30.2005.113
vetri laterali anteriori e parabrezza oscurati
30 agosto 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.113
Data decisione, Autorità:
30.08.2005, PRPEN
Titolo:
vetri laterali anteriori e parabrezza oscurati
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 29 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 71 cpv. 4 OETV
art. 219 OETV
Incarto
n.
30.2005.113/AMM
6686/403
Bellinzona
30
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 marzo 2005
presentato da
RI 1
(difeso dall’ DI
1)
contro
la decisione n.
6686/403 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 6 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 4 marzo
2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “messo
in circolazione la vettura TI __________ avente i vetri laterali anteriori non
sufficientemente trasparenti. Il veicolo aveva pure applicato al parabrezza una
fascia adesiva non conforme alle prescrizioni”; circostanze accertate dalla
polizia il 1° ottobre 2004 a Balerna;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 21 marzo 2005, nel quale postula l'annullamento
della multa;
che in uno scritto del 6 aprile
2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte, la
documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è
il caso di disporre altri complementi istruttori,
il ricorso dovendo essere
accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato di avere “messo in
circolazione la vettura TI __________ avente i vetri laterali anteriori non
sufficientemente trasparenti. Il veicolo aveva pure applicato al parabrezza una
fascia adesiva non conforme alle prescrizioni”; fatti accertati dalla
polizia la notte del 1° ottobre 2004, verso le ore 23.00, alla presenza del
figlio del detentore;
che l'insorgente non nega di
per sé, dal profilo oggettivo, la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo
grado, ma si duole – fra l’altro – di come le modifiche illecite siano state applicate
a sua insaputa dal figlio, al quale egli aveva prestato la vettura da alcune
settimane;
che sempre stando al multato,
egli “non si è mai accorto di quest’ultima operazione né il figlio gli ha
mai riferito in merito. Come detto, il ricorrente fa spesso turni irregolari e
lavora anche di notte. Egli non nega di aver (forse) visto il veicolo in
oggetto parcheggiato, magari di notte o alla sera, ma non ha mai rilevato che
era stata applicata una pellicola oscurante anche sui vetri anteriori, né aveva
motivo di pensare che il figlio avesse ‘completato’ il lavoro del garagista,
con un’opera ‘fai da te” (ricorso, pag. 5 punto 9 in fine);
che in concreto nulla induce a
dubitare di quanto addotto dal ricorrente, né è possibile affermare che il
difetto fosse in qualche modo riconoscibile per il multato; tant’è che la stessa
Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa
al giudizio della Pretura penale;
che in simili evenienze, non
ravvisandosi elementi suscettibili di imputare soggettivamente l’inosservanza al
multato, s’impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la
decisione impugnata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
Fatti
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la
Considerandi
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 29, 93 n. 2 LCS; 71
cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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