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Decisione

30.2004.89

imposizione di contributi di miglioria per opere costruttive eseguite su strade comunali

13 gennaio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada

collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la

strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale

edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli

interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare

la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr.

relazione tecnica e planimetrie al progetto).

Per quanto riferito alla strada di quartiere il progetto, che include la posa

delle infrastrutture, può essere suddiviso idealmente in due tratti. Il primo

copre una distanza di ca. 400 ml tra la piazza e la sottostante curva a gomito

e segue il tracciato della strada esistente; qui i lavori sono consistiti

principalmente in risanamenti e sensibili allargamenti intesi ad uniformare il

calibro come anche nella sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo

tratto, che si estende per ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato

costruito completamente a nuovo e, formando una sorta di anello, si congiunge con

la collettrice.

Quest’ultima, limitatamente al primo tratto, è pure stata risanata ed ampliata

in maniera percettibile e completata con l’adeguamento degli imbocchi e dei

raggi di curvatura.

Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito

indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una

migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere

offre specialmente ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati,

alcuni appartenenti al nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda

possibilità di accesso, in particolare dal piano, tanto più valida a fronte

dell’angustia di certi imbocchi. I fondi a valle, invece, grazie al

prolungamento del tracciato stradale sono stati urbanizzati ciò che ha creato

le premesse per la loro edificazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b,

77 cpv. 1 LALPT).

Il tutto secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente

decorosi.

La proprietà RI 1 al mapp. no. 2628 è stata divisa dalla strada in due parti

entrambe avvantaggiate per i motivi di cui sopra. Per la verità la parte bassa

del fondo è il sedime che, di fatto, ha tratto in assoluto il maggior beneficio

dall’intervento stradale. Infatti, in passato, in ragione delle dimensioni e della

profondità del fondo, la sua edificazione avrebbe necessariamente comportato la

realizzazione di infrastrutture interne private, circostanza che non è

trascurabile giacché aveva indotto il Tribunale, nell’ambito della procedura

espropriativa, a ridurre lievemente l’indennità rispetto al valore edilizio

pieno di zona (cfr. TE 29.11.2001 c. 3 inc. no. EF/AP.99.549).

Oggi la situazione è ben diversa ritenuto che, convenientemente urbanizzata da

un’opera pubblica, la particella ha tutte le prerogative di un buon terreno

edilizio costruibile senza particolari difficoltà ed all’occorrenza anche

frazionabile. E’ infatti accertato che le differenze di quota del terreno

rispetto al sedime stradale, comunque decrescenti da sud verso nord, non

costituiscono una pregiudiziale dal profilo edilizio e tantomeno sono motivo di

deprezzamento del terreno (cfr. TE 29.11.2001 cit. c. 4). Mentre è del tutto

irrilevante, ai fini del presente giudizio, l’intervento espropriativo dal

momento che l’area scorporata è stata indennizzata.

Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.

4. 4.1.

Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione

del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e,

per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la

facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo

giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano

del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,

ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso

concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit.,

p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179;

DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di

apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.

cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.

64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

4.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè,

dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari

– assomma a fr. 472'099.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di

prelievo del 50%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari

a fr. 236'049.-.

Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL)

effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base

dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato

applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni

singolo fondo.

Nel complesso il metodo di calcolo rispetta la situazione concreta e giunge a

risultati ragionevoli. Infatti è fondato su parametri di riparto realistici

quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie

di zona e l’effettiva situazione di ciascuna particella, grazie ai quali è

stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità

dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni

di parità a tutti i contribuenti.

I medesimi criteri sono stati applicati anche al mapp. no. 2628 per il quale da

un canto, i fattori sono riconducibili ai concreti vantaggi indotti dall’opera

e, d’altro canto, l’ammontare considerevole del contributo che ne è risultato è

proporzionale alla superficie del fondo che, con una SUL di 3486 mq, è di gran

lunga il più vasto tra tutti i terreni inclusi nel comprensorio. E questa

circostanza ha un peso non indifferente sul calcolo del contributo.

Da ciò il fattore interesse massimo (0.75) che è pari a quello riconosciuto

indistintamente a tutti i terreni salvo ai progressivi da 28 a 34 cui è toccato

un fattore minore (0.25) poiché non beneficiano direttamente della strada di

quartiere essendo già serviti dalla collettrice. Il relativo correttivo è

dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera ma in una certa misura

considera anche la percorrenza della strada. In quest’ottica l’applicazione di

un coefficiente 0.6 alla parte alta del mapp. no. 2628 pare giustificata perché

era già servita dal vecchio tracciato stradale ma anche perché, per altro

verso, l’accesso attuale potrebbe avvenire tanto dal nucleo quanto dal piano e

quindi implica l’uso di tutta la strada. Per la parte bassa del terreno il correttivo

si riduce invece a 0.92 ed in effetti non poteva che essere contenuto poiché

l’opera ha urbanizzato il sedime creando un fronte esteso che costeggia tutto

il nuovo tratto stradale ed è accessibile su tutta la lunghezza.

Perciò il paragone con il mapp. no. 3161, suggerito dal ricorrente, è

improponibile non solo per la situazione specifica di quella proprietà, che era

già urbanizzata ed ha un fronte stradale quasi inesistente se rapportato alla

proprietà RI 1, ma anche e soprattutto a motivo della sua superficie utile

lorda (SUL) che conta 311 mq e quindi rappresenta solo il 9% ca. della SUL

totale del mapp. no. 2628 (mq 3486) rispettivamente solo il 12% ca. della SUL

disponibile nel settore basso (mq 2658). Parimenti non regge il confronto con

il mapp. no. 3262. Innanzitutto poiché le spese per il frazionamento del mapp.

2628 non costituiscono un criterio distintivo laddove non sono conseguenza

dell’opera e sarebbero state inevitabili, comunque ed a maggior ragione, anche

se la strada non fosse stata costruita. Le scarpate esistenti, d’altra parte,

sono state riconosciute come elemento che giustifica una sensibile riduzione

per le conseguenze che hanno sulla realizzazione degli accessi. Lo attestano il

fattore distanza applicato ed i relativi coefficienti di riduzione graduati sia

all’interno della stessa proprietà RI 1, sia rispetto agli altri fondi imposti.

Il conteggio del contributo risponde quindi all’esigenza di proporzionalità ed

equivalenza e merita di essere ratificato.

5. L’addebito

della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della

soccombenza (art. 31 Lpamm.).

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

- X__________

- RA 1

per il Tribunale di

espropriazione

la

presidente il

segretario

Margherita

De Morpurgo Quadri Armando

Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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