30.2005.119
tamponamento fra due automobili, asseritamente per il fondo stradale ghiacciato e la brusca frenata di un veicolo davanti
2 settembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.119
Data decisione, Autorità:
02.09.2005, PRPEN
Titolo:
tamponamento fra due automobili, asseritamente per il fondo stradale ghiacciato e la brusca frenata di un veicolo davanti
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 12 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.119/AMM
8659/407
Bellinzona
2
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
8656/407 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni dell’8 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 25 marzo
2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere
circolato alla guida della vettura TI __________ – il 14 gennaio 2005 verso le
ore 13.45, in via Emilio Bossi a Chiasso – “senza prestare la dovuta
attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un
veicolo che [la] precedeva, urtandolo posteriormente”;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 70.–;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 30 marzo 2005, nel quale postula l'annullamento
della multa;
che nelle osservazioni dell’8
aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS,
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; egli deve rivolgere la sua attenzione
alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC);
che il conducente deve altresì
tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34
cpv. 4 LCS); quando i veicoli si susseguono, egli è tenuto a osservare una
distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per
tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione delle norme
appena citate – di avere circolato a bordo della propria vettura "senza
prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente
da un veicolo che [la] precedeva, urtandolo posteriormente";
che l'insorgente ritiene per
converso di non avere responsabilità nel sinistro, facendo valere quanto segue:
“[...]
l’auto delle guardie di confine, alla rotonda, ha frenato in modo brusco perché
il guidatore era rimasto abbagliato dal sole, determinando un tamponamento a
catena nelle vetture che seguivano, ma soprattutto ... il fondo era ghiacciato
e, pur andando io a passo d’uomo, quando ho dovuto frenare le ruote della mia
auto sono slittate sul ghiaccio e purtroppo ho tamponato l’auto davanti a me,
che non ha subito danni, ma la mia auto ha avuto un danno molto pesante!!!
Se
fosse stato sparso del sale sul cavalcavia non sarei scivolata e non avrei
subito danni che purtroppo sono tutti a mio carico. La polizia quando è
arrivata ha rilevato che il fondo stradale era ghiacciato!!
Io
ho prestato la dovuta attenzione e ho mantenuto la dovuta distanza ma il
ghiaccio sul fondo stradale è responsabile del danno che ho subito [...]”;
che non giova tuttavia alla
ricorrente evocare colpe di terzi o finanche dello Stato per non avere “sparso
del sale sul cavalcavia”, ove appena si consideri come in ambito penale
ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita
6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);
che né l’eventuale frenata
brusca di un veicolo che la precedeva né l’adombrata presenza di ghiaccio
sulla strada esimevano quindi la multata dall'obbligo di osservare, dal canto
suo, le prescrizioni sancite dalle citate norme della circolazione stradale,
segnatamente di prestare la dovuta attenzione alla strada e tenere una distanza
sufficiente dal veicolo che la precedeva;
che la ricorrente, interrogata
al riguardo dalla polizia cantonale il giorno del sinistro, ha dichiarato quanto
segue (verbale allegato 3 al rapporto di constatazione del 15 gennaio 2005):
“Proveniente
da Vacallo circolavo in direzione di Chiasso. La mia velocità era di circa 20
km/h. Sul veicolo ero sola ed allacciata con le cinture di sicurezza. Mentre
circolavo su via Bossi, giunta sul cavalcavia che sovrasta l’autostrada,
scorgevo davanti a me dei veicoli incolonnati.
Frenavo,
ma forse a causa del fondo stradale umido (sic!) e
parzialmente in discesa, il veicolo scivolava, andando ad urtare alla parte
posteriore la vettura Renault Twingo TI __________ che mi precedeva.
Quest’ultima
veniva sospinta in avanti, andando ad urtare alla parte posteriore il
motoveicolo Derbi TI __________ pure fermo in colonna [...]”;
che dall'evocata descrizione
dei fatti non si vede come la multata possa ragionevolmente desumere di avere
prestato la dovuta attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3
cpv. 1 ONC) e di avere osservato "una distanza sufficiente dal veicolo che
lo precede[va] al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa"
(art. 12 cpv. 1 ONC);
che se l'avesse fatto,
l'insorgente avrebbe senz'altro potuto evitare la collisione, a prescindere da
un'eventuale frenata "brusca" di un veicolo che la precedeva e dal
possibile fondo stradale sdrucciolevole, cui ci si deve senz’altro attendere in
pieno inverno;
che in siffatte evenienze,
questo giudice – dopo avere esaminato gli atti istruttori – perviene al convincimento
che l'insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale dalla
Sezione della circolazione;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità della trasgressione e alle
circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi,
visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e
Fatti
90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr.
100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
Considerandi
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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