Lexipedia

Decisione

30.2004.99

imposizione di contributi di miglioria per lavori di sistemazione e allargamento di una strada comunale

21 aprile 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure

quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,

la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,

oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio

cit., p. 16-17).

In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la

sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi

vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi

il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,

Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.

38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.

66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467

e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

4.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano Via B__________ che

serve la zona residenziale a sud del nucleo e collega perpendicolarmente la

cantonale Via L__________ con le comunali Via A__________ e Via __________. Nel

PR vigente al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi,

approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 12.4.1988, Via B__________

è segnata come strada di raccolta SR 7.5 con un campo stradale di ml 6 ed un

marciapiede di ml 1.50 (cfr. piano del traffico). Per quanto possa interessare,

la revisione del PR adottata dal Consiglio Comunale il 7/8.3.2005 non ne ha

modificato l’assetto.

Scopo dichiarato dell’opera, che ha connotazione di urbanizzazione generale

(art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 1 LCM), è di sanare lo stato precario della strada e di

aumentare la sicurezza del pedone verificando nel contempo l’ipotesi di una

riduzione del calibro stradale rispetto a quello sancito nel PR. A tal fine e

per tutta la sua lunghezza (155 ml) la strada è stata allargata da ca. ml 4 a

ml 5.50, calibro questo comprensivo del campo stradale di ml 3.50 e di una

fascia rialzata per pedoni di m 1.50 raccordati con una linea di cubotti.

L’intervento ha comportato la ricostruzione a nuovo dello strato di fondazione,

la posa di un nuovo sistema di condotta e tombinatura per la raccolta delle

acque meteoriche, il parziale rinnovo della canalizzazione esistente per le

acque chiare e l’installazione di 3 nuovi candelabri per l’illuminazione. Sono

pure inclusi l’adeguamento rispettivamente il rifacimento a nuovo di altre

infrastrutture (cavi elettrici e relativi armadietti, cavi telefonici e

televisivi) i cui costi sono però assunti totalmente o in parte dalle Aziende

competenti. L’opera è completata con la pavimentazione a nuovo di tutta la

carreggiata, la sistemazione dei raccordi e la posa di delimitazioni costituite,

a seconda delle necessità, da mocche, muretti o cordonetti in granito (cfr.

relazione tecnica e planimetrie).

Considerandi

4.3

Nel ricorso si sostiene che l’opera non avrebbe migliorato in alcun modo

le condizioni di accesso alla part. no. 111.

A giusta ragione.

In effetti, stando al vigente PR, il fondo è escluso dalla zona edificabile e

l’unico scopo dell’accesso è di consentire la normale manutenzione del canale;

altre possibilità di sfruttamento non sono ragionevolmente ipotizzabili. D’altra

parte la superficie libera lateralmente al canale non è di certo praticabile

con veicoli a quattro ruote poiché è ridotta ad una modestissima striscia

erbosa.

Ora, è vero che, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso

alla strada e a dotarla di una conveniente illuminazione, dal profilo

funzionale i lavori hanno consolidato le sopra e sottostrutture migliorando

l’agibilità e la qualità di percorrenza di Via B__________, rendendo la

circolazione più sicura ed adeguando la situazione viaria alla destinazione ed

alle esigenze della zona.

Ma è altrettanto vero che per quanto concerne il mapp. no. 111 questa miglioria

potrebbe essere riferita, semmai, al solo accesso pedonale ed in quanto tale

non basta per ammettere un vantaggio particolare.

Di conseguenza in accoglimento del ricorso il contributo dev’essere annullato.

5.

L’addebito della tassa di

giustizia e delle spese segue il principio generale della soccombenza (art. 31

LPamm.).

per

questi motivi

richiamata

la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto è di conseguenza il

contributo di miglioria a carico della part. no. 111 è annullato.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster