30.2005.11
manovra di svolta a sinistra nonostante la linea di sicurezza e collisione con un motoveicolo
19 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.11
Data decisione, Autorità:
19.07.2005, PRPEN
Titolo:
manovra di svolta a sinistra nonostante la linea di sicurezza e collisione con un motoveicolo
CAMBIAMENTO DI DIREZIONE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2005.11
29911/2012
Bellinzona
19
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente
con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 28 dicembre 2004 presentato
da
RI 1
difeso da: DIFE
1
Contro
la decisione 3 dicembre 2004 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 17 febbraio 2005
presentate dalla CRTE 1,.
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione del
3 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 480.--, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 30.--, importo
già versato a titolo cauzionale, per i seguenti fatti accertati il 26 settembre
2004:
“alla guida della vettura __________,
eseguiva una negligente manovra di svolta a sinistra malgrado la presenza della
linea di sicurezza per cui collideva con un motoveicolo sopraggiungente in
senso inverso”;
che la risoluzione è
stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1
LCStr e 73 cpv. 6 lett. a OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso del 28 dicembre 2004 in cui chiede
l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
Fatti
17 febbraio 2005 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la
confermare della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che giusta l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. In presenza di
linee di sicurezza (continue, di color bianco, demarcazione 6.01) tracciate
sulle strade, i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art.
34 cpv. 2 LCStr). È vietato ai veicoli oltrepassare le linee di sicurezza e le
linee doppie o passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr);
che per l’art. 34 cpv. 3 LCStr
il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra,
deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 ha sanzionato
l’insorgente, come detto, per avere eseguito “una negligente manovra di
svolta a sinistra malgrado la presenza della linea di sicurezza per cui
collideva con un motoveicolo sopraggiungente in senso unverso”;
che il ricorrente
contesta questa versione dei fatti asserendo nel suo ricorso del 28 dicembre
Considerandi
2004.
che “giunto all’altezza dell’autosilo, ha visto che dalla corsia dalla
quale proveniva non era possibile girare per entrare nell’autosilo. Il
conducente si è fermato per potersi meglio rendere conto di come era possibile
entrare nell’autosilo (si vedeva l’uscita ma non l’entrata)”. La medesima versione
era già stata avanzata con le osservazioni del 18 novembre 2004;
che il patrocinatore afferma
inoltre che “in quel mentre il conducente era fermo. Nell’attimo seguente,
momento in cui ha guardato avanti, il signor RI 1 ha scorto il motociclista
signor __________, che ha fatto una violenta frenata e di conseguenza si è
ribaltato. Il motociclista sopraggiungeva a velocità molto elevata”
(cfr. ricorso del 28 dicembre 2004 e osservazioni del 18 novembre 2004). Lo
stesso sostiene altresì che il veicolo del suo cliente “non impediva il
passaggio alla moto” e che “il signor __________ non avrebbe nemmeno
dovuto sterzare per oltrepassare l’automobile ferma del signor RI 1. La
carreggiata era libera” (cfr. ricorso e osservazioni sopraccitate);
che dalla documentazione agli
atti - in modo particolare dalle foto del luogo dell’incidente (doc. E) e dalle
constatazioni della polizia (doc. F) - emerge come il veicolo del ricorrente si
trovasse con la parte anteriore sinistra oltre la linea di sicurezza e le ruote
fossero ancora girate verso sinistra. Il fatto che l’automezzo fosse o meno fermo
non influisce pertanto sulla commissione dell’infrazione di cui all’art. 34
cpv. 2, 3 ed all’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr, che può senza ombra di dubbio
essere considerata consumata;
che dalle tavole processuali
risulta evidente come la colpa altrui, cioè quella del motociclista, sia nella
fattispecie ininfluente ai fini della conferma della pena, ricordato come nel
diritto penale viga il principio secondo il quale ognuno è responsabile dei
propri atti;
che le asserite colpe del
conducente della motocicletta saranno per contro oggetto di attenta valutazione
nell’ambito di un’eventuale procedura civile;
che la multa inflitta è
convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che il ricorso deve pertanto essere
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPcontr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2
e 3, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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