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Decisione

30.2005.109

Posteggio su un parcheggio riservato agli invalidi

16 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 11

marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo

__________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.

Fatti accertati il 20 gennaio

2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia

dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone

l'annullamento.

Eccepisce in particolare di

non aver parcheggiato sullo stallo n° 1 riservato agli invalidi, bensì su

quello n° 3 destinato a tutti gli utenti.

C. La sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L'utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni

di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali;

le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e

le demarcazioni (art. 27 cpv.1 LCStr).

Nei posteggi riservati agli

invalidi é autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna

una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare

l'autorizzazione per invalidi, rilasciata dall'autorità competente, in maniera

ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 seconda frase OSStr).

Per l’ art. 79 cpv. 1 terza

frase OSStr i posti riservati a una determinata categoria di persone sono

delimitati da linee gialle.

Chiunque contravviene alle

norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

Preliminarmente si

osserva come il ricorrente non ha mai sostenuto di essere un invalido in

possesso della relativa autorizzazione e nemmeno di aver accompagnato una

persona portatrice di handicap; di conseguenza la questione non verrà esaminata

oltre in questa sede.

4.

Dal rapporto dell’agente

denunciante si evince che alle ore 11.20 del 20 gennaio 2005 “al momento di

staccare l’avviso di contravvenzione alla vettura __________ targata __________

di proprietà del signor RI 1 la stessa si trovava posteggiata negli appositi

stalli riservati agli invalidi, e più precisamente nel primo stallo. Visto che

il veicolo non era provvisto di alcuna autorizzazione per portatori di

handicap, allo stesso veniva staccato regolare avviso di contravvenzione per

posteggio di un veicolo non autorizzato su un posto riservato agli invalidi.

Per quanto riguarda la testimonianza del gerente lo stesso mi confermava che

alle ore 11.40 ca. il sopraccitato si rivolgeva presso di lui per

constatazione, ed effettivamente la vettura si trovava sullo stallo [n.3]

indicato nello scritto [del ricorrente] del 25 gennaio 2005, nonostante

tutto lo stesso non può confermare se la vettura al momento dell’avviso di

contravvenzione si trovava o meno in quella posizione. E controllando la

documentazione inviatami dal RI 1 non si trova nulla a sua discolpa. Pertanto,

visto quanto sopra e sicuro del mio operato, propongo il mantenimento della

procedura in corso (cfr. rapporto di contro-osservazioni dell’agente

denunciante del 28 gennaio 2005).

5.

L’agente della polizia

comunale per forza di cose conosce bene la situazione relativa al posteggio in

questione e in particolare agli stalli per invalidi; di conseguenza appare

improbabile che si sia sbagliato e ciò a maggior ragione in considerazione del

dettagliato rapporto di contro-osservazioni di cui al considerando precedente.

Oltretutto gli stalli

riservati agli invalidi sono i primi due posteggi e di conseguenza un errore

tra il primo ed il terzo stallo appare ancor più inverosimile (cfr.

documentazione fotografica allegata al ricorso).

Abbondanzialmente si

rileva come le constatazioni dell’agente denunciante non possono essere il

frutto della sua fantasia; questi, a differenza del denunciato, non ha alcun

interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio,

tra l’altro, di subire sanzioni penali ed amministrative.

6.

La conferma del gerente __________

- peraltro non agli atti in quanto scritta sul retro dell’avviso di

contravvenzione staccata all’insorgente - è ininfluente e non proverebbe nulla,

se non che alle 11.40 la vettura di quest’ultimo era stazionata sul posteggio n°

3; tuttavia come rettamente indica l’agente, che ha parlato con il gerente

della __________, non vi è alcuna prova che il veicolo alle ore 11.20, momento

in cui è stata elevata la contravvenzione, non si trovasse sul parcheggio n° 1 riservato

agli invalidi.

L’orario in cui il gerente ha

effettuato la costatazione corrisponde a quello della versione dei fatti

indicata successivamente dal ricorrente (cfr. scritto dell’11 aprile 2005);

pertanto è assodato che tra l’accertamento della contravvenzione con relativa

apposizione dell’avviso e l’intervento del gerente sia trascorso un certo tempo

e non pochi attimi come in un primo tempo ha asserito il denunciato con il

termine “immediatamente” (cfr. ricorso).

Inoltre il ricorrente,

nonostante abbia chiesto “di rivedere questa ingiusta multa, visto anche la

testimonianza del gerente della __________ e di altre persone” (cfr.

lettera 21 gennaio 2005 al Municipio di __________) non ha prodotto alcuna

testimonianza ulteriore che provasse lo stazionamento del suo veicolo sul terzo

stallo alle ore 11.20.

Abbondanzialmente si osserva

come in questo lasso di tempo l’insorgente, dal momento che ha ammesso di

essersi seduto in macchina dopo aver lasciato il negozio (cfr. ibidem), avrebbe

potuto spostarla di due posti in pochi secondi prima di entrare a cercare il

gerente.

7.

Per quanto attiene al

mancato rispetto del termine di 30 giorni per l’avvio della procedura ordinaria

si osserva come il ricorrente ha sempre contestato l’infrazione, cosa che ha

ribadito anche nel proprio gravame. Di conseguenza la sua doglianza è

ininfluente all’atto pratico.

Inoltre non ha mai affermato

che avrebbe pagato la multa nel termine a lui impartito se la pratica non fosse

stata fatta proseguire per competenza alla Sezione della circolazione.

8.

Le asserite mancate risposte

del Comune di __________ alle lettere del ricorrente nulla mutano alla

fattispecie in quanto esulano dalla presente procedura.

9.

A ragione al

ricorrente è stata inflitta la multa di fr. 120.- prevista dall’OMD per questo

genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese inflitte dalla Sezione

della circolazione così come previsto dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr e 79 cpv. 4 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 7125/410 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione

della circolazione.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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