30.2005.103
privazione del diritto di cacciare
5 agosto 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2005.103
Data decisione, Autorità:
05.08.2005, PRPEN
Titolo:
privazione del diritto di cacciare
MULTA
art. 11 LCC
art. 16 LCC
art. 43 LCC
art. 43 RALCC
Incarto
n.
30.2005.103
571 17 190
Bellinzona
5
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola
Belloli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
4 marzo 2005 n. 17 190 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 6 aprile 2005 presentate
dalla CRTE 1.
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 4 marzo
2005 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- e lo ha condannato al
pagamento di tasse e spese di giustizia di fr. 50.- e a un risarcimento di fr.
350.-, privandolo del diritto di cacciare per un anno e confiscando il camoscio
maschio abbattuto, per i seguenti motivi:
“nell’esercizio della
caccia alta ha abbattuto un secondo camoscio maschio in tempo di divieto,
omettendo d’iscrivere immediatamente sul foglio di controllo i dati relativi
alla cattura allo scopo di trafugare il selvatico”.
Il fatto è stato accertato il
24 settembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 11, 16, 41, 44 cpv. 2, 45, 47 LCC; 29
lett. a e b, 43 cpv. 1 lett. a RALCC.
B. Contro la predetta
pronuncia RI 1 si aggrava ora a questo giudice chiedendo in sostanza
l’annullamento della condanna alla privazione del diritto di cacciare.
Egli contesta di non avere
iscritto immediatamente la cattura “allo scopo di trafugare il selvatico”,
giustificando il suo agire nel seguente modo: “Preso dal panico non ho
pensato immediatamente all’autodenuncia, ho caricato il camoscio nel sacco
portandolo fuori dalla valle poiché diventava notte e ho incontrato il
guardiacaccia che ha constatato l’errore.
La mia preoccupazione in
quel momento di confusione e di panico era quella di non trovarmi di notte, in
una zona impervia e pericolosa. Non sono passate delle ore fra lo sparo e
l’incontro con il guardiacaccia ma minuti. Intanto che camminavo, l’intenzione
era quella di raggiungere il sentiero. A quel momento avrei iscritto l’animale
abbattuto.”
L’insorgente non contesta né
l’infrazione né la multa, ma ritiene che la pena accessoria della privazione
del diritto di cacciare sproporzionata se si pon mente al fatto che si tratta
del suo primo errore in ambito venatorio, commesso peraltro nel corso del suo
primo anno di attività come cacciatore.
C. CRTE 1 propone, di
contro, che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
2. Interrogato subito dopo
Fatti
i fatti dall’agente di polizia della caccia, l’insorgente così si è espresso:
“Sono cacciatore da un anno
ed ho staccato l’autorizzazione di caccia alta.
Il giorno 24 settembre
verso le 17.00 sono andato a curare i cinghiali in zona __________ (sopra la
strada che porta a __________). Alle 18.45 ho visto un selvatico scuro tra le
ramaglie ed ho esploso un colpo. Mi sono accorto di averlo ferito, dopo 15
minuti di ricerca l’ho trovato ed ho esploso un altro colpo finendolo,
accorgendomi che era un camoscio maschio.
Sapendo che non potevo più
prendere il camoscio l’ho messo nel sacco senza iscriverlo sul foglio di
statistica (autorizzazione caccia alta). Mi sono incamminato verso la mia baita
a __________ quando sono stato fermato dall’agente __________, ed ha visto che
non avevo iscritto il camoscio sul foglio di controllo.”
(cfr. verbale di
interrogatorio 24 settembre 2004, pag. 1)
Lo stesso cacciatore nelle sue
osservazioni (non datate) al rapporto di contravvenzione ha precisato:
“la sera del 24 settembre
mi trovavo sulla mia posizione in zona __________ per la caccia al cinghiale.
La zona è molto sporca e al vegetazione fitta.
Già da parecchi minuti
sentivo il rumore di un animale che si aggirava nel fitto dei rovi. Era tardi e
la luce cominciava a scarseggiare.
Ad un certo punto in uno
spiazzo ho visto il fianco nero del pelame di ciò che ritenevo un cinghiale e
dopo aver controllato nel binocolo del fucile che si trattasse veramente di una
bestia, ho sparato.
L’animale è sparito nel
folto e non l’ho sentito allontanarsi. Sono sceso e sono andato a controllare.
Vi era del sangue ma non l’animale. Ho iniziato a seguire le tracce e
improvvisamente davanti a me, con mia grande sorpresa, si è alzato il camoscio
ferito e non il cinghiale ed è partito in avanti.
A quel momento mi sono reso
conto dell’errore ma ho deciso comunque di abbatterlo definitivamente per non
lasciare in giro un animale ferito.
Preso dal panico non ho
pensato immediatamente all’autodenuncia, ho caricato il camoscio nel sacco
portandolo fuori dalla valle poiché diventava notte e ho incontrato il
guardiacaccia che ha constatato l’errore.”
3. Per l'art. 43 cpv. 1
lett. a del regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici (RALCC; RL 8.5.1.1.1), al cacciatore è permessa la
cattura durante la caccia alta di tre camosci, di cui al massimo:
– un maschio di
almeno 2.5 anni per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina non
allattante di almeno 2.5 anni, oppure un capo di 1.5 anni (anzello) maschio con
corna non superiori ai 16 cm o femmina;
– due femmine non
allattanti di almeno 2.5 anni;
– un capo di 1.5
anni maschio o femmina (prima frase).
Considerandi
Colui che cattura un anzello
maschio con corna superiori ai 16 cm (fa stato il corno più corto) non ha più
diritto alla cattura del maschio di almeno 2.5 anni d'età e viceversa (seconda
frase).
L'art. 11 della relativa legge
cantonale (LCC; RL 8.5.1.1) impone altresì al cacciatore di registrare la
selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme
fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29
lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul
posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il
luogo dell'abbattimento, così come la specie, l'età e il sesso di ogni animale
e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia, egli deve
inoltre specificarne i motivi.
Chiunque contravviene alla
legge e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza,
è punito con una multa fino a fr. 20 000.– (art. 41 LCC). Egli è tenuto
inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato, secondo
le circostanze, del diritto di cacciare (art. 43 LCC). Secondo l'art. 42 LCC
non viene tuttavia punito il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza
un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, se ha sollecitamente
autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della
caccia (lett. a) e consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo, a meno
che nei 5 anni precedenti abbia già beneficiato dell'impunità (lett. b). L'art.
29.
lett. e RALCC precisa il termine "sollecitamente" nel senso che la
selvaggina dev'essere denunciata ai posti di controllo – per la caccia alta e
speciale, dal 7 al 23 settembre – entro 24 ore.
L'autorità competente può
ordinare per finire, senza riguardo alla punibilità di una persona, la confisca
degli animali illegalmente catturati o uccisi (art. 47 cpv. 1 LCC).
4.
Come visto sopra
l’insorgente riconosce l’errore commesso e non contesta né la multa, né il
risarcimento del danno, né la confisca dell’animale.
Il ricorso si limita alla
questione della pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un
anno. L’insorgente ritiene infatti che tale pena sia eccessiva se si considera
che è alla sua prima infrazione e che di regola in ambito penale in tali
circostanze si può beneficiare della sospensione condizionale della pena.
Per l’art. 43 LCC la patente
può essere revocata o negata dall’autorità giudicante, oltre ai casi previsti
dalla legislazione federale, quando sussiste una “trasgressione reiterata agli
art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della
presente legge”.
Le violazioni perpetrate
dall'insorgente rientrano senz'altro nel campo d'applicazione della legge, in
specie dell'art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da
lui uccisa e permetterne il controllo, così come dell'art. 16 cpv. 2 LCC
riguardante fra l'altro gli animali cacciabili. Il fatto è che l'art. 43 LCC
esige, come detto, una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11,
18, 19, 20, 21 della legge o una grave violazione di altre norme. Ora,
l'insorgente non ha violato reiteratamente l'art. 11 LCC, essendo egli
incensurato. Né le altre inosservanze delle norme in materia denotano, tutto
sommato, una gravità tale da giustificare il ritiro della patente alla prima
infrazione. Il ricorso merita pertanto accoglimento.
Ci si potrebbe invero chiedere
se la patente non debba essere rifiutata per motivi di sicurezza dal momento
che appare perlomeno dubbio che un cacciatore che confonde un camoscio per un
cinghiale o che spara pur non avendo appurato esattamente che cosa ha sotto
tiro dia sufficienti garanzie per un’attività venatoria scevra di rischi
accresciuti e non più accettabili.
La questione esulta tuttavia
dalla competenza di questo giudice.
5.
In definitiva il ricorso
è accolto e la pena accessoria del divieto di cacciare per il periodo di un
anno annullata.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 18 e 21 LCP; 11, 16,
41, 43, 44 cpv. 2, 45, 47 LCC; 29 lett. a e b, 43 cpv. 1 lett. a RALCC; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“Il signor RI 1, __________
è condannato:
·
al pagamento di una multa di fr. 500.- (cinquecento)
·
al risarcimento del camoscio maschio per un importo di fr.
350.- (trecentocinquanta)
(equivalente
al valore vivo di fr. 500.-, dedotti fr. 150.- ricavati dalla vendita)”.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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