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Decisione

30.2004.90

imposizione di contributi di miglioria per opere costruttive eseguite su strade comunali

13 gennaio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada

collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la

strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale

edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli

interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare

la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr. relazione

tecnica e planimetrie al progetto).

Per quanto riferito alla strada di quartiere il progetto, che include la posa

delle infrastrutture, può essere suddiviso idealmente in due tratti. Il primo

copre una distanza di ca. 400 ml tra la piazza e la sottostante curva a gomito

e segue il tracciato della strada esistente; qui i lavori sono consistiti

principalmente in risanamenti e sensibili allargamenti intesi ad uniformare il

calibro come anche nella sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo

tratto, che si estende per ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato

costruito completamente a nuovo e, formando una sorta di anello, si congiunge

con la collettrice.

Quest’ultima, limitatamente al primo tratto, è pure stata risanata ed ampliata

in maniera percettibile e completata con l’adeguamento degli imbocchi e dei

raggi di curvatura.

Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito

indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una

migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere offre

ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati, alcuni appartenenti al

nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda possibilità di accesso,

specie dal piano, tanto più valida a fronte dell’angustia di certi imbocchi. I

fondi a valle, invece, grazie al prolungamento del tracciato stradale sono

stati urbanizzati ciò che ha creato le premesse per la loro edificazione (cfr. art.

19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT).

Il tutto è stato eseguito secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed

esteticamente decorosi.

La proprietà RI 1 al mapp. no. 3260 è affacciata sulla collettrice da cui è

direttamente accessibile e, considerato quanto sopra, ha tratto un vantaggio

dall’opera. Non va scordato, infatti, che il vantaggio non è necessariamente

subordinato all’esecuzione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche

essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM).

Un miglioramento è ravvisabile, in particolare, nell’allargamento di una strada

con il risanamento della pavimentazione e la posa delle infrastrutture (cfr. Crespi,

op. cit., p. 61-62, 67) poiché comporta una circolazione più agevole e sicura,

ottimizzando l’accessibilità al fondo, e quindi adeguando la situazione viaria

alla destinazione della zona. Ed in quest’ottica il vantaggio particolare è

presunto (art. 4 cpv. 1 LCM).

La prova del contrario non è stata fornita là dove uno stato di fatto

precedente ritenuto soggettivamente soddisfacente ma oggettivamente superato

non giustifica l’esonero dal contributo di miglioria che l’ente pubblico è

tenuto a prelevare (art. 1 cpv. 1 LCM) indipendentemente dalla propria

situazione finanziaria.

Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.

4. 4.1.

Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione

del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e,

per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la

facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo

giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano

del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono

nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma

restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto

(Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di

apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.

cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.

64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

4.2. In concreto la spesa determinante

totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè, dei costi vivi di costruzione e delle

spese per l’acquisto dei sedimi necessari – assomma a fr. 472'099.-. Di

conseguenza, tenuto conto della percentuale di prelievo del 50%, la quota

imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari a fr. 236'049.-.

Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL)

effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base

dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato

applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni

singolo fondo.

Nel complesso – e riservato quanto ancora si dirà riguardo alla fattispecie

concreta – il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato

su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o

effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione

di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa

distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel

perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i

contribuenti.

Ai terreni confinanti con la collettrice (progressivi da 28 a 34) è toccato un

fattore interesse alquanto contenuto (0.25), rispetto agli altri terreni

inclusi nel comprensorio (0.75), poiché dichiaratamente non beneficiano

direttamente della strada di quartiere. Il relativo correttivo, che è funzione

dell’accessibilità ante opera, ne è logico corollario.

Il fattore distanza dipende invece, per definizione, dalla distanza tra il

fondo e l’opera: più la proprietà è vicina, più alto è il fattore.

La part. no. 3260 è attigua alla part. no. 3259; a cavallo dei due fondi è

stata costruita una casa di abitazione bifamiliare divisa verticalmente a metà

lungo il confine; la facciata principale è rivolta verso valle mentre l’accesso

comune è dato sul retro dalla coattiva al mapp. no. 3261. Alla prima è stato

conteggiato un fattore distanza 0.345 ed alla seconda 0.115. Da ciò la prima

constatazione che l’applicazione di coefficienti differenziati alle due

proprietà è difficilmente condivisibile dal momento che entrambe usano il

medesimo accesso e che la sola divisione verticale dello stabile di per sé

stessa non è un valido criterio distintivo: fosse stata orizzontale il

coefficiente avrebbe dovuto essere il medesimo.

Ma anche concedendo al mapp. no. 3259 lo statuto di fondo retrostante rispetto

alla strada collettrice e quindi ammettendo – invero a riluttanza – una diversa

ripartizione, emerge comunque un altro scarto evidente e cioè rispetto al

coefficiente applicato al mapp. no. 2602 (0.215), confinante con la coattiva,

che pure non è giustificabile se non dal solo fatto che i lavori sulla

collettrice sono terminati proprio all’altezza della coattiva. Pochi metri di

distanza non bastano, però, a creare uno squilibrio tanto marcato nei fattori

applicati.

In sostanza, per quanto riferito alla proprietà RI 1, il calcolo si rivela

discriminatorio mentre il mapp. no. 3259 ne risulta particolarmente favorito.

Ciò considerato il fattore distanza per il mapp. no. 3260 è ridotto a 0.215 per

analogia con il mapp. no. 2602 e quindi per motivi di parità di trattamento. Corretto

di conseguenza, il peso del mappale è 40.05575 ed il contributo arrotondato

ammonta a fr. 1'729.80.

5. L’addebito

della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della

soccombenza (art. 31 Lpamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della

consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 3260

è ridotto a fr. 1'729.80.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano

ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

- X__________

- RI 1

per il Tribunale di

espropriazione

la

presidente il

segretario

Margherita

De Morpurgo Quadri Armando

Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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