30.2005.104
contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica
29 marzo 2005Italiano2 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.104
Data decisione, Autorità:
29.03.2005, PRPEN
Titolo:
contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica
NOTIFICA DIFETTOSA
LPCONTR
Incarto
n.
30.2005.104/pg
7756/409
Bellinzona
29
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 21
marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 7756/409 del 18 marzo 2005 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La Sezione della circolazione
con decisione 18 marzo 2005 ha inflitto RI 1 SA una multa di fr. 40.-, oltre la
tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il
veicolo __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro.
Considerandi
2.
Contro la predetta
pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
3.
In merito all'intimazione
della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni
altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;
di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona
giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire
- nella loro qualità di organi.
4.
Di conseguenza il ricorso
deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame,
riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la
procedura.
5.
Non si prelevano né
tasse, né spese e nemmeno si assegnano ripetibili in quanto non previste dalla LPContr.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 21 marzo 2005 è
accolto.
§ Di conseguenza è
annullata la decisione n° 7756/409 del 18 marzo 2005 emessa dalla sezione della
circolazione.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
RI 1 SA
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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