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Decisione

30.2005.104

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

29 marzo 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.104

Data decisione, Autorità:

29.03.2005, PRPEN

Titolo:

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

NOTIFICA DIFETTOSA

LPCONTR

Incarto

n.

30.2005.104/pg

7756/409

Bellinzona

29

marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il

cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 21

marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione

n° 7756/409 del 18 marzo 2005 emessa dalla Sezione della

circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione della circolazione

con decisione 18 marzo 2005 ha inflitto RI 1 SA una multa di fr. 40.-, oltre la

tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il

veicolo __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro.

Considerandi

2.

Contro la predetta

pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

3.

In merito all'intimazione

della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni

altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;

di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona

giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire

- nella loro qualità di organi.

4.

Di conseguenza il ricorso

deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame,

riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la

procedura.

5.

Non si prelevano né

tasse, né spese e nemmeno si assegnano ripetibili in quanto non previste dalla LPContr.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 21 marzo 2005 è

accolto.

§ Di conseguenza è

annullata la decisione n° 7756/409 del 18 marzo 2005 emessa dalla sezione della

circolazione.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

RI 1 SA

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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