Lexipedia

Decisione

30.2004.92

imposizione di contributi di miglioria per opere costruttive eseguite su strade comunali

13 gennaio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

2.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano la strada

collettrice che costeggia il riale e porta al centro del paese, come pure la

strada di quartiere che dalla piazza centrale conduce alla zona residenziale

edificabile IN3 posta a valle del nucleo, entrambe previste dal PR. Gli

interventi sono finalizzati a perfezionare l’agibilità viaria e ad urbanizzare

la zona residenziale già servita provvisoriamente da una strada agricola (cfr. relazione

tecnica e planimetrie al progetto).

Per quanto riferito alla strada di quartiere il progetto, che include la posa

delle infrastrutture, può essere suddiviso idealmente in due tratti. Il primo

copre una distanza di ca. 400 ml tra la piazza e la sottostante curva a gomito

e segue il tracciato della strada esistente; qui i lavori sono consistiti

principalmente in risanamenti e sensibili allargamenti intesi ad uniformare il

calibro come anche nella sistemazione di imbocchi e delimitazioni. Il secondo

tratto, che si estende per ca. 200 ml dalla curva in poi, è invece stato

costruito completamente a nuovo e, formando una sorta di anello, si congiunge

con la collettrice.

Quest’ultima, limitatamente al primo tratto, è pure stata risanata ed ampliata

in maniera percettibile e completata con l’adeguamento degli imbocchi e dei

raggi di curvatura.

Ciò considerato, dal profilo della funzionalità, le opere hanno conferito

indubbi vantaggi alle proprietà site nella zona che si traducono in una

migliore agibilità e qualità di percorrenza. Inoltre la strada di quartiere

offre ai fondi confinanti a monte ed in parte già edificati, alcuni

appartenenti al nucleo ed altri alla zona IN3, una seconda e comoda possibilità

di accesso, specie dal piano, tanto più valida a fronte dell’angustia di certi

imbocchi. I fondi a valle, invece, grazie al prolungamento del tracciato

stradale sono stati urbanizzati ciò che ha creato le premesse per la loro

edificazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT).

Il tutto è stato eseguito secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed

esteticamente decorosi.

La part. 2585 si affaccia direttamente sulla strada di quartiere e, considerato

quanto sopra, ha tratto un vantaggio dall’opera. Non va scordato, infatti, che

il vantaggio non è necessariamente subordinato all’esecuzione di un’opera di urbanizzazione

nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera

esistente (art. 3 cpv. 4 LCM). Un miglioramento è ravvisabile, in particolare,

nell’allargamento di una strada con il risanamento della pavimentazione e la

posa delle infrastrutture (cfr. Crespi, op. cit., p. 61-62, 67) poiché

comporta una circolazione più agevole e sicura, ottimizzando l’accessibilità al

fondo, e quindi adeguando la situazione viaria alla destinazione della zona. Ed

in quest’ottica il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM).

La prova del contrario non è stata fornita là dove uno stato di fatto

precedente ritenuto soggettivamente soddisfacente ma oggettivamente superato

non giustifica l’esonero dal contributo di miglioria che l’ente pubblico è

tenuto a prelevare (art. 1 cpv. 1 LCM) indipendentemente dalla propria

situazione finanziaria ed altrettanto indipendentemente da altri tributi –

quali sono i contributi di costruzione per opere di canalizzazione giusta la

LALIA – le cui modalità di prelievo e, prima ancora, i cui presupposti, non

hanno nulla a che vedere con la presente procedura.

La situazione della part. 2585 ante opera è nota anche perché è stata

ampiamente discussa nel corso del sopralluogo esperito durante la procedura

espropriativa che ha preceduto l’accordo espropriativo poi stipulato

direttamente dalle parti (cfr. decreto di stralcio del 26.10.2001 inc. no.

EF/AP.134.549). All’epoca accessibile solo dal nucleo, l’unico imbocco

veicolare al fondo, e cioè verso il sub. e) ed il garage, già comportava una svolta a destra a gomito alquanto problematica per

la sensibile differenza di quota tra il terreno e la strada e per l’esiguità

dello spazio di manovra. Ad opera compiuta l’inconveniente non è stato

completamente rimosso – né avrebbe potuto esserlo – ma risulta comunque

corretto almeno per quanto lo consente il quadro generale del luogo tanto che

l’adito dal nucleo è facilitato e più sicuro; tra l’altro grazie, anche, al

muretto di sostegno costruito dal Comune su richiesta dello stesso

proprietario. Da rilevare inoltre è che la seconda possibilità di accesso ora

data dal basso con il nuovo tratto stradale, pur traducendosi in un percorso

più lungo, elimina del tutto l’handicap rappresentato dall’angolazione

dell’ingresso verso il fondo.

Detto questo, il vantaggio non è validamente contestabile lamentando asserite carenze

nella sistemazione dei manufatti di cinta poiché la censura non è pertinente

nell’ambito degli effetti che l’opera stradale ha avuto sulle proprietà

servite.

Quanto all’eventuale aggravio di immissioni foniche riconducibile ad un aumento

del traffico veicolare, si tratta di un disagio che chiunque abiti una zona

edificabile in fase di espansione deve sopportare: in altre parole esso non è

una conseguenza immediata dell’opera stradale bensì del quadro pianificatorio

locale che ha destinato quel settore del Comune all’edilizia privata. Per altro

verso, se, come sostiene il ricorrente, ai confinanti si è aggiunto un certo

traffico parassitario ciò dimostra che l’intervento ha indotto un concreto

miglioramento della situazione viaria.

Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.

3. 3.1.

Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione

del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e,

per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la

facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero

(cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro

con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono

nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma

restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto

(Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di

apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.

cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.

64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

3.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) – comprensiva, cioè,

dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari

– assomma a fr. 472'099.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di

prelievo del 50%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è pari

a fr. 236'049.-.

Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL)

effettiva dei fondi – ossia escluse le aree espropriate – e sulla base

dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato

applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni

singolo fondo.

Nel complesso il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è

fondato su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o

effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione

di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa

distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel

perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i

contribuenti.

I medesimi criteri sono stati applicati anche al mapp. no. 2585 per il quale da

un canto, i fattori sono riconducibili ai concreti vantaggi indotti dall’opera

e, d’altro canto, l’ammontare considerevole del contributo che ne è risultato è

proporzionale alla superficie del fondo che, con una SUL di 1238 mq, è il

secondo per estensione tra tutti i terreni inclusi nel comprensorio. E questa

circostanza ha un peso non indifferente sul calcolo del contributo.

Da ciò il fattore interesse massimo (0.75) che è pari a quello riconosciuto

indistintamente a tutti i terreni salvo ai progressivi da 28 a 34 cui è toccato

un fattore minore (0.25) poiché non beneficiano direttamente della strada di

quartiere essendo già serviti dalla collettrice. Il relativo correttivo è

dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera ma in una certa misura

considera anche la percorrenza della strada. In quest’ottica l’applicazione di

un coefficiente 0.3 pare giustificata non solo perché il fondo era già servito

dal vecchio tracciato stradale, ma anche per confronti con l’antistante mapp. no.

2583 che è situato in posizione analoga rispettivamente, facendo le debite

proporzioni, ad esempio con il mapp. no. 2628, cui è stato riconosciuto un

correttivo mediamente inferiore in ragione del maggior beneficio, oppure,

all’opposto, con il mapp. no. 2572 la cui posizione riduce il vantaggio.

Il fattore distanza dipende invece, per definizione, dalla distanza tra il

fondo e l’opera: più la proprietà è vicina, più alto è il fattore. Il

correttivo è funzione dell’accessibilità: più l’accesso è difficile, più basso

è l’indice.

In concreto pure il fattore distanza pare adeguato, sempre per confronto

soprattutto con il mapp. no. 2583, là dove risulta sensibilmente ridotto in

ragione dell’accesso posto in pendenza, mentre il correttivo è frutto di una

valutazione paritaria.

Di conseguenza, giacché il conteggio non è discriminatorio ma risponde

all’esigenza di proporzionalità ed equivalenza, merita di essere ratificato.

4. L’addebito

della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della

soccombenza (art. 31 Lpamm.).

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1980

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

X__________, __________

-

avv. RA 1

per il Tribunale di

espropriazione

la

presidente il

segretario

Margherita

De Morpurgo Quadri Armando

Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster