Lexipedia

Decisione

30.2004.94

importi versati da una ditta al proprio collaboratore costituiscono salario derivante da attività dipendente su cui il datore di lavoro deve pagare i relativi contributi sociali

25 luglio 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:

investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali

propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,

indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono

sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120

consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è

l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la

situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di

lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro

un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,

durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR

VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).

Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la

necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di

una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique

VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione

e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno

2000 in re A. G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire

des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS).

In una recente sentenza, il TFA ha

precisato:

" Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification

fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes,

qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques

(ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application

du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter

sans nécessité de l'appreciation fiscale."

(Pratique

VSI 2001 pag. 55, in particolare pag. 63).

5. Il

TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta perso­nale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affilia­zione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo

la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di

lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere

escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione

come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio

1989 nella causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl, 30.2001.57;

cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Per

questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come

salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per

ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique

VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

6. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro

chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta

l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i

datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella

loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente

assicurato (cpv. 2). E' riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i

contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite

dal diritto delle genti (cpv. 3).

Il datore di lavoro è

la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una

situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di

lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.

1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS

qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato

o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la

persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

7. Ai

fini di chiarire la fattispecie il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti.

Interpellato

dal TCA (cfr. doc. VII), __________ ha affermato che “nel 2002 quando ho

abbandonato il lavoro a tempo pieno presso la __________ per dedicarmi

all’attività prevalentemente agricola, mi fu chiesto di gestire alcune ore all’RI

1 di __________.” Egli ha poi aggiunto che “all’inizio era prevista una

gestione che mi avrebbe occupato per qualche ora settimanale per il

coordinamento del lavoro di acquisizione e la preparazione della persona

responsabile che in seguito avrebbe dovuto proseguire come direttore. Dopo 3-4

mesi però questa persona ha lasciato l’azienda e le poche ore che mi erano state

chieste sono aumentate notevolmente." (cfr. doc. VI).

A

proposito della libertà nell'organizzarsi egli ha affermato che "dall’RI

1 non ricevevo alcuna direttiva, ho dovuto cercare di formare un nuovo operaio

già presente nell’azienda per alleggerire, almeno in parte, i miei compiti

divenuti insopportabili a causa degli impegni presso la mia azienda agricola.

Non vi è mai stato un orario fisso ma venivo interpellato quando c’erano dei

problemi da risolvere. Questa situazione si era creata in precedenza poiché,

facendo parte del consiglio direttivo in qualità di volontario, vedendo

l’azienda vicina al fallimento come unico indipendente potevo mettere a

disposizione un po’ del mio tempo". (cfr. doc. VI).

Quanto

alla fatturazione del lavoro svolto egli ha indicato che “all’inizio non

potevo fatturare nessuna ora in quanto a fine mese si faceva fatica a fare le

paghe degli operai. Il resto del consiglio direttivo mi propose un compenso che

dovevo valutare in base a tutte le mie spese assicurative e si aggirava sui fr.

42 all’ora. I soldi, in base alla tariffa, mi venivano versati a dipendenza di

quanta liquidità rimaneva in cassa con l’aggiunta di un’eventuale percentuale a

fine anno qualora vi fossero stati degli utili (però non si sono mai potuti prelevare

in quanto i debiti sono ancora troppo elevati).” (cfr. doc. VI).

Circa

i macchinari o gli strumenti di lavoro utilizzati l'assicurato ha precisato che

"la situazione dei macchinari dell’azienda purtroppo rispecchiava quella

dell’azienda stessa e per questo motivo ho dovuto mettere a disposizione buona

parte dei miei privati (quali un trattore, un packerino, dei perforatori, dei

paranchi, ecc.) senza finora poter ricavare i soldi dell’affitto di questi

attrezzi. Queste spese, infatti, figurano nei transitori passivi dell’RI 1.”

(cfr. doc. VI). Egli ha affermato inoltre per quanto riguarda suoi

investimenti che "avendo a disposizione i miei macchinari mi sono

restati a carico solamente i costi di manutenzione e le rotture causate dagli

operai." (cfr. doc. VI).

Egli

ha poi aggiunto che "non vi è mai stato nessun contratto né mandato in

quanto l’azienda era vicina al fallimento e si è cercato di proseguire

l’attività, giorno per giorno, a dipendenza dei creditori che avrebbero

eventualmente potuto farci chiudere in caso di precetti esecutivi e richieste

impellenti".

Alla

domanda se nel biennio 2002/2003 egli avesse esercitato la stessa attività

svolta per il ricorrente anche per altre società o persone, il signor __________

ha risposto che “non era il mio scopo in quanto la mia attività prevista nel

momento in cui ho lasciato la __________ era quella di dedicarmi

all’agricoltura e ai progetti ad essa legati a __________.” (cfr. doc. VI).

Infine, alla domanda

se nel biennio 2002/2003 egli avesse svolto altre attività per altre società o

persone, egli ha osservato che “ho svolto delle attività come sopraccitato a

titolo di completo volontariato presso l’__________ per la preparazione di

progetti sempre legati all’agricoltura.” (cfr. doc. VI).

Chiamata

a presentare osservazioni scritte in merito, l'amministrazione si è

riconfermata nella sua risposta di causa del 3 gennaio 2005, ribadendo che il

signor __________ svolge la funzione di direttore dell’RI 1 (cfr. doc. XI). La

ricorrente, da parte sua, ha indicato di non avere particolari osservazioni da

presentare (cfr. doc. X).

8. Dai

documenti agli atti emerge che l'attività esercitata dal signor __________ per la

ricorrente nel 2002-2003 era di tipo dipendente.

Innanzitutto

la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la ricorrente durante parte

del 2002 e durante tutto il 2003 __________ ha pure svolto la sua attività

agricola in maniera indipendente non è decisiva, nella misura in cui,

come detto, ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato

distintamente ed indipendentemente dagli altri.

Va infatti rammentato

che un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed

indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in

condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona

(DTF 105 V 113).

In particolare, nel caso di specie la

qualifica di dipendente presso la ricorrente non mette in discussione lo

statuto di indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti nell’ambito

dell’agricoltura.

Come emerge dalle risposte di __________,

nel biennio 2002/2003 l'assicurato ha svolto le proprie

funzioni in modo preponderante per la ditta ricorrente, lavorando quasi

esclusivamente per la ricorrente.

Egli ha infatti posto fine alla sua

attività dipendente presso la __________ a partire dal mese di aprile 2002 per

svolgere a tempo pieno l’attività di contadino, attività che era già svolta in

precedenza in ambito familiare come attività principale. Nello stesso periodo,

il signor __________ ha pure accettato di gestire l’RI 1 di __________. Dal

registro di commercio di __________ emerge che la __________) ha istituito l’RI

1 - di cui il signor __________ risulta essere il direttore - il cui scopo è “l’aiuto

ai Patriziati e ai proprietari di boschi per la gestione del patrimonio

forestale e del territorio in genere, l’esecuzione di opere forestali, l’esecuzione

di servizi di interesse valligiano segnatamente la sistemazione manutenzione

dei sentieri, l’esecuzione delle opere di miglioria o aiuto aziendale agricolo,

come pure servizi particolari per Comuni ed altri enti operanti in Valle, la

raccolta, la trasformazione e la commercializzazione del legname e l’esecuzione

di lavori per terzi, con lo scopo principale dell’autofinanziamento” (cfr.

doc. IX 3).

In sede ricorsuale il rappresentante

dell’RI 1 ha rilevato che la qualifica di direttore attribuita al signor __________,

con diritto di firma collettiva a due, è dovuta ad una questione di praticità,

per potergli permettere di sottoscrivere le offerte relative ai lavori da lui

stesso acquisiti.

Al riguardo, come correttamente

rilevato dalla Cassa, le direttive sul salario determinante nell'AVS/AI

e nell'IPG, marginali 2028 e 2030, prevedono che la funzione di

direttore deve essere considerata attività salariata:

"

(...)

2028 Le retribuzioni versate a un

assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del salario

determinante, ad eccezione del caso citato nel N. 2035.

2030 Gli organi delle persone

giuridiche sono in particolare i membri dell’amministrazione (come i membri del

consiglio d’amministrazione delle società anonime) e i terzi a cui è stata

trasferita totalmente o parzialmente la gestione o la rappresentanza della

società (come i direttori), i membri del comitato di associazioni, i membri del

consiglio di fondazione e i membri degli organi di controllo.”

Dagli atti risulta che buona parte

delle entrate del signor __________ proveniva dalla ditta ricorrente.

Dalle risposte fornite dall'interessato

emerge che, nel periodo 2002-2003 la ricorrente era per il signor __________ la

committente principale, va quindi ammesso un rapporto di dipendenza economica.

I compensi versati dalla

ricorrente al collaboratore nel periodo 2002-2003 erano come detto importanti.

Le summenzionate cifre sottolineano di conseguenza che la collaborazione con la

ditta era intensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno

dell'assicurato.

Dalla

documentazione prodotta dalla Cassa (cfr. doc. XI 4 e XI 5), emerge che il

signor __________ ha fatturato regolarmente ogni mese, a partire da aprile

2002, le proprie prestazioni all’RI 1 di __________, in ragione di fr. 42

all’ora. Egli non ha agito quindi come lavoratore indipendente in proprio nome

e per se stesso, ma per conto della società datrice di lavoro. L'assicurato non

sopportava quindi nessun rischio economico non avendo spese (salvo quanto

riferito per i macchinari) e percependo dall’RI 1 il suo salario fisso orario senza

incassare dai clienti finali il valore delle sue prestazioni.

Inoltre, va osservato

che a completazione e precisazione di quanto affermato dal signor __________

nelle sue risposte ai quesiti posti dal TCA, con riferimento in particolare all'orario

fisso di lavoro (cfr. doc. VI), dagli atti emerge che __________ ha allestito

regolarmente, mese per mese, da aprile 2002 a dicembre 2002 e poi per tutto il

2003, delle fatture indirizzate all’RI 1 di __________ con cifre consistenti,

ciò che dimostra la regolarità, l’importanza e l’intensità dei rapporti

lavorativi.

Secondo quanto esposto

in sede ricorsuale, inoltre, __________ avrebbe prestato la sua opera

prevalentemente sui cantieri e nei locali in cui egli gestisce la sua azienda

agricola, ricevendo dall’RI 1 un importo forfetario di fr. 400 per l’utilizzo

del natel e dei propri locali.

Infine, occorre

rilevare che, come indicato dal rappresentante della ricorrente, non vi era un

contratto scritto tra l’RI 1 e il signor __________, ma unicamente un accordo

orale, adeguato e rinnovato periodicamente in funzione delle disponibilità di

tempo e della mole di lavoro, che poteva venire disdetto da entrambe le parti

alla fine di ogni lavoro.

Ne segue che l'unico

elemento a favore di un'attività indipendente, ossia l'investimento per

l'acquisto di un trattore, un packerino, dei perforatori e dei paranchi, messi

a disposizione, dietro versamento di un affitto, dell’RI 1, non è decisivo alla

luce della netta predominanza delle caratteristiche dell'attività dipendente.

Va rilevato inoltre che tali acquisti erano necessari per la sua attività

agricola e che egli li ha messi a disposizione dell’RI 1, la quale ne pagava il

noleggio. Dalla descrizione eseguita dal collaboratore della sua attività

emerge la sostanziale figura di direttore operativo dell'RI 1 da parte del

signor __________, acquisitore di lavori, formatore, operatore ed

amministratore.

Per quanto concerne

l'iscrizione del signor __________ come indipendente, come da lui segnalato nello

scritto 27 giugno 2005 (cfr. doc. VI), va rammentato che un assicurato

qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può esercitare anche

un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; STCA

del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n. 30.2001.00057; cfr. Pratique

VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

Alla

luce di quanto evidenziato, i diversi elementi del caso concreto indicano

concordemente ed in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione

sia dal profilo dell'impiego del tempo che sotto l'aspetto economico. D'altra

parte il collaboratore, come da lui stesso indicato nelle risposte fornite al

TCA, fatturava direttamente all’RI 1 e non al destinatario finale del suo

lavoro (cfr. doc. VIII).

Questi elementi

permettono pure di ritenere che il rischio economico dell'attività è stato

unicamente sopportato dalla ditta ricorrente.

La qualifica del

signor __________ come dipendente risulta pertanto corretta, per cui i redditi

percepiti vanno considerati salario determinante su cui il datore di lavoro

deve pagare i relativi contributi sociali.

9. Nello

scritto 27 giugno 2005 indirizzato al TCA __________ ha rilevato di essere

indipendente dal 2002 (cfr. doc. VI).

Il

TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui

i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente

cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del

riesame o della revisione processuale.

Se

non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto

per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata

liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite.

Se

la questione del cambiamento dello statuto concerne sia rimunerazioni dalle

quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia rimunerazioni non

ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già

considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati

i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto

contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non ancora contemplate da

decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et

survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127

pag. 185).

Va

inoltre ricordato che in DTF 104 V 126 il TFA ha rilevato che:

" Dans l'intérêt de la sécurité du droit, il faut

toutefois prendre garde à

ce que les caisses de compensation ne puissent revenir sur une

décision entrée en force portant sur des cotisations que lorsque cette décision

se révèle comme sans nul doute erronée et que de plus un montant appréciable

est en jeu; il faut alors tenir compte du fait que les années de calculs pour

les cotisations paritaires ne coincident en général pas avec celles relatives

aux cotisations personnelles."

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il

cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso.

Kieser,

in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota

30, a proposito dell'art. 53 cp.v 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt

bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben

SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter

Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger

frei, während des laufenden Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen

(insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen

(vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht,

ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der eine

Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger

nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert

wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter

eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung

nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem

Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden

Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art.

61 Rz. 76). Allerdings

ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im

Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV

Nr. 20)."

Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle

assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione

passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è

pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua

rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid.

2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).

Va

qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass

die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf

die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Considerandi

2.

Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen

(Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass

präsentierte."

(STFA

del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).

Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative.

Per

analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o

nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente

(cfr. DTF 126 V 42).

Nel caso di specie occorre quindi esaminare se il provento

dell'attività svolta per la ditta ricorrente è già stato oggetto di decisione

definitiva da parte della Cassa di compensazione nell'ambito della fissazione

dei contributi dovuti da __________ nello svolgimento della sua attività

indipendente e, in caso di risposta affermativa, se un riesame o una revisione

delle decisioni si giustifica.

Il

TCA rileva innanzitutto che l'esame, in casi come questi, laddove è assodato

che il dipendente della ricorrente è affiliato anche quale indipendente,

dovrebbe essere effettuato direttamente dalla Cassa, la quale poi, in presenza

di decisioni contributive sui redditi ripresi in sede di revisione, dovrebbe,

nella decisione formale, precisare per quale motivo gli estremi per una

revisione o un riesame sono dati oppure no.

In

concreto il TCA ha chiesto all'amministrazione di precisare se i salari ripresi

a __________ sono comprensivi di redditi già oggetto di fissazione di

contributi come indipendente (cfr. doc. XIV).

La Cassa, in data 13

luglio 2005, ha inviato un conteggio dal quale risulta che __________ ha già

pagato i contributi quale indipendente solo per l’anno 2002 (cfr. doc. XV).

Il TCA constata dunque

che quando sono stati fissati i contributi come dipendente per il 2002 – a

seguito del rapporto di revisione dell'amministrazione oggetto del presente

ricorso - i redditi del 2002 del collaboratore della società ricorrente erano

già stati oggetto di fissazione di contributi AVS/AI/IPG per l'attività

d'indipendente.

La Cassa CO 1 ha

comunque agito in conformità dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, potendo invero

riconsiderare entro cinque anni dalla loro emissione le decisioni di fissazione

dei contributi; in specie quella emanata nei confronti di __________ quale

indipendente. Non v'è stata così alcuna violazione del principio della non

retroattività delle leggi.

In concreto, l’RI 1 ha

considerato __________ quale libero professionista. Di conseguenza, essa non ha

trattenuto, e di riflesso riversato alla competente Cassa di compensazione, i

contributi paritetici di una persona che lavora alle dipendenze di un'altra.

Come visto in

precedenza (cfr. consid. 8), invece, per gli importi conseguiti da __________ con

il lavoro effettuato per la citata società, l'interessato doveva essere

classificato quale persona esercitante un'attività lucrativa salariata.

Pertanto, per il 2002,

sono dati i presupposti dell'errore da parte della Cassa di compensazione nel

calcolo dei contributi (come un dipendente anziché un indipendente) e

dell'importanza della ripresa in esame (fr. 48'242), per cui l'amministrazione

era legittimata a rivedere il suo precedente operato e ad emanare la tassazione

d'ufficio del 10 settembre 2004 impugnata dalla ditta ricorrente.

A

__________, cointeressato, va notificata la presente sentenza (cfr. DTF 113 V 4

e STFA del 3 maggio 2004 nella causa D., H 318/02, consid. 6.1).

10.

Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per

quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e

riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.- Per quanto

attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster