30.2005.114
posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio per i pedoni. Dubbi sull'autore dell'infrazione
31 agosto 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.114
Data decisione, Autorità:
31.08.2005, PRPEN
Titolo:
posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio per i pedoni. Dubbi sull'autore dell'infrazione
IN DUBIO PRO REO
PARCHEGGIO
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 41bis cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.114/AMM
8904/406
Bellinzona
31
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
8904/406 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 6 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 25 marzo
2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere, il 2 dicembre
2004 a Torricella-Taverne, “posteggiato il veicolo TI __________ su un
marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i
pedoni”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 6
aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 41 cpv. 1bis
ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul
marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente
mediante segnali o demarcazioni (prima frase);
che un'eccezione è prevista
per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri
dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i
pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis
seconda e terza frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60
minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione
n. 228.1);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio
veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i
pedoni, circostanza accertata da due agenti della polizia comunale a
Torricella-Taverne, in via Comunale, il 2 dicembre 2004 alle ore 22.45;
che il ricorrente si dice
invece assolutamente estraneo ai fatti, adombrando un possibile errore di
trascrizione del numero di targa e sostenendo che quella sera egli era al suo
domicilio a __________, con il veicolo incriminato fermo nel garage di casa;
che in un rapporto di contro
osservazioni del 3 marzo 2005, l’agente denunciante – pur confermando il suo
accertamento – ha soggiunto come “per motivi di tempo essendo stati chiamati
per un intervento a Lamone, non abbiamo applicato gli avvisi di
contravvenzione, rilevando unicamente le targhe”;
che dal resoconto allegato al
medesimo rapporto si evince come quella sera la stessa pattuglia ha elevato 19
rapporti di contravvenzione alla LCS, di cui 18 proprio in via Comunale;
che in simili circostanze,
questo giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio
sull’autore dell’infrazione, non potendosi segnatamente escludere – stante la
premura sottolineata dagli agenti per l’intervento a Lamone, sommata alla mole
delle contravvenzioni irrogate quella sera – un’errata lettura o trascrizione
del numero di targa;
che si giustifica pertanto di
accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al
prelievo di oneri processuali;
per questi motivi,
visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
Fatti
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
.
Considerandi
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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