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Decisione

30.2005.120

posteggio fuori dai posti delimitati; lamentati vizi di procedura;

5 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.120

Data decisione, Autorità:

05.09.2005, PRPEN

Titolo:

posteggio fuori dai posti delimitati; lamentati vizi di procedura;

PARCHEGGIO

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 79 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

30.2005.120/AMM

8592/406

Bellinzona

5

settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 31 marzo 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

8592/406 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni dell’8 aprile

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 25 marzo

2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere

posteggiato il proprio veicolo fuori dai posti delimitati, il 28 ottobre 2004

verso le ore 10.00, in piazza della Madonna a Ronco sopra Ascona;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, ponendo inoltre a suo

Considerandi

carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 31 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza

l'annullamento della multa per vizi di procedura;

che nelle osservazioni dell’8

aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima

frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere

parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta

frase OSS);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che per l'inosservanza di cui

sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS

741.

) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr.

40.

– (infrazione n. 252 lett. a);

che la Sezione della

circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio

veicolo fuori dai posti delimitati, il 28 ottobre 2004 verso le ore 10.00, in

piazza della Madonna a Ronco sopra Ascona;

che l'insorgente non contesta

di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (“può essere

o no che io abbia commesso l’infrazione non ricordo”), ma lamenta il

difetto di una qualsivoglia “constatazione come richiesto tramite o avviso

sotto il tergicristallo, o foto”;

che contrariamente al parere

del multato, la procedura in materia di contravvenzioni non richiede tuttavia

l’apposizione di un avviso – bastando la successiva intimazione scritta cui

l’interessato fa riferimento nelle sue osservazioni 9 dicembre 2004 alla

polizia – né tanto meno l’esistenza di una prova fotografica dell’infrazione,

giacché l’accertamento può essere esperito con qualsiasi mezzo idoneo, per

esempio mediante la constatazione oculare di un agente com'è il caso in concreto;

che la censura addotta dal

ricorrente non inficia pertanto la decisione impugnata, la quale merita in

definitiva conferma;

che il ricorso, sprovvisto di

buon diritto, va dunque respinto, seguito dalle spese dell’odierno giudizio;

che la natura particolare

dell’impugnativa giustifica invece di soprassedere – eccezionalmente – al

prelievo di una tassa di giustizia;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1

LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse

dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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