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Decisione

30.2004.79

Qualifica dell'attività svolta da alcuni collaboratori della società ricorrente, ritenuta di natura dipendente. Ripresa del rimborso forfetario per spese di viaggio e di vitto e per il contributo di p

28 novembre 2005Italiano116 min

Source ti.ch

Fatti

i testi che verranno

chiamati a deporre proveranno i fatti testé indicati e quindi il rapporto

d'indipendenza tra RI 1 e il signor __________. D'altronde quest'ultimo non era

obbligato al divieto di concorrenza. Come qualsiasi mandatario, egli era tenuto

al segreto professionale;

● la contabilità della RI 1 milita pure a favore della stessa

ricorrente: infatti le prestazioni esterne sono sempre state contabilizzate

separatamente da qualsiasi posizione contabile riguardante i dipendenti della

ditta (doc. U).

Prove: - documenti;

- testi;

- richiamo documenti.

e) Stante

quanto precede ben si può affermare come il signor __________ non possa affatto

essere ritenuto dipendente della RI 1. Notasi di transenna che egli, sulle

prestazioni ricevute dalla ditta ricorrente, ha pagato le imposte, gli oneri

sociali e l'IVA. La decisione della CO 1 avrebbe quale conseguenza la revisione

di tutte queste posizioni.

Prove: - documenti;

- testi;

- richiamo dall'Amministrazione federale

delle contribuzioni, imposta sul valore aggiunto, 3003 Berna, della

documentazione attestante i conteggi dell'IVA pagata dal signor __________, __________

(no. IVA __________).

4. Rimborso

spese __________ e per gli altri dipendenti.

La ditta RI 1 ha

concordato con i propri dipendenti un sistema di rimborso spese forfetario.

Questo non è stato riconosciuto dalla CO 1.

a) Il signor __________ è di nazionalità __________

ed è residente a __________.

Egli dispone di un

permesso __________ per svolgere la propria attività presso la RI 1 (doc. V).

Al signor __________

sono stati riconosciuti Frs. 150.- al giorno a titolo di rimborso spese (doc.

Z).

Queste comprendono le

trasferte da __________ a __________, le spese di alloggio e quelle di vitto

(doc. AA). Il calcolo delle spese è stato effettuato dall'autorità fiscale; la

quale ha poi riconosciuto la deduzione forfetaria poiché giustificata e

corrispondente alle spese complessive ed effettive (doc. BB).

Prove: - documenti;

- testi;

- si richiama dall'__________ di __________

l'intero incarto fiscale concernente il signor __________, __________, permesso

Considerandi

di dimora __________ no. __________ e relativi agli anni 2000/2001/2002/2003, no.

controllo __________.

b) Devono

pure essere dedotte le spese forfetarie di Frs. 50.- al giorno dei dipendenti __________.

Queste spese sono state

calcolate sulla base dei giorni di lavoro, durante i quali questi dipendenti

hanno dovuto trasferirsi per motivi di lavoro presso i clienti.

Queste spese

comprendono le trasferte con auto propria del dipendente e i pasti fuori

domicilio.

A comprova di tali

fatti, oltre alle prove testimoniali (dipendenti e clienti), vengono prodotte

le liste periodiche delle trasferte di ogni dipendente (doc. CC, DD, EE, FF,

GG). Il numero dei giorni di trasferta moltiplicato per Frs. 50.- danno

l'esatto ammontare delle spese erroneamente riprese dalla CO 1. Le

testimonianze dovranno riferire sui km percorsi (a cts. 65 al km) e sulle spese di pranzo a mezzogiorno.

Prove: - documenti;

- testi.

c) Pure

il "contributo di posteggio" pagato dalla ditta ricorrente al signor __________

non può essere considerato salario ai sensi dell'art. 5 cpv 2 LAVS.

In realtà non siamo in

presenza di un rimborso spese, bensì di una comune pigione che la RI 1 versa al

proprietario (__________) degli uffici siti in __________ a __________ per

l'occupazione degli stessi locali e per l'uso dei posteggi destinati ai clienti

e ai fornitori della ditta ricorrente. L'importo di Frs. 200.- concerne

unicamente l'indennità per i posteggi. Ergo tali spese non possono essere

considerate per il calcolo dei contributi sociali sul salario versato al signor

__________.

Prove: - ispezione ufficio registri;

- documenti;

- testi.

5.

Prestazioni __________.

La signora __________

ha ricevuto dalla RI 1 nel corso dell'anno 2002 delle controprestazioni di

complessivi Frs. 94'900.- per incarichi svolti per conto della stessa ditta

ricorrente. Allora la signora __________ si è dichiarata indipendente e sulle

sue fatturazioni la ditta RI 1 ha pure pagato l'IVA.

Con decisione del 2

luglio 2002, I'__________ ha considerato la signora __________ quale dipendente

della RI 1 (doc. HH).

Alla luce di questa

emergenza, le parti al contratto, ovvero la signora __________ e la ditta RI 1,

hanno pure riconsiderato il loro rapporto contrattuale.

Il precedente

contratto è stato annullato ex tunc, e i loro rapporti sono stati riformulati,

con nuove condizioni, nell'ambito del contratto di lavoro. Di guisa che:

● sono

stati approntati dei conteggi stipendio (doc. II);

● è stato effettuato un conteggio di dare e avere per rapporto alle

precedenti controprestazioni versate dalla RI 1 (doc. LL);

● la signora __________ è stata regolarmente notificata nel conteggio

salari della ditta RI 1 (doc. MM);

● sempre la signora __________ ha restituito alla ditta RI 1 l'importo

percepito in più per rapporto alle precedenti prestazioni della ditta

ricorrente, ovvero l'importo di Frs. 22'822.55 (doc. NN);

Dispositivo

Per questi motivi,

il salario determinante che la signora __________ ha percepito dalla RI 1 nel

corso del 2002 non è di Frs. 94'900.-, bensì di Frs. 86'052.40. (...)" (Doc. I)

1.5. Nella

risposta del 25 ottobre 2004 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso e ha

osservato:

"

(...)

3.4. In proposito, la Cassa tiene a precisare che da un esame

dell'accordo di collaborazione (doc. F, già in possesso del TCA) appare

evidente che il signor __________ deve essere considerato salariato della RI 1

sulla base delle Direttive sul salario determinante, marginali 1013 DSD e

seguenti.

In particolare, il

signor __________ non si assume direttamente e personalmente un rischio

economico per l'attività svolta a favore della società, la quale gli versa degli

importi regolari per l'esecuzione del lavoro (allegato 1). Inoltre, non agendo

a proprio nome e per

proprio conto, il signor __________ non si assume alcun rischio d'incasso. Di

conseguenza è la RI 1 che si assume il rischio economico.

Dall'accordo di

collaborazione appare pure evidente che il signor __________ deve garantire una

presenza, elemento che rileva anche una dipendenza dal punto di vista

organizzativo del signor __________.

La Cassa rileva pure

che questo accordo è identico a quelli che la ricorrente ha stipulato con altre

persone, che sono state considerate correttamente come salariate della RI 1

(allegato 2).

Infine, la Cassa

tiene a sottolineare che dall'esame dell'incarto fiscale del signor __________

si evince che egli ha avuto nella RI 1 il suo unico committente.

Di conseguenza, la

Cassa ritiene che non vi possa essere dubbio circa la dipendenza economica

dell'assicurato nei confronti della ricorrente.

Al proposito, la

Cassa sottolinea che il TFA nella sentenza D. SA del 16 dicembre 2002 (H

279/00) ha deciso che il fatto di svolgere l'attività lucrativa unicamente per

una società configura un elemento decisivo a favore dell'attività dipendente.

Ad. 4 Contestato

4.1. Per ottenere il salario determinante ai fini AVS è

necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di

risarcimento spese. Queste spese che incombono al salariato vengono rimborsate

sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7

OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7

OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

L'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che le spese generali (determinate dalla marginale 3003 DSD) possono essere dedotte nella misura in cui

sia provato che costituiscono almeno il 10% del salario versato.

Conformemente alla

costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono

fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere

siano state effettivamente sostenute. Difatti il risarcimento per le spese

concesso sotto forma d'importi forfetari deve corrispondere complessivamente

alle spese che sono effettivamente risultate.

Di conseguenza gli

interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio

esaurientemente dettagliato e allegando le relative pezze giustificative. Le

prove offerte devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è

stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere

comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione

incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto dei dati plausibili forniti

dal datore di lavoro e/o dal salariato.

4.2. Nel caso in esame, la Cassa ha ripreso le indennità

giornaliere (fr. 50 al giorno) non giustificate (RCC 1960 pag. 34) né al

momento della revisione, né in sede di opposizione, né in sede ricorsuale

versate ai signori __________ (fr. 150 giornalieri), mentre ha concesso le

spese rimborsate separatamente, registrate in diversi conti (allegato 3).

4.3. La Cassa tiene anche a sottolineare che il TCA ha ancora

recentemente confermato in numerose sentenze una ripresa di rimborsi spese

forfetari per spese di trasferta e di rappresentanza non giustificate.

4.4. La Cassa ribadisce pure che il contributo parcheggio pagato

dalla ditta al signor __________ (fr. 200 al mese dal marzo 2001 per un garage

a __________, allegato 4) deve essere considerato salario sulla base dell'art.

5 cpv. 2 LAVS (vedi anche Sentenza TCA del 10 settembre 2002,

30.2001.154+160+162, consid. 2.7., pag. 16:

" (...)

La Cassa ha quindi rettamente considerato quale salario il contributo parcheggio (fr. 150.-- al mese) in quanto non previsto come spese

dall'AVS e la relativa ripresa annua di fr. 1'800.-- merita conferma").

Ad. 5 Contestato

5.1. La Cassa tiene a ribadire che il salario lordo per il 2002

della signora __________ risulta essere di fr. 94'900 e non fr. 86'052.

La Cassa tiene anche

a sottolineare che l'Alta Corte ha ribadito che i contributi devono essere

riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al

salario; ciò avviene al momento del pagamento in contanti del salario o quando

lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente (vedi STFA del 9 luglio 1975

nella causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87)." (Doc. III)

1.6. In data 10

novembre 2004 la società ha ancora osservato:

"

(...)

Notifico i seguenti ulteriori mezzi di prova.

1) Testi, da assumere in contradditorio.

● __________, __________; che dovrà riferire sui suoi

rapporti con la ditta RI 1 (da chi riceveva ordini, luogo di lavoro, rischio

d'impresa, fatturazione, ecc. ...);

● __________, __________, __________ che dovrà

riferire principalmente sui rapporti tra RI 1 e clienti, nonché sul

"contributo di posteggio";

● __________, __________, __________.

__________, c/o RI 1, __________, __________

e

__________,

__________, __________, __________; che dovranno riferire sul rimborso delle

spese ai dipendenti e sull'organizzazione della ditta RI 1;

● __________, __________, che dovrà riferire sulla

modifica del suo rapporto con la ditta RI 1, segnatamente del suo passaggio da

indipendente a dipendente e sulle conseguenze di tale modifica (fatturazione,

salario, importi, ecc. ...).

2) Documenti:

● doc. PP certificati salario __________

● doc. QQ documentazione fiscale

2001

● doc. RR documentazione fiscale

2002 con dettaglio spese e

regali accettati

dall'autorità fiscale.

La tassazione fiscale 2003 è ancora in

sospeso.

3) Richiamo documenti dall'__________ di __________

su

- notifica dipendenti salariati della RI

1 dal __________ ad oggi

- intero incarto no. __________

concernente la RI 1

- __________ (inc. no. __________) per i contributi sociali

da lui pagati per il periodo 1998-2003.

4) Richiamo

dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ dell'intero incarto

concernente il signor __________, __________ (bienni 1999/2000 - 2001/2002 e

anno 2003), no. AVS __________, sulla notifica dei suoi redditi determinanti

per il calcolo dei contributi sociali da lui versati.

5) Richiamo

dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, imposta sul valore aggiunto,

3003 Berna, della documentazione attestante i conteggi IVA pagati dal signor __________,

__________ (no. IVA __________) sulle fatture pagate dalla ditta RI 1.

Un dipendente

non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; ovvero contrariamente

all'indipendente.

6) Si

richiamano dall'__________ di __________ dell'intero incarto fiscale

concernente il signor __________, __________, relativo agli anni

2000/2001/2002/2003 (no. contratto __________), per provare il sistema adottato

per il rimborso spese e il relativo ammontare." (Doc. VII)

1.7. Con scritto

del 13 dicembre 2004 la Cassa si è riconfermata nella risposta di causa del 25

ottobre 2004, rilevando che:

"

(...)

Per quanto concerne gli importi forfetari versati

al signor __________ (vedi punto 6, lettera 10 dicembre 2004 dell'avv. RA 1),

sulla base delle marginali 3001 e seguenti delle Direttive sul salario

determinante (DSD), le spese di viaggio per il rientro al domicilio dei

dipendenti sono da considerarsi salario determinante, ritenuto che queste non

possono rientrare nelle spese generali, dato che non sono generate

dall'esercizio dell'attività lucrativa." (Doc. IX)

1.8. In data 17

dicembre 2004 il rappresentante della società ricorrente ha indicato di

riconfermare i fatti e il diritto indicati nell’allegato ricorsuale e la

richiesta di assunzione delle nuove prove, indispensabili per l’esito della

vertenza, indicate nello scritto del 10 dicembre 2004 (cfr. doc. XII).

Il doc.

XII è stato trasmesso alla Cassa (cfr. doc. XIII), per conoscenza.

1.9. Il TCA ha

acquisito agli atti gli estratti informatici del Registro di commercio

concernenti la società RI 1, prodotti pure dalla ricorrente (cfr. doc. I B).

1.10. Pendente

causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in

seguito ed ha inoltre richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 1999/2000,

2001-2002, 2003A e 2003B di __________ (cfr. doc. XVI).

In data 9 settembre 2005 l'UT di __________ ha

trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. XVIII).

L'assicurato e la ricorrente sono stati informati

dal TCA dell'acquisizione degli atti fiscali (cfr. doc. XXIX e doc. XXXI).

in

diritto

In

ordine

2.1. Va

innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha

comportato diverse modifiche della LAVS.

Da un punto di vista temporale sono di principio

determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V

366 consid. 1b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa

F., U 102/04 consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P

76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid.

2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag.

3).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene

quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento

determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16

dicembre 2003 nella causa C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa G.,

C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29

gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Per contro, le norme procedurali, in

assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid.

4a; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 1.3, pag.

4/5).

In concreto la

decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali

AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla società per un periodo sia antecedente il 31

dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre

le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso

del 2004.

Per cui, mentre per

quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme

della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la

fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme

materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni ed i disposti

LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno revisionato dalla Cassa.

Nel

merito

2.2. Nel caso di

specie due sono le questioni che devono essere chiarite dal TCA: da una parte

quella relativa alla qualifica dell’attività dipendente o indipendente svolta

da __________ per la società RI 1 e la conseguente ripresa salariale operata

dalla Cassa nei confronti di __________, nonché la ripresa salariale di fr.

8'848 nei confronti di __________; dall’altra quella concernente il rimborso

spese nei confronti di diversi dipendenti della società e il contributo

parcheggio pagato dalla ricorrente al signor __________. In sede ricorsuale,

per contro, non è stata contestata la ripresa salariale operata nei confronti

del signor __________, motivo per il quale il TCA non entrerà nel merito di

tale questione.

2.3. Ripresa

salariale nei confronti di __________ e __________.

2.3.1. A norma dell'art. 4 LAVS i

contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal

reddito di un'at­tività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv. 2

LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per

l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza

d'altri". Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi

per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente

legge. E’ considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).

L’art. 12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente

chi non consegue un reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv.

1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se

consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H

31/04). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono

servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore

(RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo

l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per

quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11

marzo 2005, H 322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può

essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che

l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,

il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi

non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della

vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla

priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA

del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16

dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a,

pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la

giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli

elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03;

STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

2.3.2. Secondo la giurisprudenza del

TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti

di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e

impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.

3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente

dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Siamo in presenza di un’attività dipendente

quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire

quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è

economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,

è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare

un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a

edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306

citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in

questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un

rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo

del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo

caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale

(RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di

attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo

rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un

salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid.

3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che

la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice

delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique

VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à

16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag.

313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, il TFA ha precisato:

"

Il est vrai que, selon la jurisprudence, la

qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine

importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des

conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les

références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande

toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité

de l'appreciation fiscale."

(Pratique VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63)

2.3.3. Il TFA ha pure stabilito che

la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende

dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su

richiesta perso­nale dell'interessato in una o nell'altra categoria.

L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di

compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo

principale dell'affilia­zione è quello di assicurare la persona che esercita

un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale

definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori

che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D.

SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57; cfr. Pratique VSI

1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per questi motivi un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

2.3.4. Il TFA ha costantemente

stabilito che per giudicare se un rappresentante di commercio o un

agente è salariato o indipendente non è importante sapere se i suoi

rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore di commercio o

da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle obbligazioni (RCC 1980

pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag. 356, RCC 1950 pag. 378;

STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA). L'Alta Corte federale ha riconosciuto che in

generale i rappresentanti di commercio fruiscono di una grande libertà quanto

all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro lavoro. Malgrado ciò è

raro che essi assumano un rischio economico uguale a quello di un imprenditore.

Il TFA è quindi giunto alla conclusione che i rappresentanti di

commercio, vista la natura delle loro attività e le loro condizioni di

lavoro, possono essere considerati dei lavoratori indipendenti nei confronti

dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1955 pag.

82; RCC 1953 pag. 393).

A proposito degli agenti il TFA ha stabilito che, dal punto

di vista dell'AVS, questi sono in generale dei salariati, per il motivo che il

rischio economico da loro sopportato si limita il più delle volte al fatto che

il guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi (RCC 1980 pag.

112 consid. 2; RCC 1967 pag. 429; RCC 1954 pag. 116; KÄSER,

Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).

Si deve presumere l'esistenza di un'attività dipendente

anche quando il rappresentante non percepisce un salario fisso ma solo

provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986 pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953

pag. 393), si assume le spese generali (RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304,

RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non è vincolato ad una regione geografica,

non è obbligato a rispettare un determinato orario di lavoro (RCC 1972 pag.

330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82, RCC 1953 pag. 393), risponde per

il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c CO (RCC 1972 pag. 330), è

iscritto a Registro di commercio (RCC 1986 pag. 126, RCC 1982 pag. 209, RCC

1955 pag. 82), è designato quale agente ai sensi degli art. 418a segg. CO (RCC

1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).

L'agente e il rappresentante di commercio esercitano

attività lucrativa indipendente se sopportano un vero e proprio rischio

imprenditoriale, vale a dire se dispongono di una propria organizzazione di

vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC

1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).

Secondo la prassi amministrativa questo si verifica quando le tre

condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente: l'agente o il

rappresentante di commercio utilizza locali commerciali propri o in affitto

(non sono considerati locali commerciali quelli adibiti ad abitazione), occupa

del personale (non sono considerati personale la moglie e gli altri membri

della famiglia che non ricevono un salario) e sopporta la maggior parte delle

spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique

VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993 pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 329 consid.

2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid.

4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1967 pag. 429; STFA 8 marzo 1990 in re

C.C. SA).

Diversa è invece la situazione del mediatore, il quale, di

regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente

(RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve

eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e

412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente (artt.

412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha diritto

alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla

conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in evidenza il

carattere aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal punto di vista

del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del rischio

dell'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere l'esistenza di

un'attività indipendente (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 195, n. 159

ad art. 5 LAVS). Circa le spese sopportate dal mediatore, queste gli sono

rimborsate unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3 CO). Per queste

ragioni, di regola, il mediatore è considerato indipendente, a differenza dell'agente

commerciale che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2).

2.3.5. Greber, Duc, Scartazzini

in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 189, hanno così riassunto la giurisprudenza del TFA

riguardo l'attività specifica di chi lavora nell'ambito dell'informatica:

"

3.4.7.4 Collaborateur travaillant dans le domaine de l'informatique

L'activité professionnelle de collaborateurs

travaillant dans le domaine de l'informatique (TED) doit être considérée comme

activité lucrative dépendante lorsqu'un certain nombre de conditions sont

réalisées. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que tel était le cas

lorsque ces spécialistes TED sont sollicités pour certains projets, concluent des

contrats de travail limités à un projet, sont sous les ordres d'un chef de

projet dans l'exécution personnelle du projet, doivent effectuer le travail de

projet dans des délais établis à l'avance en ce qui concerne le début, la

remise et le contrôle, utilisent l'infrastructure des responsables de projet

ayant sollicité leur collaboration, n'apportent ni un capital important ni ne

font des investissements propres importants, ne s'occupent ni de l'acquisition

de clients ni du management du projet, ne sont juridiquement pas responsables

vis-à-vis du client d'éventuels défauts d'ouvrage, n'effectuent pas

d'encaissement et n'ont pas à supporter les conséquences d'une éventuelle

insolvabilité du client.

La rétribution versée pour cette activité doit être

qualifiée de salaire déterminant même si les risques de maladie et d'accident

sont à la charge du spécialiste TED, si aucun salaire mensuel n'a été convenu,

s'il n'existe pas de réglementation. explicite en matière de

vacances et si, en cas de défaut d'ouvrage, le recours des responsables de

projet contre le spécialiste TED est réservé.

Cette jurisprudence a été confirmée dans le cas d'un

«contrat de collaboration», où l'assuré s'était engagé envers une entreprise à

fournir des services de TED (conseil, production de logiciels, assistance lors

de l'introduction et d'utilisation de systèmes de traitement de données) en

fonction des commandes de clients de l'entreprise. Il a notamment été relevé

que l'assuré ne devait assumer aucun risque d'entrepreneur, car c'était

l'entreprise qui faisait les démarches pour obtenir les commandes dont l'assuré

devait s'occuper et qui juridiquement était seule responsable envers les

clients et leur facturait donc les prestations fournies par le recourant.

L'idée que l'assuré assumerait un risque d'entrepreneur était également

infirmée par le fait que celui-ci avait droit, indépendamment des commandes

qu'obtenait l'entreprise, à une rémunération minimale de 20 heures

hebdomadaires. En outre, l'assuré était intégré dans l'entreprise en question

du point de vue de l'organisation du travail, étant donné qu'il était engagé à

travailler 35 heures par semaine en moyenne, à collaborer avec les employés de

l'entreprise et à rendre compte de ses prestations sous forme de rapports si

ces prestations étaient rémunérées à l'heure.

En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a

admis l'existence d'une activité indépendante analogue à celle d'un inventeur

dans le cas d'une personne travaillant dans le domaine de l'informatique,

laquelle avait développé et mis sur le marché des programmes d'ordinateur. (…)"

In una sentenza del 14 agosto 2000 nella causa L.

N., pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55 segg., il TFA, a proposito della

delimitazione, per i collaboratori informatici, fra attività lucrativa

indipendente e attività lucrativa salariata, ha avuto modo di rilevare quanto

segue:

"

(…)

6a. Eu regard du fait que, d'une part, l'intimé

n'encourt pas de risque d'exploitation particulier et que, d'autre part, il

conserve son indépendance vis-à-vis de l'entreprise X. dans l'organisation de

son travail, il faut se de­mander quel est le critère auquel il faut accorder

une importance prépon­dérante, voire décisive.

b. Le TFA a jugé à maintes reprises que

l'application des règles destinées à délimiter une activité lucrative

dépendante, d'une activité indépendante dans le cas de collaborateurs

travaillant dans le secteur de l'informatique conduisait généralement à

admettre l'existence d'une activité lucrative dé­pendante, à moins que

l'ensemble des circonstances du cas particulier ne parle en faveur d'une

activité indépendante (voir en particulier VSI 1995 p.147 et les références

citées; Käser, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2e édition 1996, p.

133 n° 4.65 et 4.66). Käser fait re­marquer que la jurisprudence accorde une

importance particulière à la ques­tion du risque d'exploitation. Par ailleurs,

le TFA a constaté aussi que cer­taines activités, de par leur nature,

n'exigeaient pas nécessairement de gros investissements. C'était notamment le

cas dans le domaine des services. En pareils cas, il convenait d'accorder plus

de poids à la dépendance dans l'or­ganisation du travail qu'au risque

d'investissement (ATF 110 V 78 = RCC 1986 p. 513; Käser, ad op.

cit. p. 120 n° 4.30).

c. L'autorité de première instance a accordé plus

de poids à l'autonomie de l'intimé dans l'organisation du travail et, partant,

admis l'existence d'une activité indépendante. De son côté, la recourante

privilégie le risque d'ex­ploitation et arrive à la conclusion que l'activité

de l'intimé doit être consi­dérée comme une activité lucrative dépendante. Pour

justifier son point de vue, elle se réfère

aux mutations importantes qu'ont subies les conditions de travail dans le

domaine de l'informatique en raison des progrès techniques, de sorte que le

lieu de travail d'un collaborateur en informatique importe peu, car les réseaux

de connexions existants de nos jours permettent d'ef­fectuer des travaux de

programmation et de développement pratiquement n'importe où, seule la mise au

point et les tests devant encore être effectués sur les installations et

l'équipement d'une entreprise. Les conditions de tra­vail ont toujours été

quelque peu différentes dans le domaine de l'informa­tique. C'est ainsi que le

travail de nuit, durant les fins de semaines et les jours fériés est une chose

courante. D'une part, les collaborateurs informa­ticiens disposent d'une

relative autonomie dans l'organisation de leur ac­tivité et, d'autre part,

l'interaction complexe de tous les éléments du sys­tème exige une

synchronisation poussée entre les différents collaborateurs. Dans ces

conditions, il existe rarement une différence sensible entre les em­ployés et

les collaborateurs libres, du moins pour ce qui concerne la dépendance économique

ou dans l'organisation du travail. De ce fait, le risque d'exploitation revêt

une plus grande importance.

d. Dans sa plus

récente jurisprudence, le TFA s'est exprimé comme suit au sujet du statut de

cotisants des collaborateurs informaticiens libres:

Dans les arrêts

publiés dans VSI 1993 p. 23 et 1996 p. 130, il a eu à se prononcer sur des cas

où les collaborateurs en informatique ont été qualifiés de personnes exerçant

une activité salariée, parce qu'ils n'avaient pas à sup­porter eux-mêmes le

risque d'exploitation et qu'ils ne jouissaient pas non plus à l'évidence d'une

autonomie dans l'organisation du travail. Dans le premier cas, il s'agissait

d'un spécialiste en informatique qui était subor­donné à un chef de projet pour

l'exécution personnelle de projets; il devait effectuer son travail en

respectant des délais prescrits (début, livraison et ré­ception) et utilisait à

cet effet l'infrastructure du responsable des projets. Dans le deuxième cas, le

collaborateur avait droit, indépendamment des mandats confiés, à une

rémunération minimale correspondant à 20 heures par semaine et devait

travailler en moyenne 35 heures par semaine pour l'entreprise mandante. En

outre, le collaborateur était tenu de travailler avec d'autres employés de

l'entreprise et de rendre compte de son activité sous forme de rapports.

Dans l'arrêt publié

dans VSI 1995 p. 147 ss, le TFA a également constaté que le collaborateur

informaticien n'assumait aucun risque d'exploitation. Pour ce qui concerne la

dépendance dans l'organisation du travail, il appa­raissait que l'entreprise

mandante était responsable de la structure et de l'organisation du projet et

qu'elle mettait à disposition les

machines, les pro­grammes et

les données de tests nécessaires. Le collaborateur ne pouvait utiliser que du

personnel de l'entreprise engagé à temps ferme et il devait exercer son

activité au siège de l'entreprise. Au surplus, les méthodes d'ana­lyse et de

programmation devaient répondre au standard de l'entreprise. Le collaborateur

était au surplus soumis à un contrôle des délais et l'entreprise était en droit

de l'astreindre à fréquenter des cours dont elle assurait par ail­leurs les

frais. L'entreprise avait, d'autre part, confirmé que le collaborateur devait

se soumettre à ses instructions et qu'il devait travailler selon des di­rectives

strictes. En revanche, le collaborateur avait le droit de confier l'exé­cution

de certains travaux à des tiers. De l'avis du TFA, ce dernier élément parlait

en faveur d'une activité indépendante. Mais, dans l'ensemble, les éléments en

faveur d'une activité dépendante l'emportaient dans le cas d'espèce. Dans le

considérant 7a (p. 154) le TFA faisait toutefois remarquer que les éléments en

faveur d'une activité dépendante n'étaient pas ce point prépondérants dans le

cas d'espèce qu'il faille considérer la qualification de personne de condition

indépendante qui avait été admise dans les décisions précédentes de

manifestement erronée et ordonner une reconsidération de ces décisions.

e. Si l'on se réfère

à ces décisions, et en particulier à la dernière, force est de constater dans

la présente espèce que si le risque d'exploitation est qua­siment nul, le collaborateur

jouit en revanche d'une grande autonomie dans l'organisation du travail par

rapport aux trois cas précédents. On ne re­trouve pas non plus

une telle autonomie dans les cas précédents

pour ce qui est de l'engagement. Bien au contraire, les collaborateurs libres

en question étaient fermement intégrés dans l'organisation de l'entreprise

mandante. Si, dans le cas publié dans VSI 1995.p. 147 ss, la qualification de

personne exerçant une activité indépendante ne pouvait pas être considérée

comme manifestement inexacte, cette observation est d'autant plus valable dans

la présente espèce que l'intimé n'est soumis à aucune condition de travail,

qu'il n'est pas tenu - comme dans les cas précédents - à un certain horaire de

tra­vail hebdomadaire et qu'il ne bénéficie d'aucune garantie de rémunération

minimale. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence en ma­tière

d'appréciation des activités dans le domaine des services, on ne saurait

reprocher à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit fédéral en

accordant une importance prépondérante à l'autonomie de l'intimé dans

l'organisation de son travail. Si des collaborateurs en informatique dispo­sant

d'une telle autonomie dans l'organisation du travail devaient être qua­lifiés

de personnes de condition dépendante, le critère d'autonomie dans

l'organisation du travail en tant que tel devrait être définitivement écarté,

avec pour conséquence que les collaborateurs informaticiens, qui n'ont pra­tiquement

pas d'investissements à faire dans le domaine des services, ne pourraient plus

du tout être considérés comme des personnes exerçant une activité indépendante,

ce qui n'est certainement pas le but et le sens de la ju­risprudence.

S'y ajoute le fait que l'intimé déclare aux

autorités fiscales la rémunéra­tion qu'il reçoit de l'entreprise X. en tant que

revenu provenant d'une ac­tivité lucrative indépendante. Il est vrai que, selon

la jurisprudence, la qua­lification fiscale du revenu ne constitue qu'un

indice, d'une certaine impor­tance certes, qui doit être apprécié en fonction

de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid.

5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit

commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans

nécessité de l'ap­préciation fiscale. Au surplus, l'intimé a calculé la taxe à

la valeur ajoutée sur ce revenu. Selon la jurisprudence, ce fait n'est pas

décisif pour déterminer le statut de cotisant. Néanmoins, si l'on tient compte

des complications liées à une annulation des décomptes, ce fait oblige à une

certaine retenue pour ne pas qualifier de dépendante l'activité des

collaborateurs libres en dépit d'in­dices importants parlant en faveur d'une

activité indépendante.

f. La recourante fait remarquer dans son recours

de droit administra­tif qu'un simple coup d'oeil dans les annonces de places

vacantes permet de constater que les entreprises recherchent aussi comme

collaborateurs des spécialistes spécialement formés dans le domaine de

l'informatique. Au lieu d'engager des employés qui doivent être constamment

formés, les entrepri­ses préfèrent s'allier les services de collaborateurs très

flexibles qui dispo­sent déjà des connaissances nécessaires. Cela ne signifie

rien d'autre que les entreprises semblent de moins en moins décidées à endosser

des obligations d'employeurs qui consistent généralement à former des

collaborateurs et à maintenir leurs connaissances à jour compte tenu des

derniers développe­ments de la technique. Le risque de ne plus être occupé par

manque de con­naissances professionnelles actualisées retombe ainsi sur le

collaborateur.

Dans sa lettre du 13 mai 1997, l'entreprise X. a

fait savoir clairement qu'elle ne pouvait pas garantir des commandes régulières

à l'intimé et que ce der­nier devait supporter le risque inhérent à la mise à

disposition de son savoir.

Il est vrai que ce type de risque ne correspond à

aucun des aspects particu­liers du risque d'exploitation tels que développés

par la jurisprudence.

On ne saurait cependant ignorer que, dans ce

domaine, à une époque où la technique évolue rapidement et dans une branche

hautement spécialisée, le collaborateur libre peut encourir des risques qui

n'avaient pas une telle ri­gueur précédemment. Même si cette observation n'est

pas déterminante, elle vient renforcer l'idée d'une collaboration non

subordonnée en plus des autres éléments importants qui parlent en faveur d'une

activité indépen­dante.

7. Pour toutes ces raisons, l'autorité de

première instance n'a pas enfreint le droit en qualifiant d'indépendante

l'activité de l'intimé en faveur de l'entre­prise X. Dès lors, la décision du

18 mars 1998, qui se fonde sur une activité lucrative salariée, doit étre

annulée. (H 30/99)"

2.3.6. Secondo

l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia

domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv.

2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

Il datore di lavoro è la persona per la quale il

salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per

un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei

contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che

paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera

salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un

lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la persona che paga dei salari

è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 364, n. 4 ad

art. 12 LAVS).

2.4. Il 4 agosto

1998 __________ e RI 1 hanno concluso il seguente "Accordo di

collaborazione":

"

accordo

di collaborazione

Tra: RI 1 - __________ - __________

(di seguito denominato il mandante)

e Il Sig. __________

__________

__________

(di seguito denominato il mandatario)

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto e' la fornitura di

prestazioni di servizio che si configura nelle attività di sviluppo e

manutenzione di software bancario.

Modalità di svolgimento dell'accordo

Le prestazioni saranno richieste di volta in

volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di esecuzione. Il mandatario potrà effettuare le prestazioni presso

gli uffici della RI 1 o presso clienti della stessa. L'unità di misura delle prestazioni fornite è espressa in giorni/uomo pari ad 8 (otto) ore lavorative al giorno.

Durata dell'accordo

Il presente accordo sarà in vigore tra le parti

dal 1/10/98 al 30/9/99.

Durante questo periodo è previsto un impegno

minimo di 80 giorni lavorativi. Alla scadenza il suddetto accordo si intenderà rinnovato

di un anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso minimo di 3

mesi rispetto alla relativa scadenza.

Coperture assicurative

Il mandatario garantisce e dichiara che è coperto da adeguate polizze assicurative

per infortuni professionali ed extra professionali, liberando la RI 1 da ogni e

qualsiasi responsabilità al

riguardo.

Riservatezza

Il Mandatario è tenuto al segreto professionale

(anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione) verso terzi, per

tutto quanto appreso in relazione alla attività svolta per conto della RI 1 e alle informazioni acquisite.

Compensi

La tariffa giornaliera corrisposta dalla RI 1 per

le prestazioni fornite sarà di Frs. 850.-/ giorno lavorativo + IVA.

Detti importi potranno essere aggiornati una

volta all'anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. La base di calcolo

è l'indice alla data di inizio

del contratto. Di regola l'adattamento viene concordato all'inizio dell'anno

previo preavviso scritto di due mesi.

Tutti i compensi si intendono al netto di ogni

imposta, che saranno a carico del mandatario. L'ammontare dei compensi è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa,

fatta eccezione per le spese straordinarie che il mandatario dovesse sostenere

in relazione a trasferte effettuate per conto e su esplicita autorizzazione

della RI 1.

Il pagamento dei compensi, che verranno fatturati

direttamente alla RI 1 a dipendenza delle giornate di attività effettivamente

svolte durante il periodo di competenza, sarà effettuato entro 30 giorni

dall'invio della relativa fattura.

Il rimborso spese verrà concordato di volta in volta a dipendenza del luogo di lavoro,

della durata del viaggio e del soggiorno.

Proprietà uso e riproduzione

Tutto il materiale prodotto in conseguenza della

collaborazione oggetto del presente contratto resterà di proprietà della RI 1

che avrà facoltà di riprodurlo a suo piacimento e cederlo a

terzi.

Diritto applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente

accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni.

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal

presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________." (Doc. F)

La stessa RI 1 ha, da parte sua, in data 1°

luglio 1998 concluso il seguente contratto con la __________:

"

Accordo

di collaborazione

Tra: RI 1 - __________ - __________

E __________ - __________ - __________

Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo é la realizzazione del

progetto __________. Il progetto verrà realizzato in parte adattando il

software utilizzato presso __________ ed in parte sviluppando delle nuove funzionalità in base alle esigenze della banca.

Il costo complessivo del progetto é quantificato fra 650 e 750 mila CHF, incluso l'acquisto e l'adeguamento del

software al sistema UNIX. In ogni caso, prima di iniziare la fase di sviluppo,

è necessario analizzare con i responsabili della Banca le effettive necessità e

valutare, anche in base ai volumi, se è giustificato o meno lo sviluppo di una

specifica funzione.

Modalità operative

Il personale della RI 1 svolge normalmente la

propria attività presso la banca oppure, previo preventivo accordo, presso gli

uffici della società, adeguandosi per quanto attiene a tempi e modi alle

esigenze della banca.

Inizio attività e test di integrazione

L'attività di analisi e sviluppo delle varie funzionalità del progetto

inizierà dal 1 luglio 1998.

RI 1 si impegna inoltre ad iniziare i test di

integrazione di tutte le funzionalità.

__________, convenute di comune accordo, al più

tardi entro il 1 dicembre 1998.

Compensi

Tutti i compensi si intendono al lordo di ogni

imposta, IVA esclusa, che saranno a carico della RI 1, e sono comprensivi di

ogni e qualunque spesa, fatta eccezione per quelle che la stessa dovesse

sostenere in relazione a trasferte eseguite per conto e su esplicita richiesta

della banca.

Le tariffe giornaliere per le prestazioni

fornite, suddivise in base alle figure professionali sono le seguenti:

Capo progetto Frs 1'500.- giorno lavorativo

Analista Frs. 1'200.-

giorno lavorativo

Analista programmatore Frs. 1'000.- giorno

lavorativo

Il pagamento dei compensi + IVA avverrà a

consuntivo, al termine di ogni mese, e sarà relativo alle effettive giornate di

attività svolte nel periodo di competenza.

In ogni caso il costo complessivo del progetto

non potrà superare i limiti previsti nel capitolo oggetto dell'accordo.

Riservatezza

RI 1 si impegna a mantenere riservate e segrete,

anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione, tutte le informazioni

e i dati comunque venuti a sua conoscenza in occasione ed in esecuzione

dell'accordo.

Coperture assicurative

RI 1 garantisce che il proprio personale é

coperto da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed

extra-professionali, liberando la __________ da ogni e qualsiasi

responsabilità.

Diritto applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente

accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni. Per ogni e

qualsiasi controversia derivante dal presente accordo le parti concordano la

competenza del foro di __________." (Doc. G)

Tale accordo è stato in seguito rinnovato in data

3 marzo 1999 (cfr. doc. I H), in data 28 ottobre 1999 (cfr. doc. I I) e in data

5 dicembre 2001, quando le parti hanno stipulato quanto segue:

"

Accordo

di collaborazione

tra

RI 1, __________ - __________

e

__________, __________ - __________,

si stipula e conviene quanto segue:

1. Oggetto dell'accordo

La RI 1 si impegna a mettere a disposizione della

__________, nei termini e condizioni di seguito indicati, propri consulenti

applicativi e tecnici per la fornitura di prestazioni professionali atte alla

manutenzione del sistema informatico esistente, progettazione e sviluppo di

nuove applicazioni informatiche.

2. Modalità operative

Il personale della RI 1 svolgerà le sue attività

sia presso gli uffici della __________ a __________ sia, previo preventivo

accordo, presso gli uffici della RI 1, adeguandosi, per quanto riguarda tempi e

modalità, alle esigenze della __________.

Una persona designata tra il personale della __________

gestirà la pianificazione delle presenze del personale RI 1 in base alle

necessità.

La RI 1 si impegna ad intervenire entro 3 ore

dalla segnalazione per tutti i problemi bloccanti, ed entro 24 ore per i

problemi non bloccanti.

L'unità di misura delle prestazioni fornite é il

giorno/uomo pari a otto ore lavorative.

La RI 1 fornirà, per ogni singola risorsa, un

rapporto mensile delle attività effettuate nel corso del mese.

3. Durata dell'accordo

Il presente accordo entrerà in vigore il

01.01.2002 e scadrà il 31.12.2003.

Durante la validità del contratto la __________

si impegna a garantire un minimo di giorni uomo annui in base alle seguenti

figure professionali:

● Capo progetto 100

giorni uomo

● Consulente applicativo o sistemista 240

giorni uomo

La RI 1 si impegna a svolgere un servizio

regolare e continuativo.

4. Compensi

Tutte le tariffe sottoindicate non includono

tasse di qualsiasi genere, e sono comprensive di ogni e qualsiasi spesa, fatta

eccezione per quelle che RI 1 dovesse sostenere in relazione a trasferte

effettuate per conto e su esplicita richiesta della __________.

Il pagamento dei compensi avverrà a consuntivo,

al termine di ogni mese, e sarà relativo alle effettive giornate di attività

svolte nel periodo di competenza.

Le tariffe giornaliere corrisposte per le

prestazioni fornite, suddivise in base alla figura professionale sono le

seguenti:

● Capo progetto CHF

1'500.- giorno

● Consulente applicativo o sistemista CHF

1'200.- giorno

5. Responsabilità

RI 1 non assume alcuna responsabilità per

qualsiasi perdita, mancato guadagno o pretesa fatta valere da terzi o dalla

banca stessa, a causa di malfunzionamenti dovuti ad interventi relativi a

questo contratto.

6. Servizio Picchetto

RI 1, nel limite del possibile, mette a

disposizione della __________ un servizio di picchetto da richiedere per

iscritto con un preavviso minimo di 10 giorni. Nel caso in cui il servizio non

venisse esplicitamente richiesto RI 1 non assume nessuna responsabilità in caso

di mancato intervento o malfunzionamenti.

Gli interventi, da parte del personale RI 1,

devono comunque garantire l'esecuzione della procedura Batch. A questo scopo

sono da prevedere anche interventi di tipo estemporaneo che, pur non risolvendo

il problema, ne eliminano la causa consentendo la continuazione del flusso di

lavoro.

RI 1 e __________ definiranno separatamente le

seguenti modalità:

● Procedure di accesso remoto al sistema

● Elenco

delle persone autorizzate ad accedere ai dati produttivi della __________

● Procedure di emergenza

● Persone da contattare durante la notte

in caso di errori gravi

6.1. Prezzi

e condizioni di pagamento

Giorni feriali: Picchetto 50.-

CHF/ora (minimo 4 ore)

Intervento 250.-

CHF/ora

Giorni festivi: Picchetto 60.-

CHF/ora (minimo 4 ore)

Intervento 300.-

CHF/ora

Nel caso si rendesse necessario un intervento non

pianificato lo stesso verrà considerato come un picchetto festivo.

Il servizio verrà fatturato a consuntivo, al

termine di ogni mese.

7. Riservatezza

RI 1 si impegna a mantenere riservate e segrete,

anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione, tutte le informazioni

e i dati comunque venuti a sua conoscenza in occasione ed in esecuzione

dell'accordo, in particolar modo quelle relative al segreto bancario.

RI 1 farà firmare ai suoi collaboratori una

dichiarazione di confidenzialità sul segreto bancario e professionale.

8. Proprietà uso e riproduzione

Tutto il materiale prodotto, in conseguenza della

collaborazione oggetto del presente contratto, è di proprietà della __________.

Previo accordo della __________, RI 1 può utilizzare ed impiegare questo

materiale presso altri clienti, ma in ogni modo nel rispetto del contratto di

licenza che lega la __________ al fornitore del software di base.

Eventuali accordi particolari saranno definiti di

volta in volta sulla base di specifici progetti.

9. Diritto applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente

accordo valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni.

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal

presente accordo le parti concordano la competenza del foro di __________."

(Doc. L)

RI 1 e __________ hanno inoltre concluso in data

8 settembre 2003 un “Contratto di licenza d’uso prodotto __________” (cfr.

doc. I M) e in data 4 giugno 2004 un “Contratto di manutenzione” (cfr.

doc. I N).

Ai fini di meglio chiarire la fattispecie il TCA

ha proceduto ad alcuni accertamenti.

Interpellato

dal TCA (cfr. doc. XVII), __________ ha affermato che le prestazioni lavorative

da lui eseguite per RI 1, consistevano nella "fornitura

di servizi di consulenza nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione di

software bancario, campo nel quale ho maturato una pluriennale esperienza

avendo esercitato tale attività sin dal 1990, dapprima quale dipendente della

ditta __________ di __________ (già __________ e in seguito __________) e in

seguito (dal 1998) quale consulente indipendente." (cfr. doc. XXII).

Quanto

alla libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "da parte della

società RI 1 non ricevevo alcuna direttiva concernente l’orario di lavoro né

altre direttive riguardanti la pianificazione o l’esecuzione. La maggior parte delle

prestazioni di consulenza veniva da me effettuata presso gli istituti bancari

presso i quali era installato il software. A seconda delle necessità di questi

ultimi organizzavo il lavoro in maniera da soddisfare al meglio le loro

esigenze. Per essere più precisi, i miei interventi concernevano attività di

manutenzione come anche di sviluppo del software bancario, nel primo caso

intervenivo per risolvere gli eventuali malfunzionamenti a seconda della

gravità e dell’urgenza. Per quanto riguarda invece i nuovi sviluppi di

software, nel caso di piccole modifiche pianificavo ed eseguivo il lavoro a

seconda della mia disponibilità, per gli sviluppi importanti, invece,

concordavo modalità e scadenze con il team di progetto guidato generalmente da

un rappresentante dell’istituto bancario.” (cfr. doc. XXII).

Il signor

__________ ha poi rilevato che fatturava le sue prestazioni di consulenza “a

scadenza mensile alla ditta RI 1 in base al numero di giorni/uomo effettutati

nel corso di una settimana. Al totale delle prestazioni aggiungevo naturalmente

l'IVA". (cfr. doc. XXII).

Quanto alle modalità di remunerazione, il signor __________

ha rilevato che avvenivano “in unità giorni/uomo, come risulta dalla voce

“modalità di svolgimento dell’accordo” figurante nell’accordo di collaborazione

tra la società RI 1 e il sottoscritto.” (cfr. doc. XXII).

Circa gli

strumenti di lavoro utilizzati il signor __________ ha precisato che "per

l’attività svolta nelle sedi degli istituti bancari presso i quali era

installato il software, utilizzavo i macchinari (computer, server, stampanti,

ecc....) di proprietà di questi ultimi. Altro materiale diverso (piccolo

materiale d’ufficio) era sia di mia proprietà che di proprietà della banca. Il

telefono cellulare da me utilizzato a scopi professionali era di mia proprietà.

Per le attività svolte presso il mio domicilio utilizzavo naturalmente i

macchinari e il materiale di mia proprietà.” (cfr. doc. XXII). Egli

ha affermato inoltre che "l’investimento più consistente è stato

effettuato all’inizio della mia attività, quando, per poter lasciare la __________,

ditta per la quale lavoravo fino ad allora, ed intraprendere un’attività

lucrativa indipendente, ho dovuto versare a quest’ultima la somma di fr.

24'000.-- quale liberazione dal vincolo derivante da un contratto di

formazione. Tale investimento, è stato riconosciuto quale “costo di avviamento”

e ammortizzabile in 5 anni dall’Ufficio di tassazione di __________ solo a

seguito di un mio reclamo.” Egli ha poi aggiunto che “oltre a tale costo,

nel periodo 1998-2003 ho investito fr. 9'245.-- in strumenti di lavoro

(hardware, software, documentazioni, ecc.) e fr. 2'005.80 in mobilio d’ufficio.

Naturalmente agli investimenti vanno sommati i normali costi d’esercizio.”

(cfr. doc. XXII).

Egli ha

poi osservato che "anche per gli anni 2000-2003 faceva stato l’unico

mandato di collaborazione sottoscritto e risalente al 4 agosto 1998."

(cfr. doc. XXII).

Alla

domanda se nel periodo 2000-2003 egli avesse esercitato la stessa attività

svolta per la società RI 1 anche per altre società o persone, il signor __________

ha risposto che “le prestazioni di consulenza informatica le ho

fornite anche alla ditta __________ di __________ e, oltre a quelle di gestione

aziendale, allo __________ di __________ di __________.” (cfr. doc. XXII).

Infine, alla domanda

se nel periodo 2000-2003 egli avesse svolto altre attività per altre società o

persone, egli ha osservato che “prestazioni esclusivamente di consulenza

aziendale le ho fornite al signor __________, dapprima consocio di una impresa

di costruzioni __________ e in seguito di un’azienda individuale. Per queste

attività non ho sottoscritto alcun mandato specifico. Oltre a tali attività per

terzi mi sono impegnato anche nello sviluppo in proprio di soluzioni informatiche,

attività queste per il momento non andate a buon fine.” (cfr. doc. VIII).

Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è

riconfermata nella sua risposta di causa, rilevando che al signor __________

non è stata inviata una decisione in considerazione del fatto che, per prassi,

nei casi in cui le riprese superano le dieci persone la decisione è inviata

soltanto alla società (cfr. doc. XXV).

La società, per contro, preso atto delle risposte

fornite al TCA dal signor __________, ha chiesto al Tribunale di porre al teste

le due seguenti domande:

"

(...)

- Il suo rapporto con la ditta RI 1 era vincolato da un divieto di

concorrenza?

- poteva svolgere liberamente attività per

conto di altre ditte?

In caso contrario, quali

erano i limiti dei vincoli contrattuali concordati con la ditta RI 1?" (Doc.

XXIV)

Al riguardo, questo TCA osserva che il signor __________,

rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale, ha già fornito la risposta a tali

domande: egli ha infatti indicato di avere lavorato, oltre che per la società

ricorrente, anche per altre società, non essendo quindi egli vincolato da un eventuale

divieto di concorrenza, che peraltro non risulta nell’accordo di collaborazione

4 agosto 1998 siglato dalle parti.

2.5. Nel

caso di specie, gli elementi a favore dell’attività dipendente di __________

nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione di software bancario presso RI 1 sono predominanti rispetto a quelli

dell’attività indipendente.

Difatti, negli anni oggetto di revisione l’assicurato

ha fatturato regolarmente ogni mese le sue prestazioni a RI 1, in base al

numero di giorni/uomo effettuati nel corso di una settimana, come emerge sia

dall’accordo di collaborazione citato (cfr. doc. I F, alla voce “Compensi”),

sia dalle risposte fornite al TCA (cfr. doc. XXII e allegati 9 e 10), sia dalla

documentazione agli atti concernente le fatture degli anni 2000 (cfr. doc. I

P), 2001 (cfr. doc. I Q), 2002 (cfr. doc. I R) e 2003 (cfr. doc. I S), ricevendo

un compenso di fr. 900 al giorno.

__________

non ha agito quindi come lavoratore indipendente in proprio nome e per se

stesso, ma per conto della società datrice di lavoro.

Va

inoltre osservato che alla voce "Compensi" dell’accordo di

collaborazione è stato precisato che “la tariffa giornaliera corrisposta

dalla RI 1 per le prestazioni fornite sarà di fr. 850.-/giorno lavorativo + IVA”

(importo che è poi diventato di fr. 900 al giorno a partire dal mese di marzo

2001, cfr. doc. I P, I R e I S) e che il pagamento dei compensi "che

verranno fatturati direttamente alla RI 1 a dipendenza delle giornate di

attività effettivamente svolte durante il periodo di competenza, sarà

effettuato entro 30 giorni dall’invio della relativa fattura. Il rimborso spese

verrà concordato di volta in volta a dipendenza del luogo di lavoro, della

durata del viaggio e del soggiorno.” (cfr. doc. I F). L'assicurato non

sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese e percependo dalla

società RI 1 il suo salario fisso giornaliero di fr. 850.-, divenuti poi fr.

900.- al giorno, più IVA.

Inoltre,

al punto "Modalità di svolgimento dell’accordo" è previsto che

“le prestazioni saranno richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando

tempi e modalità di esecuzione. Il mandatario potrà effettuare le prestazioni

presso gli uffici della RI 1 o presso i clienti della stessa. L’unità di misura

delle prestazioni fornite è espressa in giorni/uomo pari ad 8 (otto)ore

lavorative al giorno.” (cfr. doc. I F). Inoltre, al punto “Durata

dell’accordo” le parti hanno stabilito che “il presente accordo sarà in

vigore tra le parti dal 1.10.98 al 30.9.99. Durante questo periodo è previsto

un impegno minimo di 80 giorni lavorativi.” (cfr. doc. I F). Il fatto che

la società datrice di lavoro metta a disposizione del collaboratore un ufficio

per lo svolgimento dell'attività è un ulteriore elemento a favore

dell'esistenza di un rapporto di dipendenza fra le parti.

Va poi ribadita l'assenza di oneri (locazioni,

personale, spese fisse, …) a carico del citato collaboratore per l'espletamento

delle sue funzioni per RI 1, caratteristica peraltro dell'attività dipendente.

Le spese per l'esecuzione del mandato sono infatti a carico del mandante (cfr. voce

“compensi” a pag. 2 dell’accordo di collaborazione).

Infine,

occorre rilevare che nell’accordo di collaborazione citato è prevista la

facoltà, per entrambe le parti, di disdire il contratto con specifico preavviso

e per una precisa data, facoltà quest'ultima che mal si concilia con

un'attività di tipo indipendente e che è indice semmai dell'esistenza di un

rapporto di subordinazione. Infatti, alla voce "Durata dell’accordo",

è espressamente indicato che "alla scadenza il suddetto accordo si

intenderà rinnovato di un anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un

preavviso minimo di tre mesi rispetto alla scadenza" (cfr. doc. I F).

Questa caratteristica è tipica dell'attività subordinata ed appare antitetica

ad un'attività autonoma.

L'unico

elemento per la pretesa indipendenza lavorativa è rappresentato dal fatto che, come

indicato dal signor __________ nelle risposte fornite al TCA, egli “non riceveva alcuna direttiva concernente l’orario di

lavoro né altre direttive riguardanti la pianificazione o l’esecuzione" (cfr. doc. XXII). Tale affermazione contrasta comunque con

quanto previsto nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 e che, come

specificato nelle risposte fornite dal signor __________ al TCA, faceva stato

anche negli anni 2000-2003 (cfr. doc. XXII, risposta 8), nel quale al punto “modalità

di svolgimento dell’accordo” è previsto che “le prestazioni saranno

richieste di volta in volta dalla RI 1 precisando tempi e modalità di

esecuzione” (cfr. doc. I F).

La

pretesa indipendenza nell'organizzazione del lavoro (“per quanto riguarda i

nuovi sviluppi di software, nel caso di piccole modifiche pianificavo ed

eseguivo il lavoro a seconda della mia disponibilità”, cfr. doc. XXII) era tuttavia

relativizzata, come spiegato dallo stesso __________ nelle risposte fornite al

TCA, dalla necessità, in caso di nuovi sviluppi importanti di software, di “concordare

modalità e scadenze con il team di progetto guidato generalmente da un

rappresentante dell’istituto bancario” (cfr. doc. XXII).

Pertanto, la pretesa indipendenza

nell'organizzazione del lavoro, relativizzata dalla necessità di concordare

modalità e scadenze nei casi più importanti, non basta a rovesciare gli altri

numerosi elementi a favore di un'attività dipendente svolta dal collaboratore.

Il signor __________ ha poi rilevato di avere investito,

nel periodo 1998-2003, fr. 9'245 in strumenti di lavoro (hardware, software,

documentazioni,...) e fr. 2'005.80 in mobilio d’ufficio (cfr. doc. XXII).

Al

riguardo, occorre rilevare che nell’accordo di collaborazione 4 agosto 1998 è

previsto che il collaboratore può effettuare le sue prestazioni sia presso gli

uffici della RI 1, sia presso i clienti della stessa (cfr. doc. I F). Il

collaboratore ha precisato che per l’attività svolta presso gli istituti

bancari utilizzava macchinari (computer, server, stampanti, ecc.) di proprietà

di questi ultimi (cfr. doc. XXII).

Il fatto stesso che il signor __________

disponesse di un ufficio presso la società ricorrente è indice di un rapporto

di dipendenza fra le parti.

Infine,

la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la RI 1 l’assicurato

ha pure fornito le sue prestazioni di consulenza informatica e di gestione

aziendale a terzi non è decisiva, nella misura in cui, come detto, ogni

singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed

indipendentemente dagli altri.

Va

infatti rammentato che un assicurato può essere qualificato quale dipendente

per un'attività ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi

simultaneamente in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di

una stessa persona (DTF 105 V 113 e consid. 6.).

In particolare, nel caso di specie la qualifica di dipendente

presso RI 1 non mette in discussione lo statuto di indipendente dell'assicurato

per i lavori eseguiti per altri committenti.

Come emerge dalle fatture relative agli anni 2000 (cfr. doc. I P),

2001 (cfr. doc. I Q), 2002 (cfr. doc. I R) e 2003 (cfr. doc. I S) emesse da __________

nei confronti della società RI 1, quasi la totalità delle sue entrate provenivano

dalla società ricorrente (in particolare, nel 2000 e nel 2001 il 100%, nel 2002

il 93.77% e nel 2003 il 100% di quanto incassato proveniva dalla citata

società, cfr. doc. I e allegati P, Q, R e S). I compensi

versati dalla società RI 1 al collaboratore nel periodo in esame erano dunque

importanti. Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la

collaborazione con la ditta era intensa.

Alla luce

di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano

concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione

sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra

parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al

TCA, per la sua attività fatturava direttamente alla RI 1 e non al destinatario

finale del suo lavoro (cfr. doc. XXII), ricevendo dalla RI 1 un importo giornaliero

di fr. 900.-- (cfr. doc. I P, doc. I Q, doc. I R e doc. I S).

Questi elementi permettono pure di ritenere che

il rischio economico dell'attività è stato unicamente sopportato dalla citata società.

La qualifica dell'assicurato come dipendente

risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati

salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi

contributi sociali.

2.6. Nelle sue

risposte ai quesiti del TCA, __________ ha rilevato di essere indipendente e di

pagare in tale veste i contributi AVS (cfr. doc. XXII).

Il TFA ha

stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i

contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente

cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del

riesame o della revisione processuale.

Se non si

tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto

per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata

liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

Se la

questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali

sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora

oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del

provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti

del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per

le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato

liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles

1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n.

121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

Va

inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

"

Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut

toutefois prendre garde à

ce que les caisses de compensation ne puissent

revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que

lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un

montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les

années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas

avec celles relatives aux cotisations personnelles."

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato

o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi

di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso.

Kieser,

in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30,

a proposito dell'art. 53 cpv 3 LPGA, precisa:

"

b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte

Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche

Darstellung derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche

ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält.

Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens

ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen (insbesondere ohne

Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht,

ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der

eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der

Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren

Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen

Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl.

BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im

Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag

an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer

entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl.

ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem

Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung

zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."

Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle

assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione

passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è

pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua

rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid.

2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).

Va qui

rammentato che una decisione è manifestamente errata,

"

wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich

ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss -

derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser,

Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen

(Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei

Verfügungserlass präsentierte." (STFA del

10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr.

DTF 126 V 42).

Nel caso

di specie occorre quindi esaminare se il provento dell'attività svolta per la

ditta ricorrente è già stato oggetto di decisione definitiva da parte della

Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione dei contributi dovuti da __________

nello svolgimento della sua attività indipendente e, in caso di risposta

affermativa, se un riesame o una revisione delle decisioni si giustifica.

Il TCA

rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato che il

dipendente della ricorrente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe

essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di

decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe,

nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una

revisione o un riesame sono dati oppure no.

In

concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi

a __________ sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di

contributi come indipendente (cfr. doc. XXVIII).

La Cassa, in data 25 ottobre 2005, ha inviato un

conteggio dal quale risulta che per gli anni 2000-2003 __________ ha già pagato

i contributi quale indipendente (cfr. doc. XXX).

Il TCA constata dunque che quando sono stati

fissati i contributi come dipendente per gli anni 2000-2003 – a seguito del

rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente ricorso - i

redditi degli anni 2000-2003 del collaboratore della società ricorrente erano

già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/AI/IPG per l'attività

d'indipendente.

La Cassa __________ ha comunque agito in

conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero riconsiderare entro cinque

anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione dei contributi; in specie

quella emanata nei confronti di __________ quale indipendente. Non v'è stata

così alcuna violazione del principio della non retroattività delle leggi.

In concreto, la ditta RI 1 ha considerato __________

quale libero professionista. Di conseguenza, essa non ha trattenuto, e di

riflesso riversato alla competente Cassa di compensazione, i contributi

paritetici di una persona che lavora alle dipendenze di un'altra.

Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.),

invece, per gli importi conseguiti da __________ con il lavoro effettuato per

la citata società, l'interessato doveva essere classificato quale persona

esercitante un'attività lucrativa salariata.

Pertanto, per gli anni 2000-2003, sono dati i

presupposti dell'errore manifesto da parte della Cassa di compensazione nel

calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e

dell'importanza della ripresa in esame (Fr. 577’185), per cui l'amministrazione

era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la tassazione

d'ufficio del 19 luglio 2004 impugnata dalla ditta ricorrente.

A __________,

cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4 e STFA del

3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).

2.7. Per quanto concerne la

ripresa effettuata dalla Cassa di fr. 8’848 per salari non notificati nel 2002

nei confronti di __________, la Cassa ha giustificato il proprio agire

indicando che la collaboratrice, nel 2002, ha percepito fr. 94'900 e non 86'052

come sostenuto dalla società ricorrente (cfr. doc. A).

La società RI 1 ha contestato la ripresa

effettuata dalla Cassa, affermando che lo stipendio lordo della signora __________

nell'anno 2002 era pari a fr. 86'052.--, come risulta dal “Certificato di

salario” allegato alla dichiarazione fiscale 2003A (cfr. doc. VII PP).

Come verrà esposto di seguito (cfr. consid.

2.7.2.), la signora __________ è stata dapprima considerata da RI 1 lavoratrice

indipendente, qualifica successivamente modificata, di comune accordo tra

datore di lavoro e collaboratrice, in dipendente, con effetto retroattivo, a

causa della mancata affiliazione di __________ quale indipendente da parte

della Cassa.

2.7.1. Va

innanzitutto rammentato che il marg. 1009 delle direttive edite dall'UFAS sul

salario determinante (di seguito: DSD) prevede che una retribuzione può anche

non essere versata, ma semplicemente accreditata. In tal caso si considera che

essa è conseguita mediante l'accreditamento e i contributi sono dovuti da quel

momento.

Secondo

il marg. 1010 DSD si considera che la retribuzione accreditata è conseguita

quando corrisponde a un credito avente valore economico e del quale il

salariato può disporre. Le retribuzioni accreditate, che costituiscono una

semplice aspettativa di salario, non sono considerate retribuzioni conseguite (per

esempio nel caso in cui le retribuzioni acquistano valore effettivo solo se gli

affari del datore di lavoro evolvono favorevolmente).

Se

eccezionalmente un salariato non riceve retribuzione per il lavoro prestato in

qualità di dipendente, non si può presumere l'esistenza di una retribuzione

pari a quella usualmente pagata in circostanze simili (nessun salario

fittizio). Pertanto non devono essere versati contributi salariali (marg. 1011

DSD).

I citati

marginali sono stati adottati sulla base di sentenze del TFA abbastanza datate,

ma ancora recentemente confermate.

L'Alta

Corte, in una sentenza del 30 gennaio 1957 nella causa J. G., H 163/56,

pubblicata in RCC 1957 pag. 178, aveva avuto modo di rilevare che i contributi

sono dovuti dall'istante in cui il reddito è acquisito, vale a dire dal momento

in cui un salario esigibile o un anticipo di salario sono stati versati, poco

importa l'epoca in cui l'attività lucrativa è stata esercitata o la data del

regolamento dei pagamenti e dei conti effettuati con la Cassa di compensazione.

L'Alta Corte ha poi aggiunto che se il diritto al salario è acquisito mediante

iscrizione nei registri a credito del conto del salariato, il debito

contributivo nasce al momento in cui questa iscrizione viene fatta, riservati i

casi in cui viene provato che l'iscrizione corrisponde soltanto ad una promessa

di salario o ad un salario eventuale; un'ulteriore rinuncia a un salario

messo in conto non modifica il debito contributivo.

In una sentenza pubblicata in RCC 1958, pag. 393,

la nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso in cui un salariato

acconsenta a che la sua retribuzione gli sia accreditata, è da presumere che

essa sia stata realizzata al momento dell'accreditamento, a meno che quest'ultimo,

a causa di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, rappresenti una

semplice aspettativa di salario.

In un'altra sentenza del 9 luglio 1975 nella

causa N. SA, pubblicata in RCC 1976 pag. 87, l'Alta Corte ha ribadito che i

contributi devono essere riscossi nel momento in cui il lavoratore dipendente

realizza il suo diritto al salario; ciò avviene al momento del pagamento in

contanti del salario o quando lo stesso è accreditato al lavoratore dipendente.

In una sentenza del 7 dicembre 2001 nella causa

J., H 186/01, il TFA ha ancora confermato il principio secondo il quale il

salario è considerato realizzato quando lo stesso è accreditato al lavoratore

dipendente:

"

(…)

Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 LAVS, les

cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en

pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Elles sont

retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par

l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les modalités de paiement

du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent sans incidence sur

la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux rapports de travail

peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du versement du salaire sur

un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière hypothèse, un revenu est

réputé réalisé et donne lieu à la perception de cotisations au moment où il est

porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4).

(…)"

In una

sentenza del 13 settembre 2004 nella causa R. (inc. H 78/03), il TFA ha fornito

le seguenti ulteriori precisazioni:

"

6.2 Decisivo per l'insorgenza del debito

contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono

essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività

lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a;

STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). Di

conseguenza, solo il salario AVS determinante che è stato realizzato viene

considerato per la determinazione dell'importo da risarcire.

6.2.1 Per giurisprudenza, simile realizzazione si

verifica se il salario viene versato in contanti, se viene allibrato oppure

risulta disponibile dal profilo civilistico sotto forma di un credito esigibile

(STFA 1966 pag. 205, cui rinviano pure le sentenze pubblicate in DTF 111 V 166 consid.

4a e 110 V 277 consid. 3a; cfr. inoltre RCC 1989 pag. 317 consid. 3c: "Als erzielt gilt das Einkommen in dem Zeitpunkt, in

welchem der Rechtsanspruch auf die Leistung erworben worden ist"). Se, eccezionalmente, la retribuzione non viene versata bensì

soltanto accreditata nei libri contabili del datore di lavoro, la cassa di

compensazione può pertanto partire dalla presunzione che il reddito è stato

realizzato nel momento di tale accredito. Il datore di lavoro come pure i

lavoratori interessati possono tuttavia fornire la controprova dell'esistenza

di una mera aspettativa alla rimunerazione o al salario (STFA 1957 pag. 36 consid.

2 e 125 consid. 2; Käser, Unterstellung und Beitragswesen

in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 112 n. 4.9 ). La deroga alla presunzione secondo cui il reddito si realizza al

momento della registrazione contabile è stata (inizialmente) ammessa da questo

Tribunale in casi del tutto particolari, come attesta la fattispecie riportata

in STFA 1957 pag. 125. In quell'occasione, si trattava di esaminare la

situazione di un direttore, al tempo stesso amministratore delegato della

società datrice di lavoro, che, in un momento di grave difficoltà finanziaria

della ditta, si era visto unicamente registrare contabilmente il salario di due

anni senza per contro percepirlo effettivamente (il nominato direttore aveva

inoltre pure concesso dei prestiti alla società in questione). In quella

vertenza, il Tribunale federale delle assicurazioni, in considerazione della

particolarità del caso, ha ammesso l'esistenza di una mera aspettativa facendo

notare che l'interessato, a conoscenza, per la posizione rivestita, della reale

situazione, doveva mettere in conto il fatto che un pagamento dei salari

allibrati sarebbe stato solamente possibile se la situazione finanziaria si

fosse migliorata. In tali condizioni, questa Corte ha qualificato il diritto al

salario dell'interessato quale mera aspettativa, la cui realizzazione dipendeva

dall'andamento degli affari del datore di lavoro (cfr. pure RCC 1976 pag. 88 consid.

2, nel cui ambito è stata confermata tale prassi).

6.2.2 In una fase successiva, queste deroghe sono

state ammesse anche in casi meno evidenti. In particolare, questa Corte, in una

sentenza inedita del 29 luglio 1992 (in re S., H 155/90), ha avuto modo di

qualificare quale mera aspettativa gli accrediti salariali contabilizzati da

una ditta nella rubrica creditori in favore di una sua segretaria in ragione del

fatto che la datrice di lavoro aveva da poco avviato la propria attività e sin

dagli inizi era confrontata con difficoltà di liquidità e con perdite di

esercizio che le impedivano di versare gli stipendi in lite (in questo senso

anche le sentenze del 4 marzo 2002 in re A., H 364/00 [nel cui ambito tuttavia

la realizzazione del salario in questione è comunque stata ammessa in virtù del

fatto che lo stesso era stato accreditato sotto forma di prestito alla società;

sul significato di tale trasformazione cfr. anche STFA 1960 pag. 44], e del 18

dicembre 2001 in re S. e K., H 257/00, le quali si richiamano espressamente

alla sentenza inedita citata del 29 luglio 1992 in re S.). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha attribuito agli importi così accreditati

unicamente la qualifica di aspettativa indeterminata sia dal profilo temporale

che della sua commisurazione, stabilendo di conseguenza - dal momento che le

pretese salariali non si erano realizzate nel periodo in questione - che un

debito contributivo, e a maggior ragione un obbligo di risarcimento, non

potevano essere insorti.

6.2.3 Come dimostrano peraltro i richiami -

operati anche dalle sentenze più recenti - alla giurisprudenza enunciata al consid.

6.2.1, l'eccezione alla regola che considera di principio realizzato il reddito

al momento del suo allibramento può ciò nondimeno giustificarsi solo restrittivamente

e solo se ne sono date le condizioni del caso concreto. Sarebbe di conseguenza

errato volere dedurre dalla sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S. un

principio generale atto a capovolgere la presunzione di base e qualificare

affrettatamente una pretesa salariale esigibile, fondata su un regolare

contratto di lavoro, quale semplice aspettativa per il solo fatto che il datore

di lavoro versa in una situazione di illiquidità. Volendo statuire

diversamente, infatti, si finirebbe per avvantaggiare - o comunque incentivare

simili comportamenti - ingiustificatamente quei datori di lavoro,

rispettivamente i loro organi, che, oltre a non versare i contributi sociali,

omettono pure di onorare il lavoro dei loro dipendenti (privilegiando ad

esempio le pretese di altri creditori), rispetto a chi invece, anche se con

mille difficoltà, si impegna a retribuire (solo, ma pur sempre) il salario.

Come giustamente fatto notare dalla Corte cantonale, l'ammissione generalizzata

di una mera aspettativa salariale penalizzerebbe quindi doppiamente i

lavoratori salariati, i quali altrimenti, oltre a non vedersi retribuito il

proprio lavoro, si vedrebbero pregiudicate anche le loro spettanze

previdenziali (sostanzialmente uguale il parere espresso dall'Istituto delle

assicurazioni sociali del Cantone Ticino in RDAT 2002 II pag. 534).

7.

7.1 Nel caso in esame non è contestato che alcuni

salari maturati da parte dei dipendenti della fallita non sono stati

effettivamente versati. I salari impagati risultano tuttavia contabilizzati e

accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa

di compensazione dal datore di lavoro.

7.2 Alla luce dei principi giurisprudenziali

suesposti, la Cassa poteva quindi di principio presumere che il diritto ai

salari si fosse comunque realizzato. A differenza di quanto per esempio avuto

modo di giudicare nella sentenza citata del 29 luglio 1992 in re S., dove la datrice

di lavoro aveva omesso di versare il salario alla sua segretaria per almeno tre

anni, il mancato pagamento dei salari non si è protratto nel caso di specie per

un periodo tale da potere e dovere indurre i dipendenti interessati a ritenere

la controprestazione per il lavoro effettuato quale semplice aspettativa. Le

tavole processuali indicano a tal proposito che l'omessa retribuzione

dell'attività lavorativa ha interessato solo parte dei dipendenti della società

per un periodo di tempo limitato - nella invero breve esistenza della fallita -

ad alcuni mesi. Per il resto, nulla lascia intendere che le persone coinvolte

fossero a conoscenza della natura aleatoria della retribuzione e dovessero

aspettarsi che una rimunerazione del proprio lavoro dipendesse dall'esito

futuro degli affari della società.

7.3 In tali condizioni, il ricorrente non avendo

fornito la controprova dell'esistenza di una mera aspettativa alla

rimunerazione o al salario, si può ritenere, con il necessario grado di

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360

consid. 5b), che l'accredito salariale notificato alla Cassa di compensazione

configurasse una vera e propria realizzazione dello stipendio. Essendosi di

conseguenza realizzato anche il relativo debito contributivo, al ricorrente dev'essere

addebitato il danno derivante."

2.7.2. Dalla

documentazione contabile prodotta dalla società ricorrente emerge che il

salario lordo percepito nel 2002 da __________ come indipendente dal mese di

marzo 2002 al mese di novembre 2002 era pari a fr. 94'900.

In seguito, tuttavia, a causa del rifiuto di

affiliazione quale indipendente da parte della Cassa, comunicato alla

collaboratrice con scritto 2 luglio 2002 (cfr. doc. I HH), la società RI 1 ha

deciso di annullare il precedente contratto di lavoro e di riformulare il

rapporto lavorativo, quale dipendente.

Tale circostanza è confermata nello scritto 27

gennaio 2003 recante quale oggetto “Richiesta di rimborso di prestazioni lavorative

MARZO-DICEMBRE 2002”, del seguente tenore:

"

Richiesta di rimborso di prestazioni

lavorative MARZO - DICEMBRE 2002

Gentile sig.na __________,

A causa del rifiuto della sua domanda di

affiliazioni quale indipendente da parte della Cassa di Compensazione AVS,

siamo costretti a revisionare le prestazioni pagate in suo favore per il

periodo marzo - dicembre 2002.

Le sottoponiamo qui di seguito il relativo

conteggio in cui abbiamo calcolato tutte le deduzioni imposte dalla legge sulle

assicurazioni sociali a carico del datore di lavoro, inclusa la quota del

dipendente, e sommato l'importo IVA non dovuto. Riepilogando:

- Totale prestazioni versate CHF 94'900.00

- Totale prestazioni nette dovute CHF 77'891.05

- Differenza da versare CHF 17'008.05

+ Totale Iva da rimborsare CHF

7'113.60

CHF 24'122.55

- Fattura Novembre non pagata CHF

-1'300.00

Saldo a nostro favore CHF 22'822.55

Restiamo volentieri a sua disposizione per ogni

chiarimento in merito. Altrimenti voglia provvedere al versamento del suddetto

importo sul __________ intestato RI 1, __________ presso __________, __________."

(Doc. LL, pag. 1)

Dal “Dettaglio conteggio prestazioni lavorative

Marzo / Dicembre 2002” allegato allo scritto 27 gennaio 2003 risulta quanto

segue:

"

(...)

Dettaglio conteggio prestazioni lavorative Marzo

/ Dicembre 2002

Totale

prestazioni pagate quale indipendente:

Tariffa giornaliera: CHF 1'300.00

Mese

gg lav.

Lordo fatturato

IVA

fatturata

Totale

pagato

MAR

8.50

11'050.00

839.80

11'889.80

APR

8.00

10'400.00

790.40

11'190.40

MAG

10.00

13'000.00

988.00

13'988.00

GIU

8.50

11'050.00

839.80

11'889.80

LUG

10.50

13'650.00

1'037.40

14'687.40

AGO

9.50

12'350.00

938.60

13'288.60

SET

8.50

11'050.00

839.80

11'889.80

OTT

8.50

11'050.00

839.80

11'889.80

NOV

1.00

1'300.00

DIC

0.00

0.00

TOT

73.00

94'900.00

7'113.60

100'713.60

Totale

prestazioni dovute quale dipendente RI 1:

Tariffa oraria: CHF 147.35

Mese

hh lav.

Lordo

Deduzioni

dip.

Netto

MAR

68.00

10'019.80

950.30

9'069.50

APR

64.00

9'430.40

894.35

8'536.05

MAG

80.00

11'788.00

1'118.00

10'670.00

GIU

68.00

10'019.80

950.30

9'069.50

LUG

84.00

12'377.40

1'173.85

11'203.55

AGO

76.00

11'198.60

1'062.10

10'136.50

SET

68.00

10'019.80

950.30

9'069.50

OTT

68.00

10'019.80

950.30

9'069.50

NOV

8.00

1'178.80

111.85

1'065.95

DIC

0.00

0.00

0.00

0.00

TOT

584.00

86'052.40

8'161.35

77'891.05

Deduzioni dipendente su totale lordo di

86'052.40:

AVS-AI 5.05% 4'345.65

AD I

1.5% 1'290.80

Infortuni non prof. 1.014% 872.55

IPG Mal 1.92% 1'652.20

Totale deduzione dipendente 8'161.20

Deduzioni

datore di lavoro su totale lordo di 86'952.40:

AVS-AI 5.05% 4'345.65

AD I

1.5% 1'290.00

Infortuni prof.

0.085.% 73.15

CO-LAINF 1.5% 1'290.80

Partecipazione AF 1.5% 1'290.80

Spese su imp. AVS 1.5% 130.35

Altre assicurazioni 0.5%

430.25

Totale deduzioni datore 8'851.80

Totale deduzioni 17'013.00

Totale netto dovuto 77'891.05

94'904.05

RIEPILOGO:

Totale prestazioni pagate CHF 94'900.00

Totale netto dovuto CHF 77'891.05

CHF 17'008.95

Totale IVA da rimborsare CHF

7'113.60

CHF 24'122.65

Fattura prestazioni NOV non pagata CHF

-1'300.00

Saldo netto CHF 22'822.55

======="

(Doc. LL, pag. 2-3)

La signora __________ ha rimborsato alla società RI

1 l’importo di fr. 22'822.55 (cfr. doc. I all. NN).

La

società ha inoltre trasmesso al TCA i conteggi stipendio quale dipendente che

sono stati approntati dalla società nei confronti della signora __________

relativi ai mesi compresi fra marzo 2002 e novembre 2002, dai quali emerge che

la collaboratrice ha ricevuto come dipendente uno stipendio lordo totale di fr.

86'052.40 (cfr. doc. I all. II). Il nome della signora __________ e la sua

retribuzione è stata inserita nella “Dichiarazione dei salari e degli assegni

familiari – anno 2002” (cfr. doc. I MM).

Questo TCA, in base alla documentazione agli atti

attestante lo stato del conto stipendi di __________ per il 2002, rileva che il

salario lordo effettivamente percepito dalla signora __________ nel 2002 dalla

società RI 1 ammontava a fr. 94'900 (cfr. doc. I all. LL), come giustamente calcolato dalla Cassa. Solo in un secondo

tempo, la società ricorrente ha chiesto alla collaboratrice di restituire parte

di quanto ricevuto, vista la sua mancata affiliazione in qualità di

indipendente da parte della Cassa.

La

collaboratrice ha quindi avuto diritto a percepire fr. 94'900 e ha poi dovuto

rinunciare ad una parte di quanto versatole retroattivamente, restituendo fr.

22'822.55.

In simili

condizioni, in virtù delle direttive e della giurisprudenza del TFA (STFA del

13 settembre 2004 nella causa R. (H 78/03)), applicabile perlomeno analogeticamente

al caso di specie, ciò comporta l'obbligo di pagare i contributi sui salari versati.

Decisiva è la circostanza che la rinuncia è stata fatta solo in un secondo

tempo.

In tali

condizioni, non essendovi stata nel caso di specie una mera aspettativa alla

rimunerazione o al salario, bensì una vera e propria realizzazione dello

stipendio - la società ha contabilizzato fr. 94'900 versati alla collaboratrice

- rettamente l'amministrazione ha effettuato la ripresa.

Anche su

questo punto il ricorso va pertanto respinto.

2.8. Rimborso

spese.

2.8.1. Oggetto del

contendere è la ripresa del rimborso forfetario per spese di viaggio e di vitto

versato dalla società ricorrente ai propri dipendenti. Come indicato la

ricorrente contesta la mancata accettazione di spese versate a __________, residente

a __________ e in possesso di un permesso __________ per svolgere la sua

attività presso RI 1, cui sono state rimborsate le spese di trasferta da __________

a __________ e le spese di vitto e alloggio, tramite un importo forfetario di fr.

150 al giorno. Lo stesso vale per i dipendenti __________, i quali hanno

ricevuto dalla società il rimborso forfetario di fr. 50 al giorno per spese di

trasferta con auto propria presso i clienti della società e per pasti fuori

casa (cfr. doc. I).

2.8.2. Dal reddito

di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario

determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS,

"

Il salario determinante comprende qualsiasi

retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o

indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità

aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in

natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni

analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della

retribuzione del lavoro."

Questo reddito ingloba dunque tutte le

prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il

rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse

le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state

effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana. Per ottenere il salario

determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal

datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al

salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale

risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese

generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese

sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono

considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il

salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer" e il testo

francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del

salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti

usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di

norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). Infine, l'art. 9 cpv. 3

OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o

parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,

queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%

del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il

datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese

devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario

determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC

1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2). La prassi amministrativa

considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e

alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la clientela; le spese per

il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di

servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento

dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al

luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le

spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal

domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure

le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di

formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad

esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività

professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite

dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si deve dedurre

l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354,

RCC 1983 pag. 310).

2.8.3. Conformemente

alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono

fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere

siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique

VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il

risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve

corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique

VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire

indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed

allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell'11

settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete

e non generiche. Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali,

ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze

speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto

delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che

sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA;

RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag.

140; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a

edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC

1982 pag. 356). L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a costatare che il

contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di

tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove

siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC

1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid.

2b). A tale scopo secondo una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente

invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i

documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella

causa T. & Co. N.J.).

In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005 (H

257/93) il TFA ha precisato la sua giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato

all'amministrazione ed al TCA di avere "omesso di assumere le prove

necessarie per accertare se gli importi forfettari corrispondevano a spese

effettivamente sopportate dal datore di lavoro…". Il TFA ha poi

ritenuto che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di

lavoro, che dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un

conteggio delle citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni

dipendente". Questa sentenza (H 257/93 dell'11 gennaio 2005) segue di

4 settimane la sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in cui il TFA ha ritenuto

come: "… il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto

acquisito" siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è

del tutto agevole dimostrare le spese effettivamente sostenute dai

dipendenti." In quel caso l'Alta Corte aveva ritenuto non rispondente

ai criteri "… l'elencazione contabile stereotipa a titolo di spese di

importi prefissati a valori costanti…" ma soprattutto (e

contrariamente a quanto sostenuto l'11 gennaio 2005 dello stesso TFA) l'Alta

Corte ha evidenziato (il 10 dicembre 2004) che: "Va poi rammentato alla

ricorrente che - contrariamente a quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa

il compito di procurarsi i relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui

che vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lei asserita,

deve fornire la prova." Il TFA aveva rimproverato (a dicembre 2004) la

società (attiva anch'essa nel settore del trasporto) di avere omesso la

produzione delle pezze giustificative.

Sia come sia, nonostante l'apparente

contraddittorietà delle ultime 2 sentenze federali in materia, alla luce del

principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve provvedere ad entrare in

possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà

eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa

G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione

dell'amministrata. È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in

cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo

dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze

particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In

tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N.

3005 e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare

applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per

la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166), e – con la sentenza H

257/93 dell'11 gennaio 2005 – apparentemente anche per gli autisti impegnati in

viaggi turistici lunghi con periodi di permanenza fuori casa.

Se le spese generali non vengono indicate

separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese

generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante

deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

-

si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per

ogni periodo di pagamento del salario;

-

non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del

versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

Se le spese effettivamente sostenute vengono

indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il

salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è

applicabile.

Se l'indennità per le spese generali viene

versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve

corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere

adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve

basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011 DSD).

2.8.4. Più

dettagliatamente nella giurisprudenza citata (sentenza 11 gennaio 2005 nella

causa G. SA, H 257/03, consid. 6) il TFA ha ammesso che per una ditta la cui attività

consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci,

deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono

sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario

e che quindi sono rimborsabili. Per il TFA è notorio che un autista,

soprattutto se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze,

deve dormire regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc.,

incorre in costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti

per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo

spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre il luogo di

lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una

certa frequenza (KÄSER, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un

rimborso spese - non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere

di principio giustificato. Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività

di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura,

dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti,

ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e

alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore

di lavoro (KÄSER, op. cit., pag. 165). In quella sentenza il Tribunale federale

ha poi rimproverato la Cassa di non aver accertato i fatti in maniera completa,

avendo essa omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli importi

forfetari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore di

lavoro, facendo quindi ricadere su di essa l’incombenza della valutazione delle

spese (RCC 1990 pag. 41). In effetti, per autisti, artisti, fotografi,

giornalisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia

continuamente, il rimborso forfetario è ammesso (KÄSER, op. cit., pag. 165),

apparendo in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di

tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi

sono effettuati frequentemente.

Nel caso trattato dal TFA, data la professione

d’autista svolta dal dipendente della ricorrente e l’esistenza di rimborsi

spese forfetari che non sono stati comprovati mediante pezze giustificative, la

Cassa avrebbe dunque dovuto ugualmente chiedere alla società di produrre dei

documenti giustificanti i costi sopportati e, qualora non ne fossero esistiti,

avrebbe dovuto fissare l’ammontare delle spese di rappresentanza e di

trasferta, alfine di determinare l’importo del salario che andava eventualmente

ripreso al lavoratore e calcolare poi su di esso i contributi paritetici non

versati. L’incarto è quindi stato retrocesso alla Cassa per l’esecuzione di

questi incombenti (consid. 7).

2.9. La Cassa ha

rimproverato alla società RI 1 di avere versato ai suoi collaboratori, oltre

alle spese generali sostenute dai dipendenti, registrate su diversi conti (cfr.

doc. III all. 3) e rimborsate separatamente, anche degli importi forfetari, che

non sono stati giustificati (cfr. doc. III). Al riguardo, la società ricorrente

ha rilevato che il rimborso spese forfetario di fr. 150 al giorno accordato al

signor __________, residente a __________ e che lavora durante 120 giorni

presso la società RI 1 di __________ (cfr. doc. III all. 4), comprende le spese

di trasferta da __________ a __________, le spese di alloggio e quelle di

vitto; il rimborso spese forfetario di fr. 50 al giorno riconosciuto agli altri

collaboratori (signori __________), comprende le spese sostenute dai

collaboratori per le trasferte con auto propria del dipendente e pasti fuori

casa allorquando devono recarsi per lavoro dai clienti (cfr. doc. I).

2.9.1. Come

ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso

sotto forma d’importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese

che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le stesse

devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960 pag.

34).

Nel caso presente, dalle tavole processuali emerge

che la datrice di lavoro RI 1 ha rifuso separatamente dal salario (art. 7 OAVS)

a tutti e cinque i lavoratori oggetto della contestata ripresa (signori __________)

le spese che essi regolarmente sopportavano. In effetti, dalla documentazione

prodotta dalla Cassa, in particolare dalle schede contabili relative alle “spese

rappresentanza”, “spese diverse”, “spese trasporto”, “spese auto

diverse” e “spese pernottamenti” (cfr. doc. III all. 3) traspare un

sistema di rifusione mensile delle spese sostenute dai suoi collaboratori. I

rimborsi spese sono stati così ripartiti: al signor __________ sono stati

versati complessivamente nel 2000 fr. 2'805.10 di spese di rappresentanza, fr.

6'852.05 di spese diverse, fr. 200.80 di spese di trasposto e fr. 430 di spese

auto diverse; nel 2001 fr. 1'763.30 di spese di rappresentanza, fr. 319.75 di

spese diverse, fr. 72 di spese auto diverse; nel 2002 fr. 2'495 di spese di

rappresentanza, fr. 60 di spese diverse, fr. 1'104.50 di spese di trasposto e fr.

1'320 di spese auto diverse; nel 2003 fr. 1'644.20 di spese di rappresentanza, fr.

260 di spese diverse e fr. 122.90 di spese di trasposto; al signor __________

sono stati rimborsati nel 2000 fr. 404.60 di spese di trasporto e fr. 485 di

spese di pernottamento, nel 2001 fr. 320.40 di spese di pernottamento, nel 2002

fr. 615 di spese di trasporto e nel 2003 fr. 1'293.20 di spese di trasporto; al

signor __________ sono stati versati nel 2000 fr. 30 di spese diverse e fr. 548

di spese di trasporto, nel 2003 fr. 230 di spese di rappresentanza e fr. 1'050 di

spese di trasporto; al signor __________ sono stati rimborsati nel 2003 fr.

105.90 di spese di trasporto; al signor __________ nel 2001 sono stati versati fr.

41.25 di spese diverse (cfr. doc. III all. 3).

L'Amministrazione non ha tuttavia ripreso tali

importi, bensì gli importi forfetari, pari a fr. 50 al giorno, accordati ai

diversi collaboratori e meglio: fr. 2'250 al signor __________, fr. 950 al

signor __________, fr. 10'650 al signor __________, fr. 1'950 al signor __________

e fr. 1'800 al signor __________ (cfr. doc. I A).

Va

osservato che indipendentemente dalla ragione e natura di questi importi, né al

momento della revisione contabile né in sede di ricorso, la società in

questione non ha saputo produrre alcuna pezza giustificativa atta a

comprovare che tutti gli importi forfetari delle spese contestati con il

presente ricorso siano stati effettivamente sostenuti.

RI 1,

infatti, si è limitata a produrre unitamente al ricorso, gli estratti informatici

“sintesi periodica” dai quali risulta il dettaglio timbrature –

giustificazioni dei collaboratori (cfr. doc. I CC). La società, per contro, non

è stata in grado di dimostrare che gli importi forfetari riconosciuti ai suoi

collaboratori separatamente dai rimborsi dei costi effettivi documentati

corrispondano a costi da loro effettivamente sostenuti. Come visto in

precedenza, infatti, la ricorrente ha rifuso separatamente ai collaboratori

degli importi corrispondenti ai km percorsi con la loro automobile privata,

alle spese di rappresentanza, ai costi per autostrade, pranzi, alberghi, ecc.

Pertanto, una ripresa salariale per principio

s'imponeva per tutti i dipendenti citati nella decisione su opposizione

(signori __________; cfr. doc. I A).

In proposito va ricordato che questo Tribunale ha

già avuto modo di confermare delle riprese parziali effettuate dalla Cassa di

rimborsi forfetari concessi a dei dipendenti, ai quali venivano rifuse le spese

effettivamente sostenute (STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n.

30.2003.21; STCA del 16 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., Inc. n.

30.2002.228/

237; STCA del 6 giugno 2003 nella causa S. SA, Inc.

n. 30.2002.269; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & SA S.Z. e Co., Inc.

n. 30.2002.176/178; STCA del 20 febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., Inc.

n. 20.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T. SA, P.M., N.C., Inc.

n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, Inc. n.

30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307,

confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997 (H 216/96)).

Anche su

questo punto il ricorso va pertanto respinto.

2.9.2. Quanto al

rimborso spese di fr. 150 al giorno versati dalla ricorrente al signor __________,

residente a __________ e che lavora durante 120 giorni presso la società RI 1

di __________ (cfr. doc. III all. 4), comprendente le spese di trasferta da __________

a __________, le spese di alloggio e quelle di vitto, occorre rilevare che dall’accordo

di collaborazione 21 novembre 2002 tra RI 1 e __________ emerge che la società ha

previsto di versare nel 2003 al collaboratore, il cui compito è quello di

svolgere attività di sviluppo e manutenzione di software bancario e gestione

sistema, fr. 750 al giorno lavorativo, oltre fr. 150 al giorno quale rimborso

spese di viaggio e di soggiorno (cfr. doc. III all. 2 doc. 4). Dalle schede

contabili relative alle “spese rappresentanza”, “spese diverse”,

“spese trasporto”, “spese auto diverse” e “spese pernottamenti” (cfr.

doc. III all. 3) non emerge che al signor __________ siano state rimborsate

delle spese effettive, ma sono stati registrati unicamente sotto la voce “spese

diverse” i seguenti importi: il 31 gennaio 2000 fr. 78 “ufficio permessi”, il 2

febbraio 2001 fr. 78 “ufficio permessi”, il 20 febbraio 2002 fr. 70 “ufficio

lavoro” e fr. 94 “ufficio permessi”, il 29 gennaio 2003 fr. 67 “sezione

permessi” (cfr. doc. III all. 3).

La società ricorrente, unitamente al ricorso, ha

trasmesso copia del permesso di __________ del signor __________ (cfr. doc. I

v).

La ricorrente ha inoltre prodotto il seguente

scritto:

"

...

__________

Il sig. __________ lavora presso RI 1 in qualità

di consulente esterno specialista.

Attivo in Svizzera mediamente 10 giorni al mese.

Spese sostenute mensilmente per svolgere la sua

attività:

- Spese di trasporto a/r __________ - __________

4 volte al mese ca. CHF

1'000.00

- spese di alloggio ca. CHF

1'300.00

- spese di vitto ca. CHF

600.00

Totale mensile CHF

2'900.00

TOTALE ANNUO CHF 34.800.00

=============

Attualmente gli vengono versati CHF 200.00 per

ogni giorno fatturato.

Considerando che ha un permesso di 120 giorni

lavorativi annui il rimborso forfettario massimo pagato per anno è di CHF

24'000.00." (Doc. I AA)

La società ha inoltre trasmesso una fattura,

relativa al mese di gennaio 2003, del seguente tenore:

"

Oggetto: Rimborso spese Gennaio 2003

Giorni 10 x CHF 50 CHF 1'500

------------------

CHF 1'500"

(Doc. I Z)

La ricorrente ha inoltre prodotto il contratto di

locazione relativo ad un appartamento di 2 ½ locali a __________ locato dal

signor __________ e un contratto di locazione per un parcheggio, a __________ (cfr.

allegati al doc. AA).

Infine, la società ha trasmesso copia di due

fatture relative a due viaggi aerei, andata e ritorno, da __________ a __________

e viceversa, compiuti dal signor __________ (cfr. allegati al doc. AA), oltre

al seguente verbale di audizione redatto in data 8 aprile 2002 presso la

Divisione delle contribuzioni, __________:

"

Verbale

di audizione

Datore di lavoro: RI 1 - __________ Concerne: rapporto di revisione 7 dicembre 2001

Assoggettamento rimborso spese futuro.

...............................................................................................................

Per quanto concerne le riprese del rapporto di

revisione si decide:

- annullamento della ripresa per l'anno 1998

- anni 1999/2000: per il collaboratore __________ il ricupero sul

rimborso spese viene effettuato sul 50% del totale delle stesse, dedotte le

spese di viaggio aereo (ca. fr. 1’000.-- mese) comprovate. Tale procedura sarà

applicata anche per gli anni 2001 e seguenti.

- Il rapporto di verifica sarà rettificato in

conseguenza." (Doc. I BB)

2.10. Dalla

documentazione agli atti, questo Tribunale deve concludere, conformemente alla

giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.8.), che l’amministrazione

ha omesso di assumere le prove necessarie atte ad accertare se gli importi

forfetari esposti contabilmente e rimborsati al signor __________,

corrispondessero effettivamente alle spese di trasferta e di vitto e alloggio da

lui sopportate. Infatti, relativamente all’attività svolta dal signor __________,

residente a __________, appare del tutto credibile e logico ritenere che gli egli

debba compiere, per necessità lavorative, frequenti viaggi in Svizzera. Ciò

comporta, come ricordato dalla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid.

2.8.), per il collaboratore, l’onere di sopportare costi di viaggio, per vitto

e alloggio fuori casa, di modo che un rimborso spese si rivela essere di

principio giustificato. Tale conclusione si giustifica tanto più se si pone

mente al fatto che in sede fiscale sono state riconosciute come effettive le

spese di viaggio aereo, per un importo di circa fr. 1'000 al mese, sopportate

dal signor __________.

La fattispecie appare quindi non sufficientemente

chiarita con necessità di approfondimento delle prove.

In tale

contesto va rammentato che il TFA in una sentenza del 22 dicembre 2004

nella causa S., C 116/04 ha ricordato:

"

2.2 Im sozialversicherungsrechtlichen

Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der

Untersuchungsgrundsatz. Danach haben Versicherungsträger und

Sozialversicherungsgericht von sich aus und ohne Bindung an die Parteibegehren

für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen

Sachverhaltes zu sorgen (Art. 43. Abs.1, 61 lit. c ATSG; BGE 125 V 195 Erw. 2,

122 V 158 Erw. 1a mit Hinweisen). Sie erheben die hiefür notwendigen Beweise;

in der Beweiswürdigung sind sie frei (BGE 125 V 352 Erw. 3a, 122 V 160 Erw.

1c). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat wiederholt festgehalten, dass

das kantonale Gericht, das den Sachverhalt als ungenügend abgeklärt erachtet,

im Prinzip die Wahl hat, die Sache zu weitern Beweiserhebungen an die

Verwaltung zurückzuweisen

oder selber die nötigen Instruktionen

vorzunehmen (ARV 2001 Nr. 22 S. 170, RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136 mit Hinweisen).

Bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit verletzt die Rückweisung der Sache

an die Verwaltung als solche weder den Untersuchungsgrundsatz noch das Gebot

eines einfachen und raschen Verfahrens (Art. 108 Abs. 1 lit. a UVG). Anders

verhält es sich nur dann, wenn die Rückweisung an die Verwaltung einer

Verweigerung des gerichtlichen Rechtsschutzes gleichkommt (beispielsweise dann,

wenn auf Grund besonderer Gegebenheiten nur ein Gerichtsgutachten oder andere

gerichtliche Beweismassnahmen geeignet wären, zur Abklärung des Sachverhalts

beizutragen oder wenn die Rückweisung nach den Umständen als unverhältnismässig

bezeichnet werden müsste (RKUV 1993 Nr. U 170 S. 136, 1989 Nr. K 809 S.

207)."

Su questo punto il ricorso va dunque accolto e

gli atti rinviati all'amministrazione per gli ulteriori accertamenti necessari.

2.11. Infine, la

società ricorrente ha contestato la ripresa di fr. 200 al mese versati dal mese

di marzo 2001 al signor __________ quale contributo parcheggio, rilevando che

non si tratta di un rimborso spese, bensì di una comune pigione che RI 1 versa

al proprietario, signor __________, per l’uso posteggi destinati ai clienti e

ai fornitori della ditta (cfr. doc. I).

Dalla documentazione prodotta

dall’amministrazione, in particolare dalla scheda contabile relativa alle spese

di “affitto”, emerge che la società ha versato nel 2001, nel 2002 e

nel 2003 al signor __________ fr. 200 mensili per l’affitto di un garage a __________

e fr. 1'700 mensili per l’affitto di un ufficio (cfr. doc. III all. 4).

Come visto (cfr. consid. 2.8.2.), giusta l’art. 7

OAVS sono esclusi dal salario determinante per il calcolo dei contributi i

rimborsi delle spese sostenute. Questa norma fornisce un elenco non

esaustivo dei differenti elementi del salario determinante. Secondo questa

lista, fanno anche parte del salario determinante le prestazioni in natura regolari

(art. 7 lett. f OAVS). Le prestazioni in natura occasionali non fanno

invece parte del salario determinante (RCC 1978 pag. 518). La giurisprudenza

parifica a prestazioni occasionali i vantaggi finanziari di poca importanza

derivanti dal campo di attività del datore di lavoro (per esempio i prestiti

ipotecari accordati ad un interesse di favore da parte di una banca, le

facilitazioni d'acquisto, i

servizi forniti a prezzi ridotti, le sovvenzioni per alloggi). Essi non fanno

parte del salario determinante se non superano le proporzioni usuali e sono in

un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di frodare la legge, con la retribuzione del lavoro vera

e propria (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentare des articles 1 à 16 de la LAVS,

1997, N. 49 ad art. 5 LAVS, pag. 164; N. 2049 DSD).

L'OAVS distingue tra vitto e alloggio (art. 11) ed il reddito in

natura d'altra specie (art. 13

OAVS). Il N. 2058 DSD elenca le prestazioni del datore di lavoro che, se

assegnate regolarmente, sono considerate reddito in natura d'altra specie, fra cui: a) assegnazione di

un'abitazione gratuita

unicamente per il salariato o per tutta la famiglia; b) vestiario e calzature;

c) consegna di una vettura di servizio per uso privato. Il valore di tali

redditi in natura deve essere stimato di caso in caso dalla Cassa di

compensazione (N. 2059 DSD).

Nell'evenienza concreta, è incontestato che durante il periodo di

contribuzione la società ricorrente abbia versato al signor __________ fr. 200

mensili per l’utilizzo dei parcheggi. La ricorrente, tuttavia, ha rilevato che

il contributo parcheggi era in realtà il pagamento di una pigione che RI 1 versava

al proprietario, signor __________, per l’uso dei parcheggi destinati ai

clienti e ai fornitori della società. La Cassa, dal canto suo, non ha fornito

la prova che i parcheggi fossero utilizzati personalmente per motivi

professionali dal signor __________. Pertanto, è da ritenere siccome dimostrato con il grado di certezza richiesto nelle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid.

2 e i riferimenti ivi citati; DTF 121 V 208 consid. 6a;

DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 323 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1c; DTF 111 V

188 consid. 2b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994

p. 210/211), che non fosse il signor __________ ad utilizzare i posteggi il cui

canone di locazione era pagato dal datore di lavoro, bensì i clienti e i fornitori

della ricorrente. In tal senso, la Cassa di compensazione non doveva

computare al signor __________ il costo del "suo" parcheggio a titolo

di salario determinante.

Da quanto precede discende che il pagamento dei

parcheggi da parte del datore di lavoro al signor __________ non costituisce un

reddito in natura d'altra

specie, da includere nel suo salario determinante e dunque assoggettato al

prelievo dei contributi.

Alla luce delle considerazioni esposte, su questo

punto il ricorso va accolto nella misura in cui il costo della locazione del

parcheggio destinato ai clienti e ai fornitori della società versato al signor __________

non deve essere considerato come salario in natura.

Parzialmente

vincente in causa la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto a

ripetibili ridotte (cfr. art. 61 LPGA).

2.12. La società

ricorrente nel suo ricorso (cfr. doc. I) e in scritti successivi indirizzati al

TCA (cfr. doc. VII, doc. XII) accenna all'assunzione di ulteriori prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

2.13. Nella misura

in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal diritto

federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per

quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e

riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di

conseguenza:

1.1. La

decisione su opposizione 30 agosto 2004 è modificata nel senso che la ripresa del

contributo parcheggio nei confronti di __________ è annullata e la ripresa salariale

nei confronti di __________ è annullata con rinvio dell’incarto all'Amministrazione,

affinché proceda conformemente al considerando 2.10.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla società RI 1 fr. 800.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3.- Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.- Per quanto

attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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