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Decisione

30.2005.116

manovra pericolosa; venditore multato dice però che alla guida vi era un potenziale acquirente del quale fornisce le generalità e il recapito; dubbi sull'autore dell'infrazione

31 agosto 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il recapito alla polizia con lettera 27 dicembre 2004 – per un giro di prova in

vista di un possibile acquisto;

che in un rapporto di contro

osservazioni del 7 gennaio 2005, l’agente denunciante ha precisato quanto

segue:

“In

data ed ora di cui sopra, notavo la vettura di marca AUDI A4 di colore nero

targata TI __________.U, effettuare una manovra di svolta a sinistra in un tratto

di strada dove le corsie sono divise da una superficie vietata, in prossimità

di una curva senza visuale, creando pericolo alla circolazione che giungeva in

senso inverso.

Mi

trovavo impossibilitato al fermo della succitata vettura, in quanto procedeva

ad alta velocità in direzione autostrada e considerato il traffico, optavo di

intimare telefonicamente la contravvenzione.

Difatti,

più tardi in sede rintracciavo telefonicamente il detentore della targa, sig. __________

(Carrozzeria __________ SAGL __________) lo stesso mi informava che quella

Considerandi

mattina alla guida della suddetta vettura vi era il suo venditore, Sig. __________.

Inoltre

il Sig. __________ mi confermava di aver parlato con il __________, che

ammetteva di aver commesso l’infrazione intimatagli, giustificandosi che aveva

fretta. [...]”;

che chiamato a esprimersi sul

rapporto appena citato, l’insorgente ha ribadito il 24 gennaio 2005 la sua

versione dei fatti, precisando di avere nel frattempo “contattato il Signor __________,

..., e mi è stato detto che effettivamente per la prova della vettura si è

recato a Lugano, ...”;

che raffrontando le

dichiarazioni del multato con quelle dell’agente denunciante, questo giudice

ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sull’autore

dell’infrazione, non essendo dato fra l’altro di conoscere il tenore del

colloquio telefonico evocato dall’agente e risultando quanto meno strana

l’asserita ammissione di colpa del multato verso il titolare della Carrozzeria

(“__________mi confermava di aver parlato con il __________, che ammetteva

...”) in apparenza precedente la telefonata intesa proprio a

notificare – per la prima volta – l’infrazione;

che in siffatte evenienze, si

giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione

impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

3 e 90 n. 1 LCS; 78 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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