Lexipedia

Decisione

30.2005.118

posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio per i pedoni

1 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i pedoni”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 1° aprile 2005, nel quale postula in sostanza

l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 19

aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 41 cpv. 1bis

ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul

marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente

mediante segnali o demarcazioni (prima frase);

che un'eccezione è prevista

per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri

dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i

pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis

seconda e terza frase ONC);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che l'elenco allegato

all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60

minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione

n. 228.1);

Considerandi

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio

veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i

pedoni, circostanza accertata da un agente della polizia comunale a __________,

in via Tesserete, il 5 dicembre 2005 (recte: 2004) fra le ore 2.00 e le

ore 2.45;

che il ricorrente si duole

invece di come la sua vettura si trovasse “completamente sulla strada, cioè

senza toccare il marciapiede”, adombrando in sostanza un erroneo

accertamento dei fatti da parte dell’agente denunciante;

che in un rapporto del 14

aprile 2005, il comandante della polizia comunale ha sottolineato quanto segue:

“La

vettura si trovava posteggiata sul marciapiede in prossimità dell’accesso della

Villa __________ ed intralciandolo parzialmente (vedi schizzo allegato).

L’agente

che ha staccato l’avviso di contravvenzione non era stato interpellato dal RI 1

(anche se nelle lettere precedenti non era mai stato menzionato questo fatto)

in quanto è nostra prassi nel caso venga intimata in loco la contravvenzione,

rimarcarlo sulla copia del nostro avviso di contravvenzione”;

che in una lettera del 29

aprile 2005 l’insorgente si è così espresso sul rapporto appena citato:

“[...]

La mia vettura non si trovava nel posto indicato dalla Polizia Comunale di __________,

neanche su quel bordo della strada che scrivevano loro. La mia vettura si

trovava su la parte opposta vicinissimo alla nuova fermata del bus,

parcheggiata completamente dentro le strisce della corsia del bus, senza toccare

il marciapiede (vedi schizzo allegato). [...]”;

che raffrontando le

dichiarazioni del multato con quelle del comandante della polizia comunale, questo

giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sulla

commissione dell’infrazione, non essendo dato neppure di conoscere lo

svolgimento dei fatti direttamente dall’agente che li ha accertati;

che del resto non si

intravedono motivi che possano avere indotto l’insorgente a contestare finanche

il lato della strada in cui era posizionato il veicolo – fatto di per sé

ininfluente ai fini del giudizio – se egli non fosse sicuro delle proprie

dichiarazioni;

che in siffatte evenienze, si

giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione

impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1

LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster