben specifici di lavoro sui cantieri: esigenze del

settore, infatti, impongono le scadenze entro le quali devono obbligatoriamente

essere svolte le varie attività (pittore, piastrellista, elettricista...), onde

evitare di intralciare il lavoro di altri.

Il signor __________

ha poi rilevato di avere utilizzato, nello svolgimento delle proprie opere,

strumenti di lavoro di sua proprietà, quali pennelli e pittura, ma di avere

pure fatto capo all’intonacatrice messa a disposizione dalla ditta RI 1.

A tal proposito, va

rilevato che il fatto di avere usato piccolo materiale di uso comune quale

pittura e pennelli di sua proprietà non basta ancora a caratterizzare di

attività indipendente quella svolta da __________, ritenuto comunque come egli

abbia utilizzato l’intonacatrice (strumento che richiede un investimento

certamente maggiore rispetto a pennelli e pittura) di proprietà della ditta.

Ne segue che l'unico

elemento a favore di un'attività indipendente, ossia l'investimento per

l'acquisto di pittura, pennelli e piccoli attrezzi necessari alla sua

professione, non è decisivo alla luce della netta predominanza delle

caratteristiche dell'attività dipendente.

Per quanto concerne

l'iscrizione del signor __________ come indipendente dal 1° novembre 1994, come

da lui segnalato in sede di opposizione alla decisione del 2 luglio 2004 della

Cassa (cfr. doc. VIII 2), va rammentato che un assicurato qualificato

dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche un'attività

di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3

luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Alla

luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano

concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione

sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra

parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al

TCA, fatturava alla ditta RI 1 e non al destinatario finale del suo lavoro

(cfr. doc. VIII).

Questi elementi

permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato

unicamente sopportato dalla ditta ricorrente.

La qualifica

dell'assicurato come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi

percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro

deve pagare i relativi contributi sociali.

9. Nella

sua opposizione del 21 luglio 2004 alla decisione del 2 luglio 2004 della Cassa

(cfr. doc. VIII2) __________ ha rilevato di essere indipendente e di pagare in

tale veste i contributi AVS dal 1° novembre 1994, ritenendo ingiusto di dovere

pagare due volte i contributi AVS, una come indipendente e una come dipendente.

Il

TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui

i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente

cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del

riesame o della revisione processuale.

Se

non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con

effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata

liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

Se

la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle

quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non

ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già

considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati

i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto

contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da

decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc,

Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n.

127 pag. 185).

Va

inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut

toutefois prendre garde à

ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une

décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision

se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable

est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour

les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives

aux cotisations personnelles."

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il

cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso

all'autorità di ricorso.

Kieser,

in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota

30, a proposito dell'art. 53 cp.v 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt

bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben

SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter

Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger

frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen

(insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht,

ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine

Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger

nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert

wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter

eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung

nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem

Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden

Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art.

61 Rz. 76). Allerdings

ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im

Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV

Nr. 20)."

Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle

assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione

passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è

pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua

rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42

consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).

Va

qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass

die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf

die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar

ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor)

vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass präsentierte." (STFA del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(cfr. DTF 126 V 42).

Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento

dell'attività svolta per la ditta ricorrente è già stato oggetto di decisione

definitiva da parte della Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione

dei contributi dovuti da __________ nello svolgimento della sua attività

indipendente e, in caso di risposta affermativa, se un riesame o una revisione

delle decisioni si giustifica.

Il

TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato

che il dipendente della ricorrente è affiliato anche quale indipendente,

dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza

di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe,

nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una

revisione o un riesame sono dati oppure no.

In

concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi

a __________ sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di

contributi come indipendente (cfr. doc. XVI).

La Cassa, in data 18

marzo 2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che per l’anno 2001 __________

ha già pagato i contributi quale indipendente, mentre per l’anno 2002 tali

contributi non sono ancora stati richiesti, essendo ancora pendente presso

l’amministrazione la procedura d’opposizione contro la decisione del 2 luglio

2004 di fissazione dei contributi quale dipendente per gli anni 2001 e 2002

(cfr. doc. XVII).

Il TCA constata dunque

che quando sono stati fissati i contributi come dipendente per il 2001 – a

seguito del rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente

ricorso - i redditi del 2001 del collaboratore della società ricorrente erano

già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/ AI/IPG per l'attività

d'indipendente.

La Cassa CO 1 ha

comunque agito in conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero

riconsiderare entro cinque anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione

dei contributi; in specie quella emanata nei confronti di __________ quale

indipendente. Non v'è stata così alcuna violazione del principio della non

retroattività delle leggi.

In concreto, la ditta RI

1 ha considerato __________ quale libero professionista. Di conseguenza, essa

non ha trattenuto, e di riflesso riversato alla competente Cassa di

compensazione, i contributi paritetici di una persona che lavora alle

dipendenze di un'altra.

Come visto in

precedenza (cfr. consid. 8), invece, per gli importi conseguiti da __________ con

il lavoro effettuato per la citata società, l'interessato doveva essere

classificato quale persona esercitante un'attività lucrativa salariata.

Pertanto, per il 2001,

sono dati i presupposti dell'errore da parte della Cassa di compensazione nel

calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e

dell'importanza della ripresa in esame (Fr. 36'145), per cui l'amministrazione

era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la tassazione

d'ufficio del 2 luglio 2004 impugnata dalla ditta ricorrente.

A

__________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4

e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).

10. Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per

quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni famigliari - che attengono al diritto cantonale - non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e riferimenti)

ed il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.

- Per

quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster