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Decisione

30.2004.91

imposizione di contributi di miglioria per opere costruttive eseguite su strade comunali

13 gennaio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

2.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada

collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la

strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale

edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli

interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare

la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr. relazione

tecnica e planimetrie al progetto).

Per quanto riferito alla strada di quartiere

il progetto, che include la posa delle infrastrutture, può essere suddiviso

idealmente in due tratti. Il primo copre una distanza di ca. 400 ml tra la

piazza e la sottostante curva a gomito e segue il tracciato della strada

esistente; qui i lavori sono consistiti principalmente in risanamenti e

sensibili allargamenti intesi ad uniformare il calibro come anche nella

sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo tratto, che si estende per

ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato costruito completamente a nuovo

e, formando una sorta di anello, si congiunge con la collettrice.

Quest’ultima, limitatamente al primo

tratto, è pure stata risanata ed ampliata in maniera percettibile e completata

con l’adeguamento degli imbocchi e dei raggi di curvatura.

Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito

indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una

migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere

offre specialmente ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati,

alcuni appartenenti al nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda

possibilità di accesso, in particolare dal piano, tanto più valida a fronte

dell’angustia di certi imbocchi. I fondi a valle, invece, grazie al

prolungamento del tracciato stradale sono stati urbanizzati ciò che ha creato

le premesse per la loro edificazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b,

77 cpv. 1 LALPT).

Il tutto secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente

decorosi.

La part. no. 2572 è posta all’inizio della strada di quartiere mentre la part.

no. 4706 confina con la collettrice. Considerato quanto sopra entrambi i fondi

hanno tratto un vantaggio dall’opera. Non va scordato, infatti, che il

vantaggio non è necessariamente subordinato all’esecuzione di un’opera di urbanizzazione

nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera

esistente (art. 3 cpv. 4 LCM). Un miglioramento è ravvisabile, in particolare,

nell’allargamento di una strada con il risanamento della pavimentazione e la

posa delle infrastrutture (cfr. Crespi, op. cit., p. 61-62, 67) poiché

comporta una circolazione più agevole e sicura, ottimizzando l’accessibilità al

fondo, e quindi adeguando la situazione viaria alla destinazione della zona. Ed

in quest’ottica il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM).

La prova del contrario non è stata fornita là dove uno stato di fatto

precedente ritenuto soggettivamente soddisfacente ma oggettivamente superato

non giustifica l’esonero dal contributo di miglioria che l’ente pubblico è

tenuto a prelevare (art. 1 cpv. 1 LCM) indipendentemente dalla propria

situazione finanziaria ed altrettanto indipendentemente da altri tributi –

quali sono i contributi di costruzione per opere di canalizzazione giusta la

LALIA – le cui modalità di prelievo e, prima ancora, i cui presupposti, non

hanno nulla a che vedere con la presente procedura.

E’ vero che, rispetto ad altri fondi, il

vantaggio per le proprietà RI 1 è meno marcato. Tale problematica, tuttavia, ha

attinenza non con l’assoggettamento bensì con il riparto dei contributi,

operazione nell’ambito della quale una ponderata applicazione di fattori di

correzione concorre ad adeguare il contributo a seconda delle caratteristiche

intrinseche dei fondi (cfr. art. 8 cpv. 3 LCM).

Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.

3. 3.1.

Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione

del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e,

per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la

facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo

giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano

del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono

nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma

restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto

(Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento

nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107

Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c.

4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè,

dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari

– assomma a fr. 472'099.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di

prelievo del 50%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari

a fr. 236'049.-.

Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL)

effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base

dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato

applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni

singolo fondo.

Nel complesso – e riservato quanto ancora si dirà riguardo alla fattispecie

concreta – il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato

su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o

effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione

di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa

distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel

perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i

contribuenti.

Mapp. no. 2572

Il fondo ha la particolarità di essere attribuito parzialmente al nucleo

(casa di abitazione al sub. A) e per il resto alla zona IN3. La circostanza è

stata evidenziata con l’applicazione di un fattore di correzione 0.8

all’immobile, identico a quello per il mapp. no. 2557, che distingue le due

sole proprietà del nucleo dagli altri contribuenti in ragione delle differenti

possibilità di sfruttamento (cfr. art. 8 cpv. 2 LCM).

Il fattore interesse 0.75, applicato al mapp. no. 2572, è stato riconosciuto

indistintamente a tutte le proprietà salvo ai progressivi da 28 a 34 cui è

toccato invece un fattore minore (0.25) poiché non beneficiano direttamente

della strada di quartiere essendo già serviti dalla collettrice. Il relativo

correttivo è dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera ma in una

certa misura considera anche la percorrenza della strada.

Il fattore distanza dipende invece, per definizione, dalla distanza tra il

fondo e l’opera: più la proprietà è vicina, più alto è il fattore.

Per quanto riguarda lo stabile al mapp. no. 2572, che presenta evidenti

analogie con l’antistante mapp. no. 2557, i coefficienti applicati tengono

conto delle circostante concrete ed in particolare della posizione che comporta

un interesse ridotto alla strada, rispetto ad altri fondi, evidenziato con il

più alto fattore di correzione (0.05). Altrettanto marcante è il fattore di

correzione distanza (0.4), peraltro più favorevole di quello riconosciuto al

mapp. no. 2557. Tutto sommato il conteggio non è quindi discriminatorio ed il

contributo di fr. 879.16 può essere confermato.

Un appunto va mosso invece al calcolo riferito alla superficie restante del

terreno, specie sulla base del confronto con la part. no. 2585. Infatti,

quest’ultima, ha ottenuto maggiori vantaggi ed usa un tratto di strada più

lungo per cui la differenza dev’essere accentuata portando il fattore di

correzione dell’interesse all’opera da 0.2 a 0.1. Per il resto il conteggio è

proporzionato. Corretto di conseguenza il peso è di 54.189 ed il contributo

arrotondato si riduce a fr. 2'340.10.

Mapp. no. 4706

Il fattore interesse (0.25) ed il suo correttivo (0.1) sono riflesso di una

valutazione del tutto paritaria, e dunque condivisibile, dei progressivi da 28

a 33 direttamente confinanti con la strada collettrice.

Lo stesso non può essere affermato, invece, per il fattore distanza là dove al

mapp. no. 2602 è stato applicato un coefficiente 0.215 mentre al mapp. no. 4706

è toccato un coefficiente 0.45. Infatti se si considera che le due proprietà

sono l’una antistante all’altra la differenza si rivela priva di fondamento.

Per confronti e nell’ottica del principio della parità di trattamento, è quindi

doveroso ridurre il coefficiente a 0.215. Il correttivo, in quanto favorevole

al ricorrente, va di contro confermato. Fatte le dovute correzioni, il peso è

di 21.0525 ed il contributo arrotondato si riduce a fr. 909.10.

4. L’addebito

della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della

soccombenza (art. 31 Lpamm.).

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza il contributo è così ridotto:

- per il mapp. no. 2572 SL 2) a fr. 2'340.10

- per il mapp. no. 4706 a fr. 909.10

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, con l’obbligo per il

Comune di rifondere al ricorrente fr. 500.- per ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

X__________, __________

-

RA 1

per il Tribunale di

espropriazione

la

presidente il

segretario

Margherita

De Morpurgo Quadri Armando

Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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