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Decisione

30.2004.83

Imposizione contributi di miglioria per l'esecuzione di strade di PR, posa condotte per l'acqua potabile e la formazione di posteggi

28 agosto 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I fondi confinanti con le strade ai mapp. no. 334 e 368 (coinvolte nel lavori)

sono inclusi nel perimetro imposto. Tra queste due strade si estende quel

settore centrale, indicato dal ricorrente, che è invece sfuggito

all’imposizione; esso è accessibile dalla strada al mapp. no. 342 e si sviluppa

da sud verso nord tra i mapp. no. 734/356 ed i mapp. no. 322/343. L’esonero non

appare invero arbitrario. Infatti il comprensorio in oggetto non è direttamente

servito dalle nuove condotte né dagli idranti, bensì dalle condotte esistenti

alle strade ai mapp. no. 222, 342 e 200 che non sono state oggetto di alcun

intervento. Di conseguenza, per questi fondi, l’effetto della miglioria è

attenuato ed il beneficio è assai meno marcato rispetto a quello derivante alle

proprietà imposte che sono invece direttamente servite da una rete potenziata

di nuove condotte. Il vantaggio non può quindi essere definito particolare ma

si confonde piuttosto con quello collettivo che i residenti hanno comunque

tratto dai lavori. Vero è che il Comune ha connotato l’opera come

urbanizzazione generale ed applicato una quota prelevabile del 45%, cosicché la

maggior parte dei costi è assunta dalla collettività. Del tutto ininfluente è

il fatto che le proprietà appartenenti al settore centrale non siano state

assoggettate al prelievo di contributi per le condotte esistenti poiché il

rispetto dei principi costituzionali dev’essere verificato all’interno del

prospetto pubblicato e non per rapporto ad altre opere comunali.

3.4. L’altro comparto che secondo il ricorrente sarebbe stato ingiustamente

esonerato, è ubicato a valle della strada al mapp. no. 315 e si estende dal

mapp. no. 388 al mapp. no. 316. In base al PR approvato il 17.2.1987 ed ancora

in vigore al momento della pubblicazione della prospetto, tutta questa fascia

di terreni è interamente assegnata alla zona agricola.

Il criterio decisivo per delimitare il piano del perimetro è il vantaggio

particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2). Nella valutazione non vi è

motivo di favorire i terreni non edificabili rispetto a quelli edificabili

poiché non è escluso che anche un fondo agricolo possa trarre beneficio da

un’opera di urbanizzazione. Di principio nulla osta quindi all’inserimento nel

perimetro anche di fondi non appartenenti alla zona edificabile purché l’opera

conferisca loro un vantaggio particolare; questo potrebbe essere il caso, ad

esempio, per fondi agricoli edificati o per fondi inedificabili che ospitano

costruzioni ad ubicazione vincolata (Blumer, op. cit., p. 52; RDAT

I-1999 no. 42, II-2002 no. 52 c. 4.3, RtiD I-2007 no. 29 c. 4.3.2).

Tuttavia qualora i terreni, oltre ad essere inedificabili, fossero anche

inedificati, ben difficilmente la creazione di un’opera di urbanizzazione o il

miglioramento di opera esistente potrebbero comportare un vantaggio particolare

(Blumer, op. cit., p. 53; Otzenberger, op. cit., p. 25/26, 50);

infatti, considerato che l’uso dell’opera avviene in funzione delle possibilità

di sfruttamento di un fondo, se quest’ultimo è libero da costruzioni e non è

edificabile non sussiste una reale necessità d’uso.

Il comprensorio in esame è costituito da una fascia di terreni ben mantenuti

prevalentemente prativi e punteggiati con vegetazione sparsa. E’ vero che i

fondi sono situati a diretto confine con la nuova condotta posata alla strada

al mapp. no. 315 che, con un diametro di 100 mm, offre senz’altro un

approvvigionamento idrico ed un servizio antincendio migliori rispetto alla

condotta preesistente lungo la cantonale, vetusta e con un diametro di 65/80

mm. Ma è altrettanto vero che la nuova condotta e, in generale, la nuova rete

non hanno migliorato in alcun modo la situazione dei fondi non essendone,

questi, nemmeno fruitori potenziali in quanto inedificati ed inedificabili.

Secondo il ricorrente dovevano nondimeno essere inclusi nel perimetro poiché il

Comune è intenzionato ad assegnarli alla zona artigianale, ampliandola, volontà

che ha concretamente manifestato avviando l’iter di adozione di una variante di

PR. L’argomento non regge tuttavia perché ai fini dei contributi è decisiva la

situazione pianificatoria vigente alla data di pubblicazione del prospetto.

All’epoca i fondi avevano statuto agricolo e la possibilità di miglior uso a

fini artigianali, come prospettata nell’ambito della revisione del PR, non

poteva essere presa in considerazione poiché la procedura era ancora in atto.

Sia detto che nel frattempo il Consiglio di Stato ha approvato la revisione ma

non ha avallato l’ampliamento della zona artigianale per motivi riconducibili

all’accessibilità (inadeguata) ed al compenso agricolo ordinando l’adozione di

una variante (ris. no. 1436 del 20.3.2007 p. 17-18).

Ciò considerato l’estromissione del comprensorio dal piano del perimetro non è

arbitraria. Resta riservata l’applicazione dell’art. 10 LCM.

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione

purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di

arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e

rinvii).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD

II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante a RF,

dell’indice di sfruttamento e di un fattore interesse al quale è associato un

correttivo. Come risulta dall’annessa relazione tecnica, il fattore interesse considera

l’interesse del mappale all’esecuzione dell’acquedotto; una riduzione è

prevista se esso è già edificato ed allacciato in modo definitivo ad una

tubazione esistente. Il fattore di correzione considera situazioni particolari

che rendono l’interesse all’opera meno diretto (fondo già allacciato

provvisoriamente o fondo non direttamente confinante con la strada).

4.3. Il ricorrente contesta l’indice di sfruttamento applicato ai fondi posti

nella zona artigianale; in particolare egli sostiene che è insufficiente e che

il potenziale edificatorio ammesso in quella zona giustifica per lo meno un

indice parificato a quello della zona residenziale.

Confrontando i vigenti parametri edilizi ed i due indici applicati alla zona

artigianale (0.3) ed alla zona residenziale (0.4), la censura appare

condivisibile.

L’art. 37 NAPR del PR/1987 stabilisce per la zona artigianale un indice di

edificabilità massimo di 3mc/mq ed un altezza massima di ml 10.40; nella zona

residenziale estensiva vige invece un indice di sfruttamento di 0.4 (art. 36

NAPR). E’ dunque palese che lo sfruttamento di un fondo posto in zona

artigianale possa superare, anche in modo rilevante, la potenzialità

edificatoria di un fondo assegnato alla zona residenziale. A questo proposito

l’esempio portato dal ricorrente è perfettamente calzante: a parità di

superficie (mq 1000), il fondo residenziale dispone di una superficie utile

lorda di mq 400 e quello artigianale addirittura di mq 750.

Il Comune giustifica l’indice ridotto applicato alla zona artigianale

affermando che, in base all’esperienza generale della vita, nella zona

residenziale vi è un uso accresciuto della rete dell’acqua potabile.

L’indice di sfruttamento è un criterio sancito dalla legge (art. 8 cpv. 2 LCM).

Si tratta di un dato edilizio, finalizzato a stabilire le potenzialità di

sfruttamento di un fondo, di riconosciuta validità, sia perché oggettivo sia

perché presenta un rapporto diretto con la funzionalità dell’opera. Ora, a

fronte del potenziale edilizio di cui fruisce la zona artigianale, non può

certo essere dato per scontato, come vuole il Comune, che un’attività di tipo

artigianale comporti un uso minore della rete idrica rispetto alla zona

residenziale. In realtà il fabbisogno d’acqua di una struttura artigianale

potrebbe rivelarsi, a seconda dell’attività svolta, maggiore a quello di

un’abitazione con evidente incidenza sull’uso dell’opera. Perciò mal si

comprende come mai la zona potenzialmente più ricca di indici sia imposta con

un coefficiente ridotto, così risultando doppiamente favorita. In assenza di

altre spiegazioni plausibili l’applicazione dell’indice 0.3 ai terreni posti in

zona artigianale si rivela dunque arbitraria; in particolare, considerato che

il contributo a carico di ogni singolo interessato è interdipendente da quello

dovuto dagli altri contribuenti, essa implica il ribaltamento di una parte

della quota imponibile sugli altri contribuenti e quindi concretizza una

violazione dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

4.4. Il ricorrente rivendica infine una riduzione dei coefficienti assegnati al

mapp. no. 329 poiché il fondo può facilmente essere allacciato alla tubazione

privata esistente al mapp. no. 240.

L’argomento non è tuttavia pertinente poiché la part. no. 329 è un fondo

edificabile a sé stante e la possibilità di allacciarsi direttamente alla

condotta comunale offre vantaggi evidenti e senz’altro maggiori rispetto ad un

allacciamento privato, specie nell’ottica di un’eventuale cessione a terzi del

fondo.

5.

Considerato il vizio riscontrato

nell’indice di sfruttamento, si pone la necessità di procedere ad un nuovo

calcolo dei contributi. Trattandosi di una modifica circoscritta e facilmente

applicabile alla formula adottata dal Comune, per economia di giudizio la

correzione può essere effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli

atti al Municipio per una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di

ripartizione sarà in gran parte teorico perché privo di effetti concreti per

tutti i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto. Lo stesso varrebbe,

naturalmente, per i fondi del qui ricorrente qualora l’applicazione dei nuovi

parametri di calcolo comportasse un aumento dei contributi; ciò per il divieto

della reformatio in pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm..

Il vizio non può essere sanato modificando l’indice della zona residenziale

poiché questo è fissato nel PR. Piuttosto occorre intervenire sull’indice della

zona artigianale tenendo presente che quest’ultima è caratterizzata da un ampio

ventaglio di destinazioni possibili cosicché l’uso dell’opera può essere più o

meno marcato anche a dipendenza dello sfruttamento effettivo dei fondi. Tutto

sommato, la soluzione suggerita dal ricorrente è prudente e ragionevole poiché

tiene in considerazione la concretezza collaudata di uno sfruttamento

residenziale contrapposta alle peculiarità specifiche della zona artigianale.

Di conseguenza l’indice di sfruttamento di tutti i fondi artigianali inclusi

nel prospetto pubblicato (ossia i mapp. no. 299, 300, 301, 302, 304, 305 e 307)

dev’essere sostituito con il fattore 0.4.

Questa correzione non modifica i fattori delle proprietà in esame ma influisce

sul peso totale che passa da 19855.72 a 20768.05.

Una volta applicati i nuovi parametri, il calcolo si presenta come segue:

mapp.

CPR

mq

i.s.

fatt. int.

fatt. corr.

peso

contributo

240

1

1023

0.4

0.5

0.4

81.84

883.40

329

1

1255

0.4

1

1

502.00

5'418.72

Considerato che entrambi i contributi subiscono una riduzione, la decisione

impugnata è riformata di conseguenza.

6.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23

LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto alla

rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle

difficoltà poste dalla vertenza.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza i contributi di miglioria sono così ridotti:

- per il mapp. no. 240 a fr. 883.40

- per il mapp. no. 329 a fr. 5'418.72

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà al

ricorrente fr. 1’000.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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