30.2005.12
calcolo di una rendita semplice di vecchiaia; lacune contributive; emanazione della decisione dopo la risposta di causa
9 maggio 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
30.2005.12
Data decisione, Autorità:
09.05.2005, TCA
Titolo:
calcolo di una rendita semplice di vecchiaia; lacune contributive; emanazione della decisione dopo la risposta di causa
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
art. 21 cpv. 1 LAVS
art. 29quater LAVS
art. 29ter cpv. 1 LAVS
art. 53 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.12
cs
Lugano
9 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 gennaio
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 12 ottobre 2004 la Cassa CO 1 ha assegnato a RI 1, nata nel 1941,
una rendita di vecchiaia mensile fr. 1'941 dal 1.11.2004, calcolata sulla base
di un reddito annuo medio determinante di fr. 63'300 e della scala delle
rendite 44 (durata contributiva complessiva: 40 anni; anni interi di
assicurazione: 42 anni).
Tramite
decisione su opposizione del 4 gennaio 2005 la Cassa ha confermato il proprio
calcolo, respingendo le censure dell’assicurata. L’amministrazione ha in
particolare affermato che le lacune contributive degli anni dal 1964 al 1966
sono state colmate tramite gli anni contributivi “giovanili” e tramite anni
contributivi supplementari, ciò che ha permesso l’erogazione di una rendita
calcolata sulla base della scala massima, ossia la 44.
B. RI
1 ha interposto ricorso contro la predetta decisione con uno scritto
indirizzato alla Cassa di compensazione che ha trasmesso l’incarto al TCA per
competenza. L’insorgente rileva di aver lavorato sin dal 1964 presso la __________,
pagando regolarmente i contributi sociali. Essa ha chiesto pertanto che vengano
presi in considerazione anche gli anni dal 1964 al 1966 (doc. II).
C. La
Cassa, nella sua risposta del 29 marzo 2005, ha proposto la reiezione del
ricorso, pur dicendosi disposta a modificare la decisione nel caso in cui la
ricorrente avesse portato le prove del pagamento dei contributi in quegli anni (doc.
X).
D. Pendente
causa il Giudice delegato del TCA ha proceduto a numerosi accertamenti, in
seguito ai quali la Cassa __________ ha scoperto un errore di registrazione dei
contributi per gli anni dal 1964 al 1966, attribuiti a torto ad altra persona (doc.
XIX). La convenuta, dopo aver ricevuto dalla Cassa __________ i dati aggiornati,
ha ricalcolato la rendita dovuta all’insorgente ed ha emanato una nuova
decisione tramite la quale ha assegnato alla ricorrente una rendita mensile di
fr. 1'958 dal 1.11.2004 (1'995 dal 1.1.2005), calcolata sulla base di un
reddito annuo medio determinante di fr. 64’566 ed una scala di rendita 44
(durata contributiva complessiva: 42 anni; anni interi di assicurazione: 42
anni; doc. XVII).
E. Con
scritto 29 aprile 2005 la ricorrente ha contestato il nuovo calcolo,
sottolineando che la rendita è aumentata di soli fr. 17 al mese, malgrado i tre
anni supplementari, e che la durata contributiva dovrebbe essere di 43 anni e
non di soli 42 anni (doc. XXI).
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Nelle
more della procedura la Cassa ha emanato una nuova decisione in sostituzione di
quella impugnata, aumentando l’importo della rendita versata all’insorgente.
A
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o
una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'amministrazione può
rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta.
Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso
all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R.
Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die
Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).
Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il
carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei
sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123
consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag.
283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales
fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23). L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i
medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA. Questa norma
prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,
riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA). Quest'ultimo continua la trattazione del
ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione
(art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).
Come
esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata
soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento
emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.
Nel
caso di specie la Cassa ha trasmesso al TCA una nuova decisione datata 15
aprile 2005 (doc. XVII/3), mentre la risposta di causa è del 29 marzo 2005
(doc. X). Poiché la nuova decisione è stata emanata dopo l’inoltro della
risposta di causa essa può valere unicamente quale proposta indirizzata al Giudice.
Il
TCA deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
3. A
norma dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli
uomini che hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 63 anni (dal
1.1.2005 i 64 anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative
alla 10.a revisione della LAVS). Possono pretendere una rendita ordinaria di
vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere
computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi
o assistenziali, oppure i loro superstiti (art. 29 cpv. 1 LAVS). A seconda che
l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che
il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS). Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Il reddito annuo
determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente
a fissare la corrispondente rendita.
4. Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi
delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre
che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha
per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
Fatti
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
5. In
concreto l’insorgente contesta il calcolo della rendita poiché la Cassa non ha
preso in considerazione i redditi percepiti dal 1964 al 1966 e sui quali ha
pagato i contributi sociali quando lavorava per la __________. Come visto,
pendente causa il Giudice delegato del TCA ha effettuato numerosi accertamenti
che hanno permesso di stabilire che effettivamente durante gli anni dal 1964 al
1966 il datore di lavoro dell’assicurata ha versato i contributi sociali sul
salario percepito in quel periodo.
Questa
circostanza, purtroppo, non modifica la scala di rendita (44, ossia la massima)
pur portando il periodo di contribuzione effettivo a 42 anni, in luogo dei 43
richiesti dalla ricorrente.
Infatti,
per il calcolo della rendita di vecchiaia dell’assicurata (nata nel
1941) fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1962
(1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2003 (31
dicembre che precede l'insorgere del diritto alla rendita), ciò che corrisponde
ad un periodo massimo di 42 anni.
Dall’esame
dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i
redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS
(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS), dopo i nuovi accertamenti effettuati da
questo TCA, risulta che l’assicurata presenta il periodo di contribuzione
massimo di 42 anni.
Per
cui il 1961, che era stato utilizzato dalla Cassa per colmare la lacuna contributiva
del 1964, non viene più preso in considerazione. Infatti, accertato che non vi
sono più lacune contributive, il periodo relativo al 1.1.1961-31.12.1961 non
può più essere utilizzato per il calcolo della rendita poiché l’art. 52b OAVS
prevede l’utilizzo dei cosiddetti redditi “giovanili” solo se la durata di contribuzione
è incompleta (“quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi
dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio
che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune
successive contributive”).
Per
questo motivo la durata di contribuzione è di 42 anni, ciò che corrispondente
alla scala di rendita 44, ossia la massima prevista. Da rilevare a questo
proposito che già in precedenza, malgrado le lacune contributive, l’assicurata
beneficiava della scala massima (44). Infatti le lacune dal 1964 al 1966 erano
state colmate tramite i redditi “giovanili” (per il 1964) e tramite 2 anni
supplementari (per il 1965 e 1966), in applicazione dell’art. 52d OAVS che
Considerandi
prevede la computazione di periodi supplementari in base al periodo
contributivo compiuto.
Il
secondo elemento del calcolo della rendita è il reddito annuo medio (RAM), che
è determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali l’assicurata ha
versato i contributi dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 2003. Anche in questo
caso i redditi giovanili che erano in un primo tempo serviti a colmare la
lacuna del 1964 non possono più essere presi in considerazione poiché, dopo gli
accertamenti effettuati da questo TCA, tutte le lacune sono state colmate, ciò
che ha portato ad un reddito complessivo di fr. 1'851'471, in luogo di
1'825'869 calcolati precedentemente.
La
somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale
fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il
fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del
reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art.
30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto
individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel
caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell’assicurata è avvenuta nel 1962.
Pertanto,
dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,453.
Ne
discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 2'690’188
(1'851’471 X 1,453).
Tale
importo deve essere poi diviso per i 42 anni di contribuzione effettiva per
ottenere un reddito annuo di fr. 64’052.
Il
reddito annuo medio della rendita dell'insorgente corrisponde a fr. 64’566.-- (64’052
arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle vincolanti
edite dall’UFAS).
Di
conseguenza la prestazione mensile a favore dell'assicurata, calcolata con
l’ausilio delle citate tabelle, sulla base della scala di rendita massima 44 e
del RAM di 64’566.-- ammonta mensilmente a fr. 1'958 nel 2004 e fr. 1’995 dal
1.1.2005
La
differenza di “soli” fr. 17 rispetto alla rendita precedentemente erogata è
dovuta al fatto che già in precedenza l’insorgente beneficiava della scala
massima, ossia la 44. I nuovi redditi le hanno permesso un aumento del reddito complessivo
di circa fr. 25'000 (da 1'825'869 a 1'851'471), che poi
però, dopo essere stato moltiplicato per 1,453, è stato diviso per 42, ciò che purtroppo
non le permette di raggiungere il massimo di fr. 75'960 per ottenere la rendita
massima di fr. 2'110 (fr. 2'150 nel 2005).
Ne
consegue che il ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata
modificata nel senso della proposta della Cassa del 15 aprile 2005.
L’insorgente ha diritto ad una rendita di fr. 1’958 al mese dal 1.11.2004 e fr.
1'995 dal 1.1.2005.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é
parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è modificata nel senso che l’insorgente ha diritto ad una
rendita di fr. 1'958 al mese dal 1.11.2004 e fr. 1'995 dal 1.1.2005.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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