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Decisione

30.2004.85

importi versati da una società al proprio collaboratore costituiscono salario derivante da un'attività dipendente su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali

26 luglio 2005Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:

investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali

propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,

indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono

sopportate dall’assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120

consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è

l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Siamo in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di

lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro

un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,

durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR

VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).

Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la

necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di

una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per

l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto

attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA

del 19 giugno 2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC,

SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, il TFA ha

precisato:

" Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification

fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes,

qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques

(ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application

du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter

sans nécessité de l'appreciation fiscale."

(Pratique

VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).

6. Il

TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta perso­nale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affilia­zione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo

stato professionale definitivamente.

Solo

la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di

lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere

escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione

come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio

1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57;

cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per

questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come

salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per

ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno

(Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

7. Il

TFA ha costantemente stabilito che per giudicare se un rappresentante di

commercio o un agente è salariato o indipendente non è importante

sapere se i suoi rapporti di servizio sono retti da un contratto di viaggiatore

di commercio o da un contratto di agenzia ai sensi del diritto delle

obbligazioni (RCC 1980 pag. 112 consid. 2, RCC 1955 pag. 153, RCC 1952 pag.

356, RCC 1950 pag. 378; STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA). L'Alta Corte federale

ha riconosciuto che in generale i rappresentanti di commercio fruiscono di una

grande libertà quanto all'impiego del loro tempo e all'organizzazione del loro

lavoro. Malgrado ciò è raro che essi assumano un rischio economico uguale a

quello di un imprenditore.

Il TFA è quindi giunto alla conclusione

che i rappresentanti di commercio, vista la natura delle loro attività e

le loro condizioni di lavoro, possono essere considerati dei lavoratori

indipendenti nei confronti dell'AVS solo in casi eccezionali (RCC 1980 pag. 112

consid. 2; RCC 1955 pag. 82; RCC 1953 pag. 393).

A proposito degli agenti il TFA

ha stabilito che, dal punto di vista dell'AVS, questi sono in generale dei

salariati, per il motivo che il rischio economico da loro sopportato si limita

il più delle volte al fatto che il guadagno dipende dal successo personale

degli affari conclusi (RCC 1980 pag. 112 consid. 2; RCC 1967

pag. 429; RCC 1954 pag. 116; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der

obligatorischen AHV, n. 4.63, pag. 119).

Si deve presumere l'esistenza di

un'attività dipendente anche quando il rappresentante non

percepisce un salario fisso ma solo provvigioni (RCC 1988 pag. 398; RCC 1986

pag. 126; RCC 1972 pag. 330; RCC 1953 pag. 393), si assume le spese generali

(RCC 1986 pag. 126, RCC 1980 pag. 304, RCC 1971 pag. 90, RCC 1955 pag. 82), non

è vincolato ad una regione geografica, non è obbligato a rispettare un determinato

orario di lavoro (RCC 1972 pag. 330), lavora per più ditte (RCC 1955 pag. 82,

RCC 1953 pag. 393), risponde per il delcredere ai sensi degli artt. 348a e 418c

CO (RCC 1972 pag. 330), è iscritto a Registro di commercio (RCC 1986 pag. 126,

RCC 1982 pag. 209, RCC 1955 pag. 82), è designato quale agente ai sensi degli

art. 418a segg. CO (RCC 1980 pag. 112, RCC 1972 pag. 330, RCC 1955 pag. 153).

L'agente e il rappresentante

di commercio esercitano attività lucrativa indipendente se

sopportano un vero e proprio rischio imprenditoriale, vale a dire se dispongono

di una propria organizzazione di vendita (RCC 1988 pag. 399 consid. 2b; RCC

1986 pag. 127 consid. 2b e 604, RCC 1982 pag. 208, RCC 1980 pag. 112).

Secondo la prassi amministrativa questo

si verifica quando le tre condizioni seguenti sono soddisfatte

contemporaneamente: l'agente o il rappresentante di commercio utilizza locali

commerciali propri o in affitto (non sono considerati locali commerciali quelli

adibiti ad abitazione), occupa del personale (non sono considerati personale la

moglie e gli altri membri della famiglia che non ricevono un salario) e

sopporta la maggior parte delle spese di esercizio (Direttive UFAS sul salario

determinante, NN. 4027 e 4028; Pratique VSI 1995 pag. 27; Pratique VSI 1993

pag. 228 consid. 3b; RCC 1988 pag. 329 consid. 2b, RCC 1986 pag. 127 consid. 2b

e 604 consid. 2b, RCC 1982 pag. 209 consid. 4b, RCC 1980 pag. 112 consid. 2,

RCC 1967 pag. 429; STFA 8 marzo 1990 in re C.C. SA).

Diversa è invece la situazione del mediatore,

il quale, di regola, è considerato quale persona esercitante un'attività indipendente

(RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c). Come ogni mandatario il mediatore deve

eseguire il suo mandato conformemente alle istruzioni del mandante (artt. 397 e

412 cpv. 2 CO). Il contratto di mediazione può essere revocato immediatamente

(artt. 412 cpv. 2 e 404 CO) e secondo l'art. 413 cpv. 1 CO il mediatore ha

diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione

conducono alla conclusione del contratto. Quest'ultimo elemento, che mette in

evidenza il carattere aleatorio dell'attività di mediatore, è importante dal

punto di vista del diritto delle assicurazioni sociali. Infatti la presenza del

rischio dell'imprenditore è uno dei criteri che permette di riconoscere

l'esistenza di un'attività indipendente (GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit.,

pag. 195, n. 159 ad art. 5 LAVS). Circa le spese sopportate dal mediatore,

queste gli sono rimborsate unicamente se ciò è stato convenuto (art. 413 cpv. 3

CO). Per queste ragioni, di regola, il mediatore è considerato indipendente, a

differenza dell'agente commerciale che, di regola, è un salariato (DTF 97 V 137

consid. 2).

8. In

una sentenza del 18 settembre 2000 nella causa M., H 59/00, il TFA,

contrariamente a quanto deciso dall'amministrazione e confermato dal TCA nella

sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa M., inc. 30.1998.121, ha stabilito che

l'attività consistente nel tenere la contabilità di alcuni clienti svolta, nel

tempo libero, da un assicurato, il quale esercitava a titolo principale

l'attività dipendente di contabile presso una casa medicalizzata per persone

anziane e che nel passato lavorava quale fiduciario commercialista

indipendente, deve essere considerata attività lucrativa indipendente.

In

una successiva sentenza del 14 novembre 2002 nella causa E. SA, H 188/02, il

TFA ha invece ritenuto di carattere dipendente, l'attività svolta da un

contabile, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

4.

Dans un premier moyen, cette dernière fait valoir que l'exercice de l'activité

en cause n'implique aucun lien de subordination entre M.________ et elle-même étant

donné qu'en sa qualité d'administrateur, il organise librement son travail et qu'il

n'est tenu de rendre aucun compte. La recourante reproche à la juridiction

cantonale de n'avoir pas tenu compte de ce critère dans le jugement attaqué.

4.1 Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de

dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie

de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport

de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier

d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111

consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant

de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit

est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé

est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V

78 sv. consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son

horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante

(VSI 1996 p. 257 sv. consid. 3c).

4.2 Aux termes du contrat du 20 janvier 1996, M.________ s'est vu confier

la tenue de la comptabilité de la société ainsi que la responsabilité de

l'ensemble des relations de cette dernière avec les divers services administratifs

tels que le fisc, la caisse de compensation cantonale et le contrôle de l'habitant

pour les travailleurs frontaliers. En outre, il a été chargé de s'occuper des problèmes

juridiques susceptibles de survenir. Les déclarations de l'intéressé à l'audience

de comparution personnelle du 5 avril 2002 précisent le contenu de cette activité

en ce sens qu'il lui incombe de remplir des formulaires à destination des différentes

administrations, d'établir certains contrats spéciaux (soumissions, droit du

travail) et d'examiner les contrats qui sont proposés à la société, de liquider

les problèmes de contentieux et de procéder à certains contrôles de gestion des

comptes, du stock ou de la facturation. M.________ consacre trois jours par semaine

- soit environ 70 % de son temps - à l'exercice de cette activité pour laquelle

il dispose d'un équipement informatique et d'un bureau dans les locaux de la société.

Il ressort en outre de ces déclarations que M.________ exploite, à titre

principal et parallèlement à sa fonction d'administrateur-secrétaire, un

cabinet comptable, juridique et fiscal en raison individuelle. Il exerce cette activité à son domicile privé

étant donné qu'il ne dispose pas de locaux commerciaux propres et n'emploie pas

de personnel.

Dans ces conditions, il apparaît que M.________ accomplit des tâches

de nature exécutive, le pouvoir de décision - respectivement celui de donner des

instructions - relatif à la conduite des affaires, à la politique du personnel et

à la gestion de l'entreprise étant détenu par les organes dirigeants de la société.

Même si la tenue des livres de comptabilité commerciale ne nécessite pas de directives

particulières du fait que des dispositions légales impératives (art. 957 ss CO)

et des principes de technique comptable la régissent, il n'en demeure pas moins

que le comptable reste subordonné à la personne qui l'emploie et que cette dernière

a le droit de lui donner des instructions. En outre, ces activités impliquent

une collaboration régulière et personnelle entre la société et M.________. Enfin,

le fait que ce dernier peut organiser librement son horaire de travail résulte

de la nature autonome et non pas indépendante des activités en cause.

Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'activité pour laquelle

M.________ a obtenu les rétributions litigieuses est caractérisée par un rapport

de subordination entre le prénommé et la recourante. Au demeurant, le fait qu'en

qualité d'administrateur-secrétaire, ce dernier n'est tenu de rendre aucun compte

n'est pas déterminant pour l'issue du litige.

5. Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que M.________ supporte

le risque économique couru par l'entrepreneur.

5.1 La juridiction cantonale a considéré que le prénommé n'avait opéré

aucun investissement important, qu'il avait agi au nom et pour le compte de cette

dernière, qu'il ne disposait ni de locaux commerciaux propres ni de personnel, qu'il

lui incombait de remplir personnellement les tâches qui lui étaient confiées, qu'il

ne supportait pas le risque d'encaissement et de ducroire, qu'il consacrait la majeure

partie de son temps à la société recourante, de sorte qu'en cas de cessation du

rapport de travail, son seul risque économique consistait dans le fait de se retrouver

dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi.

5.2 Le risque économique de l'entrepreneur peut être défini comme étant

celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements

professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise.

Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique

d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit

les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais

généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même

les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (Greber/Duc/Scartazzini,

Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants,

n° 111 ad art. 5 LAVS, p. 181).

En l'occurrence, la rémunération en cause a été versée par la recourante

en contre-partie du travail que M.________ a effectué en exécution du contrat du

20 janvier 1996. En tant que responsable de la comptabilité et de la gestion administrative

et juridique de la société, il a agi au nom et pour le compte de cette dernière.

Dans ce cadre, il n'a pas encouru de pertes et il n'a supporté ni les frais généraux,

ni le risque d'encaissement et de ducroire. Pour remplir ces obligations, il a disposé

d'un bureau dans les locaux de la recourante, il lui a consacré 70 % de son temps

de travail et n'a pas employé de personnel. En outre, il n'a procédé à aucun investissement.

Le seul risque économique encouru par M.________ dans l'activité qui a donné lieu

aux rétributions litigieuses consiste dans le fait qu'en cas de cessation de ce

rapport contractuel, le prénommé se retrouverait dans une situation semblable à

celle d'un salarié perdant son emploi. Au demeurant, le risque économique encouru

par l'intéressé à raison de ses investissements dans le capital (20'000 fr.) et

l'équipement informatique (6'890 fr.) de son cabinet comptable, juridique et

fiscal ne concerne pas son activité au service de la recourante mais celle qu'il

exerce parallèlement, en qualité d'indépendant. Ce risque n'est par conséquent pas

décisif s'agissant de qualifier la rémunération en cause.

Dans ces circonstances, il apparaît que M.________ n'encourait pas de risque

d'entrepreneur quant à l'activité pour laquelle il a obtenu les rémunérations

en cause.

(…)

7. Vu ce qui précède, les rémunérations litigieuses étaient dues pour

une activité salariée et la recourante était tenue de payer des cotisations paritaires

sur ces rétributions (art. 12 et 13 LAVS). Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable

et le recours se révèle mal fondé. (…)"

Il TCA ha inoltre

stabilito, in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella causa I. SA (cfr. inc.

30.2003.37), che l'attività svolta da una collaboratrice di quella società,

consistente nella tenuta della contabilità e nella consulenza progettuale in

particolare relativa alla Certificazione ISO, siti web e organizzazione di

simposi, costituisce un'attività di carattere dipendente. Il Tribunale ha

infatti ritenuto che l'assicurata, in base ai contratti sottoscritti, riceveva

dalla società un certo importo mensile per un periodo di tempo determinato;

ella, inoltre, dipendeva economicamente dalla società, dalla quale percepiva

compensi nettamente preponderanti rispetto a quelli percepiti da terze persone;

forniva le proprie prestazioni ad un solo ed unico committente identificato

nella società ricorrente; non ha investito un capitale rilevante per

l'esercizio della sua attività per la società e, infine, utilizzava un ufficio

presso la propria abitazione, circostanza quest'ultima che non equivale ad

utilizzare dei locali commerciali propri o in affitto, ciò che rappresenta uno

dei tratti distintivi dello statuto di indipendente.

9. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro

chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta

l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i

datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella

loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente

assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i

contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite

dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è

la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una

Considerandi

situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di

lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.

1.

LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS

qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato

o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la

persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

10.

Con

scritto del 6 settembre 2004 la società __________ ha così sintetizzato

l’attività svolta dall’assicurato:

"

Dichiarazione riguardante

l’attività del signor RI 1

Il

signor RI 1 ha lavorato per nostro conto per un certo periodo (vedi fatture) come

consulente esterno nella gestione del programma di contabilità WinOffice.

In

pratica quando un cliente chiamava per un problema riguardante il programma

valutavamo se eravamo in grado di risolverlo internamente. Se non era il caso

per l’intervento era chiamato il sig. RI 1 che fatturava a nome __________ e

che poi a sua volta riceveva una provvigione.

Oltre

a questo lavoro il sig. RI 1 ci ha assistito nella tenuta della nostra

contabilità interna.” (Doc. V all.

1)

11.

Ai

fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.

Interpellato

dal TCA (cfr. doc. X), l’assicurato ha affermato che le prestazioni lavorative

da lui eseguite per __________, sua cliente dalla fine del 1997, consistevano

"inizialmente in alcune prestazioni di consulenza contabile, in

seguito mi sono progressivamente occupato di vendere un software aziendale e di

fornire l’istruzione e l’assistenza tecnica alla __________ e ad alcuni suoi

clienti." (cfr. doc. XI). Egli ha poi precisato che “all’inizio

l’attività mi occupava poche ore alla settimana, in seguito di più, ma in ogni

caso mai più del 50%.” (cfr. doc. XI). L’assicurato ha poi aggiunto che “__________è

la nuova ragione sociale della __________ (cambiamento effettuato nel 2001, se

non sbaglio). Sono diventato dipendente della __________ nel novembre 2001,

quando abbiamo visto che il mio lavoro stava diventando realmente da dipendente

e mi poteva occupare più di alcune ore al giorno, anche se comunque ho iniziato

la mia attività dipendente all’80%. Sono rimasto dipendente della __________

fino al gennaio 2003, quando la stessa per motivi economici, ha dovuto ridurre

i suoi effettivi.” (cfr. doc. XI).

Riguardo

alle sue prestazioni, l’assicurato ha precisato che “sono sempre state

incentrate su 3 campi: lavori di consulenza amministrativa e contabile per la __________;

istruzione e assistenza tecnica alla __________ per alcuni software gestionali;

vendita, istruzione e assistenza tecnica per alcuni software gestionali ai

clienti della __________”. (cfr. doc. XI)

Quanto

alla libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "ho sempre agito

in maniera indipendente, anche se orari, pianificazione e organizzazione erano

spesso discussi e decisi comunemente. Non ho comunque mai dovuto prestare né un

minimo né un massimo di ore di lavoro. Da questo punto di vista godevo di

notevole libertà. I proprietari della __________, in virtù anche della lunga

conoscenza e collaborazione precedente, sapevano di potermi affidare la

gestione delle mie attività a loro fatturate.” (cfr. doc. XI).

L’assicurato

ha poi rilevato che fatturava le sue prestazioni lavorative “nella

maggioranza dei casi direttamente a __________; in alcuni casi, comunque

relativamente pochi, ho fatturato direttamente a loro clienti” e che le

modalità di remunerazione prevedevano che l’assicurato presentasse “una

fattura mensile, che veniva pagata di regola entro 30-60 giorni.” (cfr.

doc. XI).

Circa

gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che "utilizzavo

strumenti di lavoro quali: materiale di cancelleria, materiale informatico,

automobile, telefono, ... A dipendenza delle circostanze e delle attività

impiegavo mezzi personali o mezzi messi a disposizione dalla __________. Presso

la __________ avevo comunque a disposizione una scrivania e un PC.” (cfr.

doc. XI). Egli ha affermato inoltre che "ho dovuto attrezzarmi

dal punto di vista informatico (PC, stampante, modem-router, ADSL, altro

materiale informatico), mi sono procurato materiale d’ufficio e ho messo a

disposizione la mia automobile. A volte ho usato il mio telefono personale;

inoltre un locale dell'appartamento in cui abito era adibito ad ufficio (il

tutto è stato regolarmente notificato all'ufficio di tassazione, per cui ogni

anno ricevevo, per fare un esempio, una tassa comunale per la raccolta rifiuti

per l'appartamento e un'ulteriore tassa per il locale usato a fini commerciali)”.

(cfr.

doc. XI)

Egli

ha poi aggiunto "non sono in possesso di contratti e/o mandati di

lavoro scritti, non ricordo che siano mai stati messi per iscritto…"

(cfr. doc. XI).

Alla

domanda se nel biennio 2000/2001 egli avesse esercitato la stessa attività

svolta per la __________ anche per altre società o persone, l'assicurato ha

risposto che “ho svolto attività simili anche per altre società o persone,

anche se nel complesso la cifra d'affari era molto inferiore a quella con la __________.

Purtroppo in questi giorni sto traslocando per cui molti giustificativi sono

già impacchettati e non ho materialmente il tempo di recuperarli entro lo stretto

termine da voi indicato. Allego comunque un giustificativo tipo." (cfr.

doc. XI).

Inoltre, alla domanda tendente

a sapere se nel biennio 2000/2001 egli avesse svolto altre attività per altre

società o persone, il ricorrente ha osservato che “ho svolto altre attività

per altre società o persone. In particolare consulenza assicurativa (__________)

e di cassa malati (__________)” ... “sono rimasto alle dipendenze della __________

fino al 31.1.2003. Da quel momento, d’accordo con la direzione della __________,

ho in parte proseguito la mia attività di consulenza contabile e informatica;

tra l’altro, ho “ripreso” alcuni clienti della __________ dei quali mi occupavo

anche in precedenza. Ecco un elenco parziale fatto a memoria di alcuni miei

clienti: (segue una lista con una decina di nomi) ...”. (cfr. doc. XI)

In

conclusione (con riferimento al 2003) l’assicurato ha indicato di avere effettuato

“in particolare le consuete collaborazioni nell’ambito assicurativo”.

(cfr. doc. XI)

Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è

riconfermata nella sua risposta di causa (cfr. doc. XV).

12.

Dai

documenti agli atti emerge che l'attività esercitata dal signor RI 1 per la

società __________ dapprima (2000-2001), divenuta poi __________, era di tipo dipendente.

L'assicurato

ha osservato che nel periodo antecedente al mese di novembre 2001 egli ha

lavorato a tempo parziale, vale a dire ogni giorno per mezza giornata (cfr.

doc. I: “mezza giornata quotidiana”), per la __________, utilizzando

l’altra mezza giornata libera a sua disposizione per fornire le proprie

prestazioni ad altri clienti, per lavorare in qualità di consulente

indipendente per una compagnia di assicurazioni e per una cassa malati e infine

per approfondire le sue conoscenze in vari campi della contabilità e

dell’amministrazione (cfr. doc. I).

Nel 2003 l’assicurato,

terminato il rapporto di lavoro quale dipendente in data 31 gennaio 2003 (cfr.

doc. XI), ha continuato a collaborare con la __________ nell’ambito della consulenza

contabile e informatica, intervenendo presso clienti della società citata (cfr.

doc. XI). Dall’incarto fiscale dell’assicurato emerge che dal 1° aprile 2003 al

30.

novembre 2003 egli è poi stato assunto alle dipendenze della __________ di __________,

mentre nel mese di dicembre 2003 ha lavorato per __________ di __________ (cfr.

doc. VIII).

Innanzitutto

la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la __________ durante

il 2000 e il 2001 e poi nel 2003 l'assicurato ha pure assunto altri incarichi

ricevuti da altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come

detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed

indipendentemente dagli altri.

Va infatti rammentato

che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed

indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in

condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona

(DTF 105 V 113).

In particolare, nel caso di specie la

qualifica di dipendente presso la citata società non mette in discussione lo

statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri

committenti.

Come indicato dall'assicurato stesso,

nel biennio 2000/2001 egli ha svolto le proprie funzioni in modo

preponderante per la __________: egli ha infatti indicato che “la grossa

parte del mio reddito è in seguito scaturita dalla collaborazione con la __________”

(cfr. doc. I) e ancora “ho svolto attività simili per altre società,

anche se nel complesso la cifra d’affari era molto inferiore a quella con la __________”

(cfr. doc. XI).

Per cui, nel periodo 2000-2001 la __________

era il committente principale dell'interessato, il quale aveva pertanto

instaurato un rapporto di dipendenza economica.

La collaborazione con la __________ è

diventata poi talmente importante e continuata che, come indicato

dall’assicurato, a partire dal novembre 2001 RI 1 è diventato dipendente della

citata società, all’80% (cfr. doc. I e doc. XI). Alla fine di gennaio 2003 la

società ha poi posto termine al rapporto di lavoro di natura dipendente

dell’assicurato – la società ha infatti dovuto ridurre i suoi effettivi per

motivi economici, secondo quanto riferito dal signor RI 1 (cfr. doc. XI) – ma

la collaborazione fra il ricorrente e la società per quel che concerne la

consulenza contabile e informatica è continuata (cfr. doc. XI).

Egli si trovava pertanto, anche prima

del novembre 2001, quando è stato assunto come dipendente, nella stessa

situazione di un lavoratore dipendente. Ciò a maggior ragione considerato

l'ingente importo conseguito (complessivamente fr. 79’512, di cui fr. 43'635

nel 2000 e fr. 35'877 nel 2001).

I compensi versati dalla

__________ al ricorrente nel periodo 2000-2001, come detto, erano importanti.

Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la

ditta era intensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno

dell'assicurato.

Il

ricorrente, inoltre, per la sua attività di consulenza contabile e informatica,

fatturava le sue prestazioni alla __________, rispettivamente alla __________ e

non al cliente finale, come indicato dall’assicurato stesso nelle risposte

fornite al TCA (cfr. doc. XI) e come confermato dalla società datrice di lavoro

(cfr. doc. V all. 1). Egli non ha agito quindi come lavoratore indipendente in

proprio nome e per se stesso, ma per conto della società datrice di lavoro. L'assicurato

non sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese e percependo dalla

società citata il suo salario senza incassare dai clienti finali il valore

delle sue prestazioni.

Inoltre, va rilevato

che nell’esecuzione della propria attività l’assicurato ha indicato che “orari,

pianificazione e organizzazione del lavoro erano spesso discussi e decisi

comunemente” (cfr. doc. XI), affermazioni queste ultime che dimostrano che RI

1.

non poteva agire sempre in maniera indipendente, come da lui affermato (cfr.

doc. XI), ma doveva rispettare determinate direttive discusse e stabilite con __________.

Va peraltro ricordato

che come già stabilito dal TFA nella sentenza del 14 novembre 2002 nella causa

E. SA, H 188/02, citata in precedenza (cfr. consid. 8.), un contabile, anche se

non deve ricevere direttive particolari in merito allo svolgimento del proprio

impiego, regolato da disposizioni legali imperative e da principi di tecnica

contabile, rimane comunque subordinato alla persona che lo ha assunto e che può

sempre impartirgli delle istruzioni.

Il ricorrente ha poi

rilevato di avere utilizzato, nello svolgimento della sua attività, strumenti

di lavoro sia di sua proprietà, sia di proprietà della __________, a seconda

delle circostanze e delle attività (cfr. doc. XI). Egli ha poi precisato di

avere comunque a disposizione presso __________ una scrivania e un PC e di

avere anche attrezzato un ufficio presso la propria abitazione (cfr. doc. XI).

A tal proposito, va

rilevato che avendo il ricorrente un ufficio presso __________ e mezzi messi a

disposizione dalla società stessa, è del tutto logico pensare che nello

svolgimento della sua attività per __________ RI 1 facesse capo a tali risorse

e non alle sue personali.

Ne segue che l'unico

elemento a favore di un'attività indipendente, ossia l'investimento per

l'acquisto di PC, stampante, modem-router, ADSL – strumenti sicuramente necessari

nello svolgimento delle sue attività per conto di altri clienti, ma non nella

sua attività presso __________, società presso la quale, come visto, egli aveva

a disposizione sia una scrivania, sia un PC - non è decisivo alla luce della

netta predominanza delle caratteristiche dell'attività dipendente.

Per quanto concerne

l'iscrizione del signor RI 1 come indipendente dal 1° novembre 1994, come da

lui segnalato in sede di opposizione alla decisione del 2 luglio 2004 della

Cassa (cfr. doc. VIII 2), va rammentato che un assicurato qualificato

dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche un'attività

di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA del 3

luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique VSI 1993

pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Alla

luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano

concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione

sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra

parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al

TCA e confermato dal datore di lavoro (cfr. doc. V all. 1), fatturava alla

ditta __________, rispettivamente __________ e non al destinatario finale del

suo lavoro (cfr. doc. XI).

Questi elementi

permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato

unicamente sopportato dalla ditta. La qualifica dell'assicurato come dipendente

risulta pertanto corretta, per cui i redditi percepiti vanno considerati

salario determinante su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi

contributi sociali.

13.

In

sede ricorsuale l'assicurato ha indicato di avere versato regolarmente i suoi

contributi alla Cassa sulla base della sua attività indipendente (cfr. doc. I).

Il

TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui

i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente

cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del

riesame o della revisione processuale.

Se

non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con

effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata

liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

Se

la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle

quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non

ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già

considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati

i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto

contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da

decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et

survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127

pag. 185).

Va

inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut

toutefois prendre garde à ce que les caisses de compensation ne puissent

revenir sur une décision entrée en force portant sur des cotisations que

lorsque cette décision se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un

montant appréciable est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les

années de calculs pour les cotisations paritaires ne coincident en général pas

avec celles relatives aux cotisations personnelles."

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il

cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle

assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione

passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è

pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua

rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42

consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).

Va

qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist,

dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige

auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art.

53). Dabei ist nach

dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er

sich bei Verfügungserlass präsentierte."

(STFA del 10

settembre 2003 nella causa U, H 97/03)

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni

emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla

revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).

14.

Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento

dell'attività svolta per la __________ è già stato oggetto di decisione

definitiva da parte della Cassa nell'ambito della fissazione dei contributi

dell'assicurato nello svolgimento della sua attività indipendente e, in caso di

risposta affermativa, se un riesame o una revisione delle decisioni si

giustifica.

Il

TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato

che il dipendente è affiliato anche quale indipendente, dovrebbe essere

effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza di decisioni

contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe, nella

decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una revisione o

un riesame sono dati oppure no.

In

concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi

all'assicurato sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di

contributi come indipendente (cfr. doc. XVII).

La Cassa, in data 13

luglio 2005, ha precisato che per gli anni 2001 e 2003 non esiste una decisione

definitiva di fissazione dei contributi quale indipendente per l’assicurato,

mentre l’anno 2000 cade nel vuoto di tassazione (cfr. doc. XVIII).

Pertanto,

in mancanza di una decisione definitiva da parte della Cassa, non è necessario

verificare se nel caso di specie si giustifica un riesame o una revisione delle

decisioni dell'amministrazione.

15.

Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per

quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e

riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.- Per quanto

attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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