30.2005.109
Posteggio su un parcheggio riservato agli invalidi
16 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.109
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, PRPEN
Titolo:
Posteggio su un parcheggio riservato agli invalidi
PARCHEGGIO
art. 65 cpv. 5 OSSTR
art. 79 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.109
7125/410
Bellinzona
16 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22
marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 7125/410 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 6 aprile 2005 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 11
marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo
__________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.
Fatti accertati il 20 gennaio
2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia
dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone
l'annullamento.
Eccepisce in particolare di
non aver parcheggiato sullo stallo n° 1 riservato agli invalidi, bensì su
quello n° 3 destinato a tutti gli utenti.
C. La sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L'utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali;
le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e
le demarcazioni (art. 27 cpv.1 LCStr).
Nei posteggi riservati agli
invalidi é autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o chi accompagna
una persona invalida; al riguardo si fa notare che il conducente deve applicare
l'autorizzazione per invalidi, rilasciata dall'autorità competente, in maniera
ben visibile sul veicolo (art. 65 cpv. 5 seconda frase OSStr).
Per l’ art. 79 cpv. 1 terza
frase OSStr i posti riservati a una determinata categoria di persone sono
delimitati da linee gialle.
Chiunque contravviene alle
norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
Preliminarmente si
osserva come il ricorrente non ha mai sostenuto di essere un invalido in
possesso della relativa autorizzazione e nemmeno di aver accompagnato una
persona portatrice di handicap; di conseguenza la questione non verrà esaminata
oltre in questa sede.
4.
Dal rapporto dell’agente
denunciante si evince che alle ore 11.20 del 20 gennaio 2005 “al momento di
staccare l’avviso di contravvenzione alla vettura __________ targata __________
di proprietà del signor RI 1 la stessa si trovava posteggiata negli appositi
stalli riservati agli invalidi, e più precisamente nel primo stallo. Visto che
il veicolo non era provvisto di alcuna autorizzazione per portatori di
handicap, allo stesso veniva staccato regolare avviso di contravvenzione per
posteggio di un veicolo non autorizzato su un posto riservato agli invalidi.
Per quanto riguarda la testimonianza del gerente lo stesso mi confermava che
alle ore 11.40 ca. il sopraccitato si rivolgeva presso di lui per
constatazione, ed effettivamente la vettura si trovava sullo stallo [n.3]
indicato nello scritto [del ricorrente] del 25 gennaio 2005, nonostante
tutto lo stesso non può confermare se la vettura al momento dell’avviso di
contravvenzione si trovava o meno in quella posizione. E controllando la
documentazione inviatami dal RI 1 non si trova nulla a sua discolpa. Pertanto,
visto quanto sopra e sicuro del mio operato, propongo il mantenimento della
procedura in corso (cfr. rapporto di contro-osservazioni dell’agente
denunciante del 28 gennaio 2005).
5.
L’agente della polizia
comunale per forza di cose conosce bene la situazione relativa al posteggio in
questione e in particolare agli stalli per invalidi; di conseguenza appare
improbabile che si sia sbagliato e ciò a maggior ragione in considerazione del
dettagliato rapporto di contro-osservazioni di cui al considerando precedente.
Oltretutto gli stalli
riservati agli invalidi sono i primi due posteggi e di conseguenza un errore
tra il primo ed il terzo stallo appare ancor più inverosimile (cfr.
documentazione fotografica allegata al ricorso).
Abbondanzialmente si
rileva come le constatazioni dell’agente denunciante non possono essere il
frutto della sua fantasia; questi, a differenza del denunciato, non ha alcun
interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio,
tra l’altro, di subire sanzioni penali ed amministrative.
6.
La conferma del gerente __________
- peraltro non agli atti in quanto scritta sul retro dell’avviso di
contravvenzione staccata all’insorgente - è ininfluente e non proverebbe nulla,
se non che alle 11.40 la vettura di quest’ultimo era stazionata sul posteggio n°
3; tuttavia come rettamente indica l’agente, che ha parlato con il gerente
della __________, non vi è alcuna prova che il veicolo alle ore 11.20, momento
in cui è stata elevata la contravvenzione, non si trovasse sul parcheggio n° 1 riservato
agli invalidi.
L’orario in cui il gerente ha
effettuato la costatazione corrisponde a quello della versione dei fatti
indicata successivamente dal ricorrente (cfr. scritto dell’11 aprile 2005);
pertanto è assodato che tra l’accertamento della contravvenzione con relativa
apposizione dell’avviso e l’intervento del gerente sia trascorso un certo tempo
e non pochi attimi come in un primo tempo ha asserito il denunciato con il
termine “immediatamente” (cfr. ricorso).
Inoltre il ricorrente,
nonostante abbia chiesto “di rivedere questa ingiusta multa, visto anche la
testimonianza del gerente della __________ e di altre persone” (cfr.
lettera 21 gennaio 2005 al Municipio di __________) non ha prodotto alcuna
testimonianza ulteriore che provasse lo stazionamento del suo veicolo sul terzo
stallo alle ore 11.20.
Abbondanzialmente si osserva
come in questo lasso di tempo l’insorgente, dal momento che ha ammesso di
essersi seduto in macchina dopo aver lasciato il negozio (cfr. ibidem), avrebbe
potuto spostarla di due posti in pochi secondi prima di entrare a cercare il
gerente.
7.
Per quanto attiene al
mancato rispetto del termine di 30 giorni per l’avvio della procedura ordinaria
si osserva come il ricorrente ha sempre contestato l’infrazione, cosa che ha
ribadito anche nel proprio gravame. Di conseguenza la sua doglianza è
ininfluente all’atto pratico.
Inoltre non ha mai affermato
che avrebbe pagato la multa nel termine a lui impartito se la pratica non fosse
stata fatta proseguire per competenza alla Sezione della circolazione.
8.
Le asserite mancate risposte
del Comune di __________ alle lettere del ricorrente nulla mutano alla
fattispecie in quanto esulano dalla presente procedura.
9.
A ragione al
ricorrente è stata inflitta la multa di fr. 120.- prevista dall’OMD per questo
genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese inflitte dalla Sezione
della circolazione così come previsto dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr e 79 cpv. 4 OSStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 7125/410 dell’11 marzo 2005 emessa dalla Sezione
della circolazione.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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