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Decisione

30.2004.88

Imposizione contributi di miglioria per l'esecuzione di strade di PR, posa condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi

28 agosto 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente beneficiano delle

opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti

con le nuove strade e di alcune proprietà retrostanti il cui accesso presuppone

necessariamente l’uso della nuova rete stradale.

Considerato che lo scopo primo dei lavori eseguiti dal Comune era di

ottimizzare l’accessibilità dei terreni in funzione della loro destinazione,

non è arbitrario circoscrivere il vantaggio particolare ai soli fondi direttamente

serviti dalle strade che sono state oggetto di miglioria. E’ vero che le strade

al II lotto possono essere percorse anche da proprietari non confinanti, liberi

d’altronde di usufruire allo stesso modo anche delle strade annoverate nel I

lotto d’intervento. Tuttavia, per questa categoria di utenti si tratta piuttosto

di una percorrenza di transito e non di servizio diretto, la cui situazione è

quindi diversa da quella dei terreni imposti che sono invece tutti direttamente

serviti. In particolare per i fondi menzionati dai ricorrenti le nuove strade rappresentano

in realtà il tragitto meno comodo rispetto al nucleo ed alla strada cantonale, poiché

già sono serviti convenientemente e senza deviazioni dalle strade ai mapp. no.

315 e 222 (che non sono state oggetto di intervento), rispettivamente dal primo

tratto della 303 che ha sbocco sulla cantonale e che, anch’esso, non è stato

coinvolto nei lavori. Di conseguenza, per questi fondi, l’effetto della

miglioria è attenuato ed il beneficio è assai meno marcato rispetto a quello

derivante alle proprietà imposte. Il vantaggio non può quindi essere definito

particolare ma si confonde piuttosto con quello collettivo che i residenti

hanno comunque tratto dai lavori. Vero è che il Comune ha connotato l’opera

come urbanizzazione generale ed applicato una quota prelevabile del 45%, cosicché

la maggior parte dei costi è assunta dalla collettività.

Tutto ciò considerato, nel complesso il piano del perimetro non è contrario ai

principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

4.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la

prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su

elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché

rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland,

Diss. 1997, 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD

II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Nella fattispecie in esame la ripartizione della quota prelevabile (art. 8

LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante a RF e

dell’indice di sfruttamento; è inoltre applicato un fattore interesse, che

caratterizza la necessità d’uso dell’opera, accompagnato da un correttivo che

differenzia le situazioni particolari (cfr. relazione tecnica annessa al

prospetto).

4.3. I ricorrenti contestano l’indice di sfruttamento applicato ai fondi posti

nella zona artigianale; in particolare essi sostengono che sia insufficiente e che

il potenziale edificatorio ammesso in quella zona giustifichi per lo meno un

indice parificato a quello della zona residenziale.

Confrontando i vigenti parametri edilizi ed i due indici applicati alla zona

artigianale (0.3) ed alla zona residenziale (0.4), la censura appare

condivisibile.

L’art. 37 NAPR del PR approvato il 17.2.1987 ed ancora in vigore al momento

della pubblicazione del prospetto, stabilisce per la zona artigianale un indice

di edificabilità massimo di 3mc/mq ed un altezza massima di ml 10.40; nella

zona residenziale estensiva vige invece un indice di sfruttamento di 0.4 (art. 36

NAPR). E’ dunque palese che lo sfruttamento di un fondo posto in zona

artigianale possa superare, anche in modo rilevante, la potenzialità

edificatoria di un fondo assegnato alla zona residenziale. A questo proposito l’esempio

portato dai ricorrenti è perfettamente calzante: a parità di superficie (mq

1000), il fondo residenziale dispone di una superficie utile lorda di mq 400 e quello

artigianale addirittura di mq 750.

Il Comune giustifica l’indice ridotto applicato alla zona artigianale

affermando che, in base all’esperienza generale della vita, l’attività

residenziale comporta un uso mediamente superiore della rete stradale.

L’indice di sfruttamento è un criterio sancito dalla legge (art. 8 cpv. 2 LCM).

Si tratta di un dato edilizio, finalizzato a stabilire le potenzialità di

sfruttamento di un fondo, di riconosciuta validità, sia perché oggettivo sia

perché presenta un rapporto diretto con la funzionalità dell’opera. Ora, a

fronte del potenziale edilizio di cui fruisce la zona artigianale, non può

certo essere dato per scontato, come vuole il Comune, che un’attività di tipo

artigianale comporti un uso minore della rete viaria rispetto alla zona

residenziale. In realtà il traffico generabile da una struttura artigianale –

e, di riflesso la necessità di disporre di un accesso adeguato – potrebbe

rivelarsi, a seconda dell’attività svolta, superiore a quello indotto da una

zona prettamente residenziale (numero e tipologia di veicoli, numero di

passaggi ecc.) con evidente incidenza sull’uso dell’opera.

Perciò mal si comprende come mai la zona potenzialmente più ricca di indici sia

imposta con un coefficiente ridotto, così risultando doppiamente favorita.

In assenza di altre spiegazioni plausibili l’applicazione dell’indice 0.3 ai

terreni posti in zona artigianale si rivela dunque arbitraria; in particolare,

considerato che il contributo a carico di ogni singolo interessato è

interdipendente da quello dovuto dagli altri contribuenti, essa implica il

ribaltamento di una parte della quota imponibile sugli altri contribuenti e

quindi concretizza una violazione dei principi della proporzionalità e della

parità di trattamento.

4.4. I ricorrenti rilevano che la strada al mapp. no. 369 è stata solo ampliata

e che per rapporto alle opere eseguite le confinanti part. no. 292, 294, 345,

361 e 590 si trovano tutte nella medesima situazione. Pertanto essi contestano l’applicazione

di correttivi differenziati e chiedono che alle part. no. 345 e 361 sia riconosciuto

il fattore 0.6.

Nel prospetto pubblicato il fattore di correzione applicato è di 0.6 per le

part. no. 292, 294 e 590, di 0.75 per la part. no. 345 e di 0.8 per la part.

no. 361.

Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto il fattore di correzione

considera situazioni particolari che rendono l’interesse alla strada meno

diretto: segnatamente il fondo già convenientemente accessibile da una strada

pubblica o la necessità di costruire un accesso privato per raggiungere la

strada o urbanizzare il fondo.

Ciò considerato il fattore 0.75 applicato al mapp. no. 345 appare inspiegabile dal

momento che il terreno era già accessibile (dalla stessa strada al mapp. no.

369) e che, essendo direttamente confinante, già disponeva di un accesso

privato libero e diretto alla strada: esattamente come i mapp. no. 292 e 294.

Per altro verso, come il mapp. no. 590, il fondo è posto alla confluenza con la

strada al mapp. no. 368. Di conseguenza, per motivi di parità di trattamento,

il fattore di correzione dev’essere ridotto a 0.6.

La situazione del mapp. no. 361 è invece sensibilmente diversa poiché, pur

essendo anch’esso già servito dalla strada al mapp. no. 369, il terreno ha ora

un secondo accesso sulla strada al mapp. no. 303, cosicché, essendo inedificato,

vi è completa libertà nella scelta dell’ubicazione dell’accesso sull’uno o

sull’altro fronte stradale. Ciò lo differenzia dalle part. no. 345, 590 e 294

già edificate e dotate di accesso, rispettivamente dalla part. no. 292 che è

inedificata ma ha un solo fronte stradale. Di conseguenza il fattore 0.8 va

confermato.

5.

Sulla base delle considerazioni che

precedono si pone la necessità di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi.

Trattandosi di modifiche circoscritte e facilmente applicabili alla formula

adottata dal Comune, per economia di giudizio la correzione può essere

effettuata direttamente in questa sede senza rinvio degli atti al Municipio per

una nuova decisione. Ovviamente il nuovo piano di ripartizione sarà in gran

parte teorico perché privo di effetti concreti per tutti i contribuenti che non

hanno impugnato il prospetto. Lo stesso varrebbe, naturalmente, per i fondi dei

qui ricorrenti qualora l’applicazione dei nuovi parametri di calcolo dovesse

comportare un aumento dei contributi; ciò per il divieto della reformatio in

pejus sancito dall’art. 65 cpv. 4 LPamm..

Il vizio riscontrato nell’indice di sfruttamento non può essere sanato

modificando l’indice della zona residenziale poiché questo è fissato nel PR.

Piuttosto occorre intervenire sull’indice della zona artigianale tenendo

presente che quest’ultima è caratterizzata da un ampio ventaglio di

destinazioni possibili cosicché l’uso dell’opera può essere più o meno marcato

anche a dipendenza dello sfruttamento effettivo dei fondi. Tutto sommato, la

soluzione suggerita dai ricorrenti è prudente e ragionevole poiché tiene in

considerazione la concretezza collaudata di uno sfruttamento residenziale

contrapposta alle peculiarità specifiche della zona artigianale. Di conseguenza

l’indice di sfruttamento di tutti i fondi artigianali inclusi nel prospetto

pubblicato (ossia i mapp. no. 299, 300, 301, 302, 304 e 305) dev’essere

sostituito con il fattore 0.4.

Inoltre per il mapp. no. 345 dev’essere inserito il nuovo fattore di correzione

interesse 0.6, tuttavia solo puntualmente e cioè senza applicare la correzione

anche alle altre proprietà poiché si ripercuoterebbe negativamente aumentandone

il contributo; si tratta dunque della soluzione più favorevole per tutti i

ricorrenti.

Queste correzioni influiscono sul peso totale che passa da 15611.5 a 16165.26,

rispettivamente a 16097.58 per il mapp. no. 345.

Una volta applicati i nuovi parametri, per le proprietà in esame il nuovo

calcolo si presenta come segue:

mapp.

CPR

mq

i.s.

fatt. int.

fatt. corr.

peso

contributo

361

1

1099

0.4

1

0.8

351.68

14'549.23

293

0.5

1123

0.4

1

1

224.6

9'291.85

293

0.5

1123

0.4

1

1

224.6

9'291.85

292

1

1268

0.4

1

0.6

304.32

12'589.92

294

1

703

0.4

1

0.6

168.72

6'980.06

362

0.5

655

0.4

1

1

131

5'419.56

362

0.5

655

0.4

1

1

131

5'419.56

351

1

767

0.4

1

1

306.8

12'692.52

352

1

849

0.4

1

1

339.6

14'049.47

345

1

1128

0.4

1

0.6

270.72

11'246.95

365

0.5

1060

0.4

1

1

212

8'770.58

365

0.5

1060

0.4

1

1

212

8'770.58

590

0.5

598

0.4

1

0.6

71.76

2'968.76

590

0.5

598

0.4

1

0.6

71.76

2'968.76

Considerato che tutti i contributi subiscono una riduzione, la decisione

impugnata è riformata di conseguenza.

6.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono ripartite in ragione di metà per parte (art. 23

LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla

rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle

difficoltà poste dalla vertenza.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza i contributi di miglioria sono così ridotti:

- per il mapp. no. 361 a fr. 14'549.23

- per il mapp. no. 293 a fr. 18'583.70 (fr. 9'291.85 x 2)

- per il mapp. no. 292 a fr. 12'589.92

- per il mapp. no. 294 a fr. 6'980.06

- per il mapp. no. 362 a fr. 10'839.12 (fr. 5'419.56 x 2)

- per il mapp. no. 351 a fr. 12'692.52

- per il mapp. no. 352 a fr. 14'049.47

- per il mapp. no. 345 a fr. 11'246.95

- per il mapp. no. 365 a fr. 17'541.16 (fr. 8'770.58 x 2)

- per il mapp. no. 590 a fr. 5'937.52 (fr. 2'968.76 x 2)

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune rifonderà ai

ricorrenti fr. 1'700.- per ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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