Lexipedia

Decisione

30.2005.103

privazione del diritto di cacciare

5 agosto 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti dall’agente di polizia della caccia, l’insorgente così si è espresso:

“Sono cacciatore da un anno

ed ho staccato l’autorizzazione di caccia alta.

Il giorno 24 settembre

verso le 17.00 sono andato a curare i cinghiali in zona __________ (sopra la

strada che porta a __________). Alle 18.45 ho visto un selvatico scuro tra le

ramaglie ed ho esploso un colpo. Mi sono accorto di averlo ferito, dopo 15

minuti di ricerca l’ho trovato ed ho esploso un altro colpo finendolo,

accorgendomi che era un camoscio maschio.

Sapendo che non potevo più

prendere il camoscio l’ho messo nel sacco senza iscriverlo sul foglio di

statistica (autorizzazione caccia alta). Mi sono incamminato verso la mia baita

a __________ quando sono stato fermato dall’agente __________, ed ha visto che

non avevo iscritto il camoscio sul foglio di controllo.”

(cfr. verbale di

interrogatorio 24 settembre 2004, pag. 1)

Lo stesso cacciatore nelle sue

osservazioni (non datate) al rapporto di contravvenzione ha precisato:

“la sera del 24 settembre

mi trovavo sulla mia posizione in zona __________ per la caccia al cinghiale.

La zona è molto sporca e al vegetazione fitta.

Già da parecchi minuti

sentivo il rumore di un animale che si aggirava nel fitto dei rovi. Era tardi e

la luce cominciava a scarseggiare.

Ad un certo punto in uno

spiazzo ho visto il fianco nero del pelame di ciò che ritenevo un cinghiale e

dopo aver controllato nel binocolo del fucile che si trattasse veramente di una

bestia, ho sparato.

L’animale è sparito nel

folto e non l’ho sentito allontanarsi. Sono sceso e sono andato a controllare.

Vi era del sangue ma non l’animale. Ho iniziato a seguire le tracce e

improvvisamente davanti a me, con mia grande sorpresa, si è alzato il camoscio

ferito e non il cinghiale ed è partito in avanti.

A quel momento mi sono reso

conto dell’errore ma ho deciso comunque di abbatterlo definitivamente per non

lasciare in giro un animale ferito.

Preso dal panico non ho

pensato immediatamente all’autodenuncia, ho caricato il camoscio nel sacco

portandolo fuori dalla valle poiché diventava notte e ho incontrato il

guardiacaccia che ha constatato l’errore.”

3. Per l'art. 43 cpv. 1

lett. a del regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e

degli uccelli selvatici (RALCC; RL 8.5.1.1.1), al cacciatore è permessa la

cattura durante la caccia alta di tre camosci, di cui al massimo:

– un maschio di

almeno 2.5 anni per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina non

allattante di almeno 2.5 anni, oppure un capo di 1.5 anni (anzello) maschio con

corna non superiori ai 16 cm o femmina;

– due femmine non

allattanti di almeno 2.5 anni;

– un capo di 1.5

anni maschio o femmina (prima frase).

Considerandi

Colui che cattura un anzello

maschio con corna superiori ai 16 cm (fa stato il corno più corto) non ha più

diritto alla cattura del maschio di almeno 2.5 anni d'età e viceversa (seconda

frase).

L'art. 11 della relativa legge

cantonale (LCC; RL 8.5.1.1) impone altresì al cacciatore di registrare la

selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme

fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29

lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul

posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il

luogo dell'abbattimento, così come la specie, l'età e il sesso di ogni animale

e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia, egli deve

inoltre specificarne i motivi.

Chiunque contravviene alla

legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza,

è punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 41 LCC). Egli è tenuto

inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato, secondo

le circostanze, del diritto di cacciare (art. 43 LCC). Secondo l'art. 42 LCC

non viene tuttavia punito il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza

un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, se ha sollecitamente

autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della

caccia (lett. a) e consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo, a meno

che nei 5 anni precedenti abbia già beneficiato dell'impunità (lett. b). L'art.

29.

lett. e RALCC precisa il termine "sollecitamente" nel senso che la

selvaggina dev'essere denunciata ai posti di controllo – per la caccia alta e

speciale, dal 7 al 23 settembre – entro 24 ore.

L'autorità competente può

ordinare per finire, senza riguardo alla punibilità di una persona, la confisca

degli animali illegalmente catturati o uccisi (art. 47 cpv. 1 LCC).

4.

Come visto sopra

l’insorgente riconosce l’errore commesso e non contesta né la multa, né il

risarcimento del danno, né la confisca dell’animale.

Il ricorso si limita alla

questione della pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un

anno. L’insorgente ritiene infatti che tale pena sia eccessiva se si considera

che è alla sua prima infrazione e che di regola in ambito penale in tali

circostanze si può beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Per l’art. 43 LCC la patente

può essere revocata o negata dall’autorità giudicante, oltre ai casi previsti

dalla legislazione federale, quando sussiste una “trasgressione reiterata agli

art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della

presente legge”.

Le violazioni perpetrate

dall'insorgente rientrano senz'altro nel campo d'applicazione della legge, in

specie dell'art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da

lui uccisa e permetterne il controllo, così come dell'art. 16 cpv. 2 LCC

riguardante fra l'altro gli animali cacciabili. Il fatto è che l'art. 43 LCC

esige, come detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11,

18, 19, 20, 21 della legge o una grave violazione di altre norme. Ora,

l'insorgente non ha violato reiteratamente l'art. 11 LCC, essendo egli

incensurato. Né le altre inosservanze delle norme in materia denotano, tutto

sommato, una gravità tale da giustificare il ritiro della patente alla prima

infrazione. Il ricorso merita pertanto accoglimento.

Ci si potrebbe invero chiedere

se la patente non debba essere rifiutata per motivi di sicurezza dal momento

che appare perlomeno dubbio che un cacciatore che confonde un camoscio per un

cinghiale o che spara pur non avendo appurato esattamente che cosa ha sotto

tiro dia sufficienti garanzie per un’attività venatoria scevra di rischi

accresciuti e non più accettabili.

La questione esulta tuttavia

dalla competenza di questo giudice.

5.

In definitiva il ricorso

è accolto e la pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un

anno annullata.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 18 e 21 LCP; 11, 16,

41, 43, 44 cpv. 2, 45, 47 LCC; 29 lett. a e b, 43 cpv. 1 lett. a RALCC; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“Il signor RI 1, __________

è condannato:

·

al pagamento di una multa di fr. 500.- (cinquecento)

·

al risarcimento del camoscio maschio per un importo di fr.

350.- (trecentocinquanta)

(equivalente

al valore vivo di fr. 500.-, dedotti fr. 150.- ricavati dalla vendita)”.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster