30.2005.115
aver impiegato ragazza alla pari straniera senza il necessario permesso
6 settembre 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.115
Data decisione, Autorità:
06.09.2005, PRPEN
Titolo:
aver impiegato ragazza alla pari straniera senza il necessario permesso
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2005.115
05 239/208
Bellinzona
6 settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 23 marzo 2005 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 11
marzo 2005 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 11 aprile 2005
presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione dell’11
marzo 2005 l’Ufficio giuridico della CRTE 1 ha riconosciuto il signor RI 1
colpevole di avere “impiegato in qualità di ragazza alla pari, la cittadina
di stati terzi __________, 1982, sprovvista del permesso della CRTE 1 che le
consentisse di svolgere detta attività” soggiungendo che “l’interessata
era al beneficio di un permesso di dimora per soggiornare a scopo di studio”;
che in applicazione
della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 170.--, ponendo inoltre
a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 10.--;
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6, 10 cpv. 1, 29 cpv. 1 OLS e
45 RLaLPS-extra CE/AELS;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso del 29 marzo 2005, nel quale postula l’annullamento e
l’abbandono del procedimento contravvenzionale;
che nelle osservazioni dell’11
aprile 2005 l’Ufficio giuridico della CRTE 1 propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e un datore di lavoro può
Considerandi
occuparlo soltanto qualora il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che il datore di lavoro non
deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente
assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso
l’autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad
assumere tale impiego (art. 10 OLS);
che lo straniero necessita
altresì di un permesso per cambiare posto, professione o Cantone (art. 29 cpv.
1.
prima frase OLS);
che è considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno,
anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salariato sia pagato
in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di
apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario,
giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornata
o a titolo temporaneo (lett. c);
che le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2'000.--; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS);
che, come visto, l’Ufficio
giuridico della CRTE 1 rimprovera al multato - in applicazione delle citate norme
- di aver impiegato in qualità di ragazza alla pari una cittadina di uno stato
terzo sprovvista di regolare autorizzazione;
che la persona in questione
era infatti al beneficio di un permesso di soggiorno a scopo di studio;
che il ricorrente, nel verbale
del 4 febbraio 2004 da lui sottoscritto, ha dichiarato che “è ovvio che,
offrendo alla ragazza vitto e alloggio gratuiti, in cambio prestava il suo
aiuto in casa, e questo nel periodo dal 15.09.2003 al 08.12.2003",
data nella quale la ragazza ha definitivamente lasciato la Svizzera;
che l’insorgente nel proprio
ricorso sostiene che “il fatto che la signora __________ desse un modesto
aiuto nelle faccende domestiche durante la sua permanenza nella casa del dott. RI
1.
non permette di concludere che tra la signora __________ ed il dott. RI 1 sia
sorto un rapporto di lavoro quale ragazza alla pari. Questo tipo di rapporto
consiste infatti nello svolgimento delle mansioni domestiche quale attività
principale e nella frequentazione della scuola quale attività accessoria”.
Cio che, a suo dire, nel caso concreto non sarebbe assolutamente avvenuto. A
sostegno della propria tesi, il ricorrente assevera inoltre che l’indicazione
sulla notifica di partenza della signora __________ della sua funzione quale
ragazza alla pari sia stata soltanto il frutto di una svista;
che le giustificazioni
avanzate dal ricorrente non sono atte ad annullare la decisione emessa dalla CRTE
1.
Questi sbaglia infatti quando asserisce che non vi è violazione dell’art. 6
OLS “visto che non è stata svolta nessuna attività lucrativa da parte della
signora __________ né tantomeno dell’art. 10 cpv. 1 visto che la signora __________
aveva un regolare permesso come studente (...) né infine dell’art. 29 cpv. 1
visto che lo statuto di studentessa della signora __________ è rimasto il
medesimo per tutta la durata del soggiorno”. Come visto, giusta l’art. 6
OLS, che limita l’effettivo degli stranieri, è considerata attività lucrativa
qualsiasi attività dipendente o indipendente che di norma è abbinata ad una
retribuzione, anche se essa viene nella fattispecie esercitata a titolo
gratuito. Inoltre, secondo l’art. 10 OLS, il datore di lavoro deve assicurarsi
che il dipendente sia in possesso del valido permesso di soggiorno. In questo
caso la ragazza aveva ottenuto un permesso “L”, con il quale era stata concessa
la possibilità di soggiornare in Svizzera esclusivamente per effettuare degli
studi, ma non per esercitare attività lucrative, nemmeno a titolo gratuito;
che, del resto, le
contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche
qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CPS);
che la multa inflitta è
convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere
respinto, con accollamento al procedente della tassa di giustizia e delle spese
(art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS;
6, 10 cpv. 1, 29 cpv.1 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia è
di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro
la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all’art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza ( art. 272 PP).
4. Intimazione
a:
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster