30.2004.79
Qualifica dell'attività svolta da alcuni collaboratori della società ricorrente, ritenuta di natura dipendente. Ripresa del rimborso forfetario per spese di viaggio e di vitto e per il contributo di p
28 novembre 2005Italiano116 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2004.79
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, TCA
Titolo:
Qualifica dell'attività svolta da alcuni collaboratori della società ricorrente, ritenuta di natura dipendente. Ripresa del rimborso forfetario per spese di viaggio e di vitto e per il contributo di parcheggio versato ai dipendenti.
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
LAVORATORE DIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
RIPRESA SALARIALE DI RIMBORSI SPESE CONCESSI AI DIPENDENTI
UTILIZZO DEI PARCHEGGI
art. 4 LAVS
art. 5 LAVS
art. 10 LPGA
art. 7 OAVS
art. 9 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.79
cr/sc
Lugano
28 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 agosto
2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. A seguito
del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio 2000-31
dicembre 2003 presso la RI 1, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato delle
riprese per complessivi fr. 689’388 (cfr. doc. I C).
1.2. Ritenendo
tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con decisione
su tassazione d’ufficio del 19 luglio 2004 la Cassa ha fissato in fr. 140’272 -
già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
dovuti per gli anni 2000-2003 dalla RI 1 (cfr. doc. XV1).
1.3. A seguito
della tempestiva opposizione inoltrata dalla società (cfr. doc. I E), la Cassa,
con decisione su opposizione del 30 agosto 2004, ha confermato alcune delle
riprese effettuate, stralciandone altre sulla base della documentazione
prodotta in sede di opposizione, rilevando:
"
(...)
2.4. In
proposito, la Cassa tiene a precisare che da un esame degli accordi di
collaborazione appare evidente che il signor __________ e il signor __________
devono essere considerati salariati della RI 1 sulla base delle Direttive sul
salario determinante, marginali 1013 DSD e seguenti.
A titolo abbondanziale
la Cassa rileva che l'accordo di collaborazione con il signor __________ e il
signor __________ sono identici a quelli che la RI 1 ha stipulato con altre
persone, che sono state considerate correttamente come salariate della RI 1. Inoltre,
contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il signor __________ non
risulta essere affiliato alla nostra Cassa in qualità di indipendente, bensì
quale persona senza attività lucrativa.
La Cassa decide
invece di stralciare la ripresa inerente il signor __________, dopo un attento
esame della documentazione prodotta.
Riprese inerenti i signori __________
2.5. Per
ottenere il salario determinante ai fini AVS è necessario dedurre le indennità
versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese che
incombono al salariato vengono rimborsate sia separatamente dal datore di
lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario
quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo
l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario
determinante. L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che le spese generali (determinate
dalla marginale 3003 DSD) possono essere dedotte nella misura in cui sia
provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato.
Conformemente alla
costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute. Difatti il risarcimento per le spese
concesso sotto forma d'importi forfetari deve corrispondere complessivamente
alle spese che sono effettivamente risultate.
Di
conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise,
producendo un conteggio esaurientemente dettagliato e allegando le relative
pezze giustificative. Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei
casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono
essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro
valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto dei dati plausibili
forniti dal datore di lavoro e/o dal salariato.
2.6. Nel
caso in esame, la Cassa provvede a stralciare la ripresa di fr. 7'100 inerente
il signor __________, sulla base della documentazione prodotta in sede di
opposizione.
Per
contro, la Cassa decide invece di mantenere le seguenti riprese per spese
generali (indennità giornaliere) non giustificate (RCC 1960 pag. 34) ai signori
__________.
__________
1'800
__________
2'250
__________
950
__________
18'150
__________
10'650
__________
1'950
2.7. La
Cassa tiene anche a sottolineare che il TCA ha ancora recentemente confermato
in numerose sentenze una ripresa di rimborsi spese forfetari per spese di
trasferta e di rappresentanza non giustificate (STCA del 7 gennaio 2004 nella
causa L. SA, inc. 30.2003.54; STCA del 22 settembre 2003 nella causa P., inc.
30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G. SA, inc. n. 30.2003.21; STCA
del 6 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., inc. n. 30.2002.228/237; STCA del
24 marzo 2003 nella causa S.Z. & S.Z. e Co., inc. n. 30.2002.176/178; STCA
del 20 febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., inc. n. 30.2002.150/151; STCA
del 10 settembre 2002 nella causa T. SA, P.M, N.C, inc. n. 30.2001.154/160/162;
STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, inc. n. 30.2002.16; STCA del 5
giugno 1996 nella causa E., inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11
settembre 1997 (H/216/96); STCA del 18 agosto 1995 nella causa R.I., inc. n.
30.1995.54).
2.8. Posteggio __________
La Cassa ribadisce
che il contributo parcheggio pagato dalla ditta al signor __________ (fr. 200
al mese per un garage a __________) deve essere considerato salario sulla base
dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (vedi anche Sentenza TCA del 10 settembre 2002,
30.2001.154+160+162, consid. 2.6., pag. 16: "(...) La Cassa ha quindi
rettamente considerato quale salario il contributo parcheggio (fr. 150.- al
mese) in quanto non previsto come spese dall'AVS e la relativa ripresa annua di
fr. 1'800.-- merita conferma)".
2.9. Prestazioni __________
La Cassa tiene a
precisare che il salario lordo per il 2002 della signora __________ risulta
essere di fr. 94'900 e non fr. 86'052.
La ripresa ammonta
quindi a fr. 8'848 e non a fr. 8'161 come erroneamente effettuato in sede di
revisione (vedi anche RCC 1957, p. 178 e RCC 1976 pag. 87).
2.10. Regali (DSD 2134)
In conclusione, la
Cassa tiene a riconfermare pure la ripresa dei regali effettuati a diversi
dipendenti nel corso dell'anno 2000, come da seguente tabella:
775.--
775.--
775.--
775.--
775.--
775.--
775.--
1'990.--
1'990.--
4'980.--
1'525.--
1'525.--
490.--
490.--
P.Q.M.
Visti gli art. 1 ss LAVS, 52 cpv. 2 LPGA, 12 OPGA
ed ogni altro disposto di legge applicabile, la Cassa CO 1
pronuncia
1. L’opposizione è parzialmente accolta.
Conseguentemente la RI
1 è tenuta a pagare l’importo di fr. 109'934.45 a titolo di contributi sociali.
(...)" (Doc. A)
1.4. Contro la
stessa la società è tempestivamente insorta con ricorso del 30 settembre 2004,
postulando l'annullamento del provvedimento della Cassa e osservando:
"
(...)
1. La RI
1 è una società anonima con sede a __________ ed uffici in __________ che ha
quale scopo l'elaborazione, la vendita, l'acquisto ed il commercio di programmi
e software specifici, la consulenza e la prestazione di servizi.
La società ha iniziato la propria attività
nel __________.
La società ha
assunto diversi dipendenti e, ritenuta la natura particolare dell'attività
svolta, ha dovuto far capo a consulenti esterni; ovvero in rapporto di mandato
con la società stessa.
Prove: - doc. B, estratto RC;
- documenti;
- testi;
- si richiama dall'__________ di __________ (di
seguito __________) tutta la documentazione attestante la notifica di
dipendenti salariati della ricorrente dal __________ ad oggi.
2. La ditta ricorrente ha regolarmente
pagato i contributi sociali alla Cassa CO 1 (di seguito CO 1).
Occorre precisare che
la società è già stata controllata dagli ispettori CO 1 il 17 marzo 2000.
A seguito di un
ulteriore controllo del 1 ° luglio 2004, la CO 1 ha emesso una tassazione
d'ufficio; ovvero:
- riprendendo onorari a consulenti esterni quale
retribuzione di lavoro dipendente;
- riprendendo nel salario determinante alcune prestazioni a
favore dei dipendenti a titolo di spese;
- aumentando il reddito determinante di una indipendente
passata poi dipendente della RI 1.
La revisione degli
ispettori della CO 1 ha avuto per oggetto il periodo 1 ° gennaio 2000 / 31
dicembre 2003 (doc. D - tassazione d'ufficio, doc. E - opposizione).
La decisione qui
impugnata ha solo parzialmente accolto le tesi sostenute mediante la tempestiva
opposizione dell'11 agosto 2004 (doc. A).
Per questo motivo si rende necessario il
presente ricorso.
Prove: - documenti;
- testi;
- si richiama dall'__________ di __________
l'intero incarto no. __________ concernente la ditta RI 1, __________.
3. Onorari __________.
a) Come
testé ricordato, la ditta ricorrente, nel corso degli anni, ha assunto diversi
dipendenti ed ha incaricato diversi mandatari esterni.
Tra questi ultimi il
signor __________, ovvero sulla base di diversi "accordi di
collaborazione" temporanei (doc. F).
In altri termini la
ditta ricorrente incaricava terze persone esterne alla ditta, quindi non
dipendenti, di mandati per i quali la stessa RI 1 aveva precedentemente assunto
il mandato da terzi; in particolare da istituti bancari.
A titolo di esempio
vengono allegati al presente ricorso gli "accordi di collaborazione”
sottoscritti tra la __________ e la ditta ricorrente (doc. G, H, I, L, M, N).
L'esecuzione di questi
mandati avveniva, in parte, tramite i dipendenti della ditta ricorrente ed in
parte tramite incarico su mandato affidato a terze persone esterne, tra le
quali il signor __________ (doc. F).
Prove: - documenti;
- testi.
b) II
signor __________ è stato affiliato alla CO 1 a decorrere dal 1° ottobre 1998,
quale indipendente (doc. O). Da allora egli ha mantenuto lo stesso statuto.
II signor __________ ha
regolarmente fatturato le proprie prestazioni alla ditta RI 1 (doc. P - fattura
2000, doc. Q - fattura 2001, doc. R - fattura 2002, doc. S - fattura 2003).
Sempre il signor __________
ha regolarmente notificato all'autorità fiscale le contro prestazioni ricevute
dalla RI 1 e quindi questi redditi sono stati utilizzati per il calcolo dei
contributi sociali (doc. T).
Prove: - documenti;
- testi;
- si richiama dalla CO 1 di __________
l'intero incarto concernente la partita no. __________ del signor __________ di
__________ ed in particolare tutta la documentazione attestante il calcolo dei
contributi sociali da lui pagati per il periodo 1998-2003;
- si richiama dall'Ufficio circondariale di
tassazione di __________ l'intero incarto concernente le tassazioni del
contribuente __________, __________, e relativo ai bienni 1999/2000 -
2001/2002, nonché all'anno 2003 (No. AVS __________).
c) A norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono
prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di
un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario
determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri
per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi
reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazione delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente.
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (cfr. RCC 1986, pag. 650).
Di principio si deve
ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,
rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o
l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio
economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne
assume la responsabilità.
Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (DTF 110 V 78 consid. 4a).
Spesso ci si troverà in
presenza di caratteristiche appartenenti ai due generi di attività. Per poter
decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso
concreto. (RCC 1979 pag. 483, RCC 1972 pag. 629 e giurisprudenza citata).
d) Primo
punto controverso della presente fattispecie risulta essere la qualifica
dell'attività (dipendente o indipendente) svolta dal signor __________ per la RI
1.
È vero che il concetto
di attività dipendente in ambito AVS è più ampio di quello civilistico: infatti
le norme di diritto civile possono fornire qualche indizio, senza tuttavia
essere decisive (RCC 1986 pag. 126).
È altrettanto vero che
non solo di fronte ad un contratto di lavoro si può inserire un rapporto di
subordinazione: infatti il TFA lo ha pure ammesso in presenza di un contratto
di mandato (RCC 1978 pag. 519-520).
Nel caso concreto non
siamo però in presenza di un organo di una società anonima che percepisce degli
onorari per tale sua qualità e quindi da considerare come salario determinante
(RCC 1983 pag. 22).
Nemmeno siamo in
presenza di un contratto di lavoro che permette sempre di ritenere il sussistere
di un rapporto di subordinazione.
In realtà il signor __________
ha agito in qualità di subdelega nell'ambito dei mandati conferiti dagli
istituti bancari (in casu dalla __________) alla ditta ricorrente (doc. F, da
doc. G a doc. N).
Infatti:
● le modalità operative stabilite tra RI 1 e la __________ sono
pressoché identiche a quelle pattuite tra la stessa RI 1 ed il signor __________
(doc. F e doc. G);
● pure le controprestazioni sono pressoché simili, ancorché diverse
nel loro ammontare.
La __________ versa
alla RI 1 dai Frs. 1'000.- ai Frs. 1'500.- al giorno per le differenti
prestazioni; mentre la RI 1 versa al signor __________ un compenso giornaliero
di Frs. 950.- (doc. F e doc. G);
● il genere di attività svolta esige la presenza costante per diversi
giorni di lavoro (doc. F e doc. G);
Stante quanto precede e
se si dovesse seguire il ragionamento della CO 1, pure tutti i dipendenti della
RI 1, come pure il signor __________ dovrebbero essere considerati, ai sensi
della LAVS, quali dipendenti della __________.
Infatti così non è:
● la RI 1 ha fatturato tutte le prestazioni alla __________;
● il signor __________ ha fatturato tutte le proprie prestazioni alla RI
1 (doc. P, Q, R, S). Sulle fatturazioni il signor __________ ha pure calcolato
l'IVA;
● il signor __________ ha personalmente pagato ogni e qualsiasi premio
assicurativo per infortuni professionali e extra professionali, ovvero
contrariamente a quanto succede nei rapporti di dipendenza lavorativa;
● il signor __________ ha svolto in modo indipendente il proprio mandato,
senza qualsivoglia istruzione tecnica da parte della RI 1. In questo senso tra RI
1 e __________ non vi è un rapporto di subordinazione. La ditta ricorrente
annuncia già sin d'ora di voler assumere delle testimonianze a conferma di
questi fatti;
● in tutti i casi la ditta RI 1 non è mai intervenuta a dare ordini al
signor __________ e quest'ultimo non sottostava a delle precise direttive della
stessa RI 1. Semmai era la __________ che indicava quando l'opera di consulenza
andava fornita e quali fossero le esigenze dello stesso istituto bancario.
Altresì gli onorari corrisposti non possono essere considerati alla stregua di
un salario, ovvero già per il loro ammontare.
Il fatto che fosse I'RI
1 ad incassare gli onorari dalla __________ non modifica affatto la tesi della
ricorrente. Infatti l'RI 1 ha procacciato l'affare ed in questo senso ha voluto
garantirsi almeno una parte dei guadagni; ancorché una grossa fetta fosse poi
stata riversata al signor __________;
● gli onorari ricevuti dal signor __________ non sono regolari, ovvero
contrariamente a quanto avviene generalmente per ogni dipendente.
La sua fatturazione,
come del resto quella della RI 1 nei confronti della __________, è fondata
unicamente sulle prestazioni effettuate;
● d'altronde la volontà contrattuale delle parti è chiara e univoca.
Le stesse parti al contratto non hanno mai voluto creare un rapporto di
subordinazione o di dipendenza (cfr. documenti);
● il signor __________ non ha utilizzato apparecchiature della RI 1
per svolgere il proprio mandato e nemmeno gli spazi siti negli uffici della
stessa RI 1.
Infatti:
•• il
signor __________ utilizzava il proprio PC e il proprio materiale software;
••
il signor __________ lavorava esclusivamente a casa propria oppure presso la __________,
ovvero a dipendenza delle necessità;
● il signor __________ ha pure sopportato le spese generali relative
al mandato, giacché queste erano comprese nella controprestazione diaria
pattuita con l'RI 1 (doc. F);
● il contratto di collaborazione sottoscritto dal signor __________ e
dalla ditta RI 1 (doc. F) non deve trarre in inganno quanto alla sua
formulazione:
Fatti
i testi che verranno
chiamati a deporre proveranno i fatti testé indicati e quindi il rapporto
d'indipendenza tra RI 1 e il signor __________. D'altronde quest'ultimo non era
obbligato al divieto di concorrenza. Come qualsiasi mandatario, egli era tenuto
al segreto professionale;
● la contabilità della RI 1 milita pure a favore della stessa
ricorrente: infatti le prestazioni esterne sono sempre state contabilizzate
separatamente da qualsiasi posizione contabile riguardante i dipendenti della
ditta (doc. U).
Prove: - documenti;
- testi;
- richiamo documenti.
e) Stante
quanto precede ben si può affermare come il signor __________ non possa affatto
essere ritenuto dipendente della RI 1. Notasi di transenna che egli, sulle
prestazioni ricevute dalla ditta ricorrente, ha pagato le imposte, gli oneri
sociali e l'IVA. La decisione della CO 1 avrebbe quale conseguenza la revisione
di tutte queste posizioni.
Prove: - documenti;
- testi;
- richiamo dall'Amministrazione federale
delle contribuzioni, imposta sul valore aggiunto, 3003 Berna, della
documentazione attestante i conteggi dell'IVA pagata dal signor __________, __________
(no. IVA __________).
4. Rimborso
spese __________ e per gli altri dipendenti.
La ditta RI 1 ha
concordato con i propri dipendenti un sistema di rimborso spese forfetario.
Questo non è stato riconosciuto dalla CO 1.
a) Il signor __________ è di nazionalità __________
ed è residente a __________.
Egli dispone di un
permesso __________ per svolgere la propria attività presso la RI 1 (doc. V).
Al signor __________
sono stati riconosciuti Frs. 150.- al giorno a titolo di rimborso spese (doc.
Z).
Queste comprendono le
trasferte da __________ a __________, le spese di alloggio e quelle di vitto
(doc. AA). Il calcolo delle spese è stato effettuato dall'autorità fiscale; la
quale ha poi riconosciuto la deduzione forfetaria poiché giustificata e
corrispondente alle spese complessive ed effettive (doc. BB).
Prove: - documenti;
- testi;
- si richiama dall'__________ di __________
l'intero incarto fiscale concernente il signor __________, __________, permesso
Considerandi
di dimora __________ no. __________ e relativi agli anni 2000/2001/2002/2003, no.
controllo __________.
b) Devono
pure essere dedotte le spese forfetarie di Frs. 50.- al giorno dei dipendenti __________.
Queste spese sono state
calcolate sulla base dei giorni di lavoro, durante i quali questi dipendenti
hanno dovuto trasferirsi per motivi di lavoro presso i clienti.
Queste spese
comprendono le trasferte con auto propria del dipendente e i pasti fuori
domicilio.
A comprova di tali
fatti, oltre alle prove testimoniali (dipendenti e clienti), vengono prodotte
le liste periodiche delle trasferte di ogni dipendente (doc. CC, DD, EE, FF,
GG). Il numero dei giorni di trasferta moltiplicato per Frs. 50.- danno
l'esatto ammontare delle spese erroneamente riprese dalla CO 1. Le
testimonianze dovranno riferire sui km percorsi (a cts. 65 al km) e sulle spese di pranzo a mezzogiorno.
Prove: - documenti;
- testi.
c) Pure
il "contributo di posteggio" pagato dalla ditta ricorrente al signor __________
non può essere considerato salario ai sensi dell'art. 5 cpv 2 LAVS.
In realtà non siamo in
presenza di un rimborso spese, bensì di una comune pigione che la RI 1 versa al
proprietario (__________) degli uffici siti in __________ a __________ per
l'occupazione degli stessi locali e per l'uso dei posteggi destinati ai clienti
e ai fornitori della ditta ricorrente. L'importo di Frs. 200.- concerne
unicamente l'indennità per i posteggi. Ergo tali spese non possono essere
considerate per il calcolo dei contributi sociali sul salario versato al signor
__________.
Prove: - ispezione ufficio registri;
- documenti;
- testi.
5.
Prestazioni __________.
La signora __________
ha ricevuto dalla RI 1 nel corso dell'anno 2002 delle controprestazioni di
complessivi Frs. 94'900.- per incarichi svolti per conto della stessa ditta
ricorrente. Allora la signora __________ si è dichiarata indipendente e sulle
sue fatturazioni la ditta RI 1 ha pure pagato l'IVA.
Con decisione del 2
luglio 2002, I'__________ ha considerato la signora __________ quale dipendente
della RI 1 (doc. HH).
Alla luce di questa
emergenza, le parti al contratto, ovvero la signora __________ e la ditta RI 1,
hanno pure riconsiderato il loro rapporto contrattuale.
Il precedente
contratto è stato annullato ex tunc, e i loro rapporti sono stati riformulati,
con nuove condizioni, nell'ambito del contratto di lavoro. Di guisa che:
● sono
stati approntati dei conteggi stipendio (doc. II);
● è stato effettuato un conteggio di dare e avere per rapporto alle
precedenti controprestazioni versate dalla RI 1 (doc. LL);
● la signora __________ è stata regolarmente notificata nel conteggio
salari della ditta RI 1 (doc. MM);
● sempre la signora __________ ha restituito alla ditta RI 1 l'importo
percepito in più per rapporto alle precedenti prestazioni della ditta
ricorrente, ovvero l'importo di Frs. 22'822.55 (doc. NN);
Dispositivo
Per questi motivi,
il salario determinante che la signora __________ ha percepito dalla RI 1 nel
corso del 2002 non è di Frs. 94'900.-, bensì di Frs. 86'052.40. (...)" (Doc. I)
1.5. Nella
risposta del 25 ottobre 2004 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso e ha
osservato:
"
(...)
3.4. In proposito, la Cassa tiene a precisare che da un esame
dell'accordo di collaborazione (doc. F, già in possesso del TCA) appare
evidente che il signor __________ deve essere considerato salariato della RI 1
sulla base delle Direttive sul salario determinante, marginali 1013 DSD e
seguenti.
In particolare, il
signor __________ non si assume direttamente e personalmente un rischio
economico per l'attività svolta a favore della società, la quale gli versa degli
importi regolari per l'esecuzione del lavoro (allegato 1). Inoltre, non agendo
a proprio nome e per
proprio conto, il signor __________ non si assume alcun rischio d'incasso. Di
conseguenza è la RI 1 che si assume il rischio economico.
Dall'accordo di
collaborazione appare pure evidente che il signor __________ deve garantire una
presenza, elemento che rileva anche una dipendenza dal punto di vista
organizzativo del signor __________.
La Cassa rileva pure
che questo accordo è identico a quelli che la ricorrente ha stipulato con altre
persone, che sono state considerate correttamente come salariate della RI 1
(allegato 2).
Infine, la Cassa
tiene a sottolineare che dall'esame dell'incarto fiscale del signor __________
si evince che egli ha avuto nella RI 1 il suo unico committente.
Di conseguenza, la
Cassa ritiene che non vi possa essere dubbio circa la dipendenza economica
dell'assicurato nei confronti della ricorrente.
Al proposito, la
Cassa sottolinea che il TFA nella sentenza D. SA del 16 dicembre 2002 (H
279/00) ha deciso che il fatto di svolgere l'attività lucrativa unicamente per
una società configura un elemento decisivo a favore dell'attività dipendente.
Ad. 4 Contestato
4.1. Per ottenere il salario determinante ai fini AVS è
necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di
risarcimento spese. Queste spese che incombono al salariato vengono rimborsate
sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7
OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7
OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che le spese generali (determinate dalla marginale 3003 DSD) possono essere dedotte nella misura in cui
sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato.
Conformemente alla
costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute. Difatti il risarcimento per le spese
concesso sotto forma d'importi forfetari deve corrispondere complessivamente
alle spese che sono effettivamente risultate.
Di conseguenza gli
interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio
esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative. Le
prove offerte devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è
stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere
comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione
incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto dei dati plausibili forniti
dal datore di lavoro e/o dal salariato.
4.2. Nel caso in esame, la Cassa ha ripreso le indennità
giornaliere (fr. 50 al giorno) non giustificate (RCC 1960 pag. 34) né al
momento della revisione, né in sede di opposizione, né in sede ricorsuale
versate ai signori __________ (fr. 150 giornalieri), mentre ha concesso le
spese rimborsate separatamente, registrate in diversi conti (allegato 3).
4.3. La Cassa tiene anche a sottolineare che il TCA ha ancora
recentemente confermato in numerose sentenze una ripresa di rimborsi spese
forfetari per spese di trasferta e di rappresentanza non giustificate.
4.4. La Cassa ribadisce pure che il contributo parcheggio pagato
dalla ditta al signor __________ (fr. 200 al mese dal marzo 2001 per un garage
a __________, allegato 4) deve essere considerato salario sulla base dell'art.
5 cpv. 2 LAVS (vedi anche Sentenza TCA del 10 settembre 2002,
30.2001.154+160+162, consid. 2.7., pag. 16:
" (...)
La Cassa ha quindi rettamente considerato quale salario il contributo parcheggio (fr. 150.-- al mese) in quanto non previsto come spese
dall'AVS e la relativa ripresa annua di fr. 1'800.-- merita conferma").
Ad. 5 Contestato
5.1. La Cassa tiene a ribadire che il salario lordo per il 2002
della signora __________ risulta essere di fr. 94'900 e non fr. 86'052.
La Cassa tiene anche
a sottolineare che l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere
riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al
salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando
lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente (vedi STFA del 9 luglio 1975
nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87)." (Doc. III)
1.6. In data 10
novembre 2004 la società ha ancora osservato:
"
(...)
Notifico i seguenti ulteriori mezzi di prova.
1) Testi, da assumere in contradditorio.
● __________, __________; che dovrà riferire sui suoi
rapporti con la ditta RI 1 (da chi riceveva ordini, luogo di lavoro, rischio
d'impresa, fatturazione, ecc. ...);
● __________, __________, __________ che dovrà
riferire principalmente sui rapporti tra RI 1 e clienti, nonché sul
"contributo di posteggio";
● __________, __________, __________.
__________, c/o RI 1, __________, __________
e
__________,
__________, __________, __________; che dovranno riferire sul rimborso delle
spese ai dipendenti e sull'organizzazione della ditta RI 1;
● __________, __________, che dovrà riferire sulla
modifica del suo rapporto con la ditta RI 1, segnatamente del suo passaggio da
indipendente a dipendente e sulle conseguenze di tale modifica (fatturazione,
salario, importi, ecc. ...).
2) Documenti:
● doc. PP certificati salario __________
● doc. QQ documentazione fiscale
2001
● doc. RR documentazione fiscale
2002 con dettaglio spese e
regali accettati
dall'autorità fiscale.
La tassazione fiscale 2003 è ancora in
sospeso.
3) Richiamo documenti dall'__________ di __________
su
- notifica dipendenti salariati della RI
1 dal __________ ad oggi
- intero incarto no. __________
concernente la RI 1
- __________ (inc. no. __________) per i contributi sociali
da lui pagati per il periodo 1998-2003.
4) Richiamo
dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ dell'intero incarto
concernente il signor __________, __________ (bienni 1999/2000 - 2001/2002 e
anno 2003), no. AVS __________, sulla notifica dei suoi redditi determinanti
per il calcolo dei contributi sociali da lui versati.
5) Richiamo
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, imposta sul valore aggiunto,
3003 Berna, della documentazione attestante i conteggi IVA pagati dal signor __________,
__________ (no. IVA __________) sulle fatture pagate dalla ditta RI 1.
Un dipendente
non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; ovvero contrariamente
all'indipendente.
6) Si
richiamano dall'__________ di __________ dell'intero incarto fiscale
concernente il signor __________, __________, relativo agli anni
2000/2001/2002/2003 (no. contratto __________), per provare il sistema adottato
per il rimborso spese e il relativo ammontare." (Doc. VII)
1.7. Con scritto
del 13 dicembre 2004 la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa del 25
ottobre 2004, rilevando che:
"
(...)
Per quanto concerne gli importi forfetari versati
al signor __________ (vedi punto 6, lettera 10 dicembre 2004 dell'avv. RA 1),
sulla base delle marginali 3001 e seguenti delle Direttive sul salario
determinante (DSD), le spese di viaggio per il rientro al domicilio dei
dipendenti sono da considerarsi salario determinante, ritenuto che queste non
possono rientrare nelle spese generali, dato che non sono generate
dall'esercizio dell'attività lucrativa." (Doc. IX)
1.8. In data 17
dicembre 2004 il rappresentante della società ricorrente ha indicato di
riconfermare i fatti e il diritto indicati nell’allegato ricorsuale e la
richiesta di assunzione delle nuove prove, indispensabili per l’esito della
vertenza, indicate nello scritto del 10 dicembre 2004 (cfr. doc. XII).
Il doc.
XII è stato trasmesso alla Cassa (cfr. doc. XIII), per conoscenza.
1.9. Il TCA ha
acquisito agli atti gli estratti informatici del Registro di commercio
concernenti la società RI 1, prodotti pure dalla ricorrente (cfr. doc. I B).
1.10. Pendente
causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in
seguito ed ha inoltre richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 1999/2000,
2001-2002, 2003A e 2003B di __________ (cfr. doc. XVI).
In data 9 settembre 2005 l'UT di __________ ha
trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. XVIII).
L'assicurato e la ricorrente sono stati informati
dal TCA dell'acquisizione degli atti fiscali (cfr. doc. XXIX e doc. XXXI).
in
diritto
In
ordine
2.1. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato diverse modifiche della LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V
366 consid. 1b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa
F., U 102/04 consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P
76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid.
2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag.
3).
Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene
quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16
dicembre 2003 nella causa C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa G.,
C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29
gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Per contro, le norme procedurali, in
assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid.
4a; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3, pag.
4/5).
In concreto la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società per un periodo sia antecedente il 31
dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre
le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso
del 2004.
Per cui, mentre per
quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la
fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti
LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.
Nel
merito
2.2. Nel caso di
specie due sono le questioni che devono essere chiarite dal TCA: da una parte
quella relativa alla qualifica dell’attività dipendente o indipendente svolta
da __________ per la società RI 1 e la conseguente ripresa salariale operata
dalla Cassa nei confronti di __________, nonché la ripresa salariale di fr.
8'848 nei confronti di __________; dall’altra quella concernente il rimborso
spese nei confronti di diversi dipendenti della società e il contributo
parcheggio pagato dalla ricorrente al signor __________. In sede ricorsuale,
per contro, non è stata contestata la ripresa salariale operata nei confronti
del signor __________, motivo per il quale il TCA non entrerà nel merito di
tale questione.
2.3. Ripresa
salariale nei confronti di __________ e __________.
2.3.1. A norma dell'art. 4 LAVS i
contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal
reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2
LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza
d'altri". Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi
per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente
legge. E’ considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente
chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv.
1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se
consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H
31/04). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono
servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore
(RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo
l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per
quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11
marzo 2005, H 322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può
essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi
non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della
vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA
del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16
dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a,
pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la
giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli
elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
2.3.2. Secondo la giurisprudenza del
TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri
caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti
di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e
impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.
3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente
dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Siamo in presenza di un’attività dipendente
quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire
quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è
economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,
è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare
un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a
edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306
citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in
questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un
rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo
del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo
caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale
(RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di
attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo
rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un
salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.
3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che
la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice
delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique
VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à
16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag.
313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una recente sentenza, il TFA ha precisato:
"
Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des
conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les
références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande
toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité
de l'appreciation fiscale."
(Pratique VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63)
2.3.3. Il TFA ha pure stabilito che
la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende
dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su
richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria.
L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di
compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo
principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D.
SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57; cfr. Pratique VSI
1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per questi motivi un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
2.3.4. Il TFA ha costantemente
stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un
agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi
rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o
da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980
pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378;
STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che in
generale i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto
all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è
raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.
Il TFA è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di
commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di
lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti
dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag.
82; RCC 1953 pag. 393).
A proposito degli agenti il TFA ha stabilito che, dal punto
di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il
rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che
il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag.
112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; KÄSER,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).
Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente
anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo
provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953
pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304,
RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica,
non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag.
330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per
il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è
iscritto a Registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC
1955 pag. 82), è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC
1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).
L'agente e il rappresentante di commercio esercitano
attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio
imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di
vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC
1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).
Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre
condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il
rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto
(non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa
del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri
della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle
spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique
VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 329 consid.
2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid.
4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429; STFA 8 marzo 1990 in re
C.C. SA).
Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di
regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente
(RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve
eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e
412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt.
412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto
alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla
conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il
carattere aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal punto di vista
del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del rischio
dell'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza di
un'attività indipendente (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 195, n. 159
ad art. 5 LAVS). Circa le spese sopportate dal mediatore, queste gli sono
rimborsate unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste
ragioni, di regola, il mediatore è considerato indipendente, a differenza dell'agente
commerciale che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2).
2.3.5. Greber, Duc, Scartazzini
in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 189, hanno così riassunto la giurisprudenza del TFA
riguardo l'attività specifica di chi lavora nell'ambito dell'informatica:
"
3.4.7.4 Collaborateur travaillant dans le domaine de l'informatique
L'activité professionnelle de collaborateurs
travaillant dans le domaine de l'informatique (TED) doit être considérée comme
activité lucrative dépendante lorsqu'un certain nombre de conditions sont
réalisées. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que tel était le cas
lorsque ces spécialistes TED sont sollicités pour certains projets, concluent des
contrats de travail limités à un projet, sont sous les ordres d'un chef de
projet dans l'exécution personnelle du projet, doivent effectuer le travail de
projet dans des délais établis à l'avance en ce qui concerne le début, la
remise et le contrôle, utilisent l'infrastructure des responsables de projet
ayant sollicité leur collaboration, n'apportent ni un capital important ni ne
font des investissements propres importants, ne s'occupent ni de l'acquisition
de clients ni du management du projet, ne sont juridiquement pas responsables
vis-à-vis du client d'éventuels défauts d'ouvrage, n'effectuent pas
d'encaissement et n'ont pas à supporter les conséquences d'une éventuelle
insolvabilité du client.
La rétribution versée pour cette activité doit être
qualifiée de salaire déterminant même si les risques de maladie et d'accident
sont à la charge du spécialiste TED, si aucun salaire mensuel n'a été convenu,
s'il n'existe pas de réglementation. explicite en matière de
vacances et si, en cas de défaut d'ouvrage, le recours des responsables de
projet contre le spécialiste TED est réservé.
Cette jurisprudence a été confirmée dans le cas d'un
«contrat de collaboration», où l'assuré s'était engagé envers une entreprise à
fournir des services de TED (conseil, production de logiciels, assistance lors
de l'introduction et d'utilisation de systèmes de traitement de données) en
fonction des commandes de clients de l'entreprise. Il a notamment été relevé
que l'assuré ne devait assumer aucun risque d'entrepreneur, car c'était
l'entreprise qui faisait les démarches pour obtenir les commandes dont l'assuré
devait s'occuper et qui juridiquement était seule responsable envers les
clients et leur facturait donc les prestations fournies par le recourant.
L'idée que l'assuré assumerait un risque d'entrepreneur était également
infirmée par le fait que celui-ci avait droit, indépendamment des commandes
qu'obtenait l'entreprise, à une rémunération minimale de 20 heures
hebdomadaires. En outre, l'assuré était intégré dans l'entreprise en question
du point de vue de l'organisation du travail, étant donné qu'il était engagé à
travailler 35 heures par semaine en moyenne, à collaborer avec les employés de
l'entreprise et à rendre compte de ses prestations sous forme de rapports si
ces prestations étaient rémunérées à l'heure.
En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a
admis l'existence d'une activité indépendante analogue à celle d'un inventeur
dans le cas d'une personne travaillant dans le domaine de l'informatique,
laquelle avait développé et mis sur le marché des programmes d'ordinateur. (…)"
In una sentenza del 14 agosto 2000 nella causa L.
N., pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55 segg., il TFA, a proposito della
delimitazione, per i collaboratori informatici, fra attività lucrativa
indipendente e attività lucrativa salariata, ha avuto modo di rilevare quanto
segue:
"
(…)
6a. Eu regard du fait que, d'une part, l'intimé
n'encourt pas de risque d'exploitation particulier et que, d'autre part, il
conserve son indépendance vis-à-vis de l'entreprise X. dans l'organisation de
son travail, il faut se demander quel est le critère auquel il faut accorder
une importance prépondérante, voire décisive.
b. Le TFA a jugé à maintes reprises que
l'application des règles destinées à délimiter une activité lucrative
dépendante, d'une activité indépendante dans le cas de collaborateurs
travaillant dans le secteur de l'informatique conduisait généralement à
admettre l'existence d'une activité lucrative dépendante, à moins que
l'ensemble des circonstances du cas particulier ne parle en faveur d'une
activité indépendante (voir en particulier VSI 1995 p.147 et les références
citées; Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2e édition 1996, p.
133 n° 4.65 et 4.66). Käser fait remarquer que la jurisprudence accorde une
importance particulière à la question du risque d'exploitation. Par ailleurs,
le TFA a constaté aussi que certaines activités, de par leur nature,
n'exigeaient pas nécessairement de gros investissements. C'était notamment le
cas dans le domaine des services. En pareils cas, il convenait d'accorder plus
de poids à la dépendance dans l'organisation du travail qu'au risque
d'investissement (ATF 110 V 78 = RCC 1986 p. 513; Käser, ad op.
cit. p. 120 n° 4.30).
c. L'autorité de première instance a accordé plus
de poids à l'autonomie de l'intimé dans l'organisation du travail et, partant,
admis l'existence d'une activité indépendante. De son côté, la recourante
privilégie le risque d'exploitation et arrive à la conclusion que l'activité
de l'intimé doit être considérée comme une activité lucrative dépendante. Pour
justifier son point de vue, elle se réfère
aux mutations importantes qu'ont subies les conditions de travail dans le
domaine de l'informatique en raison des progrès techniques, de sorte que le
lieu de travail d'un collaborateur en informatique importe peu, car les réseaux
de connexions existants de nos jours permettent d'effectuer des travaux de
programmation et de développement pratiquement n'importe où, seule la mise au
point et les tests devant encore être effectués sur les installations et
l'équipement d'une entreprise. Les conditions de travail ont toujours été
quelque peu différentes dans le domaine de l'informatique. C'est ainsi que le
travail de nuit, durant les fins de semaines et les jours fériés est une chose
courante. D'une part, les collaborateurs informaticiens disposent d'une
relative autonomie dans l'organisation de leur activité et, d'autre part,
l'interaction complexe de tous les éléments du système exige une
synchronisation poussée entre les différents collaborateurs. Dans ces
conditions, il existe rarement une différence sensible entre les employés et
les collaborateurs libres, du moins pour ce qui concerne la dépendance économique
ou dans l'organisation du travail. De ce fait, le risque d'exploitation revêt
une plus grande importance.
d. Dans sa plus
récente jurisprudence, le TFA s'est exprimé comme suit au sujet du statut de
cotisants des collaborateurs informaticiens libres:
Dans les arrêts
publiés dans VSI 1993 p. 23 et 1996 p. 130, il a eu à se prononcer sur des cas
où les collaborateurs en informatique ont été qualifiés de personnes exerçant
une activité salariée, parce qu'ils n'avaient pas à supporter eux-mêmes le
risque d'exploitation et qu'ils ne jouissaient pas non plus à l'évidence d'une
autonomie dans l'organisation du travail. Dans le premier cas, il s'agissait
d'un spécialiste en informatique qui était subordonné à un chef de projet pour
l'exécution personnelle de projets; il devait effectuer son travail en
respectant des délais prescrits (début, livraison et réception) et utilisait à
cet effet l'infrastructure du responsable des projets. Dans le deuxième cas, le
collaborateur avait droit, indépendamment des mandats confiés, à une
rémunération minimale correspondant à 20 heures par semaine et devait
travailler en moyenne 35 heures par semaine pour l'entreprise mandante. En
outre, le collaborateur était tenu de travailler avec d'autres employés de
l'entreprise et de rendre compte de son activité sous forme de rapports.
Dans l'arrêt publié
dans VSI 1995 p. 147 ss, le TFA a également constaté que le collaborateur
informaticien n'assumait aucun risque d'exploitation. Pour ce qui concerne la
dépendance dans l'organisation du travail, il apparaissait que l'entreprise
mandante était responsable de la structure et de l'organisation du projet et
qu'elle mettait à disposition les
machines, les programmes et
les données de tests nécessaires. Le collaborateur ne pouvait utiliser que du
personnel de l'entreprise engagé à temps ferme et il devait exercer son
activité au siège de l'entreprise. Au surplus, les méthodes d'analyse et de
programmation devaient répondre au standard de l'entreprise. Le collaborateur
était au surplus soumis à un contrôle des délais et l'entreprise était en droit
de l'astreindre à fréquenter des cours dont elle assurait par ailleurs les
frais. L'entreprise avait, d'autre part, confirmé que le collaborateur devait
se soumettre à ses instructions et qu'il devait travailler selon des directives
strictes. En revanche, le collaborateur avait le droit de confier l'exécution
de certains travaux à des tiers. De l'avis du TFA, ce dernier élément parlait
en faveur d'une activité indépendante. Mais, dans l'ensemble, les éléments en
faveur d'une activité dépendante l'emportaient dans le cas d'espèce. Dans le
considérant 7a (p. 154) le TFA faisait toutefois remarquer que les éléments en
faveur d'une activité dépendante n'étaient pas ce point prépondérants dans le
cas d'espèce qu'il faille considérer la qualification de personne de condition
indépendante qui avait été admise dans les décisions précédentes de
manifestement erronée et ordonner une reconsidération de ces décisions.
e. Si l'on se réfère
à ces décisions, et en particulier à la dernière, force est de constater dans
la présente espèce que si le risque d'exploitation est quasiment nul, le collaborateur
jouit en revanche d'une grande autonomie dans l'organisation du travail par
rapport aux trois cas précédents. On ne retrouve pas non plus
une telle autonomie dans les cas précédents
pour ce qui est de l'engagement. Bien au contraire, les collaborateurs libres
en question étaient fermement intégrés dans l'organisation de l'entreprise
mandante. Si, dans le cas publié dans VSI 1995.p. 147 ss, la qualification de
personne exerçant une activité indépendante ne pouvait pas être considérée
comme manifestement inexacte, cette observation est d'autant plus valable dans
la présente espèce que l'intimé n'est soumis à aucune condition de travail,
qu'il n'est pas tenu - comme dans les cas précédents - à un certain horaire de
travail hebdomadaire et qu'il ne bénéficie d'aucune garantie de rémunération
minimale. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence en matière
d'appréciation des activités dans le domaine des services, on ne saurait
reprocher à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit fédéral en
accordant une importance prépondérante à l'autonomie de l'intimé dans
l'organisation de son travail. Si des collaborateurs en informatique disposant
d'une telle autonomie dans l'organisation du travail devaient être qualifiés
de personnes de condition dépendante, le critère d'autonomie dans
l'organisation du travail en tant que tel devrait être définitivement écarté,
avec pour conséquence que les collaborateurs informaticiens, qui n'ont pratiquement
pas d'investissements à faire dans le domaine des services, ne pourraient plus
du tout être considérés comme des personnes exerçant une activité indépendante,
ce qui n'est certainement pas le but et le sens de la jurisprudence.
S'y ajoute le fait que l'intimé déclare aux
autorités fiscales la rémunération qu'il reçoit de l'entreprise X. en tant que
revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Il est vrai que, selon
la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un
indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction
de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid.
5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit
commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans
nécessité de l'appréciation fiscale. Au surplus, l'intimé a calculé la taxe à
la valeur ajoutée sur ce revenu. Selon la jurisprudence, ce fait n'est pas
décisif pour déterminer le statut de cotisant. Néanmoins, si l'on tient compte
des complications liées à une annulation des décomptes, ce fait oblige à une
certaine retenue pour ne pas qualifier de dépendante l'activité des
collaborateurs libres en dépit d'indices importants parlant en faveur d'une
activité indépendante.
f. La recourante fait remarquer dans son recours
de droit administratif qu'un simple coup d'oeil dans les annonces de places
vacantes permet de constater que les entreprises recherchent aussi comme
collaborateurs des spécialistes spécialement formés dans le domaine de
l'informatique. Au lieu d'engager des employés qui doivent être constamment
formés, les entreprises préfèrent s'allier les services de collaborateurs très
flexibles qui disposent déjà des connaissances nécessaires. Cela ne signifie
rien d'autre que les entreprises semblent de moins en moins décidées à endosser
des obligations d'employeurs qui consistent généralement à former des
collaborateurs et à maintenir leurs connaissances à jour compte tenu des
derniers développements de la technique. Le risque de ne plus être occupé par
manque de connaissances professionnelles actualisées retombe ainsi sur le
collaborateur.
Dans sa lettre du 13 mai 1997, l'entreprise X. a
fait savoir clairement qu'elle ne pouvait pas garantir des commandes régulières
à l'intimé et que ce dernier devait supporter le risque inhérent à la mise à
disposition de son savoir.
Il est vrai que ce type de risque ne correspond à
aucun des aspects particuliers du risque d'exploitation tels que développés
par la jurisprudence.
On ne saurait cependant ignorer que, dans ce
domaine, à une époque où la technique évolue rapidement et dans une branche
hautement spécialisée, le collaborateur libre peut encourir des risques qui
n'avaient pas une telle rigueur précédemment. Même si cette observation n'est
pas déterminante, elle vient renforcer l'idée d'une collaboration non
subordonnée en plus des autres éléments importants qui parlent en faveur d'une
activité indépendante.
7. Pour toutes ces raisons, l'autorité de
première instance n'a pas enfreint le droit en qualifiant d'indépendante
l'activité de l'intimé en faveur de l'entreprise X. Dès lors, la décision du
18 mars 1998, qui se fonde sur une activité lucrative salariée, doit étre
annulée. (H 30/99)"
2.3.6. Secondo
l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia
domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv.
2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
Il datore di lavoro è la persona per la quale il
salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per
un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che
paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera
salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un
lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la persona che paga dei salari
è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad
art. 12 LAVS).
2.4. Il 4 agosto
1998 __________ e RI 1 hanno concluso il seguente "Accordo di
collaborazione":
"
accordo
di collaborazione
Tra: RI 1 - __________ - __________
(di seguito denominato il mandante)
e Il Sig. __________
__________
__________
(di seguito denominato il mandatario)
Oggetto del contratto
Oggetto del contratto e' la fornitura di
prestazioni di servizio che si configura nelle attività di sviluppo e
manutenzione di software bancario.
Modalità di svolgimento dell'accordo
Le prestazioni saranno richieste di volta in
volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di esecuzione. Il mandatario potrà effettuare le prestazioni presso
gli uffici della RI 1 o presso clienti della stessa. L'unità di misura delle prestazioni fornite è espressa in giorni/uomo pari ad 8 (otto) ore lavorative al giorno.
Durata dell'accordo
Il presente accordo sarà in vigore tra le parti
dal 1/10/98 al 30/9/99.
Durante questo periodo è previsto un impegno
minimo di 80 giorni lavorativi. Alla scadenza il suddetto accordo si intenderà rinnovato
di un anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso minimo di 3
mesi rispetto alla relativa scadenza.
Coperture assicurative
Il mandatario garantisce e dichiara che è coperto da adeguate polizze assicurative
per infortuni professionali ed extra professionali, liberando la RI 1 da ogni e
qualsiasi responsabilità al
riguardo.
Riservatezza
Il Mandatario è tenuto al segreto professionale
(anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione) verso terzi, per
tutto quanto appreso in relazione alla attività svolta per conto della RI 1 e alle informazioni acquisite.
Compensi
La tariffa giornaliera corrisposta dalla RI 1 per
le prestazioni fornite sarà di Frs. 850.-/ giorno lavorativo + IVA.
Detti importi potranno essere aggiornati una
volta all'anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. La base di calcolo
è l'indice alla data di inizio
del contratto. Di regola l'adattamento viene concordato all'inizio dell'anno
previo preavviso scritto di due mesi.
Tutti i compensi si intendono al netto di ogni
imposta, che saranno a carico del mandatario. L'ammontare dei compensi è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa,
fatta eccezione per le spese straordinarie che il mandatario dovesse sostenere
in relazione a trasferte effettuate per conto e su esplicita autorizzazione
della RI 1.
Il pagamento dei compensi, che verranno fatturati
direttamente alla RI 1 a dipendenza delle giornate di attività effettivamente
svolte durante il periodo di competenza, sarà effettuato entro 30 giorni
dall'invio della relativa fattura.
Il rimborso spese verrà concordato di volta in volta a dipendenza del luogo di lavoro,
della durata del viaggio e del soggiorno.
Proprietà uso e riproduzione
Tutto il materiale prodotto in conseguenza della
collaborazione oggetto del presente contratto resterà di proprietà della RI 1
che avrà facoltà di riprodurlo a suo piacimento e cederlo a
terzi.
Diritto applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente
accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni.
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal
presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________." (Doc. F)
La stessa RI 1 ha, da parte sua, in data 1°
luglio 1998 concluso il seguente contratto con la __________:
"
Accordo
di collaborazione
Tra: RI 1 - __________ - __________
E __________ - __________ - __________
Oggetto dell'accordo
Oggetto dell'accordo é la realizzazione del
progetto __________. Il progetto verrà realizzato in parte adattando il
software utilizzato presso __________ ed in parte sviluppando delle nuove funzionalità in base alle esigenze della banca.
Il costo complessivo del progetto é quantificato fra 650 e 750 mila CHF, incluso l'acquisto e l'adeguamento del
software al sistema UNIX. In ogni caso, prima di iniziare la fase di sviluppo,
è necessario analizzare con i responsabili della Banca le effettive necessità e
valutare, anche in base ai volumi, se è giustificato o meno lo sviluppo di una
specifica funzione.
Modalità operative
Il personale della RI 1 svolge normalmente la
propria attività presso la banca oppure, previo preventivo accordo, presso gli
uffici della società, adeguandosi per quanto attiene a tempi e modi alle
esigenze della banca.
Inizio attività e test di integrazione
L'attività di analisi e sviluppo delle varie funzionalità del progetto
inizierà dal 1 luglio 1998.
RI 1 si impegna inoltre ad iniziare i test di
integrazione di tutte le funzionalità.
__________, convenute di comune accordo, al più
tardi entro il 1 dicembre 1998.
Compensi
Tutti i compensi si intendono al lordo di ogni
imposta, IVA esclusa, che saranno a carico della RI 1, e sono comprensivi di
ogni e qualunque spesa, fatta eccezione per quelle che la stessa dovesse
sostenere in relazione a trasferte eseguite per conto e su esplicita richiesta
della banca.
Le tariffe giornaliere per le prestazioni
fornite, suddivise in base alle figure professionali sono le seguenti:
Capo progetto Frs 1'500.- giorno lavorativo
Analista Frs. 1'200.-
giorno lavorativo
Analista programmatore Frs. 1'000.- giorno
lavorativo
Il pagamento dei compensi + IVA avverrà a
consuntivo, al termine di ogni mese, e sarà relativo alle effettive giornate di
attività svolte nel periodo di competenza.
In ogni caso il costo complessivo del progetto
non potrà superare i limiti previsti nel capitolo oggetto dell'accordo.
Riservatezza
RI 1 si impegna a mantenere riservate e segrete,
anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione, tutte le informazioni
e i dati comunque venuti a sua conoscenza in occasione ed in esecuzione
dell'accordo.
Coperture assicurative
RI 1 garantisce che il proprio personale é
coperto da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed
extra-professionali, liberando la __________ da ogni e qualsiasi
responsabilità.
Diritto applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente
accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni. Per ogni e
qualsiasi controversia derivante dal presente accordo le parti concordano la
competenza del foro di __________." (Doc. G)
Tale accordo è stato in seguito rinnovato in data
3 marzo 1999 (cfr. doc. I H), in data 28 ottobre 1999 (cfr. doc. I I) e in data
5 dicembre 2001, quando le parti hanno stipulato quanto segue:
"
Accordo
di collaborazione
tra
RI 1, __________ - __________
e
__________, __________ - __________,
si stipula e conviene quanto segue:
1. Oggetto dell'accordo
La RI 1 si impegna a mettere a disposizione della
__________, nei termini e condizioni di seguito indicati, propri consulenti
applicativi e tecnici per la fornitura di prestazioni professionali atte alla
manutenzione del sistema informatico esistente, progettazione e sviluppo di
nuove applicazioni informatiche.
2. Modalità operative
Il personale della RI 1 svolgerà le sue attività
sia presso gli uffici della __________ a __________ sia, previo preventivo
accordo, presso gli uffici della RI 1, adeguandosi, per quanto riguarda tempi e
modalità, alle esigenze della __________.
Una persona designata tra il personale della __________
gestirà la pianificazione delle presenze del personale RI 1 in base alle
necessità.
La RI 1 si impegna ad intervenire entro 3 ore
dalla segnalazione per tutti i problemi bloccanti, ed entro 24 ore per i
problemi non bloccanti.
L'unità di misura delle prestazioni fornite é il
giorno/uomo pari a otto ore lavorative.
La RI 1 fornirà, per ogni singola risorsa, un
rapporto mensile delle attività effettuate nel corso del mese.
3. Durata dell'accordo
Il presente accordo entrerà in vigore il
01.01.2002 e scadrà il 31.12.2003.
Durante la validità del contratto la __________
si impegna a garantire un minimo di giorni uomo annui in base alle seguenti
figure professionali:
● Capo progetto 100
giorni uomo
● Consulente applicativo o sistemista 240
giorni uomo
La RI 1 si impegna a svolgere un servizio
regolare e continuativo.
4. Compensi
Tutte le tariffe sottoindicate non includono
tasse di qualsiasi genere, e sono comprensive di ogni e qualsiasi spesa, fatta
eccezione per quelle che RI 1 dovesse sostenere in relazione a trasferte
effettuate per conto e su esplicita richiesta della __________.
Il pagamento dei compensi avverrà a consuntivo,
al termine di ogni mese, e sarà relativo alle effettive giornate di attività
svolte nel periodo di competenza.
Le tariffe giornaliere corrisposte per le
prestazioni fornite, suddivise in base alla figura professionale sono le
seguenti:
● Capo progetto CHF
1'500.- giorno
● Consulente applicativo o sistemista CHF
1'200.- giorno
5. Responsabilità
RI 1 non assume alcuna responsabilità per
qualsiasi perdita, mancato guadagno o pretesa fatta valere da terzi o dalla
banca stessa, a causa di malfunzionamenti dovuti ad interventi relativi a
questo contratto.
6. Servizio Picchetto
RI 1, nel limite del possibile, mette a
disposizione della __________ un servizio di picchetto da richiedere per
iscritto con un preavviso minimo di 10 giorni. Nel caso in cui il servizio non
venisse esplicitamente richiesto RI 1 non assume nessuna responsabilità in caso
di mancato intervento o malfunzionamenti.
Gli interventi, da parte del personale RI 1,
devono comunque garantire l'esecuzione della procedura Batch. A questo scopo
sono da prevedere anche interventi di tipo estemporaneo che, pur non risolvendo
il problema, ne eliminano la causa consentendo la continuazione del flusso di
lavoro.
RI 1 e __________ definiranno separatamente le
seguenti modalità:
● Procedure di accesso remoto al sistema
● Elenco
delle persone autorizzate ad accedere ai dati produttivi della __________
● Procedure di emergenza
● Persone da contattare durante la notte
in caso di errori gravi
6.1. Prezzi
e condizioni di pagamento
Giorni feriali: Picchetto 50.-
CHF/ora (minimo 4 ore)
Intervento 250.-
CHF/ora
Giorni festivi: Picchetto 60.-
CHF/ora (minimo 4 ore)
Intervento 300.-
CHF/ora
Nel caso si rendesse necessario un intervento non
pianificato lo stesso verrà considerato come un picchetto festivo.
Il servizio verrà fatturato a consuntivo, al
termine di ogni mese.
7. Riservatezza
RI 1 si impegna a mantenere riservate e segrete,
anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione, tutte le informazioni
e i dati comunque venuti a sua conoscenza in occasione ed in esecuzione
dell'accordo, in particolar modo quelle relative al segreto bancario.
RI 1 farà firmare ai suoi collaboratori una
dichiarazione di confidenzialità sul segreto bancario e professionale.
8. Proprietà uso e riproduzione
Tutto il materiale prodotto, in conseguenza della
collaborazione oggetto del presente contratto, è di proprietà della __________.
Previo accordo della __________, RI 1 può utilizzare ed impiegare questo
materiale presso altri clienti, ma in ogni modo nel rispetto del contratto di
licenza che lega la __________ al fornitore del software di base.
Eventuali accordi particolari saranno definiti di
volta in volta sulla base di specifici progetti.
9. Diritto applicabile
Per tutto quanto non previsto dal presente
accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni.
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal
presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________."
(Doc. L)
RI 1 e __________ hanno inoltre concluso in data
8 settembre 2003 un “Contratto di licenza d’uso prodotto __________” (cfr.
doc. I M) e in data 4 giugno 2004 un “Contratto di manutenzione” (cfr.
doc. I N).
Ai fini di meglio chiarire la fattispecie il TCA
ha proceduto ad alcuni accertamenti.
Interpellato
dal TCA (cfr. doc. XVII), __________ ha affermato che le prestazioni lavorative
da lui eseguite per RI 1, consistevano nella "fornitura
di servizi di consulenza nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione di
software bancario, campo nel quale ho maturato una pluriennale esperienza
avendo esercitato tale attività sin dal 1990, dapprima quale dipendente della
ditta __________ di __________ (già __________ e in seguito __________) e in
seguito (dal 1998) quale consulente indipendente." (cfr. doc. XXII).
Quanto
alla libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "da parte della
società RI 1 non ricevevo alcuna direttiva concernente l’orario di lavoro né
altre direttive riguardanti la pianificazione o l’esecuzione. La maggior parte delle
prestazioni di consulenza veniva da me effettuata presso gli istituti bancari
presso i quali era installato il software. A seconda delle necessità di questi
ultimi organizzavo il lavoro in maniera da soddisfare al meglio le loro
esigenze. Per essere più precisi, i miei interventi concernevano attività di
manutenzione come anche di sviluppo del software bancario, nel primo caso
intervenivo per risolvere gli eventuali malfunzionamenti a seconda della
gravità e dell’urgenza. Per quanto riguarda invece i nuovi sviluppi di
software, nel caso di piccole modifiche pianificavo ed eseguivo il lavoro a
seconda della mia disponibilità, per gli sviluppi importanti, invece,
concordavo modalità e scadenze con il team di progetto guidato generalmente da
un rappresentante dell’istituto bancario.” (cfr. doc. XXII).
Il signor
__________ ha poi rilevato che fatturava le sue prestazioni di consulenza “a
scadenza mensile alla ditta RI 1 in base al numero di giorni/uomo effettutati
nel corso di una settimana. Al totale delle prestazioni aggiungevo naturalmente
l'IVA". (cfr. doc. XXII).
Quanto alle modalità di remunerazione, il signor __________
ha rilevato che avvenivano “in unità giorni/uomo, come risulta dalla voce
“modalità di svolgimento dell’accordo” figurante nell’accordo di collaborazione
tra la società RI 1 e il sottoscritto.” (cfr. doc. XXII).
Circa gli
strumenti di lavoro utilizzati il signor __________ ha precisato che "per
l’attività svolta nelle sedi degli istituti bancari presso i quali era
installato il software, utilizzavo i macchinari (computer, server, stampanti,
ecc....) di proprietà di questi ultimi. Altro materiale diverso (piccolo
materiale d’ufficio) era sia di mia proprietà che di proprietà della banca. Il
telefono cellulare da me utilizzato a scopi professionali era di mia proprietà.
Per le attività svolte presso il mio domicilio utilizzavo naturalmente i
macchinari e il materiale di mia proprietà.” (cfr. doc. XXII). Egli
ha affermato inoltre che "l’investimento più consistente è stato
effettuato all’inizio della mia attività, quando, per poter lasciare la __________,
ditta per la quale lavoravo fino ad allora, ed intraprendere un’attività
lucrativa indipendente, ho dovuto versare a quest’ultima la somma di fr.
24'000.-- quale liberazione dal vincolo derivante da un contratto di
formazione. Tale investimento, è stato riconosciuto quale “costo di avviamento”
e ammortizzabile in 5 anni dall’Ufficio di tassazione di __________ solo a
seguito di un mio reclamo.” Egli ha poi aggiunto che “oltre a tale costo,
nel periodo 1998-2003 ho investito fr. 9'245.-- in strumenti di lavoro
(hardware, software, documentazioni, ecc.) e fr. 2'005.80 in mobilio d’ufficio.
Naturalmente agli investimenti vanno sommati i normali costi d’esercizio.”
(cfr. doc. XXII).
Egli ha
poi osservato che "anche per gli anni 2000-2003 faceva stato l’unico
mandato di collaborazione sottoscritto e risalente al 4 agosto 1998."
(cfr. doc. XXII).
Alla
domanda se nel periodo 2000-2003 egli avesse esercitato la stessa attività
svolta per la società RI 1 anche per altre società o persone, il signor __________
ha risposto che “le prestazioni di consulenza informatica le ho
fornite anche alla ditta __________ di __________ e, oltre a quelle di gestione
aziendale, allo __________ di __________ di __________.” (cfr. doc. XXII).
Infine, alla domanda
se nel periodo 2000-2003 egli avesse svolto altre attività per altre società o
persone, egli ha osservato che “prestazioni esclusivamente di consulenza
aziendale le ho fornite al signor __________, dapprima consocio di una impresa
di costruzioni __________ e in seguito di un’azienda individuale. Per queste
attività non ho sottoscritto alcun mandato specifico. Oltre a tali attività per
terzi mi sono impegnato anche nello sviluppo in proprio di soluzioni informatiche,
attività queste per il momento non andate a buon fine.” (cfr. doc. VIII).
Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è
riconfermata nella sua risposta di causa, rilevando che al signor __________
non è stata inviata una decisione in considerazione del fatto che, per prassi,
nei casi in cui le riprese superano le dieci persone la decisione è inviata
soltanto alla società (cfr. doc. XXV).
La società, per contro, preso atto delle risposte
fornite al TCA dal signor __________, ha chiesto al Tribunale di porre al teste
le due seguenti domande:
"
(...)
- Il suo rapporto con la ditta RI 1 era vincolato da un divieto di
concorrenza?
- poteva svolgere liberamente attività per
conto di altre ditte?
In caso contrario, quali
erano i limiti dei vincoli contrattuali concordati con la ditta RI 1?" (Doc.
XXIV)
Al riguardo, questo TCA osserva che il signor __________,
rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale, ha già fornito la risposta a tali
domande: egli ha infatti indicato di avere lavorato, oltre che per la società
ricorrente, anche per altre società, non essendo quindi egli vincolato da un eventuale
divieto di concorrenza, che peraltro non risulta nell’accordo di collaborazione
4 agosto 1998 siglato dalle parti.
2.5. Nel
caso di specie, gli elementi a favore dell’attività dipendente di __________
nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione di software bancario presso RI 1 sono predominanti rispetto a quelli
dell’attività indipendente.
Difatti, negli anni oggetto di revisione l’assicurato
ha fatturato regolarmente ogni mese le sue prestazioni a RI 1, in base al
numero di giorni/uomo effettuati nel corso di una settimana, come emerge sia
dall’accordo di collaborazione citato (cfr. doc. I F, alla voce “Compensi”),
sia dalle risposte fornite al TCA (cfr. doc. XXII e allegati 9 e 10), sia dalla
documentazione agli atti concernente le fatture degli anni 2000 (cfr. doc. I
P), 2001 (cfr. doc. I Q), 2002 (cfr. doc. I R) e 2003 (cfr. doc. I S), ricevendo
un compenso di fr. 900 al giorno.
__________
non ha agito quindi come lavoratore indipendente in proprio nome e per se
stesso, ma per conto della società datrice di lavoro.
Va
inoltre osservato che alla voce "Compensi" dell’accordo di
collaborazione è stato precisato che “la tariffa giornaliera corrisposta
dalla RI 1 per le prestazioni fornite sarà di fr. 850.-/giorno lavorativo + IVA”
(importo che è poi diventato di fr. 900 al giorno a partire dal mese di marzo
2001, cfr. doc. I P, I R e I S) e che il pagamento dei compensi "che
verranno fatturati direttamente alla RI 1 a dipendenza delle giornate di
attività effettivamente svolte durante il periodo di competenza, sarà
effettuato entro 30 giorni dall’invio della relativa fattura. Il rimborso spese
verrà concordato di volta in volta a dipendenza del luogo di lavoro, della
durata del viaggio e del soggiorno.” (cfr. doc. I F). L'assicurato non
sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese e percependo dalla
società RI 1 il suo salario fisso giornaliero di fr. 850.-, divenuti poi fr.
900.- al giorno, più IVA.
Inoltre,
al punto "Modalità di svolgimento dell’accordo" è previsto che
“le prestazioni saranno richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando
tempi e modalità di esecuzione. Il mandatario potrà effettuare le prestazioni
presso gli uffici della RI 1 o presso i clienti della stessa. L’unità di misura
delle prestazioni fornite è espressa in giorni/uomo pari ad 8 (otto)ore
lavorative al giorno.” (cfr. doc. I F). Inoltre, al punto “Durata
dell’accordo” le parti hanno stabilito che “il presente accordo sarà in
vigore tra le parti dal 1.10.98 al 30.9.99. Durante questo periodo è previsto
un impegno minimo di 80 giorni lavorativi.” (cfr. doc. I F). Il fatto che
la società datrice di lavoro metta a disposizione del collaboratore un ufficio
per lo svolgimento dell'attività è un ulteriore elemento a favore
dell'esistenza di un rapporto di dipendenza fra le parti.
Va poi ribadita l'assenza di oneri (locazioni,
personale, spese fisse, …) a carico del citato collaboratore per l'espletamento
delle sue funzioni per RI 1, caratteristica peraltro dell'attività dipendente.
Le spese per l'esecuzione del mandato sono infatti a carico del mandante (cfr. voce
“compensi” a pag. 2 dell’accordo di collaborazione).
Infine,
occorre rilevare che nell’accordo di collaborazione citato è prevista la
facoltà, per entrambe le parti, di disdire il contratto con specifico preavviso
e per una precisa data, facoltà quest'ultima che mal si concilia con
un'attività di tipo indipendente e che è indice semmai dell'esistenza di un
rapporto di subordinazione. Infatti, alla voce "Durata dell’accordo",
è espressamente indicato che "alla scadenza il suddetto accordo si
intenderà rinnovato di un anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un
preavviso minimo di tre mesi rispetto alla scadenza" (cfr. doc. I F).
Questa caratteristica è tipica dell'attività subordinata ed appare antitetica
ad un'attività autonoma.
L'unico
elemento per la pretesa indipendenza lavorativa è rappresentato dal fatto che, come
indicato dal signor __________ nelle risposte fornite al TCA, egli “non riceveva alcuna direttiva concernente l’orario di
lavoro né altre direttive riguardanti la pianificazione o l’esecuzione" (cfr. doc. XXII). Tale affermazione contrasta comunque con
quanto previsto nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 e che, come
specificato nelle risposte fornite dal signor __________ al TCA, faceva stato
anche negli anni 2000-2003 (cfr. doc. XXII, risposta 8), nel quale al punto “modalità
di svolgimento dell’accordo” è previsto che “le prestazioni saranno
richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di
esecuzione” (cfr. doc. I F).
La
pretesa indipendenza nell'organizzazione del lavoro (“per quanto riguarda i
nuovi sviluppi di software, nel caso di piccole modifiche pianificavo ed
eseguivo il lavoro a seconda della mia disponibilità”, cfr. doc. XXII) era tuttavia
relativizzata, come spiegato dallo stesso __________ nelle risposte fornite al
TCA, dalla necessità, in caso di nuovi sviluppi importanti di software, di “concordare
modalità e scadenze con il team di progetto guidato generalmente da un
rappresentante dell’istituto bancario” (cfr. doc. XXII).
Pertanto, la pretesa indipendenza
nell'organizzazione del lavoro, relativizzata dalla necessità di concordare
modalità e scadenze nei casi più importanti, non basta a rovesciare gli altri
numerosi elementi a favore di un'attività dipendente svolta dal collaboratore.
Il signor __________ ha poi rilevato di avere investito,
nel periodo 1998-2003, fr. 9'245 in strumenti di lavoro (hardware, software,
documentazioni,...) e fr. 2'005.80 in mobilio d’ufficio (cfr. doc. XXII).
Al
riguardo, occorre rilevare che nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 è
previsto che il collaboratore può effettuare le sue prestazioni sia presso gli
uffici della RI 1, sia presso i clienti della stessa (cfr. doc. I F). Il
collaboratore ha precisato che per l’attività svolta presso gli istituti
bancari utilizzava macchinari (computer, server, stampanti, ecc.) di proprietà
di questi ultimi (cfr. doc. XXII).
Il fatto stesso che il signor __________
disponesse di un ufficio presso la società ricorrente è indice di un rapporto
di dipendenza fra le parti.
Infine,
la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la RI 1 l’assicurato
ha pure fornito le sue prestazioni di consulenza informatica e di gestione
aziendale a terzi non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni
singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed
indipendentemente dagli altri.
Va
infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente
per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi
simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di
una stessa persona (DTF 105 V 113 e consid. 6.).
In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente
presso RI 1 non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato
per i lavori eseguiti per altri committenti.
Come emerge dalle fatture relative agli anni 2000 (cfr. doc. I P),
2001 (cfr. doc. I Q), 2002 (cfr. doc. I R) e 2003 (cfr. doc. I S) emesse da __________
nei confronti della società RI 1, quasi la totalità delle sue entrate provenivano
dalla società ricorrente (in particolare, nel 2000 e nel 2001 il 100%, nel 2002
il 93.77% e nel 2003 il 100% di quanto incassato proveniva dalla citata
società, cfr. doc. I e allegati P, Q, R e S). I compensi
versati dalla società RI 1 al collaboratore nel periodo in esame erano dunque
importanti. Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la
collaborazione con la ditta era intensa.
Alla luce
di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano
concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione
sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra
parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al
TCA, per la sua attività fatturava direttamente alla RI 1 e non al destinatario
finale del suo lavoro (cfr. doc. XXII), ricevendo dalla RI 1 un importo giornaliero
di fr. 900.-- (cfr. doc. I P, doc. I Q, doc. I R e doc. I S).
Questi elementi permettono pure di ritenere che
il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla citata società.
La qualifica dell'assicurato come dipendente
risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati
salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi
contributi sociali.
2.6. Nelle sue
risposte ai quesiti del TCA, __________ ha rilevato di essere indipendente e di
pagare in tale veste i contributi AVS (cfr. doc. XXII).
Il TFA ha
stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i
contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente
cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del
riesame o della revisione processuale.
Se non si
tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto
per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata
liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se la
questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali
sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora
oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del
provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti
del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per
le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato
liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles
1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n.
121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Va
inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
"
Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut
toutefois prendre garde à
ce que les caisses de compensation ne puissent
revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que
lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un
montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les
années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas
avec celles relatives aux cotisations personnelles."
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato
o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi
di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso.
Kieser,
in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30,
a proposito dell'art. 53 cpv 3 LPGA, precisa:
"
b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte
Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche
Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche
ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält.
Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens
ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne
Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen
(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht,
ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der
eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der
Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren
Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen
Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl.
BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im
Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag
an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer
entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl.
ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem
Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung
zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle
assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è
pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua
rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid.
2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).
Va qui
rammentato che una decisione è manifestamente errata,
"
wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich
ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss -
derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser,
Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen
(Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei
Verfügungserlass präsentierte." (STFA del
10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr.
DTF 126 V 42).
Nel caso
di specie occorre quindi esaminare se il provento dell'attività svolta per la
ditta ricorrente è già stato oggetto di decisione definitiva da parte della
Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione dei contributi dovuti da __________
nello svolgimento della sua attività indipendente e, in caso di risposta
affermativa, se un riesame o una revisione delle decisioni si giustifica.
Il TCA
rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato che il
dipendente della ricorrente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe
essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di
decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe,
nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una
revisione o un riesame sono dati oppure no.
In
concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi
a __________ sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di
contributi come indipendente (cfr. doc. XXVIII).
La Cassa, in data 25 ottobre 2005, ha inviato un
conteggio dal quale risulta che per gli anni 2000-2003 __________ ha già pagato
i contributi quale indipendente (cfr. doc. XXX).
Il TCA constata dunque che quando sono stati
fissati i contributi come dipendente per gli anni 2000-2003 – a seguito del
rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente ricorso - i
redditi degli anni 2000-2003 del collaboratore della società ricorrente erano
già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/AI/IPG per l'attività
d'indipendente.
La Cassa __________ ha comunque agito in
conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero riconsiderare entro cinque
anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione dei contributi; in specie
quella emanata nei confronti di __________ quale indipendente. Non v'è stata
così alcuna violazione del principio della non retroattività delle leggi.
In concreto, la ditta RI 1 ha considerato __________
quale libero professionista. Di conseguenza, essa non ha trattenuto, e di
riflesso riversato alla competente Cassa di compensazione, i contributi
paritetici di una persona che lavora alle dipendenze di un'altra.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.),
invece, per gli importi conseguiti da __________ con il lavoro effettuato per
la citata società, l'interessato doveva essere classificato quale persona
esercitante un'attività lucrativa salariata.
Pertanto, per gli anni 2000-2003, sono dati i
presupposti dell'errore manifesto da parte della Cassa di compensazione nel
calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e
dell'importanza della ripresa in esame (Fr. 577’185), per cui l'amministrazione
era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la tassazione
d'ufficio del 19 luglio 2004 impugnata dalla ditta ricorrente.
A __________,
cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4 e STFA del
3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).
2.7. Per quanto concerne la
ripresa effettuata dalla Cassa di fr. 8’848 per salari non notificati nel 2002
nei confronti di __________, la Cassa ha giustificato il proprio agire
indicando che la collaboratrice, nel 2002, ha percepito fr. 94'900 e non 86'052
come sostenuto dalla società ricorrente (cfr. doc. A).
La società RI 1 ha contestato la ripresa
effettuata dalla Cassa, affermando che lo stipendio lordo della signora __________
nell'anno 2002 era pari a fr. 86'052.--, come risulta dal “Certificato di
salario” allegato alla dichiarazione fiscale 2003A (cfr. doc. VII PP).
Come verrà esposto di seguito (cfr. consid.
2.7.2.), la signora __________ è stata dapprima considerata da RI 1 lavoratrice
indipendente, qualifica successivamente modificata, di comune accordo tra
datore di lavoro e collaboratrice, in dipendente, con effetto retroattivo, a
causa della mancata affiliazione di __________ quale indipendente da parte
della Cassa.
2.7.1. Va
innanzitutto rammentato che il marg. 1009 delle direttive edite dall'UFAS sul
salario determinante (di seguito: DSD) prevede che una retribuzione può anche
non essere versata, ma semplicemente accreditata. In tal caso si considera che
essa è conseguita mediante l'accreditamento e i contributi sono dovuti da quel
momento.
Secondo
il marg. 1010 DSD si considera che la retribuzione accreditata è conseguita
quando corrisponde a un credito avente valore economico e del quale il
salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una
semplice aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni conseguite (per
esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli
affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).
Se
eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il lavoro prestato in
qualità di dipendente, non si può presumere l'esistenza di una retribuzione
pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun salario
fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (marg. 1011
DSD).
I citati
marginali sono stati adottati sulla base di sentenze del TFA abbastanza datate,
ma ancora recentemente confermate.
L'Alta
Corte, in una sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa J. G., H 163/56,
pubblicata in RCC 1957 pag. 178, aveva avuto modo di rilevare che i contributi
sono dovuti dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento
in cui un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco
importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del
regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione.
L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante
iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito
contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i
casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa
di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario
messo in conto non modifica il debito contributivo.
In una sentenza pubblicata in RCC 1958, pag. 393,
la nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso in cui un salariato
acconsenta a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che
essa sia stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo,
a causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una
semplice aspettativa di salario.
In un'altra sentenza del 9 luglio 1975 nella
causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i
contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente
realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in
contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.
In una sentenza del 7 dicembre 2001 nella causa
J., H 186/01, il TFA ha ancora confermato il principio secondo il quale il
salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore
dipendente:
"
(…)
Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les
cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en
pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont
retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par
l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement
du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur
la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail
peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur
un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est
réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est
porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4).
(…)"
In una
sentenza del 13 settembre 2004 nella causa R. (inc. H 78/03), il TFA ha fornito
le seguenti ulteriori precisazioni:
"
6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito
contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono
essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività
lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a;
STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di
conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato realizzato viene
considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.
6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si
verifica se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure
risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile
(STFA 1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid.
4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in
welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì
soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di
compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato
realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i
lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza
di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid.
2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen
in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ). La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al
momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo
Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata
in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la
situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della
società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria
della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due
anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva
inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella
vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della
particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo
notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale
situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari
allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si
fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al
salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva
dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88 consid.
2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).
6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono
state ammesse anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una
sentenza inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di
qualificare quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da
una ditta nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del
fatto che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin
dagli inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di
esercizio che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso
anche le sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia
la realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del
fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società;
sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18
dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente
alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati
unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale
che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le
pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un
debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non
potevano essere insorti.
6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami -
operati anche dalle sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid.
6.2.1, l'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito
al momento del suo allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente
e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza
errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un
principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare
affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare
contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore
di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire
diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare
simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro,
rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali,
omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad
esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con
mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario.
Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata
di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i
lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il
proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze
previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle
assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).
7.
7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni
salari maturati da parte dei dipendenti della fallita non sono stati
effettivamente versati. I salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e
accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa
di compensazione dal datore di lavoro.
7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali
suesposti, la Cassa poteva quindi di principio presumere che il diritto ai
salari si fosse comunque realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto
modo di giudicare nella sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice
di lavoro aveva omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre
anni, il mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per
un periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere
la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le
tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione
dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società
per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita -
ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte
fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero
aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito
futuro degli affari della società.
7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo
fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla
rimunerazione o al salario, si può ritenere, con il necessario grado di
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360
consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa di compensazione
configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di
conseguenza realizzato anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere
addebitato il danno derivante."
2.7.2. Dalla
documentazione contabile prodotta dalla società ricorrente emerge che il
salario lordo percepito nel 2002 da __________ come indipendente dal mese di
marzo 2002 al mese di novembre 2002 era pari a fr. 94'900.
In seguito, tuttavia, a causa del rifiuto di
affiliazione quale indipendente da parte della Cassa, comunicato alla
collaboratrice con scritto 2 luglio 2002 (cfr. doc. I HH), la società RI 1 ha
deciso di annullare il precedente contratto di lavoro e di riformulare il
rapporto lavorativo, quale dipendente.
Tale circostanza è confermata nello scritto 27
gennaio 2003 recante quale oggetto “Richiesta di rimborso di prestazioni lavorative
MARZO-DICEMBRE 2002”, del seguente tenore:
"
Richiesta di rimborso di prestazioni
lavorative MARZO - DICEMBRE 2002
Gentile sig.na __________,
A causa del rifiuto della sua domanda di
affiliazioni quale indipendente da parte della Cassa di Compensazione AVS,
siamo costretti a revisionare le prestazioni pagate in suo favore per il
periodo marzo - dicembre 2002.
Le sottoponiamo qui di seguito il relativo
conteggio in cui abbiamo calcolato tutte le deduzioni imposte dalla legge sulle
assicurazioni sociali a carico del datore di lavoro, inclusa la quota del
dipendente, e sommato l'importo IVA non dovuto. Riepilogando:
- Totale prestazioni versate CHF 94'900.00
- Totale prestazioni nette dovute CHF 77'891.05
- Differenza da versare CHF 17'008.05
+ Totale Iva da rimborsare CHF
7'113.60
CHF 24'122.55
- Fattura Novembre non pagata CHF
-1'300.00
Saldo a nostro favore CHF 22'822.55
Restiamo volentieri a sua disposizione per ogni
chiarimento in merito. Altrimenti voglia provvedere al versamento del suddetto
importo sul __________ intestato RI 1, __________ presso __________, __________."
(Doc. LL, pag. 1)
Dal “Dettaglio conteggio prestazioni lavorative
Marzo / Dicembre 2002” allegato allo scritto 27 gennaio 2003 risulta quanto
segue:
"
(...)
Dettaglio conteggio prestazioni lavorative Marzo
/ Dicembre 2002
Totale
prestazioni pagate quale indipendente:
Tariffa giornaliera: CHF 1'300.00
Mese
gg lav.
Lordo fatturato
IVA
fatturata
Totale
pagato
MAR
8.50
11'050.00
839.80
11'889.80
APR
8.00
10'400.00
790.40
11'190.40
MAG
10.00
13'000.00
988.00
13'988.00
GIU
8.50
11'050.00
839.80
11'889.80
LUG
10.50
13'650.00
1'037.40
14'687.40
AGO
9.50
12'350.00
938.60
13'288.60
SET
8.50
11'050.00
839.80
11'889.80
OTT
8.50
11'050.00
839.80
11'889.80
NOV
1.00
1'300.00
DIC
0.00
0.00
TOT
73.00
94'900.00
7'113.60
100'713.60
Totale
prestazioni dovute quale dipendente RI 1:
Tariffa oraria: CHF 147.35
Mese
hh lav.
Lordo
Deduzioni
dip.
Netto
MAR
68.00
10'019.80
950.30
9'069.50
APR
64.00
9'430.40
894.35
8'536.05
MAG
80.00
11'788.00
1'118.00
10'670.00
GIU
68.00
10'019.80
950.30
9'069.50
LUG
84.00
12'377.40
1'173.85
11'203.55
AGO
76.00
11'198.60
1'062.10
10'136.50
SET
68.00
10'019.80
950.30
9'069.50
OTT
68.00
10'019.80
950.30
9'069.50
NOV
8.00
1'178.80
111.85
1'065.95
DIC
0.00
0.00
0.00
0.00
TOT
584.00
86'052.40
8'161.35
77'891.05
Deduzioni dipendente su totale lordo di
86'052.40:
AVS-AI 5.05% 4'345.65
AD I
1.5% 1'290.80
Infortuni non prof. 1.014% 872.55
IPG Mal 1.92% 1'652.20
Totale deduzione dipendente 8'161.20
Deduzioni
datore di lavoro su totale lordo di 86'952.40:
AVS-AI 5.05% 4'345.65
AD I
1.5% 1'290.00
Infortuni prof.
0.085.% 73.15
CO-LAINF 1.5% 1'290.80
Partecipazione AF 1.5% 1'290.80
Spese su imp. AVS 1.5% 130.35
Altre assicurazioni 0.5%
430.25
Totale deduzioni datore 8'851.80
Totale deduzioni 17'013.00
Totale netto dovuto 77'891.05
94'904.05
RIEPILOGO:
Totale prestazioni pagate CHF 94'900.00
Totale netto dovuto CHF 77'891.05
CHF 17'008.95
Totale IVA da rimborsare CHF
7'113.60
CHF 24'122.65
Fattura prestazioni NOV non pagata CHF
-1'300.00
Saldo netto CHF 22'822.55
======="
(Doc. LL, pag. 2-3)
La signora __________ ha rimborsato alla società RI
1 l’importo di fr. 22'822.55 (cfr. doc. I all. NN).
La
società ha inoltre trasmesso al TCA i conteggi stipendio quale dipendente che
sono stati approntati dalla società nei confronti della signora __________
relativi ai mesi compresi fra marzo 2002 e novembre 2002, dai quali emerge che
la collaboratrice ha ricevuto come dipendente uno stipendio lordo totale di fr.
86'052.40 (cfr. doc. I all. II). Il nome della signora __________ e la sua
retribuzione è stata inserita nella “Dichiarazione dei salari e degli assegni
familiari – anno 2002” (cfr. doc. I MM).
Questo TCA, in base alla documentazione agli atti
attestante lo stato del conto stipendi di __________ per il 2002, rileva che il
salario lordo effettivamente percepito dalla signora __________ nel 2002 dalla
società RI 1 ammontava a fr. 94'900 (cfr. doc. I all. LL), come giustamente calcolato dalla Cassa. Solo in un secondo
tempo, la società ricorrente ha chiesto alla collaboratrice di restituire parte
di quanto ricevuto, vista la sua mancata affiliazione in qualità di
indipendente da parte della Cassa.
La
collaboratrice ha quindi avuto diritto a percepire fr. 94'900 e ha poi dovuto
rinunciare ad una parte di quanto versatole retroattivamente, restituendo fr.
22'822.55.
In simili
condizioni, in virtù delle direttive e della giurisprudenza del TFA (STFA del
13 settembre 2004 nella causa R. (H 78/03)), applicabile perlomeno analogeticamente
al caso di specie, ciò comporta l'obbligo di pagare i contributi sui salari versati.
Decisiva è la circostanza che la rinuncia è stata fatta solo in un secondo
tempo.
In tali
condizioni, non essendovi stata nel caso di specie una mera aspettativa alla
rimunerazione o al salario, bensì una vera e propria realizzazione dello
stipendio - la società ha contabilizzato fr. 94'900 versati alla collaboratrice
- rettamente l'amministrazione ha effettuato la ripresa.
Anche su
questo punto il ricorso va pertanto respinto.
2.8. Rimborso
spese.
2.8.1. Oggetto del
contendere è la ripresa del rimborso forfetario per spese di viaggio e di vitto
versato dalla società ricorrente ai propri dipendenti. Come indicato la
ricorrente contesta la mancata accettazione di spese versate a __________, residente
a __________ e in possesso di un permesso __________ per svolgere la sua
attività presso RI 1, cui sono state rimborsate le spese di trasferta da __________
a __________ e le spese di vitto e alloggio, tramite un importo forfetario di fr.
150 al giorno. Lo stesso vale per i dipendenti __________, i quali hanno
ricevuto dalla società il rimborso forfetario di fr. 50 al giorno per spese di
trasferta con auto propria presso i clienti della società e per pasti fuori
casa (cfr. doc. I).
2.8.2. Dal reddito
di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario
determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,
"
Il salario determinante comprende qualsiasi
retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o
indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità
aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in
natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni
analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della
retribuzione del lavoro."
Questo reddito ingloba dunque tutte le
prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il
rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse
le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state
effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana. Per ottenere il salario
determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal
datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al
salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale
risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese
generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese
sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono
considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il
salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo
francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del
salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti
usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di
norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). Infine, l'art. 9 cpv. 3
OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o
parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,
queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%
del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il
datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese
devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario
determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC
1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2). La prassi amministrativa
considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e
alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per
il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di
servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento
dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al
luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le
spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal
domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure
le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di
formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad
esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività
professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite
dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si deve dedurre
l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354,
RCC 1983 pag. 310).
2.8.3. Conformemente
alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique
VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve
corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique
VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire
indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed
allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11
settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete
e non generiche. Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali,
ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze
speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto
delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che
sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA;
RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag.
140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC
1982 pag. 356). L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il
contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di
tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove
siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC
1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid.
2b). A tale scopo secondo una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente
invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i
documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella
causa T. & Co. N.J.).
In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H
257/93) il TFA ha precisato la sua giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato
all'amministrazione ed al TCA di avere "omesso di assumere le prove
necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese
effettivamente sopportate dal datore di lavoro…". Il TFA ha poi
ritenuto che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di
lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un
conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni
dipendente". Questa sentenza (H 257/93 dell'11 gennaio 2005) segue di
4 settimane la sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in cui il TFA ha ritenuto
come: "… il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto
acquisito" siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è
del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai
dipendenti." In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente
ai criteri "… l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di
importi prefissati a valori costanti…" ma soprattutto (e
contrariamente a quanto sostenuto l'11 gennaio 2005 dello stesso TFA) l'Alta
Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "Va poi rammentato alla
ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa
il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui
che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita,
deve fornire la prova." Il TFA aveva rimproverato (a dicembre 2004) la
società (attiva anch'essa nel settore del trasporto) di avere omesso la
produzione delle pezze giustificative.
Sia come sia, nonostante l'apparente
contraddittorietà delle ultime 2 sentenze federali in materia, alla luce del
principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in
possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà
eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa
G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione
dell'amministrata. È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in
cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo
dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze
particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In
tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N.
3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare
applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per
la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166), e – con la sentenza H
257/93 dell'11 gennaio 2005 – apparentemente anche per gli autisti impegnati in
viaggi turistici lunghi con periodi di permanenza fuori casa.
Se le spese generali non vengono indicate
separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese
generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante
deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
-
si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per
ogni periodo di pagamento del salario;
-
non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del
versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono
indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il
salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è
applicabile.
Se l'indennità per le spese generali viene
versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve
corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere
adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve
basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).
2.8.4. Più
dettagliatamente nella giurisprudenza citata (sentenza 11 gennaio 2005 nella
causa G. SA, H 257/03, consid. 6) il TFA ha ammesso che per una ditta la cui attività
consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci,
deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono
sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario
e che quindi sono rimborsabili. Per il TFA è notorio che un autista,
soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze,
deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc.,
incorre in costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti
per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo
spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di
lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una
certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un
rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere
di principio giustificato. Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività
di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura,
dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti,
ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e
alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore
di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165). In quella sentenza il Tribunale federale
ha poi rimproverato la Cassa di non aver accertato i fatti in maniera completa,
avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi
forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di
lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della valutazione delle
spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti, fotografi,
giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia
continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag. 165),
apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di
tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi
sono effettuati frequentemente.
Nel caso trattato dal TFA, data la professione
d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi
spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la
Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei
documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne fossero esistiti,
avrebbe dovuto fissare l’ammontare delle spese di rappresentanza e di
trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava eventualmente
ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi paritetici non
versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per l’esecuzione di
questi incombenti (consid. 7).
2.9. La Cassa ha
rimproverato alla società RI 1 di avere versato ai suoi collaboratori, oltre
alle spese generali sostenute dai dipendenti, registrate su diversi conti (cfr.
doc. III all. 3) e rimborsate separatamente, anche degli importi forfetari, che
non sono stati giustificati (cfr. doc. III). Al riguardo, la società ricorrente
ha rilevato che il rimborso spese forfetario di fr. 150 al giorno accordato al
signor __________, residente a __________ e che lavora durante 120 giorni
presso la società RI 1 di __________ (cfr. doc. III all. 4), comprende le spese
di trasferta da __________ a __________, le spese di alloggio e quelle di
vitto; il rimborso spese forfetario di fr. 50 al giorno riconosciuto agli altri
collaboratori (signori __________), comprende le spese sostenute dai
collaboratori per le trasferte con auto propria del dipendente e pasti fuori
casa allorquando devono recarsi per lavoro dai clienti (cfr. doc. I).
2.9.1. Come
ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso
sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese
che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse
devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag.
34).
Nel caso presente, dalle tavole processuali emerge
che la datrice di lavoro RI 1 ha rifuso separatamente dal salario (art. 7 OAVS)
a tutti e cinque i lavoratori oggetto della contestata ripresa (signori __________)
le spese che essi regolarmente sopportavano. In effetti, dalla documentazione
prodotta dalla Cassa, in particolare dalle schede contabili relative alle “spese
rappresentanza”, “spese diverse”, “spese trasporto”, “spese auto
diverse” e “spese pernottamenti” (cfr. doc. III all. 3) traspare un
sistema di rifusione mensile delle spese sostenute dai suoi collaboratori. I
rimborsi spese sono stati così ripartiti: al signor __________ sono stati
versati complessivamente nel 2000 fr. 2'805.10 di spese di rappresentanza, fr.
6'852.05 di spese diverse, fr. 200.80 di spese di trasposto e fr. 430 di spese
auto diverse; nel 2001 fr. 1'763.30 di spese di rappresentanza, fr. 319.75 di
spese diverse, fr. 72 di spese auto diverse; nel 2002 fr. 2'495 di spese di
rappresentanza, fr. 60 di spese diverse, fr. 1'104.50 di spese di trasposto e fr.
1'320 di spese auto diverse; nel 2003 fr. 1'644.20 di spese di rappresentanza, fr.
260 di spese diverse e fr. 122.90 di spese di trasposto; al signor __________
sono stati rimborsati nel 2000 fr. 404.60 di spese di trasporto e fr. 485 di
spese di pernottamento, nel 2001 fr. 320.40 di spese di pernottamento, nel 2002
fr. 615 di spese di trasporto e nel 2003 fr. 1'293.20 di spese di trasporto; al
signor __________ sono stati versati nel 2000 fr. 30 di spese diverse e fr. 548
di spese di trasporto, nel 2003 fr. 230 di spese di rappresentanza e fr. 1'050 di
spese di trasporto; al signor __________ sono stati rimborsati nel 2003 fr.
105.90 di spese di trasporto; al signor __________ nel 2001 sono stati versati fr.
41.25 di spese diverse (cfr. doc. III all. 3).
L'Amministrazione non ha tuttavia ripreso tali
importi, bensì gli importi forfetari, pari a fr. 50 al giorno, accordati ai
diversi collaboratori e meglio: fr. 2'250 al signor __________, fr. 950 al
signor __________, fr. 10'650 al signor __________, fr. 1'950 al signor __________
e fr. 1'800 al signor __________ (cfr. doc. I A).
Va
osservato che indipendentemente dalla ragione e natura di questi importi, né al
momento della revisione contabile né in sede di ricorso, la società in
questione non ha saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a
comprovare che tutti gli importi forfetari delle spese contestati con il
presente ricorso siano stati effettivamente sostenuti.
RI 1,
infatti, si è limitata a produrre unitamente al ricorso, gli estratti informatici
“sintesi periodica” dai quali risulta il dettaglio timbrature –
giustificazioni dei collaboratori (cfr. doc. I CC). La società, per contro, non
è stata in grado di dimostrare che gli importi forfetari riconosciuti ai suoi
collaboratori separatamente dai rimborsi dei costi effettivi documentati
corrispondano a costi da loro effettivamente sostenuti. Come visto in
precedenza, infatti, la ricorrente ha rifuso separatamente ai collaboratori
degli importi corrispondenti ai km percorsi con la loro automobile privata,
alle spese di rappresentanza, ai costi per autostrade, pranzi, alberghi, ecc.
Pertanto, una ripresa salariale per principio
s'imponeva per tutti i dipendenti citati nella decisione su opposizione
(signori __________; cfr. doc. I A).
In proposito va ricordato che questo Tribunale ha
già avuto modo di confermare delle riprese parziali effettuate dalla Cassa di
rimborsi forfetari concessi a dei dipendenti, ai quali venivano rifuse le spese
effettivamente sostenute (STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n.
30.2003.21; STCA del 16 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., Inc. n.
30.2002.228/
237; STCA del 6 giugno 2003 nella causa S. SA, Inc.
n. 30.2002.269; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & SA S.Z. e Co., Inc.
n. 30.2002.176/178; STCA del 20 febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., Inc.
n. 20.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T. SA, P.M., N.C., Inc.
n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, Inc. n.
30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307,
confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H 216/96)).
Anche su
questo punto il ricorso va pertanto respinto.
2.9.2. Quanto al
rimborso spese di fr. 150 al giorno versati dalla ricorrente al signor __________,
residente a __________ e che lavora durante 120 giorni presso la società RI 1
di __________ (cfr. doc. III all. 4), comprendente le spese di trasferta da __________
a __________, le spese di alloggio e quelle di vitto, occorre rilevare che dall’accordo
di collaborazione 21 novembre 2002 tra RI 1 e __________ emerge che la società ha
previsto di versare nel 2003 al collaboratore, il cui compito è quello di
svolgere attività di sviluppo e manutenzione di software bancario e gestione
sistema, fr. 750 al giorno lavorativo, oltre fr. 150 al giorno quale rimborso
spese di viaggio e di soggiorno (cfr. doc. III all. 2 doc. 4). Dalle schede
contabili relative alle “spese rappresentanza”, “spese diverse”,
“spese trasporto”, “spese auto diverse” e “spese pernottamenti” (cfr.
doc. III all. 3) non emerge che al signor __________ siano state rimborsate
delle spese effettive, ma sono stati registrati unicamente sotto la voce “spese
diverse” i seguenti importi: il 31 gennaio 2000 fr. 78 “ufficio permessi”, il 2
febbraio 2001 fr. 78 “ufficio permessi”, il 20 febbraio 2002 fr. 70 “ufficio
lavoro” e fr. 94 “ufficio permessi”, il 29 gennaio 2003 fr. 67 “sezione
permessi” (cfr. doc. III all. 3).
La società ricorrente, unitamente al ricorso, ha
trasmesso copia del permesso di __________ del signor __________ (cfr. doc. I
v).
La ricorrente ha inoltre prodotto il seguente
scritto:
"
...
__________
Il sig. __________ lavora presso RI 1 in qualità
di consulente esterno specialista.
Attivo in Svizzera mediamente 10 giorni al mese.
Spese sostenute mensilmente per svolgere la sua
attività:
- Spese di trasporto a/r __________ - __________
4 volte al mese ca. CHF
1'000.00
- spese di alloggio ca. CHF
1'300.00
- spese di vitto ca. CHF
600.00
Totale mensile CHF
2'900.00
TOTALE ANNUO CHF 34.800.00
=============
Attualmente gli vengono versati CHF 200.00 per
ogni giorno fatturato.
Considerando che ha un permesso di 120 giorni
lavorativi annui il rimborso forfettario massimo pagato per anno è di CHF
24'000.00." (Doc. I AA)
La società ha inoltre trasmesso una fattura,
relativa al mese di gennaio 2003, del seguente tenore:
"
Oggetto: Rimborso spese Gennaio 2003
Giorni 10 x CHF 50 CHF 1'500
------------------
CHF 1'500"
(Doc. I Z)
La ricorrente ha inoltre prodotto il contratto di
locazione relativo ad un appartamento di 2 ½ locali a __________ locato dal
signor __________ e un contratto di locazione per un parcheggio, a __________ (cfr.
allegati al doc. AA).
Infine, la società ha trasmesso copia di due
fatture relative a due viaggi aerei, andata e ritorno, da __________ a __________
e viceversa, compiuti dal signor __________ (cfr. allegati al doc. AA), oltre
al seguente verbale di audizione redatto in data 8 aprile 2002 presso la
Divisione delle contribuzioni, __________:
"
Verbale
di audizione
Datore di lavoro: RI 1 - __________ Concerne: rapporto di revisione 7 dicembre 2001
Assoggettamento rimborso spese futuro.
...............................................................................................................
Per quanto concerne le riprese del rapporto di
revisione si decide:
- annullamento della ripresa per l'anno 1998
- anni 1999/2000: per il collaboratore __________ il ricupero sul
rimborso spese viene effettuato sul 50% del totale delle stesse, dedotte le
spese di viaggio aereo (ca. fr. 1’000.-- mese) comprovate. Tale procedura sarà
applicata anche per gli anni 2001 e seguenti.
- Il rapporto di verifica sarà rettificato in
conseguenza." (Doc. I BB)
2.10. Dalla
documentazione agli atti, questo Tribunale deve concludere, conformemente alla
giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), che l’amministrazione
ha omesso di assumere le prove necessarie atte ad accertare se gli importi
forfetari esposti contabilmente e rimborsati al signor __________,
corrispondessero effettivamente alle spese di trasferta e di vitto e alloggio da
lui sopportate. Infatti, relativamente all’attività svolta dal signor __________,
residente a __________, appare del tutto credibile e logico ritenere che gli egli
debba compiere, per necessità lavorative, frequenti viaggi in Svizzera. Ciò
comporta, come ricordato dalla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid.
2.8.), per il collaboratore, l’onere di sopportare costi di viaggio, per vitto
e alloggio fuori casa, di modo che un rimborso spese si rivela essere di
principio giustificato. Tale conclusione si giustifica tanto più se si pone
mente al fatto che in sede fiscale sono state riconosciute come effettive le
spese di viaggio aereo, per un importo di circa fr. 1'000 al mese, sopportate
dal signor __________.
La fattispecie appare quindi non sufficientemente
chiarita con necessità di approfondimento delle prove.
In tale
contesto va rammentato che il TFA in una sentenza del 22 dicembre 2004
nella causa S., C 116/04 ha ricordato:
"
2.2 Im sozialversicherungsrechtlichen
Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der
Untersuchungsgrundsatz. Danach haben Versicherungsträger und
Sozialversicherungsgericht von sich aus und ohne Bindung an die Parteibegehren
für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen
Sachverhaltes zu sorgen (Art. 43. Abs.1, 61 lit. c ATSG; BGE 125 V 195 Erw. 2,
122 V 158 Erw. 1a mit Hinweisen). Sie erheben die hiefür notwendigen Beweise;
in der Beweiswürdigung sind sie frei (BGE 125 V 352 Erw. 3a, 122 V 160 Erw.
1c). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat wiederholt festgehalten, dass
das kantonale Gericht, das den Sachverhalt als ungenügend abgeklärt erachtet,
im Prinzip die Wahl hat, die Sache zu weitern Beweiserhebungen an die
Verwaltung zurückzuweisen
oder selber die nötigen Instruktionen
vorzunehmen (ARV 2001 Nr. 22 S. 170, RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136 mit Hinweisen).
Bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit verletzt die Rückweisung der Sache
an die Verwaltung als solche weder den Untersuchungsgrundsatz noch das Gebot
eines einfachen und raschen Verfahrens (Art. 108 Abs. 1 lit. a UVG). Anders
verhält es sich nur dann, wenn die Rückweisung an die Verwaltung einer
Verweigerung des gerichtlichen Rechtsschutzes gleichkommt (beispielsweise dann,
wenn auf Grund besonderer Gegebenheiten nur ein Gerichtsgutachten oder andere
gerichtliche Beweismassnahmen geeignet wären, zur Abklärung des Sachverhalts
beizutragen oder wenn die Rückweisung nach den Umständen als unverhältnismässig
bezeichnet werden müsste (RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136, 1989 Nr. K 809 S.
207)."
Su questo punto il ricorso va dunque accolto e
gli atti rinviati all'amministrazione per gli ulteriori accertamenti necessari.
2.11. Infine, la
società ricorrente ha contestato la ripresa di fr. 200 al mese versati dal mese
di marzo 2001 al signor __________ quale contributo parcheggio, rilevando che
non si tratta di un rimborso spese, bensì di una comune pigione che RI 1 versa
al proprietario, signor __________, per l’uso posteggi destinati ai clienti e
ai fornitori della ditta (cfr. doc. I).
Dalla documentazione prodotta
dall’amministrazione, in particolare dalla scheda contabile relativa alle spese
di “affitto”, emerge che la società ha versato nel 2001, nel 2002 e
nel 2003 al signor __________ fr. 200 mensili per l’affitto di un garage a __________
e fr. 1'700 mensili per l’affitto di un ufficio (cfr. doc. III all. 4).
Come visto (cfr. consid. 2.8.2.), giusta l’art. 7
OAVS sono esclusi dal salario determinante per il calcolo dei contributi i
rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce un elenco non
esaustivo dei differenti elementi del salario determinante. Secondo questa
lista, fanno anche parte del salario determinante le prestazioni in natura regolari
(art. 7 lett. f OAVS). Le prestazioni in natura occasionali non fanno
invece parte del salario determinante (RCC 1978 pag. 518). La giurisprudenza
parifica a prestazioni occasionali i vantaggi finanziari di poca importanza
derivanti dal campo di attività del datore di lavoro (per esempio i prestiti
ipotecari accordati ad un interesse di favore da parte di una banca, le
facilitazioni d'acquisto, i
servizi forniti a prezzi ridotti, le sovvenzioni per alloggi). Essi non fanno
parte del salario determinante se non superano le proporzioni usuali e sono in
un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la retribuzione del lavoro vera
e propria (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentare des articles 1 à 16 de la LAVS,
1997, N. 49 ad art. 5 LAVS, pag. 164; N. 2049 DSD).
L'OAVS distingue tra vitto e alloggio (art. 11) ed il reddito in
natura d'altra specie (art. 13
OAVS). Il N. 2058 DSD elenca le prestazioni del datore di lavoro che, se
assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie, fra cui: a) assegnazione di
un'abitazione gratuita
unicamente per il salariato o per tutta la famiglia; b) vestiario e calzature;
c) consegna di una vettura di servizio per uso privato. Il valore di tali
redditi in natura deve essere stimato di caso in caso dalla Cassa di
compensazione (N. 2059 DSD).
Nell'evenienza concreta, è incontestato che durante il periodo di
contribuzione la società ricorrente abbia versato al signor __________ fr. 200
mensili per l’utilizzo dei parcheggi. La ricorrente, tuttavia, ha rilevato che
il contributo parcheggi era in realtà il pagamento di una pigione che RI 1 versava
al proprietario, signor __________, per l’uso dei parcheggi destinati ai
clienti e ai fornitori della società. La Cassa, dal canto suo, non ha fornito
la prova che i parcheggi fossero utilizzati personalmente per motivi
professionali dal signor __________. Pertanto, è da ritenere siccome dimostrato con il grado di certezza richiesto nelle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid.
2 e i riferimenti ivi citati; DTF 121 V 208 consid. 6a;
DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 323 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1c; DTF 111 V
188 consid. 2b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994
p. 210/211), che non fosse il signor __________ ad utilizzare i posteggi il cui
canone di locazione era pagato dal datore di lavoro, bensì i clienti e i fornitori
della ricorrente. In tal senso, la Cassa di compensazione non doveva
computare al signor __________ il costo del "suo" parcheggio a titolo
di salario determinante.
Da quanto precede discende che il pagamento dei
parcheggi da parte del datore di lavoro al signor __________ non costituisce un
reddito in natura d'altra
specie, da includere nel suo salario determinante e dunque assoggettato al
prelievo dei contributi.
Alla luce delle considerazioni esposte, su questo
punto il ricorso va accolto nella misura in cui il costo della locazione del
parcheggio destinato ai clienti e ai fornitori della società versato al signor __________
non deve essere considerato come salario in natura.
Parzialmente
vincente in causa la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto a
ripetibili ridotte (cfr. art. 61 LPGA).
2.12. La società
ricorrente nel suo ricorso (cfr. doc. I) e in scritti successivi indirizzati al
TCA (cfr. doc. VII, doc. XII) accenna all'assunzione di ulteriori prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
2.13. Nella misura
in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto
federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per
quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di
contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi
è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni
mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e
riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di
conseguenza:
1.1. La
decisione su opposizione 30 agosto 2004 è modificata nel senso che la ripresa del
contributo parcheggio nei confronti di __________ è annullata e la ripresa salariale
nei confronti di __________ è annullata con rinvio dell’incarto all'Amministrazione,
affinché proceda conformemente al considerando 2.10.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà alla società RI 1 fr. 800.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3.- Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4.- Per quanto
attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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