30.2005.120
posteggio fuori dai posti delimitati; lamentati vizi di procedura;
5 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.120
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, PRPEN
Titolo:
posteggio fuori dai posti delimitati; lamentati vizi di procedura;
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 79 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.120/AMM
8592/406
Bellinzona
5
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 31 marzo 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
8592/406 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni dell’8 aprile
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 25 marzo
2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere
posteggiato il proprio veicolo fuori dai posti delimitati, il 28 ottobre 2004
verso le ore 10.00, in piazza della Madonna a Ronco sopra Ascona;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, ponendo inoltre a suo
Considerandi
carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 31 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza
l'annullamento della multa per vizi di procedura;
che nelle osservazioni dell’8
aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere
parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta
frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per l'inosservanza di cui
sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS
741.
) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr.
40.
– (infrazione n. 252 lett. a);
che la Sezione della
circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio
veicolo fuori dai posti delimitati, il 28 ottobre 2004 verso le ore 10.00, in
piazza della Madonna a Ronco sopra Ascona;
che l'insorgente non contesta
di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (“può essere
o no che io abbia commesso l’infrazione non ricordo”), ma lamenta il
difetto di una qualsivoglia “constatazione come richiesto tramite o avviso
sotto il tergicristallo, o foto”;
che contrariamente al parere
del multato, la procedura in materia di contravvenzioni non richiede tuttavia
l’apposizione di un avviso – bastando la successiva intimazione scritta cui
l’interessato fa riferimento nelle sue osservazioni 9 dicembre 2004 alla
polizia – né tanto meno l’esistenza di una prova fotografica dell’infrazione,
giacché l’accertamento può essere esperito con qualsiasi mezzo idoneo, per
esempio mediante la constatazione oculare di un agente com'è il caso in concreto;
che la censura addotta dal
ricorrente non inficia pertanto la decisione impugnata, la quale merita in
definitiva conferma;
che il ricorso, sprovvisto di
buon diritto, va dunque respinto, seguito dalle spese dell’odierno giudizio;
che la natura particolare
dell’impugnativa giustifica invece di soprassedere – eccezionalmente – al
prelievo di una tassa di giustizia;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse
dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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