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Decisione

30.2004.93

imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione concernenti una nuova strada di quartiere

20 gennaio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi di miglioria e, più genericamente, i cosiddetti contributi di urbanizzazione

sono inclusi nel novero degli altri aggravi citati dalla normativa (cfr. Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 75; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, ad art. 649 no. 7; DTF

119 II 330 c. 7a, 404 c. 4).

3. 3.1. Giusta

l’art. 5 LCM sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o

di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un

vantaggio particolare (cpv. 1). Il contributo è dovuto dal titolare del diritto

alla data della pubblicazione del prospetto (cpv. 2).

La valutazione del gravame comporta quindi l’accertamento preliminare della

questione se i ricorrenti fossero individuabili come proprietari al momento

della pubblicazione del prospetto, requisito di ordine formale che la normativa

pone quale condizione imprescindibile all’assoggettamento. L’indagine si fonda

sulle risultanze del registro fondiario, peraltro facilmente verificabili per

la pubblicità conferita al registro (art. 970 cpv. 1 CC).

3.2. I dati ufficialmente inventariati attestano che il mapp. no. 4698 è stato

acquistato nel 1995 in comproprietà ed in ragione di ½ ciascuno da RI 1 (quota

A) e RI 2 (quota B) RI 2 (iscr. a RF il 7.7.1995 al d.g. 1283).

Nel 2002 la quota A è stata donata a __________ __________; il trapasso è stato

iscritto a RF il 24.4.2002 (d.g. 772).

Nel 2004, infine, sciolta la comproprietà (iscr. a RF il 29.9.2004 al d.g.

1931), i contigui mapp. no. 100, 102 e 4698 sono stati riuniti nel nuovo mapp. no.

100 appartenente alla stessa __________ __________ (iscr. a RF il 20.10.2004 al

d.g 2104).

3.3. In concreto il prospetto dei contributi è stato pubblicato dall’1°.7 al

30.7.2002.

RI 2, che allora era ancora comproprietario del fondo, è soggetto imponibile

giusta l’art. 5 LCM e risponde del contributo in ragione di ½ ossia per fr.

6'226.47.

Viceversa RI 1 già non era più titolare del diritto avendo ceduto la sua quota

parte a __________ __________ pochi mesi prima. Pertanto nemmeno è

assoggettabile al contributo di miglioria. Non occorre, peraltro, esaminare i

termini dell’atto di donazione ed in particolare se il donatore si sia reso

garante di eventuali tributi futuri: infatti, poiché il debito del contributo è

personale, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe

essere opposta ai ricorrenti (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an

Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für

Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).

Di conseguenza per quanto riferito alla quota parte di RI 1 il contributo

dev’essere annullato poiché non è soggetto imponibile.

4. 4.1. I

difetti procedurali censurati nel ricorso sono ascritti innanzitutto agli atti

pianificatori ed al progetto. In sostanza l’approvazione del Tribunale di espropriazione

si riferirebbe ad un progetto anteriore a quello effettivamente eseguito e

quest’ultimo sarebbe frutto di una variante di poco conto affetta da vizi

formali tali da impedire ai proprietari di tutelare i propri diritti.

Tali argomenti, tuttavia, oltre ad essere manifestamente infondati, non hanno

alcuna rilevanza per il giudizio; le considerazioni che seguono sono quindi

dettate da mero scrupolo di motivazione.

4.2. Il tracciato della strada di servizio a Nord-Ovest di P__________ è stato

approvato dal Consiglio di Stato il 16.2.1993. Denominata C7, la strada doveva

fungere da collegamento tra le strade C2 e C4 attraverso la zona edificabile R3

ed era affiancata da un posteggio (cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 1186 p.

22 ed estratto del piano viario nell’inc. EF/AP.00.569 richiamato).

In esito ad una successiva valutazione dei costi e dello stato di

urbanizzazione locale, il Municipio ha ridotto la lunghezza della strada C7

limitandola ad una sessantina di metri e quindi rinunciando ad eseguire sia il

collegamento che il posteggio. Proposta nelle forme della modifica di poco conto

del PR, la variante ha ottenuto il preavviso favorevole del Dipartimento del

territorio in data 4.2.2002, è stata pubblicata dal 12.2 al 14.3.2002 ed è

cresciuta incontestata in giudicato (art. 15 cpv. 2 RLALPT; cfr. documentazione

agli atti).

Il progetto definitivo approvato dal Tribunale di espropriazione il 22.5.2000

ha di fatto anticipato la variante. L’opera effettivamente eseguita per la

quale sono percepiti contributi di miglioria, ne è riflesso speculare e

rispetta le risoluzioni del legislativo comunale del 15.4.1996 (MM 744 del

febbraio 1996) e del 20.12.1999 (MM 804 del novembre 1999).

Con ciò il Comune ha rispettato le normative vigenti in tema di modifiche di

poco conto (art. 41 LALPT, 14 e 15 RLALPT) e di opere stradali comunali (art.

32 e 33 Lstr.), specie il diritto di essere sentito di eventuali interessati,

per cui non è ravvisabile alcun difetto procedurale. Né la modifica

pianificatoria né il progetto definitivo sono stati impugnati nei termini di

pubblicazione. E certamente non è questa la sede per tentare di rimetterne in

discussione le modalità ed i contenuti.

Detto questo, sono due gli argomenti sollevati nel ricorso. Innanzitutto, con

rinvio al doc. B, è contestata la precarietà degli strumenti pianificatori

comunali che, si afferma, sarebbe stata verificata dal Dipartimento cantonale

competente. Sennonché il plico doc. B non dà alcun riscontro di quest’asserita

precarietà ritenuto che l’unico scritto accluso del Dipartimento del territorio

del 4.2.2002 non è altro che il preavviso favorevole alla nota modifica di poco

conto con la sollecitazione a procedere ad una revisione generale del PR;

l’appunto è quindi privo di rilevanza. Il secondo rimprovero mosso al Comune è

di aver omesso l’invio dell’avviso personale ai proprietari interessati

prescritto dalla legge: censura che è del tutto priva di fondamento ritenuto

che non esiste alcun disposto legale che sancisca l’obbligatorietà dell’avviso

(cfr. art. 41 LALPT, 14 e 15 RLALPT).

Sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque pretestuoso.

4.3. Con riferimento alla procedura d’imposizione in oggetto un ulteriore vizio

formale sarebbe rinvenibile nel prospetto dei contributi in quanto privo degli

elementi di calcolo.

A corollario dei MM e delle conseguenti risoluzioni del legislativo sul piano

di finanziamento e la percentuale imponibile (cfr. consid. 1.1) – peraltro

accessibili al pubblico al più tardi dalla loro affissione all’albo comunale e

che non sono stati impugnati – gli atti pubblicati constano in particolare:

- di una relazione tecnica con preventivo di costo accompagnata dalle

planimetrie dell’opera

- di una scheda preventivo/consuntivo

- di una “tabella elementi di calcolo per contributi di miglioria” indicante il

costo, la percentuale imponibile (con rinvio specifico al relativo MM) ed il

peso totale dei mappali

- una scheda globale di calcolo comprensiva da un canto dell’elenco dei 4 fondi

imposti, dei fattori applicati e dei singoli contributi e, d’altro canto, della

spiegazione del metodo di calcolo applicato

- le schede dettagliate di conteggio per ognuno dei fondi

Nell’ottica del principio della trasparenza e del diritto di essere sentito,

tali elementi sono ampiamente sufficienti e chiari quanto basta affinché un

proprietario possa prendere coscienza dei criteri d’imposizione.

Anche su questo appunto il ricorso si rivela quindi pretestuoso.

5. 5.1. Affinché

sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art.

1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a

carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore

del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio

concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua

imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des

Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,

Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

op. cit., p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT

I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi,

op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,

1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

5.2. L’intervento stradale soggetto a contributi di miglioria si configura come

opera di urbanizzazione particolare poiché attua il raccordo di alcuni fondi ad

uno dei rami principali degli impianti di urbanizzazione esistenti (cfr. art. 3

cpv. 3 LCM). Più particolarmente i lavori sono consistiti, previa preparazione

del sottofondo, nella costruzione di una nuova strada asfaltata, lunga ml 64 e

larga ml 3.50, completata con la posa di canalizzazioni e condotte elettriche e

collegata perpendicolarmente con la strada C2 e le sue infrastrutture (cfr. relazione

tecnica e planimetrie al progetto). Il tutto secondo un progetto che non solo

risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente decorosi, ma

che pure ha creato le premesse per l’edificazione dei fondi serviti e quindi

per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67

cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT). Il vantaggio particolare è quindi presunto

(art. 4 cpv. 1 let. a LCM).

Nel ricorso si sostiene che la part. no. 4698 era già dotata di un accesso più

che sufficiente dalla contigua part. no. 100 per cui non avrebbe tratto alcun

vantaggio particolare dalla costruzione della strada. L’argomento, tuttavia,

non è invalidante: non solo perché non risulta che la part. no. 4698 fosse

beneficiaria di un diritto di passo sulla part. no. 100, ma soprattutto perché,

quand’anche una servitù fosse esistita questa non poteva assurgere a garanzia

assoluta di accessibilità, specie considerando l’ipotesi della vendita a terzi

della stessa part. no. 100. Inoltre il passaggio era disagevole in ragione

degli edifici presenti su quel fondo con la conseguenza che l’eventuale

edificazione del mapp. no. 4698 sarebbe risultata quantomeno problematica in

termini di accessibilità oltre che di allacciamento alle infrastrutture.

In quest’ottica è innegabile che le ripercussioni dell’opera sono state

considerevoli e rivalutanti laddove, convenientemente urbanizzata da un’opera

pubblica e tolto l’inconveniente del transito attraverso un altro fondo, la

proprietà si è vista fornita di tutte le prerogative di un buon terreno

edilizio.

La situazione attuale riconducibile all’unione dei fondi disposta nel 2004, non

ha rilevanza poiché il vantaggio dev’essere accertato retrospettivamente alla

data di pubblicazione del prospetto.

Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.

6. 6.1. Giusta

l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del

vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per

i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la

facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo

giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano

del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono

nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma

restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto

(Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di

apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.

cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di

espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei

singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i

fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio

cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.

64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

6.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) esposta a consuntivo

– comprensiva, cioè, dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto

dei sedimi necessari – assomma a fr. 95'235.30.-. Di conseguenza, tenuto conto

della percentuale di prelievo del 70%, la quota imponibile a carico dei privati

(art. 7 LCM) è di fr. 66’664.-.

Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL)

effettiva dei fondi, di un indice di sfruttamento 0.6 parificato poiché i

terreni appartengono alla medesima zona di PR, e sulla base dell’interesse

all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato applicato un

fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni singolo

fondo.

Nel complesso il metodo di calcolo rispetta la situazione concreta e giunge a

risultati ragionevoli. Infatti è fondato su parametri di riparto realistici

quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie

di zona e l’effettiva situazione di ciascuna particella, grazie ai quali è

stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità

dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare

condizioni di parità a tutti i contribuenti.

I medesimi criteri sono stati applicati anche al mapp. no. 4698 per il quale da

un canto, i fattori sono riconducibili ai concreti vantaggi indotti dall’opera

e, d’altro canto, l’ammontare del contributo è proporzionale alla superficie

del fondo, quest’ultima riflettendosi ovviamente sul calcolo del contributo

(cfr. mapp. no. 1565).

Da ciò il fattore interesse (1) che è stato riconosciuto indistintamente a

tutti i terreni confinanti con la strada. Il relativo fattore di correzione è

dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera e sotto questo profilo

il paragone suggerito nel ricorso con il mapp. no. 1565 certamente non regge

così come non sussiste disparità di trattamento. Infatti il mapp. no. 1565,

limitatamente ad una superficie ridotta, ha beneficiato di un correttivo (0.7)

poiché era già servito dalla strada C2; il medesimo ragionamento è valso per il

mapp. no. 1145 siccome già accessibili dalla strada al mapp. no. 440. Viceversa

il mapp. no. 4698, come anche il mapp. no. 111, erano privi di accesso diretto

e sono stati urbanizzati a nuovo; di conseguenza avendo tratto il massimo

vantaggio dall’opera rispetto agli altri fondi inclusi nel perimetro, l’ipotesi

di un correttivo non poteva che essere esclusa.

Con il fattore distanza il vantaggio è stato differenziato in base alla

superficie del fondo. Il fattore 1 è determinato dalla contiguità all’opera e

colpisce i fondi per una profondità di ca. 20 m dal bordo stradale fissata con

il tracciamento di una linea ideale (ai fini edificatori) che corre parallela

alla strada; al terreno situato al di là della linea è toccato invece un

fattore 0.8 in quanto meno favorito. Non sono stati applicati correttivi poiché

non esistono differenza di quota tra la strada ed i terreni.

Tutto ciò considerato il conteggio del contributo risponde quindi all’esigenza

di proporzionalità ed equivalenza e merita di essere ratificato.

7. L’addebito

della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della

soccombenza (art. 31 Lpamm.).

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. E’ dichiarato il non assoggettamento di RI 1 al pagamento del contributo

di miglioria. Di conseguenza limitatamente alla sua quota parte di fr. 6'226.47

il contributo è annullato.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, con l’obbligo per il

Comune di versare ai ricorrenti fr. 600.- per ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

X__________

-

RA 1

per il Tribunale di espropriazione

la

presidente il

segretario

Margherita

De Morpurgo Quadri Armando

Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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