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Decisione

30.2005.112

stranieri: presentazione tardiva di una richiesta di modifica dello stato civile

30 agosto 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.112

Data decisione, Autorità:

30.08.2005, PRPEN

Titolo:

stranieri: presentazione tardiva di una richiesta di modifica dello stato civile

NOTIFICA TARDIVA DI DATI PERSONALI

art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto

n.

30.2005.112/AMM

05 295/207

Bellinzona

30

agosto 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 marzo 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

05 295/207 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 7 aprile

2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 18 marzo

2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha

riconosciuto RI 1 colpevole di avere presentato tardivamente – il 29 settembre

2004 all’ufficio regionale competente – una richiesta di modifica dello stato

civile avvenuta il 7 agosto 2004;

che in applicazione della

pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 60.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese per fr. 10.–;

che RI 1 è insorta contro tale

Considerandi

decisione con un ricorso del 23 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza

l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 7

aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione

propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 24

RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome

e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero,

ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare

(segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento

familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri

competente;

che le infrazioni alle

disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino

a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);

che l'autorità di primo grado

rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS

presentando tardivamente – il 29 settembre 2004 – una domanda di modifica dello

stato civile avvenuta il 7 agosto 2004;

che stando alla ricorrente, “io

e mio marito __________ abbiamo mandato una lettera insieme raccomandata en que

diceva i motivi del ritardo nel cambiamento dei permessi, e una prova della

polizza di Portogallo en que diceva que i documenti del mio marito e i miei

sono stati furtati (il passaporte, la patente, i permessi, e più documenti

importanti) que stava nella maquina furtada [...]”;

che nel fascicolo processuale

risulta in effetti una dichiarazione 16 agosto 2004 della Guarda Nacional

Republicana in cui si attesta l’avvenuto furto di documenti a danno di __________

e si menziona – fra l’altro – una “autorizacao de residencia na Suica de sua

esposa RI 1”

che nelle osservazioni 7

aprile 2005, l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell’immigrazione

sottolinea invero come “i coniugi, sebbene privi dei documenti di

legittimazione (furto), avrebbero dovuto informare comunque a tempo debito le

autorità competenti” (pag. 2, punto 2);

che non si può tuttavia

escludere, né l’autorità di primo grado contesta, che la multata abbia effettivamente

trasmesso all’Ufficio regionale stranieri la predetta attestazione 16 agosto

2004.

– con l’evocata comunicazione del nuovo stato civile – entro il termine

prescritto;

che persistendo un ragionevole

dubbio al riguardo, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta

dall’addebito;

che s’impone pertanto, in

accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere

al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 12 LaLPS; 24 e 38

RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

,.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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