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Decisione

30.2005.10

ricorso irricevibile poiché tardivo

26 gennaio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

27 dicembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 26 novembre

2004 con cui CRTE 1 gli ha

inflitto una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e

alle spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo __________ su un posto

di parcheggio che, in considerazione della segnaletica, non é destinato alla

categoria del veicolo.

B. Si

rileva che la menzionata decisione intimata a mezzo raccomandata non è stata

ritirata dal ricorrente ed è ritornata al mittente, il quale ha provveduto a

trasmettere nuovamente al destinatario una copia per conoscenza per posta

semplice.

Prima

di addentrarsi nel merito occorre pertanto verificare la tempestività del

ricorso e in particolare se il ricorrente ha ottemperato il termine perentorio

di 15 giorni, previsto dall'art. 4 LPContr, per inoltrare il proprio gravame.

C. Il

Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per

raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane

depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse contare

sulla notifica, cosa assodata nell'evenienza concreta dal momento che __________

non ha presentato osservazioni nei termini di legge assegnatigli (cfr.

risoluzione impugnata).

Considerandi

Nel

caso in esame l'intimazione è avvenuta venerdì 26 novembre 2004; essendo la

raccomandata stata avvisata sabato 27 novembre si rileva come dal giorno

successivo decorre il termine dei sette giorni di giacenza scaduto il 4

dicembre 2004.

A

far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 15 giorni per

la presentazione del ricorso, scaduto in data 20 dicembre 2004.

Pertanto

il ricorso spedito il 27 dicembre è tardivo e deve essere dichiarato

irricevibile.

D. Visto

l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica

tassa di giustizia (art.15 LPContr).

Per questi

motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara

e

pronuncia: 1. Il

ricorso 27 dicembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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