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Decisione

30.2004.98

Imposizione di contributi di miglioria relativi alla costruzione di una strada forestale

30 novembre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti affermano che l’opera

ha carattere prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, forestale e

pertanto non soggetta al prelievo dei contributi di miglioria. Tanto più che,

sempre secondo i ricorrenti, una strada forestale non è aperta ai veicoli a

motore e non ha quindi a fortiori la scopo di facilitare l’accesso agli edifici

fuori delle zone edificabili.

Posta in questi termini la censura tende sostanzialmente a rimettere in

discussione la natura dell’opera e la sua imponibilità. Siffatta tesi trascura,

tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo

solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio

dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e

la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva

del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett. g LCM).

E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in merito debba essere

sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini

sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni

degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c.

4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26). Pertanto in questa sede ogni censura o

commento in merito alla natura dell’opera è irrimediabilmente tardiva ed

irricevibile.

Inoltre, benché in linea di principio per diritto federale i veicoli a motore

possono circolare su strade forestali soltanto a fini forestali, i Cantoni

possono tuttavia ammettervi altre categorie di utenti, purché la conservazione

della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongono (art. 15 cpv. 1 e

2 LFo). In applicazione di questa norma il Canton Ticino ha stabilito che sulle

strade forestali è ammesso il traffico con veicoli a motore unicamente per

scopo forestali, agricoli e di interesse pubblico, ma che il proprietario della

strada può rilasciare un’autorizzazione eccezionale d’uso della strada ai

residenti o ai proprietari di cascine presenti nei comprensori serviti dalla

stessa (art. 13 cpv. 1 e 2 LCFo). Ne consegue quindi che il Cantone ha delegato

al proprietario (in casu il Comune) il diritto di regolamentare il traffico

sulla strada forestale (RDAT-I-2003 no. 44; TRAM 16.8.2001 inc. 52.2001.35).

Nel caso concreto, il Comune non ha redatto un regolamento d’uso della

strada forestale e la stessa non è chiusa al traffico con una barriera iniziale.

Ne consegue che i proprietari dei rustici situati sui monti - tra cui i

ricorrenti - sono implicitamente autorizzati ad usare la strada forestale in

questione. In effetti, in caso contrario, ossia se la stessa non fosse

percorribile con l’auto, si dovrebbe salire a piedi dal paese.

Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che la quota a

carico dei privati è stata ridotta al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1

LCM), mentre il restante 70% è assunto dalla collettività e che l’obbligo di

procedere al prelievo dei contributi e stato sancito dal Consiglio di Stato con

risoluzione no. 5384 del 15 ottobre 1997.

4.

4.1. Affinché sia imponibile

l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed

art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere

economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo

traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del

13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,

Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in

RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua

imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,

Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des

Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,

Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la

prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,

piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le

proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria

(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70)

4.2. I ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera

poiché in ogni caso per raggiungere il loro rustico devono compiere ancora

10/15 minuti a piedi.

Tale ragionamento del tutto generico, unito la fatto che la strada forestale

non raggiunge direttamente nessun monte interessato dal prelievo dei contributi

di miglioria, non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio

particolare.

Scopo dichiarato delle opere è di servire il comprensorio boschivo sovrastante __________

e consentire un pronto intervento più rapido ed efficace in caso di bisogno,

segnatamente in caso di incendio boschivo. (cfr. MM 0212/1989 e MM 0265/1999). Pertanto

lo scopo non è quello di fornire un accesso diretto ai rustici, ma di

consentire ai proprietari degli stessi di raggiungerli più agevolmente e di

conseguenza di poterli adeguatamente sfruttare.

La strada forestale è stata interamente costruita a nuovo su sedimi in parte

privati ed in parte pubblici.

Il primo tratto di strada parte in direzione nord dalla zona di __________ e, attraversando

un terreno assai regolare con due sole vallette, raggiunge il __________. Da qui,

superando delle tratte moderatamente impervie e alcuni intagli vallivi, si

dirige in direzione sud verso il __________. Esso ha una lunghezza di ml 1’996

ed una larghezza di base di ml 3.0 con degli allargamenti in corrispondenza

delle curve e delle piazze di scambio.

Il prolungamento della suddetta strada forestale fino alla zona __________, mantiene

linearmente una larghezza di base di ml 3.0 snodandosi su un percorso di ml.

400 che comprende, verso la sua parte finale, una piazza di giro che potrà

fungere parzialmente anche da piazza per elicotteri.

Il progetto prevede la realizzazione di tutte le infrastrutture, ossia la

costruzione di muri di sostegno e di controriva, la posa di traversine in ferro

per lo scarico d’acqua superficiale, nonché, in superficie la preparazione del

sottofondo e la posa della pavimentazione con miscela bituminosa, ad eccezione

del tratto finale verso __________ che è sterrato. Esso prevede, infine, nella

la tratta __________, anche la posa di travacconi in corrispondenza

dell’attraversamento dei corsi d’acqua (cfr. relazioni tecniche e piani; MM

0212/1989 e MM 0265/1999).

L’intervento, che risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri, ha reso il

raggiungimento dei rustici sui Monti di __________ più agevole e sicura.

È indubbio quindi che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le

proprietà site nei citati monti serviti. Tra queste si annovera evidentemente

anche il mapp. no. 1320 dei ricorrenti.

Nel principio l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è dunque

fondato.

5.

5.1. I ricorrenti contestano il comprensorio

imposto rimproverando al Municipio di aver escluso dal piano del perimetro i fondi situati

lungo la tratta __________ (strada ai __________) che pure traggono benefico

dall’opera, ed in particolare che da essa ottengono cosi un accesso diretto ai propri

rustici.

5.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

Considerandi

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che sono

effettivamente avvantaggiati dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria.

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22), e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla

facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque

ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità

d’uso, accessibilità, ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla

destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, insito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.

95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, op. cit., p. 46 ss).

Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel

tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

I fondi citati dai ricorrenti, che a loro avviso avrebbero dovuto essere

inclusi nel comprensorio imposto, sono situati lungo il tratto iniziale della

strada forestale. Stando a quanto dichiarato dal Comune questi fondi non sono

stati inseriti nel perimetro di prelievo dei contributi in quanto la strada in questo

suo primo tratto era già esistente e transitabile fino alla piazza di giro con

autocarri.

Tale argomentazione è condivisibile. In effetti, la strada preesistente già serviva

in modo adeguato il complesso di fondi situati lungo il primo tratto; l’opera realizzata

a monte di questi fondi non ha dunque modificato in modo determinante la loro situazione

e di conseguenza la loro esclusione dal piano del perimetro non è contraria al

principio della parità di trattamento.

Infine occorre anche rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dai

ricorrenti, in sede di sopralluogo si è potuto constatare che lungo il tracciato

della strada forestale non vi è presenza di rustici confinati con la strada

(cfr. verbale di sopralluogo del 15 settembre 2005).

6.

I ricorrenti contestano la spesa

determinante per il calcolo dei contributi di miglioria elencando un serie di

importi che andrebbero decurtati.

La censura è manifestamente tardiva poiché la spesa determinante é parte

integrante del piano di finanziamento, votato dal Consiglio Comunale il 18

novembre 1996 rispettivamente il 20 dicembre 1999 (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC)

e quest’ultimo come già rilevato (cfr. consid. 3), sfugge al sindacato del

Tribunale di espropriazione.

A prescindere da questa considerazione, i costi computabili nella spesa

determinante sono comunque stati determinati dalla costruzione di opere o

manufatti strettamente connessi con la stessa costruzione della strada

forestale, cosicché conformemente all’art. 6 LCM devono essere computati per legge.

7.

7.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

7.2

Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 670'971.- e la

corrispondente quota del 30% (art. 7 LCM) a carico dei privati è di fr.

201'291.30.

Per la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) si è innanzitutto considerato

quale 1 unità di prelievo ogni singolo rustico indicato nel relativo catasto

come edificio meritevole di conservazione, ossia rustico riattabile o per il

quale è permessa la riattazione o la trasformazione. Successivamente si è proceduto

ad una differenziazione in funzione dell’utilizzo della strada (lunghezza di percorso)

e della distanza dei rustici rispetto al punto della nuova strada forestale da

cui dipartono i sentieri pedestri per raggiungere i vari monti, creando 4

differenti fasce territoriali e dando così un valore di ponderazione maggiore

(1.20) a quelli più vicini rispettivamente minore (0.80) a quelli più lontani (cfr. fascicolo prospetto

contributi di miglioria).

Per il mapp. no. 1320 ne è risultato un contributo di fr. 6’038.75.

7.3

I ricorrenti rimproverano, invero in modo piuttosto confuso, al Comune di

aver considerato per il valore degli stabili ogni singolo edificio quale 1

unità, poiché a loro avviso l’applicazione di questo criterio porta a risultati

del tutto iniqui.

L’ente pubblico gode un ampio margine di autonomia nella scelta del metodo di

calcolo, ciò significa che la regola codificata all’art. 8 cpv. 2 LCM non ha

valenza assoluta e non esclude la possibilità di adottare altri metodi di calcolo

(Messaggio cit. ad art. 9), perché la ripartizione rispetti il principio di

proporzionalità. In giurisprudenza, per i fondi edificati fuori dalle zone

edificabili è stato applicato il metodo secondo cui il contributo dev’essere

calcolato considerando la superficie necessaria per l’edificazione (RDAT

1999.

II 141 no. 40).

Nel caso concreto, stando al prospetto dei contributi, non si sono considerate

le volumetrie dei singoli rustici, ma il numero delle singole unità. In effetti,

a differenza della giurisprudenza citata, per un rustico non è facile

determinare la SUL perché questa dipende dal grado dell’intervento di

ristrutturazione o finitura; altrettanto dicasi per la volumetria, poiché

anch’essa dipende dal tipo di intervento eseguito.

Benché si tratta di un criterio semplicistico, esso ha il vantaggio che tutti i

fondi che si trovano all’interno del medesimo comprensorio sono assoggettati in

modo paritario e proporzionale al numero dei rustici.

Ne consegue che

nel complesso il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è

fondato su parametri di riparto realistici e facilmente verificabili, grazie ai quali è stata attuata una sufficiente

distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel

perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i

contribuenti.

Il mapp. 1320, appartiene al comprensorio posto più vicino al luogo di partenza

a piedi della strada forestale. Ciò comporta l’applicazione di un valore di

ponderazione 1.20, vale a dire di un valore maggiore rispetto ai fondi appartenenti

alle altre 3 fasce di territorio retrostanti.

Nell’insieme e per confronti la ponderazione della situazione è sostanzialmente

corretta.

Ne consegue che il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 1320 va confermato.

8.

La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 23 LCM e 31

LPamm.).

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-

sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di

30.

giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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