30.2005.118
posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio per i pedoni
1 settembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.118
Data decisione, Autorità:
01.09.2005, PRPEN
Titolo:
posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio per i pedoni
IN DUBIO PRO REO
PARCHEGGIO
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 41bis cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.118/AMM
8659/403
Bellinzona
1°
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 1° aprile 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
8659/403 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 19 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 25 marzo
2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere, il 5
dicembre 2005 (recte: 2004) a __________, “posteggiato il veicolo TI __________
su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per
Fatti
i pedoni”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 1° aprile 2005, nel quale postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 19
aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 41 cpv. 1bis
ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul
marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente
mediante segnali o demarcazioni (prima frase);
che un'eccezione è prevista
per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri
dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i
pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis
seconda e terza frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60
minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione
n. 228.1);
Considerandi
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio
veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i
pedoni, circostanza accertata da un agente della polizia comunale a __________,
in via Tesserete, il 5 dicembre 2005 (recte: 2004) fra le ore 2.00 e le
ore 2.45;
che il ricorrente si duole
invece di come la sua vettura si trovasse “completamente sulla strada, cioè
senza toccare il marciapiede”, adombrando in sostanza un erroneo
accertamento dei fatti da parte dell’agente denunciante;
che in un rapporto del 14
aprile 2005, il comandante della polizia comunale ha sottolineato quanto segue:
“La
vettura si trovava posteggiata sul marciapiede in prossimità dell’accesso della
Villa __________ ed intralciandolo parzialmente (vedi schizzo allegato).
L’agente
che ha staccato l’avviso di contravvenzione non era stato interpellato dal RI 1
(anche se nelle lettere precedenti non era mai stato menzionato questo fatto)
in quanto è nostra prassi nel caso venga intimata in loco la contravvenzione,
rimarcarlo sulla copia del nostro avviso di contravvenzione”;
che in una lettera del 29
aprile 2005 l’insorgente si è così espresso sul rapporto appena citato:
“[...]
La mia vettura non si trovava nel posto indicato dalla Polizia Comunale di __________,
neanche su quel bordo della strada che scrivevano loro. La mia vettura si
trovava su la parte opposta vicinissimo alla nuova fermata del bus,
parcheggiata completamente dentro le strisce della corsia del bus, senza toccare
il marciapiede (vedi schizzo allegato). [...]”;
che raffrontando le
dichiarazioni del multato con quelle del comandante della polizia comunale, questo
giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sulla
commissione dell’infrazione, non essendo dato neppure di conoscere lo
svolgimento dei fatti direttamente dall’agente che li ha accertati;
che del resto non si
intravedono motivi che possano avere indotto l’insorgente a contestare finanche
il lato della strada in cui era posizionato il veicolo – fatto di per sé
ininfluente ai fini del giudizio – se egli non fosse sicuro delle proprie
dichiarazioni;
che in siffatte evenienze, si
giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione
impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1
LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né
spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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