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Decisione

30.2005.12

calcolo di una rendita semplice di vecchiaia; lacune contributive; emanazione della decisione dopo la risposta di causa

9 maggio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies

cpv. 4 lett. b LAVS).

5. In

concreto l’insorgente contesta il calcolo della rendita poiché la Cassa non ha

preso in considerazione i redditi percepiti dal 1964 al 1966 e sui quali ha

pagato i contributi sociali quando lavorava per la __________. Come visto,

pendente causa il Giudice delegato del TCA ha effettuato numerosi accertamenti

che hanno permesso di stabilire che effettivamente durante gli anni dal 1964 al

1966 il datore di lavoro dell’assicurata ha versato i contributi sociali sul

salario percepito in quel periodo.

Questa

circostanza, purtroppo, non modifica la scala di rendita (44, ossia la massima)

pur portando il periodo di contribuzione effettivo a 42 anni, in luogo dei 43

richiesti dalla ricorrente.

Infatti,

per il calcolo della rendita di vecchiaia dell’assicurata (nata nel

1941) fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1962

(1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 2003 (31

dicembre che precede l'insorgere del diritto alla rendita), ciò che corrisponde

ad un periodo massimo di 42 anni.

Dall’esame

dei conti individuali della ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i

redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS

(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS), dopo i nuovi accertamenti effettuati da

questo TCA, risulta che l’assicurata presenta il periodo di contribuzione

massimo di 42 anni.

Per

cui il 1961, che era stato utilizzato dalla Cassa per colmare la lacuna contributiva

del 1964, non viene più preso in considerazione. Infatti, accertato che non vi

sono più lacune contributive, il periodo relativo al 1.1.1961-31.12.1961 non

può più essere utilizzato per il calcolo della rendita poiché l’art. 52b OAVS

prevede l’utilizzo dei cosiddetti redditi “giovanili” solo se la durata di contribuzione

è incompleta (“quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi

dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio

che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune

successive contributive”).

Per

questo motivo la durata di contribuzione è di 42 anni, ciò che corrispondente

alla scala di rendita 44, ossia la massima prevista. Da rilevare a questo

proposito che già in precedenza, malgrado le lacune contributive, l’assicurata

beneficiava della scala massima (44). Infatti le lacune dal 1964 al 1966 erano

state colmate tramite i redditi “giovanili” (per il 1964) e tramite 2 anni

supplementari (per il 1965 e 1966), in applicazione dell’art. 52d OAVS che

Considerandi

prevede la computazione di periodi supplementari in base al periodo

contributivo compiuto.

Il

secondo elemento del calcolo della rendita è il reddito annuo medio (RAM), che

è determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali l’assicurata ha

versato i contributi dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 2003. Anche in questo

caso i redditi giovanili che erano in un primo tempo serviti a colmare la

lacuna del 1964 non possono più essere presi in considerazione poiché, dopo gli

accertamenti effettuati da questo TCA, tutte le lacune sono state colmate, ciò

che ha portato ad un reddito complessivo di fr. 1'851'471, in luogo di

1'825'869 calcolati precedentemente.

La

somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione

dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi

e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale

fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il

fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del

reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art.

30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto

individuale dell’assicurato determinante per la rendita.

Nel

caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale

dell’assicurata è avvenuta nel 1962.

Pertanto,

dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,453.

Ne

discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 2'690’188

(1'851’471 X 1,453).

Tale

importo deve essere poi diviso per i 42 anni di contribuzione effettiva per

ottenere un reddito annuo di fr. 64’052.

Il

reddito annuo medio della rendita dell'insorgente corrisponde a fr. 64’566.-- (64’052

arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle vincolanti

edite dall’UFAS).

Di

conseguenza la prestazione mensile a favore dell'assicurata, calcolata con

l’ausilio delle citate tabelle, sulla base della scala di rendita massima 44 e

del RAM di 64’566.-- ammonta mensilmente a fr. 1'958 nel 2004 e fr. 1’995 dal

1.1.2005

La

differenza di “soli” fr. 17 rispetto alla rendita precedentemente erogata è

dovuta al fatto che già in precedenza l’insorgente beneficiava della scala

massima, ossia la 44. I nuovi redditi le hanno permesso un aumento del reddito complessivo

di circa fr. 25'000 (da 1'825'869 a 1'851'471), che poi

però, dopo essere stato moltiplicato per 1,453, è stato diviso per 42, ciò che purtroppo

non le permette di raggiungere il massimo di fr. 75'960 per ottenere la rendita

massima di fr. 2'110 (fr. 2'150 nel 2005).

Ne

consegue che il ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata

modificata nel senso della proposta della Cassa del 15 aprile 2005.

L’insorgente ha diritto ad una rendita di fr. 1’958 al mese dal 1.11.2004 e fr.

1'995 dal 1.1.2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é

parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è modificata nel senso che l’insorgente ha diritto ad una

rendita di fr. 1'958 al mese dal 1.11.2004 e fr. 1'995 dal 1.1.2005.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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