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Decisione

30.2004.80

Imposizione contributi di miglioria per l'esecuzione di strade di PR, posa condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi pubblici

28 agosto 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I due terreni appartenenti alla __________, ai quali si riferisce il

ricorrente, vale a dire i limitrofi mapp. no. 558 (mq 6798) e 560 (mq 1926)

ubicati sulla sponda opposta del fiume __________, sono si raggiungibili dai

posteggi attraverso un ponte, ma sono anche costituiti da superfici ampie

inedificate attribuite alla zona industriale che di per sé stesse già dispongono

di spazio più che sufficiente per posteggiare. Le altre proprietà dell’azienda

di certo non entrano in linea di conto poiché l’una (mapp. no. 561 di mq 182) è

costituita da riva fluviale e l’altra (mapp. no. 543 di mq 356) è posta a

confine con il Comune di __________.

Quanto alle proprietà della __________ (mapp. no. 589 di mq 10238) e dell’__________

va rilevato che si tratta di terreni organizzati internamente in maniera del

tutto autonoma che palesemente dispongono anch’essi di sufficienti possibilità

di posteggio e per i quali i nuovi posteggi pubblici non rappresentano quindi

nemmeno una soluzione di ripiego.

Pertanto il piano del perimetro non è contrario al principio della parità di

trattamento.

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op.

cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD

II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.

Come risulta dalla relazione tecnica annessa, è applicato un fattore posteggi

(uguale per tutti) che indica il rapporto fra i posteggi previsti ed i posteggi

necessari secondo il PR per il comprensorio interessato; sono poi considerati

il numero di posteggi necessari secondo il PR ed il numero di posteggi esistenti.

A corollario sono applicati un fattore interesse ed un fattore distanza. Il

primo, completato con un correttivo, distingue l’importanza che il posteggio ha

per ogni fondo istituendo comunque una presunzione di interesse minimo poiché

tutte proprietà incluse nel comprensorio appartengono ad un nucleo

tradizionale. Il secondo differenzia i fondi che più sono discosti dai

parcheggi.

Complessivamente, e con riserva di quanto si dirà in seguito, il metodo

applicato risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza avvalendosi di

criteri di riconosciuta validità ed oggettività.

4.3. Oggetto di contestazione è il numero di posteggi necessari al mapp. no.

567: secondo il ricorrente sono al massimo 28, anziché 35 come indicato nel

prospetto. Di conseguenza i 28 posteggi esistenti, ripartiti tra il mapp. no.

567 ed il mapp. no. 562, quest’ultimo pure di proprietà __________corrisponderebbero

al fabbisogno (cfr. conteggio doc. 1 p. 3 e doc. 6).

Attualmente il fabbisogno di posteggi privati è disciplinato per taluni comuni

dal Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp); valida, di

principio, anche per il Comune di __________ (art. 3 Rcpp ed allegato Categoria

2), tale normativa non è tuttavia applicabile al presente contesto essendo

entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia dopo la pubblicazione del prospetto.

Torna quindi applicabile l’art. 29 cpv. 1 let. c LALPT stando al quale la

regolamentazione dei posteggi privati dev’essere stabilita nelle norme di

applicazione del PR.

Il mapp. no. 567 ha due destinazioni, ed in particolare consta di 4

Considerandi

appartamenti e di un esercizio pubblico.

In base al PR approvato il 17.2.1987 ed ancora vigente nel 1999, il numero di

posteggi necessari per case di abitazione è di 1 posto auto per ogni

appartamento; per appartamenti superiori a 100 mq è di 1 posto auto per ogni

100.

mq di superficie utile lorda o frazione superiore a 25 mq. Per gli esercizi

pubblici il fabbisogno è di 1 posto auto ogni 8 mq di superficie utile lorda e

di 1 posto auto ogni 2.5 letti (art. 39 let. a, e NAPR).

In concreto risulta dunque il seguente fabbisogno calcolato tenendo conto di dati

che non sono contestati:

per 4 appartamenti 4

per 14 posti letto 5

per il ristorante (130 mq di SUL) 16

totale posteggi necessari 25

La differenza, rispetto al fabbisogno di 35 posteggi riportato nel prospetto pubblicato,

va ascritta al fatto che il Municipio ha conteggiato anche il fabbricato di 82

mq censito a RF che tuttavia non è computabile nella superficie utile lorda poiché

è costituito da una tettoia completamente aperta su tutti i lati (cfr. art. 38

cpv. 1 LE).

Sempre nel prospetto i posteggi esistenti sono contati in numero di 28, cifra

che coincide con quella indicata dal ricorrente (cfr. conteggio doc. 1 p. 3 e

doc. 6) ma che non corrisponde alla realtà poiché i posteggi effettivi al mapp.

no. 567 sono solo 14. In definitiva, a questi ultimi sono stati sommati anche

altri 14 posteggi ubicati al mapp. no. 562 cosicché il computo si risolve

chiaramente a vantaggio del ricorrente. Difatti, applicando un calcolo rigoroso,

quei posteggi non dovrebbero essere considerati ai fini del fabbisogno del

mapp. no. 567 poiché il mapp. no. 562, oltre ad essere comunque un fondo a sé

stante (cedibile autonomamente), non è neppure gravato con un onere di posteggio

a favore della part. no. 567. Ciò detto il Tribunale si limita a prendere atto

del conteggio favorevole posto il divieto della reformatio in pejus sancita

dall’art. 65 cpv. 4 LPamm..

Sulla base delle predette osservazioni i dati di calcolo per il mapp. no. 567, e

di riflesso anche il peso totale dei mappali, devono essere modificati come

segue:

fattore posteggi: da 0.33333 a 0.40426

posteggi necessari: da 35 a 25

posteggi esistenti: 28 (invariato)

fattore interesse all’opera: da 0.2 a 0.1

fattore di correzione interesse: da 1 a 0.8

fattore distanza: 1 (invariato)

peso mappale: da 2.333333 a 0.808511

peso totale: da 5.510526 a 4.638186

Il contributo a carico del terreno è dunque ridotto a fr. 7'487.40.

5.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23

LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non è patrocinato da un legale e pertanto non

si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no.567 è ridotto a

fr. 7'487.40.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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