30.2004.94
importi versati da una ditta al proprio collaboratore costituiscono salario derivante da attività dipendente su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali
25 luglio 2005Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2004.94
Data decisione, Autorità:
25.07.2005, TCA
Titolo:
importi versati da una ditta al proprio collaboratore costituiscono salario derivante da attività dipendente su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali
CONTRIBUTI
LAVORATORE DIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
art. 5 LAVS
art. 9 LAVS
art. 12 LAVS
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.94
cr
Lugano
25 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
ottobre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. A
seguito del controllo del conteggio dei salari relativo al periodo 1° gennaio
2000-31 dicembre 2003 presso l’RI 1, la Cassa CO 1 di __________ ha effettuato
delle riprese per complessivi fr. 120’933 (cfr. all. 2a).
B. Ritenendo
tali retribuzioni come provento di attività lucrativa dipendente, con decisione
su tassazione d’ufficio del 10 settembre 2004 la Cassa ha fissato in fr. 18'436.25
- già comprensivi degli interessi di mora - i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
dovuti per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 dall’RI 1 (cfr. all. 2). Parallela
comunicazione è stata data al collaboratore il 10 settembre 2004 informandolo
del fatto che il contributo a carico del "salariato è di CHF 7'655.35"
ma con il rilievo che "i contributi paritetici complessivi sono chiesti al
datore di lavoro" (cfr. doc. XI 5b).
C. L’RI
1, rappresentata dall’Avv. RA 1, si è tempestivamente opposta alla decisione
rilevando che il signor __________ si occupa della gestione degli appalti che
egli stesso acquisisce per l’RI 1, lavora prevalentemente sui cantieri e nei
locali in cui gestisce la sua azienda agricola, fornisce le sue attrezzature
(trattore, escavatore, trapano “Cobra” e furgoni), senza rapporto di
subordinazione e senza nessun obbligo di presenza (cfr. all. 1).
La
Cassa, con decisione su opposizione del 25 ottobre 2004, ha confermato le
riprese effettuate (cfr. doc. A1).
D. Contro
la stessa l’RI 1, sempre rappresentata dall’Avv. RA 1, è tempestivamente insorta
con ricorso del 25 novembre 2004, postulando l'annullamento del provvedimento
della Cassa e ribadendo le motivazioni già espresse in sede di opposizione
(cfr. doc. I).
Nella
risposta del 3 gennaio 2005 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso,
rilevando in particolare che il signor __________ è il direttore dell’RI 1, non
si assume personalmente un rischio economico per l’attività svolta a favore
della ditta, che gli versa degli importi mensili per l’esecuzione del lavoro e
non agendo a proprio nome e per proprio conto, non si assume nemmeno nessun
rischio d’incasso (cfr. doc. III).
Al
ricorrente è stata concessa la facoltà di ulteriormente esprimersi e di
domandare l'acquisizione di nuovi mezzi di prova.
Pendente
causa questo Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in
seguito.
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore
al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR
2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3
pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della
decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N,
consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di
fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01;
STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003
nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U
129/02, consid. 1.3, pag. 3).
Per contro, le norme procedurali,
in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR
2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360
consid. 4a).
In concreto la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ricorrente per un periodo sia antecedente il 31
dicembre 2002 (per gli anni 2000-2002) sia posteriore (per l’anno 2003), mentre
le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso
del 2004.
Per cui, mentre per
quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto riguarda la
fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per gli anni compresi fra il 2000
e il 2002 ed i disposti LAVS validi dal 1° gennaio 2003 per l’ultimo anno
revisionato dalla Cassa.
3. Il
TCA è chiamato a decidere se gli importi versati dalla società a __________ nel
2002 e nel 2003 debbano essere considerati salari derivanti da un'attività
dipendente oppure se gli stessi vadano ritenuti quale provento dell’attività
indipendente. Da ciò dipende infatti la classificazione della società quale
datore di lavoro dell'assicurato. Se essa risulterà come tale, occorrerà
riprendere, a titolo di salario, gli importi versati al dipendente.
A
norma dell'art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di
un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza
d'altri".
Per
quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni
delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante
un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS,
elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a
titolo dipendente o indipendente.
In
particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a
motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC
1986, pag. 650).
Di principio si deve
ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti,
rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o
l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di
dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio
economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne
assume la responsabilità.
Questi principi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza
dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del
18 settembre 2000 in re F. M., H 59/00).
4. Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169)
Fatti
i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:
investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali
propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,
indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono
sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120
consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è
l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la
situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di
lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro
un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR
VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique
VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione
e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla
determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione
giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno
2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire
des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).
In una recente sentenza, il TFA ha
precisato:
" Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification
fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes,
qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques
(ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application
du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter
sans nécessité de l'appreciation fiscale."
(Pratique
VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).
5. Il
TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o
indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione
avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o
nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente
confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo
la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di
lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere
escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione
come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio
1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57;
cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Per
questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come
salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per
ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique
VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
6. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro
chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta
l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i
datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella
loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente
assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i
contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite
dal diritto delle genti (cpv. 3).
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI,
op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
7. Ai
fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.
Interpellato
dal TCA (cfr. doc. VII), __________ ha affermato che “nel 2002 quando ho
abbandonato il lavoro a tempo pieno presso la __________ per dedicarmi
all’attività prevalentemente agricola, mi fu chiesto di gestire alcune ore all’RI
1 di __________.” Egli ha poi aggiunto che “all’inizio era prevista una
gestione che mi avrebbe occupato per qualche ora settimanale per il
coordinamento del lavoro di acquisizione e la preparazione della persona
responsabile che in seguito avrebbe dovuto proseguire come direttore. Dopo 3-4
mesi però questa persona ha lasciato l’azienda e le poche ore che mi erano state
chieste sono aumentate notevolmente." (cfr. doc. VI).
A
proposito della libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "dall’RI
1 non ricevevo alcuna direttiva, ho dovuto cercare di formare un nuovo operaio
già presente nell’azienda per alleggerire, almeno in parte, i miei compiti
divenuti insopportabili a causa degli impegni presso la mia azienda agricola.
Non vi è mai stato un orario fisso ma venivo interpellato quando c’erano dei
problemi da risolvere. Questa situazione si era creata in precedenza poiché,
facendo parte del consiglio direttivo in qualità di volontario, vedendo
l’azienda vicina al fallimento come unico indipendente potevo mettere a
disposizione un po’ del mio tempo". (cfr. doc. VI).
Quanto
alla fatturazione del lavoro svolto egli ha indicato che “all’inizio non
potevo fatturare nessuna ora in quanto a fine mese si faceva fatica a fare le
paghe degli operai. Il resto del consiglio direttivo mi propose un compenso che
dovevo valutare in base a tutte le mie spese assicurative e si aggirava sui fr.
42 all’ora. I soldi, in base alla tariffa, mi venivano versati a dipendenza di
quanta liquidità rimaneva in cassa con l’aggiunta di un’eventuale percentuale a
fine anno qualora vi fossero stati degli utili (però non si sono mai potuti prelevare
in quanto i debiti sono ancora troppo elevati).” (cfr. doc. VI).
Circa
i macchinari o gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che
"la situazione dei macchinari dell’azienda purtroppo rispecchiava quella
dell’azienda stessa e per questo motivo ho dovuto mettere a disposizione buona
parte dei miei privati (quali un trattore, un packerino, dei perforatori, dei
paranchi, ecc.) senza finora poter ricavare i soldi dell’affitto di questi
attrezzi. Queste spese, infatti, figurano nei transitori passivi dell’RI 1.”
(cfr. doc. VI). Egli ha affermato inoltre per quanto riguarda suoi
investimenti che "avendo a disposizione i miei macchinari mi sono
restati a carico solamente i costi di manutenzione e le rotture causate dagli
operai." (cfr. doc. VI).
Egli
ha poi aggiunto che "non vi è mai stato nessun contratto né mandato in
quanto l’azienda era vicina al fallimento e si è cercato di proseguire
l’attività, giorno per giorno, a dipendenza dei creditori che avrebbero
eventualmente potuto farci chiudere in caso di precetti esecutivi e richieste
impellenti".
Alla
domanda se nel biennio 2002/2003 egli avesse esercitato la stessa attività
svolta per il ricorrente anche per altre società o persone, il signor __________
ha risposto che “non era il mio scopo in quanto la mia attività prevista nel
momento in cui ho lasciato la __________ era quella di dedicarmi
all’agricoltura e ai progetti ad essa legati a __________.” (cfr. doc. VI).
Infine, alla domanda
se nel biennio 2002/2003 egli avesse svolto altre attività per altre società o
persone, egli ha osservato che “ho svolto delle attività come sopraccitato a
titolo di completo volontariato presso l’__________ per la preparazione di
progetti sempre legati all’agricoltura.” (cfr. doc. VI).
Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è
riconfermata nella sua risposta di causa del 3 gennaio 2005, ribadendo che il
signor __________ svolge la funzione di direttore dell’RI 1 (cfr. doc. XI). La
ricorrente, da parte sua, ha indicato di non avere particolari osservazioni da
presentare (cfr. doc. X).
8. Dai
documenti agli atti emerge che l'attività esercitata dal signor __________ per la
ricorrente nel 2002-2003 era di tipo dipendente.
Innanzitutto
la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la ricorrente durante parte
del 2002 e durante tutto il 2003 __________ ha pure svolto la sua attività
agricola in maniera indipendente non è decisiva, nella misura in cui,
come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato
distintamente ed indipendentemente dagli altri.
Va infatti rammentato
che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed
indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in
condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona
(DTF 105 V 113).
In particolare, nel caso di specie la
qualifica di dipendente presso la ricorrente non mette in discussione lo
statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti nell’ambito
dell’agricoltura.
Come emerge dalle risposte di __________,
nel biennio 2002/2003 l'assicurato ha svolto le proprie
funzioni in modo preponderante per la ditta ricorrente, lavorando quasi
esclusivamente per la ricorrente.
Egli ha infatti posto fine alla sua
attività dipendente presso la __________ a partire dal mese di aprile 2002 per
svolgere a tempo pieno l’attività di contadino, attività che era già svolta in
precedenza in ambito familiare come attività principale. Nello stesso periodo,
il signor __________ ha pure accettato di gestire l’RI 1 di __________. Dal
registro di commercio di __________ emerge che la __________) ha istituito l’RI
1 - di cui il signor __________ risulta essere il direttore - il cui scopo è “l’aiuto
ai Patriziati e ai proprietari di boschi per la gestione del patrimonio
forestale e del territorio in genere, l’esecuzione di opere forestali, l’esecuzione
di servizi di interesse valligiano segnatamente la sistemazione manutenzione
dei sentieri, l’esecuzione delle opere di miglioria o aiuto aziendale agricolo,
come pure servizi particolari per Comuni ed altri enti operanti in Valle, la
raccolta, la trasformazione e la commercializzazione del legname e l’esecuzione
di lavori per terzi, con lo scopo principale dell’autofinanziamento” (cfr.
doc. IX 3).
In sede ricorsuale il rappresentante
dell’RI 1 ha rilevato che la qualifica di direttore attribuita al signor __________,
con diritto di firma collettiva a due, è dovuta ad una questione di praticità,
per potergli permettere di sottoscrivere le offerte relative ai lavori da lui
stesso acquisiti.
Al riguardo, come correttamente
rilevato dalla Cassa, le direttive sul salario determinante nell'AVS/AI
e nell'IPG, marginali 2028 e 2030, prevedono che la funzione di
direttore deve essere considerata attività salariata:
"
(...)
2028 Le retribuzioni versate a un
assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del salario
determinante, ad eccezione del caso citato nel N. 2035.
2030 Gli organi delle persone
giuridiche sono in particolare i membri dell’amministrazione (come i membri del
consiglio d’amministrazione delle società anonime) e i terzi a cui è stata
trasferita totalmente o parzialmente la gestione o la rappresentanza della
società (come i direttori), i membri del comitato di associazioni, i membri del
consiglio di fondazione e i membri degli organi di controllo.”
Dagli atti risulta che buona parte
delle entrate del signor __________ proveniva dalla ditta ricorrente.
Dalle risposte fornite dall'interessato
emerge che, nel periodo 2002-2003 la ricorrente era per il signor __________ la
committente principale, va quindi ammesso un rapporto di dipendenza economica.
I compensi versati dalla
ricorrente al collaboratore nel periodo 2002-2003 erano come detto importanti.
Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la
ditta era intensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno
dell'assicurato.
Dalla
documentazione prodotta dalla Cassa (cfr. doc. XI 4 e XI 5), emerge che il
signor __________ ha fatturato regolarmente ogni mese, a partire da aprile
2002, le proprie prestazioni all’RI 1 di __________, in ragione di fr. 42
all’ora. Egli non ha agito quindi come lavoratore indipendente in proprio nome
e per se stesso, ma per conto della società datrice di lavoro. L'assicurato non
sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese (salvo quanto
riferito per i macchinari) e percependo dall’RI 1 il suo salario fisso orario senza
incassare dai clienti finali il valore delle sue prestazioni.
Inoltre, va osservato
che a completazione e precisazione di quanto affermato dal signor __________
nelle sue risposte ai quesiti posti dal TCA, con riferimento in particolare all'orario
fisso di lavoro (cfr. doc. VI), dagli atti emerge che __________ ha allestito
regolarmente, mese per mese, da aprile 2002 a dicembre 2002 e poi per tutto il
2003, delle fatture indirizzate all’RI 1 di __________ con cifre consistenti,
ciò che dimostra la regolarità, l’importanza e l’intensità dei rapporti
lavorativi.
Secondo quanto esposto
in sede ricorsuale, inoltre, __________ avrebbe prestato la sua opera
prevalentemente sui cantieri e nei locali in cui egli gestisce la sua azienda
agricola, ricevendo dall’RI 1 un importo forfetario di fr. 400 per l’utilizzo
del natel e dei propri locali.
Infine, occorre
rilevare che, come indicato dal rappresentante della ricorrente, non vi era un
contratto scritto tra l’RI 1 e il signor __________, ma unicamente un accordo
orale, adeguato e rinnovato periodicamente in funzione delle disponibilità di
tempo e della mole di lavoro, che poteva venire disdetto da entrambe le parti
alla fine di ogni lavoro.
Ne segue che l'unico
elemento a favore di un'attività indipendente, ossia l'investimento per
l'acquisto di un trattore, un packerino, dei perforatori e dei paranchi, messi
a disposizione, dietro versamento di un affitto, dell’RI 1, non è decisivo alla
luce della netta predominanza delle caratteristiche dell'attività dipendente.
Va rilevato inoltre che tali acquisti erano necessari per la sua attività
agricola e che egli li ha messi a disposizione dell’RI 1, la quale ne pagava il
noleggio. Dalla descrizione eseguita dal collaboratore della sua attività
emerge la sostanziale figura di direttore operativo dell'RI 1 da parte del
signor __________, acquisitore di lavori, formatore, operatore ed
amministratore.
Per quanto concerne
l'iscrizione del signor __________ come indipendente, come da lui segnalato nello
scritto 27 giugno 2005 (cfr. doc. VI), va rammentato che un assicurato
qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche
un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA
del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique
VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).
Alla
luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano
concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione
sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra
parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al
TCA, fatturava direttamente all’RI 1 e non al destinatario finale del suo
lavoro (cfr. doc. VIII).
Questi elementi
permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato
unicamente sopportato dalla ditta ricorrente.
La qualifica del
signor __________ come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi
percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro
deve pagare i relativi contributi sociali.
9. Nello
scritto 27 giugno 2005 indirizzato al TCA __________ ha rilevato di essere
indipendente dal 2002 (cfr. doc. VI).
Il
TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui
i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente
cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del
riesame o della revisione processuale.
Se
non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto
per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata
liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.
Se
la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle
quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non
ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già
considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati
i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto
contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da
decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127
pag. 185).
Va
inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:
" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut
toutefois prendre garde à
ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une
décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision
se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable
est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour
les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives
aux cotisations personnelles."
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il
cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso.
Kieser,
in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota
30, a proposito dell'art. 53 cp.v 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt
bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben
SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter
Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger
frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen
(insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen
(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht,
ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine
Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger
nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert
wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter
eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung
nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem
Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden
Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art.
61 Rz. 76). Allerdings
ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im
Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV
Nr. 20)."
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle
assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è
pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua
rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid.
2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).
Va
qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass
die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf
die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Considerandi
2.
Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen
(Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass
präsentierte."
(STFA
del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative.
Per
analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o
nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente
(cfr. DTF 126 V 42).
Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento
dell'attività svolta per la ditta ricorrente è già stato oggetto di decisione
definitiva da parte della Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione
dei contributi dovuti da __________ nello svolgimento della sua attività
indipendente e, in caso di risposta affermativa, se un riesame o una revisione
delle decisioni si giustifica.
Il
TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato
che il dipendente della ricorrente è affiliato anche quale indipendente,
dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza
di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe,
nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una
revisione o un riesame sono dati oppure no.
In
concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi
a __________ sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di
contributi come indipendente (cfr. doc. XIV).
La Cassa, in data 13
luglio 2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che __________ ha già
pagato i contributi quale indipendente solo per l’anno 2002 (cfr. doc. XV).
Il TCA constata dunque
che quando sono stati fissati i contributi come dipendente per il 2002 – a
seguito del rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente
ricorso - i redditi del 2002 del collaboratore della società ricorrente erano
già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/AI/IPG per l'attività
d'indipendente.
La Cassa CO 1 ha
comunque agito in conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero
riconsiderare entro cinque anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione
dei contributi; in specie quella emanata nei confronti di __________ quale
indipendente. Non v'è stata così alcuna violazione del principio della non
retroattività delle leggi.
In concreto, l’RI 1 ha
considerato __________ quale libero professionista. Di conseguenza, essa non ha
trattenuto, e di riflesso riversato alla competente Cassa di compensazione, i
contributi paritetici di una persona che lavora alle dipendenze di un'altra.
Come visto in
precedenza (cfr. consid. 8), invece, per gli importi conseguiti da __________ con
il lavoro effettuato per la citata società, l'interessato doveva essere
classificato quale persona esercitante un'attività lucrativa salariata.
Pertanto, per il 2002,
sono dati i presupposti dell'errore da parte della Cassa di compensazione nel
calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e
dell'importanza della ripresa in esame (fr. 48'242), per cui l'amministrazione
era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la tassazione
d'ufficio del 10 settembre 2004 impugnata dalla ditta ricorrente.
A
__________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4
e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).
10.
Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per
quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di
contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi
è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni
mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e
riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4.- Per quanto
attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene
comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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