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Decisione

30.2004.87

Imposizione contributi di miglioria per l'esecuzione di strade di PR, posa condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi pubblici

28 agosto 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I Comuni sono tenuti a prelevare

contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un

vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.

16-17).

3.

Contestazioni riferite al

contributo di miglioria a carico del mapp. no. 22 per la formazione dei

parcheggi ai mapp. no. 79 e 107

3.1. Il ricorrente solleva, anzitutto, una contestazione di ordine generale asserendo

che i posteggi non costituiscono un’opera di urbanizzazione ai sensi dell’art.

3 LCM e che di conseguenza le quote indicate all’art. 7 LCM non sono

applicabili.

La censura tende a rimettere in discussione la natura dell’opera, la sua

imponibilità e la quota addebitata ai privati. Essa trascura, tuttavia, che il

Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul

prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio

dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e

la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva

del legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla

giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti

su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle

forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi

contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.

3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,

I-2007 no. 29 c. 4.4.2).

Di conseguenza in questa sede la censura è tardiva.

3.2. All’argomento precedente si riallaccia l’ulteriore assunto secondo cui,

non essendo i parcheggi un’opera di urbanizzazione, non può essere presunto un

vantaggio particolare ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 let. a LCM.

3.2.1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente la formazione di un

posteggio pubblico va indubbiamente connotata come opera di urbanizzazione per

la quale il vantaggio particolare è presunto. Difatti è principio acquisito che

la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere

che procurano un vantaggio particolare alle proprietà servite e che, perciò,

giustificano il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les

contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem

Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di

miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).

In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se

edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze

costituisce un fattore rivalutante, tanto più che in concreto la proprietà è

ubicata all’interno di un nucleo tradizionale dove, notoriamente, la carenza di

posteggi è cronica. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in

prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità

irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di

villaggio (TF 18.6.2007 N.2P.264/2006 c. 5.3).

3.2.2. I parcheggi ai mapp. no. 79 e 107, che constano rispettivamente di di 9

e di 11 posti auto (MM 8/1996 p. 5-6), sono situati a nord ed a sud della

frazione di __________ e sono al servizio del nucleo tradizionale che

costituisce anche il comprensorio imposto. Si tratta di aree di stazionamento

pubblico volute, nell’ambito della revisione del PR, per ovviare ad una carenza

di infrastrutture riconducibile alla saturazione della residenza nei nuclei

(cfr. rapporto di pianificazione p. 21). Ciò considerato i due nuovi parcheggi

si rivelano senz’altro paganti per i fondi serviti che possono usufruire di

nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed

esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità dichiarate della

zona.

Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare anzitutto perché la

costruzione del posteggio al mapp. no. 107 ha comportato l’espropriazione

parziale del mapp. no. 106 (pure di sua proprietà) causandogli così un

importante svantaggio. Tuttavia, a prescindere dal fatto che egli non specifica

in che modo l’asserito svantaggio abbia potuto ripercuotersi sul mapp. no. 22

qui imposto, l’argomento è del tutto privo di pertinenza poiché il mapp. no.

106 non è oggetto del presente procedimento.

Il ricorrente contesta inoltre di aver tratto un vantaggio particolare poiché già

usufruisce di un posteggio privato sulla part. no. 106. Tuttavia il fatto di

disporre di posteggi privati di per sé è ininfluente e non basta a sovvertire

la presunzione del vantaggio particolare. Tale elemento va considerato invece nell’operazione

di riparto dei contributi, nell’ambito della quale il numero di posteggi

privati esistenti serve per stabilire singolarmente la necessità d’uso e quindi

per distribuire proporzionalmente i contributi.

In effetti, come risulta dal prospetto pubblicato e dall’annessa relazione

Considerandi

tecnica, il Municipio ne ha tenuto conto là dove, oltre ad applicare un fattore

posteggi (uguale per tutti) che indica il rapporto fra i posteggi previsti ed i

posteggi necessari secondo il PR per il comprensorio interessato, ha anche

conteggiato il numero di posteggi necessari secondo il PR ed il numero di

posteggi esistenti quali dati specifici e differenziati riferibili allo stato

concreto di ogni fondo. Dati che, per inciso, in questa sede non sono

contestati. Ai fini dell’assoggettamento conta piuttosto che il mapp. no. 22 è

edificato ed è ubicato nel nucleo tradizionale; pertanto si annovera tra le

proprietà servite che indubbiamente traggono un vantaggio particolare.

Infine è altrettanto priva di rilievo l’osservazione secondo cui i posteggi

sono prevalentemente utilizzati da turisti ed escursionisti ciò che non ne

garantisce l’uso ai residenti. Difatti per ammettere un vantaggio particolare

basta la semplice possibilità d’uso dei parcheggi, non è invece necessario che siano

effettivamente utilizzati, così come non importa che siano utilizzati di

frequente o solo occasionalmente.

3.3

Da ultimo il ricorrente sostiene che il contributo per la realizzazione di

posteggi pubblici dev’essere prelevato nell’ambito dell’art. 29 cpv. 1 let. d

LALPT sotto forma di contributo sostitutivo.

I contributi sostitutivi non sono intesi a finanziare opere pubbliche bensì sono

percepiti, per definizione, in luogo di una prestazione reale che incombe ai privati;

sono prelevati, cioè, quando i proprietari d’immobili non adempiono, per

contingenze, all’obbligo primario di dotare i loro stabili dei posteggi privati

necessari secondo le norme di PR. Essi compensano solo il vantaggio che

rappresenta per l’assoggettato la dispensa dall’obbligo primario,

vantaggio che equivale sostanzialmente ai costi di costruzione risparmiati

dedotta la diminuzione di valore risultante dalla mancanza di posteggi sul

sedime (TF 18.6.2007 cit. c. 5.2; RDAT II-1996 no. 22; Scolari,

Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria,

CFPG 2005, no. 150 ss).

Pertanto la censura è del tutto priva di fondamento.

4.

Contestazione riferita al

contributo di miglioria a carico del mapp. no. 328 per l’esecuzione delle

strade di PR I lotto

Il ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dalle opere

poiché il mapp. no. 328 era già urbanizzato in modo ottimale prima

dell’intervento.

Le opere stradali di cui al I lotto riguardano le strade ai mapp. no. 238, 231,

326.

e 334 e sostanzialmente sono consistite nella ricostruzione a nuovo delle

strade secondo i tracciati ed i calibri previsti dal PR: nel sottosuolo con la

posa delle infrastrutture e la sistemazione del sottofondo ed in superficie con

il rifacimento completo della pavimentazione, l’adeguamento dei raccordi, la

delimitazione del campo viabile e, dove necessario, la costruzione di opere

murarie di controriva e/o di sostegno (cfr. preventivo di spesa e relazione

tecnica No. 7.34.06 p. 2 ss; progetto esecutivo No. 7.34.06; documentazione

fotografica).

Ciò considerato il vantaggio particolare non è seriamente contestabile. In

effetti un tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di

un’opera di urbanizzazione nuova ma può anche essere conseguenza del

miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in

particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade poiché si riflette

positivamente sulla viabilità (Blumer, op. cit., p. 68; Crespi,

op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

In concreto, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso

alle strade, dal profilo funzionale l’intervento – che peraltro risponde a

criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le

sottostrutture – ha indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di

percorrenza. Pertanto le opere si traducono in un vantaggio particolare per le

proprietà servite tra le quali si annovera anche il mapp. no. 328 posto a

diretto confine con la strada al mapp. no. 238. Poco importa che il ricorrente

ritenesse soddisfacente la situazione preesistente trattandosi di

considerazione puramente soggettiva; ai fini del contributo è decisivo il

risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale l’urbanizzazione è stata

corretta e migliorata secondo standard minimi adeguati alle necessità del

quartiere. Le caratteristiche specifiche del terreno, ed in particolare la sua

posizione e lo stato di urbanizzazione preesistente, sono ampiamente

riconosciuti con il fattore interesse che, già limitato a 0.5 nel prospetto

pubblicato, è stato ulteriormente diminuito a 0.4 in sede di reclamo.

5.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono addebitate al ricorrente in quanto soccombente

(art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- è

a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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