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Decisione

30.2005.1

contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque

20 settembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,

rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.

Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio

alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso

la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede

sopralluoghi.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo

applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per

motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione

formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di

pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.

3.

3.1. Nel ricorso le ricorrenti sostengono

che il Municipio non avrebbe tenuto conto delle contestazioni esposte nel

reclamo e, implicitamente, rinviano ai suoi contenuti senza maggiori dettagli

né motivazioni, salvo affermare che l’esecutivo avrebbe dovuto dimostrare la

legalità del suo operato.

Nel reclamo del 7.2.2005 è rammentato che secondo la giurisprudenza

amministrativa ticinese il contributo di miglioria è prelevato per un’opera di

interesse pubblico dalla quale i privati traggono un vantaggio particolare e

che quest’ultimo si traduce in un utile di carattere patrimoniale di natura

durevole e non aleatoria.

Da ciò, sic et sempliciter, l’opposizione al contributo e la richiesta di

annullamento.

3.2. A prescindere dal fatto che la contestazione – sottintesa – del vantaggio

particolare è del tutto generica e priva di spunti qualificanti riferibili al

mapp. no. 534, occorre rilevare che i concetti evocati in estremo sunto dalle

ricorrenti sono quelli sanciti dalla Legge sui contributi di miglioria (LCM) ed

in questa sede non sono applicabili.

In effetti il procedimento in esame è fondato non sulla LCM bensì sugli art. 96

ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento parziale in

funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla

protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche

alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali

ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del

presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127°

del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il

successivo Rapporto del 15.4.1994).

Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle

canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni

imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4

ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a

legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della

partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di

causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i

costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere

sostenuti da chi ne è causa.

Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la

materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF

128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher

Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).

In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna

riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo

dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce

ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che

cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi

e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).

Ciò considerato i principi sanciti dalla LCM non sono pertinenti; a giusta

ragione il Municipio ha rilevato che la stessa LALIA all’art. 96 cpv. 6

testualmente dichiara come inapplicabile la LCM alla procedura di prelievo di

contributi di costruzione per opere di canalizzazione, inapplicabilità si

estende tanto alla LCM dell’8.3.1971 quanto alla LCM del 24.4.1990 (TF

10.1.2005 N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto

del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla

protezione delle acque, p. 1168 pto. 14; Messaggio del 13.6.1984

concernente la nuova LCM, pto. 1.1).

4.

4.1. Il Comune deve imporre

contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la

partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque

(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente

dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi

eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5

LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).

La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio

(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare

(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del

preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non

possono superare il 3% del valore di stima.

L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere

inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La

percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre

all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98

LALIA).

Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono

essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che

ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

4.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di

Considerandi

contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati

conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo

dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i

sussidi (fr. 3'382'082.-); il preventivo non comprende i costi di manutenzione

che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la

tasse d’uso (MM 12/96 cit. p. 8). Considerata la partecipazione privata del

70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima

complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare

del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la

quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi

(cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).

Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i

tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale

mapp. no. 534; inoltre si veda ad es. schede individuali mapp. no. 1079, 53

ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita

dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la

base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e

100.

LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).

4.3

Come detto sopra, il preventivo include, oltre alle opere già eseguite,

anche quelle da eseguire. La distinzione è attestata dalla tabella riassuntiva

allestita ai fini del prelievo e dal MM 12/96 del 17.4.1996.

L’imponibilità di opere già eseguite è espressamente ammessa dall’art. 133 cpv.

4.

LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi per

opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già

state imposte. Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e

federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione della

sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi

che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005

N.2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

Ora, è noto che i contributi esatti negli anni ’80 sono dedotti quali acconti

(cfr. scheda individuale mapp. no. 534) e non risulta che il Comune abbia

compensato i costi con la riscossione di altri tributi. Perciò le spese per le

opere già eseguite sono computabili.

L’imponibilità di opere future è uno dei principi fondamentali della LALIA in

base alla quale i contributi provvisori sono percepiti prima delle conclusione

delle opere per consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del

preventivo globale ed in proporzione al valore di stima. Il prelievo non è

condizionato né all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza

del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento

effettivo alla canalizzazione.

4.4

I contributi provvisori sono finalizzati a compensare il vantaggio

derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di

evacuazione e depurazione delle acque. Essi non sono percepiti in rapporto ad

un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo tratto di

canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse nel PGS poiché

solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto

del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF

10.1.2005

cit.).

Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la

costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma

si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è

allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono

convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura

non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova,

ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla

possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i

fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità

(rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà

escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro

destinazione.

Due sono le conseguenze.

Innanzitutto al momento del prelievo dei contributi il beneficio non può

validamente essere messo in discussione poiché ai fini dell’assoggettamento

occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo

imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS. Ora, il

mapp. no. 534 è un fondo edificato ubicato in località S__________, una zona

residenziale edificabile inclusa nel PGS, ciò che ne giustifica

l’assoggettamento.

D’altra parte le opere imposte, eseguite e da eseguire, sono contemplate dal

PGS che, come già rilevato, è stato adottato insieme a tutte le sue componenti,

compreso il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del

16.9.1996

ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale. Gli atti

del PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42

cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC). In questa sede il PGS non è più

sindacabile poiché la sua adozione è di competenza esclusiva del legislativo

comunale la cui risoluzione è impugnabile soltanto dinanzi al Consiglio di

Stato nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124

let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N.2P. 421/1997).

5.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico delle ricorrenti in solido in quanto parte soccombente (art. 104

cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.).

per

questi motivi

richiamati gli

art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.-

sono a carico delle ricorrenti in solido.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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