30.2005.10
ricorso irricevibile poiché tardivo
26 gennaio 2005Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.10
Data decisione, Autorità:
26.01.2005, PRPEN
Titolo:
ricorso irricevibile poiché tardivo
TEMPESTIVITÀ
art. 4 LPCONTR
Incarto
n.
30.2005.10/pg
29797/206
Bellinzona
26
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 27 dicembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la decisione 26 novembre 2004
emessa d CRTE 1
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
Fatti
A. Il
27 dicembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 26 novembre
2004 con cui CRTE 1 gli ha
inflitto una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e
alle spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo __________ su un posto
di parcheggio che, in considerazione della segnaletica, non é destinato alla
categoria del veicolo.
B. Si
rileva che la menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata
ritirata dal ricorrente ed è ritornata al mittente, il quale ha provveduto a
trasmettere nuovamente al destinatario una copia per conoscenza per posta
semplice.
Prima
di addentrarsi nel merito occorre pertanto verificare la tempestività del
ricorso e in particolare se il ricorrente ha ottemperato il termine perentorio
di 15 giorni, previsto dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.
C. Il
Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per
raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane
depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse contare
sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che __________
non ha presentato osservazioni nei termini di legge assegnatigli (cfr.
risoluzione impugnata).
Considerandi
Nel
caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 26 novembre 2004; essendo la
raccomandata stata avvisata sabato 27 novembre si rileva come dal giorno
successivo decorre il termine dei sette giorni di giacenza scaduto il 4
dicembre 2004.
A
far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per
la presentazione del ricorso, scaduto in data 20 dicembre 2004.
Pertanto
il ricorso spedito il 27 dicembre è tardivo e deve essere dichiarato
irricevibile.
D. Visto
l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica
tassa di giustizia (art.15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 dicembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster