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Decisione

30.2005.11

manovra di svolta a sinistra nonostante la linea di sicurezza e collisione con un motoveicolo

19 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

17 febbraio 2005 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la

confermare della decisione impugnata;

considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell’art. 12 LPContr;

che giusta l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. In presenza di

linee di sicurezza (continue, di color bianco, demarcazione 6.01) tracciate

sulle strade, i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art.

34 cpv. 2 LCStr). È vietato ai veicoli oltrepassare le linee di sicurezza e le

linee doppie o passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr);

che per l’art. 34 cpv. 3 LCStr

il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per

voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra,

deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr);

che la CRTE 1 ha sanzionato

l’insorgente, come detto, per avere eseguito “una negligente manovra di

svolta a sinistra malgrado la presenza della linea di sicurezza per cui

collideva con un motoveicolo sopraggiungente in senso unverso”;

che il ricorrente

contesta questa versione dei fatti asserendo nel suo ricorso del 28 dicembre

Considerandi

2004.

che “giunto all’altezza dell’autosilo, ha visto che dalla corsia dalla

quale proveniva non era possibile girare per entrare nell’autosilo. Il

conducente si è fermato per potersi meglio rendere conto di come era possibile

entrare nell’autosilo (si vedeva l’uscita ma non l’entrata)”. La medesima versione

era già stata avanzata con le osservazioni del 18 novembre 2004;

che il patrocinatore afferma

inoltre che “in quel mentre il conducente era fermo. Nell’attimo seguente,

momento in cui ha guardato avanti, il signor RI 1 ha scorto il motociclista

signor __________, che ha fatto una violenta frenata e di conseguenza si è

ribaltato. Il motociclista sopraggiungeva a velocità molto elevata”

(cfr. ricorso del 28 dicembre 2004 e osservazioni del 18 novembre 2004). Lo

stesso sostiene altresì che il veicolo del suo cliente “non impediva il

passaggio alla moto” e che “il signor __________ non avrebbe nemmeno

dovuto sterzare per oltrepassare l’automobile ferma del signor RI 1. La

carreggiata era libera” (cfr. ricorso e osservazioni sopraccitate);

che dalla documentazione agli

atti - in modo particolare dalle foto del luogo dell’incidente (doc. E) e dalle

constatazioni della polizia (doc. F) - emerge come il veicolo del ricorrente si

trovasse con la parte anteriore sinistra oltre la linea di sicurezza e le ruote

fossero ancora girate verso sinistra. Il fatto che l’automezzo fosse o meno fermo

non influisce pertanto sulla commissione dell’infrazione di cui all’art. 34

cpv. 2, 3 ed all’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr, che può senza ombra di dubbio

essere considerata consumata;

che dalle tavole processuali

risulta evidente come la colpa altrui, cioè quella del motociclista, sia nella

fattispecie ininfluente ai fini della conferma della pena, ricordato come nel

diritto penale viga il principio secondo il quale ognuno è responsabile dei

propri atti;

che le asserite colpe del

conducente della motocicletta saranno per contro oggetto di attenta valutazione

nell’ambito di un’eventuale procedura civile;

che la multa inflitta è

convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge;

che il ricorso deve pertanto essere

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPcontr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2

e 3, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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