30.2005.112
stranieri: presentazione tardiva di una richiesta di modifica dello stato civile
30 agosto 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.112
Data decisione, Autorità:
30.08.2005, PRPEN
Titolo:
stranieri: presentazione tardiva di una richiesta di modifica dello stato civile
NOTIFICA TARDIVA DI DATI PERSONALI
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2005.112/AMM
05 295/207
Bellinzona
30
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
05 295/207 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 7 aprile
2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 18 marzo
2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha
riconosciuto RI 1 colpevole di avere presentato tardivamente – il 29 settembre
2004 all’ufficio regionale competente – una richiesta di modifica dello stato
civile avvenuta il 7 agosto 2004;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 60.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;
che RI 1 è insorta contro tale
Considerandi
decisione con un ricorso del 23 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7
aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione
propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 24
RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome
e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero,
ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare
(segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento
familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri
competente;
che le infrazioni alle
disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino
a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);
che l'autorità di primo grado
rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS
presentando tardivamente – il 29 settembre 2004 – una domanda di modifica dello
stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;
che stando alla ricorrente, “io
e mio marito __________ abbiamo mandato una lettera insieme raccomandata en que
diceva i motivi del ritardo nel cambiamento dei permessi, e una prova della
polizza di Portogallo en que diceva que i documenti del mio marito e i miei
sono stati furtati (il passaporte, la patente, i permessi, e più documenti
importanti) que stava nella maquina furtada [...]”;
che nel fascicolo processuale
risulta in effetti una dichiarazione 16 agosto 2004 della Guarda Nacional
Republicana in cui si attesta l’avvenuto furto di documenti a danno di __________
e si menziona – fra l’altro – una “autorizacao de residencia na Suica de sua
esposa RI 1”
che nelle osservazioni 7
aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione
sottolinea invero come “i coniugi, sebbene privi dei documenti di
legittimazione (furto), avrebbero dovuto informare comunque a tempo debito le
autorità competenti” (pag. 2, punto 2);
che non si può tuttavia
escludere, né l’autorità di primo grado contesta, che la multata abbia effettivamente
trasmesso all’Ufficio regionale stranieri la predetta attestazione 16 agosto
2004.
– con l’evocata comunicazione del nuovo stato civile – entro il termine
prescritto;
che persistendo un ragionevole
dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta
dall’addebito;
che s’impone pertanto, in
accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere
al prelievo di oneri processuali;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 12 LaLPS; 24 e 38
RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
,.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster