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Decisione

30.2005.115

aver impiegato ragazza alla pari straniera senza il necessario permesso

6 settembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.115

Data decisione, Autorità:

06.09.2005, PRPEN

Titolo:

aver impiegato ragazza alla pari straniera senza il necessario permesso

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA

art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto

n.

30.2005.115

05 239/208

Bellinzona

6 settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il

segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 23 marzo 2005 presentato da

RI 1

difeso da: DI 1

contro

la decisione 11

marzo 2005 emessa d CRTE 1

viste le osservazioni 11 aprile 2005

presentate dalla CRTE 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione dell’11

marzo 2005 l’Ufficio giuridico della CRTE 1 ha riconosciuto il signor RI 1

colpevole di avere “impiegato in qualità di ragazza alla pari, la cittadina

di stati terzi __________, 1982, sprovvista del permesso della CRTE 1 che le

consentisse di svolgere detta attività” soggiungendo che “l’interessata

era al beneficio di un permesso di dimora per soggiornare a scopo di studio”;

che in applicazione

della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 170.--, ponendo inoltre

a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 10.--;

che la risoluzione è stata

emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6, 10 cpv. 1, 29 cpv. 1 OLS e

45 RLaLPS-extra CE/AELS;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con ricorso del 29 marzo 2005, nel quale postula l’annullamento e

l’abbandono del procedimento contravvenzionale;

che nelle osservazioni dell’11

aprile 2005 l’Ufficio giuridico della CRTE 1 propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell’art. 12 LPContr;

che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS

lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e un datore di lavoro può

Considerandi

occuparlo soltanto qualora il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che il datore di lavoro non

deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente

assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso

l’autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad

assumere tale impiego (art. 10 OLS);

che lo straniero necessita

altresì di un permesso per cambiare posto, professione o Cantone (art. 29 cpv.

1.

prima frase OLS);

che è considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno,

anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e

segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in

Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salariato sia pagato

in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di

apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario,

giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornata

o a titolo temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2'000.--; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23

cpv. 6 LDDS);

che, come visto, l’Ufficio

giuridico della CRTE 1 rimprovera al multato - in applicazione delle citate norme

- di aver impiegato in qualità di ragazza alla pari una cittadina di uno stato

terzo sprovvista di regolare autorizzazione;

che la persona in questione

era infatti al beneficio di un permesso di soggiorno a scopo di studio;

che il ricorrente, nel verbale

del 4 febbraio 2004 da lui sottoscritto, ha dichiarato che “è ovvio che,

offrendo alla ragazza vitto e alloggio gratuiti, in cambio prestava il suo

aiuto in casa, e questo nel periodo dal 15.09.2003 al 08.12.2003",

data nella quale la ragazza ha definitivamente lasciato la Svizzera;

che l’insorgente nel proprio

ricorso sostiene che “il fatto che la signora __________ desse un modesto

aiuto nelle faccende domestiche durante la sua permanenza nella casa del dott. RI

1.

non permette di concludere che tra la signora __________ ed il dott. RI 1 sia

sorto un rapporto di lavoro quale ragazza alla pari. Questo tipo di rapporto

consiste infatti nello svolgimento delle mansioni domestiche quale attività

principale e nella frequentazione della scuola quale attività accessoria”.

Cio che, a suo dire, nel caso concreto non sarebbe assolutamente avvenuto. A

sostegno della propria tesi, il ricorrente assevera inoltre che l’indicazione

sulla notifica di partenza della signora __________ della sua funzione quale

ragazza alla pari sia stata soltanto il frutto di una svista;

che le giustificazioni

avanzate dal ricorrente non sono atte ad annullare la decisione emessa dalla CRTE

1.

Questi sbaglia infatti quando asserisce che non vi è violazione dell’art. 6

OLS “visto che non è stata svolta nessuna attività lucrativa da parte della

signora __________ né tantomeno dell’art. 10 cpv. 1 visto che la signora __________

aveva un regolare permesso come studente (...) né infine dell’art. 29 cpv. 1

visto che lo statuto di studentessa della signora __________ è rimasto il

medesimo per tutta la durata del soggiorno”. Come visto, giusta l’art. 6

OLS, che limita l’effettivo degli stranieri, è considerata attività lucrativa

qualsiasi attività dipendente o indipendente che di norma è abbinata ad una

retribuzione, anche se essa viene nella fattispecie esercitata a titolo

gratuito. Inoltre, secondo l’art. 10 OLS, il datore di lavoro deve assicurarsi

che il dipendente sia in possesso del valido permesso di soggiorno. In questo

caso la ragazza aveva ottenuto un permesso “L”, con il quale era stata concessa

la possibilità di soggiornare in Svizzera esclusivamente per effettuare degli

studi, ma non per esercitare attività lucrative, nemmeno a titolo gratuito;

che, del resto, le

contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche

qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CPS);

che la multa inflitta è

convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve pertanto essere

respinto, con accollamento al procedente della tassa di giustizia e delle spese

(art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS;

6, 10 cpv. 1, 29 cpv.1 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia è

di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Contro

la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all’art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza ( art. 272 PP).

4. Intimazione

a:

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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