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Decisione

30.2005.121

taglio alberi e deposito materiale di scavo su mappali di proprietà del comune.

11 ottobre 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con due decisioni del 18 marzo 2005, la Sezione forestale ha

inflitto ad RI 1 due multe:

una multa di

fr. 14'250.-, oltre agli oneri processuali per complessivi fr.

150.-, per avere “fatto eseguire il taglio di alberi e il deposito di

materiale di scavo sui mappali n. __________, __________, __________ e __________,

nel comune di __________”;

e l’altra di

fr. 20'000.-, oltre agli oneri processuali per complessivi fr.

200.-, per avere “fatto eseguire diversi interventi non autorizzati

in area boschiva – parcheggio di almeno 12 rimorchi (bilici), spargimento di

circa 15 mc di ghiaia, taglio di 22 alberi aventi un volume complessivo di

19.09 mc, deposito di circa 3'600 mc di materiale di scavo – sui mappali n. __________,

__________, __________ in località __________, nel comune di __________”.

Fatti accertati

rispettivamente il 6 aprile e il 5 febbraio 2004.

Le

risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 16 cpv. 1, 21, 43 cpv. 1

LFo; 14 cpv. 1, 38 LCFo; 21 RLCFo.

B.

Contro le predette pronunce RI 1 è insorto con due ricorsi del 1°

aprile 2005, in cui postula in sostanza la riduzione della prima multa,

l’annullamento della seconda e il relativo adeguamento degli oneri di

giustizia.

C.

Con osservazioni del 20 aprile 2005, la Sezione forestale propone

per contro la reiezione di entrambi i gravami e la conferma delle decisioni

impugnate.

considerato in

diritto:

1.

La competenza di

questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

delle impugnative sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui i ricorsi sono

ricevibili in ordine.

L a domanda del ricorrente intesa ad assumere

ulteriori prove non merita accoglimento, poiché la situazione emerge chiaramente

dai piani e dalla documentazione fotografica; gli atti di causa sono dunque

completi e nulla osta all’esame dei ricorsi nel merito senza l’assunzione di

altre prove.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le

utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o

mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti

a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i

Cantoni emanano le disposizioni necessarie.

Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le utilizzazioni

dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco,

riservate le eccezioni previste dal regolamento.

Per l’art. 21 RLCFo, sono considerate utilizzazioni dannose in

particolare: il pascolo in bosco (lett. a); il deposito non autorizzato di

qualsiasi materiale (lett. b); la limitazione in crescita delle piante ad

eccezione della potatura delle selve (lett. c); piccole costruzioni o piccoli

impianti non forestali, per i quali non è necessaria un’autorizzazione di

dissodamento (lett. d).

Il taglio di alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione

del servizio forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni (art. 21 LFo).

Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione

(art. 39 cpv. 1 prima frase RLCFo).

Secondo l’art. 43 cpv. 1 LFo, è punito con l’arresto o con la multa

sino a 20'000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione: abbatte

alberi in foresta (lett. e); se agisce per negligenza, l’autore è punito con la

multa (cpv. 3); i Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni

al diritto cantonale (cpv. 4).

A norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza

autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla

legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv.

1); se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a

franchi 10'000.- (cpv. 2).

3.

In via preliminare si rileva che la

responsabilità per un’infrazione commessa nell’azienda di una persona giuridica

incombe a coloro che hanno compiuto, in qualità di organo sociale, i fatti

incriminati (cfr. DTF 100 IV 38 cons. 2 c; 97 IV 200 cons. 1 d). Come si vedrà

meglio nel seguito, è a giusto titolo che la Sezione forestale ha agito nei

confronti di RI 1.

4.

Relativamente alla prima risoluzione citata

(n. 1225/909), nell’evenienza concreta la ditta ha

ammesso i fatti al momento dell’accertamento:

“martedì __________ il forestale di settore vedeva

un camion della ditta denunciata mentre scaricava materiale di scavo in area

forestale, lungo la sponda sinistra del fiume __________ e più precisamente sul

mappale __________ (demanio) e __________ del Comune di __________. Alla

domanda di chi gli avesse ordinato di scaricare quel materiale in quel luogo,

l’autista rispondeva di aver ricevuto l’ordine dal signor __________ che si

trovava sul posto nella vicina discarica. Il signor __________ raggiungeva dopo

pochi minuti il luogo della discarica abusiva dove alle domande poste dal

forestale rispondeva di aver tagliato le piante e depositato il materiale con

il consenso dei proprietari del mapp. __________. Il forestale di settore gli

ordinava verbalmente l’immediata sospensione degli scarichi abusivi […] Nel

corso di un successivo sopralluogo costatavamo un altro deposito abusivo di

materiale di scavo nell’area forestale dei mappali __________ e __________ di __________

adiacenti alla discarica gestita dalla stessa ditta. A seguito dei rilievi da

noi eseguiti abbiamo costatato in dettaglio: taglio abusivo di ca. 20 piante di

robinia per un totale di 10 m3 di legna (arrotondato per difetto)

nel bosco dei mappali __________ e __________; il deposito abusivo di 950 m3

(arrotondato per difetto) di materiale di scavo nell’area forestale dei mappali

__________ e __________ (800 m3) come anche __________ e __________

(150 m3). Si veda la documentazione fotografica ed il piano del

rilievo allegati)” (cfr. rapporto di contravvenzione del 2 luglio 2004 pag.

1).

Solamente in seguito il multato ha asserito che non

v’era stata alcuna ammissione in merito al taglio degli alberi, pur non negando

degli interventi sui mappali in oggetto:

“per i fondi __________-__________ di __________

[…] non risulta per niente vero che il signor __________ abbia sostenuto che

la ditta abbia proceduto anche un taglio di 20 alberi. Le piante erano già

state da tempo soppresse, ma questo non certamente dagli ausiliari della

resistente. Altre persone erano presenti da tempo a tagliar legna e a

recuperarla sui bordi del fiume __________. Inoltre sui mappali in oggetto

erano già stati riposti da tempo, non si sa da chi, inerti di vario genere (ca.

650.

m3). La __________ ha solo operato una preliminare sistemazione

del mucchio di materiale già presente e unicamente nella giornata 6 aprile

2004.

aveva anch’essa scaricato del materiale di riempimento fino al livello

stradale. In una sola giornata e con un solo autoveicolo pesante a disposizione

risulta impossibile aver depositato 800 m3 di materiale, al massimo

saranno stati una decina di viaggi per complessivi ca. 100 m3.

[…] fondi __________ di __________: Per quanto riguarda il deposito di

materiali su questi fondi la __________ ammette di aver proceduto a lato della

discarica a deponia di un massimo di 75/80m3 e non 150 m3

come da voi valutato. Il materiale è stato sistemato convenientemente con la

creazione di una scarpata seminata a prato fino ai limiti del bosco esistente.

Questo intervento non può certamente essere considerato una grave violazione,

se si tien conto dell’intera area circostante“ (cfr. osservazioni del 19

ottobre 2004).

In sede di ricorso, il ricorrente ribadisce in sostanza le medesime

argomentazioni delle osservazioni precitate, allegando di non essere il

responsabile del taglio degli alberi, che sarebbe stato effettuato dagli

addetti cantonali e il legname sarebbe stato recuperato da privati; adducendo

che il deposito di 100 m3 di materiale ha giovato all’area boschiva

e lamentando una violazione del principio della proporzionalità per l’ammontare

della multa.

Giova ricordare che in ambito penale ognuno risponde delle proprie

infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.

Non è perciò d’ausilio al ricorrente evocare le azioni di terzi, di cui non

fornisce generalità e che non ha minimamente provato, per liberarsi da quanto

rimproveratogli dalla Sezione forestale.

L’allegata miglioria dell’area boschiva non trova alcun riscontro

probatorio e soprattutto non legittima l’iniziativa privata intesa a modificare

il bosco. Anzi vi è un interesse pubblico alla conservazione e alla protezione

della foresta (cfr. art. 1 LFo; 1 LCFo; DTF 117 Ib 325 cons. 2), a tal fine la

legislazione federale e cantonale impone un regime di autorizzazione per gli

interventi (cfr. art. 5, 11, 16, 21 LFo; 5 LCFo; 7, 39 segg. RLCFo) ed esige

una formazione specializzata per gli operai forestali (cfr. art. 29 segg. LFo;

26.

segg. LCFo; 48 segg. RLCFo). Occorre notare che l’interesse a conservare

intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato;

l’imperativo di conservare quest’ultima vale indipendentemente dallo stato, dal

valore e dalla funzione dell’area in questione e si estende anche a parcelle di

bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 325 cons. 2).

In merito al deposito di materiale, che, a dire dell’insorgente, sarebbe

stato presente già da tempo: “sui mappali __________ e __________ vi era

depositato da molto tempo, se non da anni, un mucchio di materiale […] la

presenza di materiale poteva essere notata da tutti proprio per il fatto che lo

stesso era ai bordi della precitata via di transito” (cfr. ricorso pag. 2);

si rileva che non vi è nessuna testimonianza o altro documento che dimostri

tali affermazioni. Se la tesi ricorsuale fosse vera, il ricorrente non avrebbe

avuto alcuna difficoltà a produrre le relative testimonianze (di vicini,

passanti o dei propri operai). Inoltre la sola presenza del materiale non

esclude che l’abbia depositato il multato, essendo possibile un reato

continuato e configurando quindi il deposito del 6 aprile 2004 l’ultimo atto

dell’infrazione (cfr. art. 2 DLPC; RL 3.3.3.4.1).

Dalla documentazione fotografica (cfr. rapporto di contravvenzione

del 2 luglio 2004) si evince che il materiale è omogeneo a tutti i livelli;

appare quindi poco credibile che siano state persone diverse a depositare

proprio lo stesso tipo di materiale sui mappali predetti. La zona del deposito

è gestita dalla __________ (cfr. osservazioni della Sezione forestale del

20.

aprile 2005). Il ricorrente non allega, per avventura, di

avere permesso l’accesso a persone estranee alla ditta, né nega di disporre

dello spazio incriminato; anzi risulta che solo quest’ultima possedeva le

chiavi per entrare al centro di riciclaggio e al bosco (cfr. osservazioni

predette), dove sono avvenuti gli interventi illeciti. Non si spiega dunque

come e quali altre persone avrebbero potuto depositare del materiale.

Relativamente ai quantitativi, l’insorgente si limita ad affermare di

avere depositato 100 m3 sui fondi n. __________ e __________ e 75-80

m3 sulle parcelle n. __________ e __________. Egli afferma

unicamente che i 100 m3 sono stati “portati in loco con un

autocarro nella sola giornata lavorativa del 6 aprile 2004” (cfr. ricorso).

In merito il medesimo non allega prove, quali potevano essere dei bollettini

della ditta relativi ai viaggi effettuati o alla provenienza del materiale,

delle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli, che l’hanno trasportato, o

degli operai che si sono occupati della sua sistemazione.

Le

constatazioni del denunciante non fruiscono, di per sé, di una

presunzione di veridicità e fedefacenza. A differenza del multato, il

denunciante non aveva però nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti

alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Non vi sono quindi ragioni per credere che l’ammissione del 6 aprile

2004, relativa al taglio degli alberi e al deposito (cfr. rapporto di

contravvenzione del 2 luglio 2004), non sia realmente avvenuta.

Questo giudice perviene quindi al convincimento che il ricorrente

abbia effettivamente commesso le infrazioni ascrittegli dall’autorità di prime

cure.

Commette con

intenzione un’infrazione chi la compie consapevolmente e volontariamente (cfr.

art. 18 cpv. 2 CP). L’intenzione è data anche laddove l’agente abbia previsto,

prendendo la propria decisione, un evento illecito che gli era indifferente o

addirittura considerava indesiderabile, ma che costituiva la conseguenza necessaria

o il mezzo per attuare il fine da lui perseguito (cfr. DTF 119 IV 190 cons. 2

c).

Nelle

circostanze in esame, considerato che l’ordine di eseguire gli interventi

summenzionati è stato impartito dalla __________, non si capisce come tali atti

potrebbero essere avvenuti per negligenza. È palese che il ricorrente ha

volontariamente fatto depositare il materiale (cfr. art. 14 cpv. 1 LCFo) e

tagliare gli alberi (cfr. art. 39 cpv. 1 prima frase RLCFo). Egli ha agito

almeno con dolo eventuale (cfr. DTF 119 IV 1 cons. 5 a), accettando quindi di

arrecare dei danni alla foresta.

Infine,

trattandosi di un caso di recidiva, la multa sarebbe di per sé adeguata alla

gravità dell’infrazione commessa, sulla commisurazione della pena si tornerà

tuttavia in seguito al considerando 6.

5.

Per quanto attiene alla seconda decisione

(n. 1205/905), si prende atto che il rimprovero

relativo allo stazionamento dei rimorchi è stato stralciato (cfr. osservazioni

della Sezione forestale del 20 aprile 2005) e ritenuta una quantità di

3000.

m3 per il deposito di materiale invece che 3700 m3 (cfr.

contro-osservazioni della Sezione forestale del 17

gennaio 2005).

Dalla documentazione si deduce che gli interventi illeciti

coinvolgono l’area boschiva dei mappali n. __________, __________ e __________

di __________, dove si nota la presenza di materiale e tronchi di alberi

tagliati (cfr. piano e fotografie annessi al rapporto di contravvenzione del 10

febbraio 2004 pagg. 3, 4 e 8).

Il multato fa valere di avere proceduto al taglio delle piante,

poiché rovinate dalla neve (cfr. osservazioni del 25 marzo 2005 e ricorso).

Tale circostanza non solo non è provata, ma non giustifica il taglio senza

autorizzazione. Si osservi a tal proposito che pure la raccolta di legna secca

da parte di proprietari privati e il taglio di legname rinsecchito su fondi

propri soggiacciono alla preventiva autorizzazione (cfr. TRAM 51.2001.141 del

28.

agosto 2001 in re M.; MCF in FF 1988 III pag. 137 segg. ad art. 24 LFo). Il

ricorrente non poteva prescindere da detta autorizzazione prima di procedere al

taglio (cfr. art. 39 RLCFo) e ha quindi violato la legislazione forestale, come

rimproveratogli dalla Sezione forestale.

Quanto alla ghiaia, si rileva che il deposito della stessa era

segnalato nel rapporto di contravvenzione del 10 febbraio 2004 e marcato sul piano allegato a quest’ultimo

(pag. 3). Inoltre la sua ubicazione rientra indubbiamente nella zona forestale

(cfr. doc. citato pag. 3 e 4).

Il ricorrente del resto non contesta la presenza di ghiaia né la sua

quantità.

Nelle osservazioni del 25 marzo 2005, il ricorrente sostiene che la

ghiaia sarebbe stata depositata erroneamente dagli ausiliari della propria

ditta e poi asportata. Agli atti non vi è alcuna prova che dimostri tale

affermazione. Se si volesse ammettere la veridicità di quanto allegato, il

resistente sarebbe comunque punibile giusta l’art. 38 cpv. 2 LCFo, il

quale prevede una multa fino a fr. 10'000.- in caso di negligenza.

In sede

ricorsuale, egli allega che il Dipartimento del territorio avrebbe auspicato il

recupero di materiali riciclabili, per cui vi sarebbe la necessità di creare

zone di lavorazione a tal fine. Siffatta tesi (peraltro non documentata) non è

d’ausilio all’insorgente, poiché, anche se fosse vera, non gli consentirebbe di

depositare materiale in zona forestale a proprio piacimento (cfr. art. 21 lett.

b RLCFo).

Ne consegue

che la violazione ascrittagli dalla Sezione forestale è fondata.

Relativamente

al deposito di materiale di 3000 m3 si osserva quanto segue. La

licenza del 2 marzo 1983 e il relativo piano mostrano che quest’ultima è stata

rilasciata unicamente per la formazione di un piazzale e non comprende la zona

boschiva del mappale n. 72. Il deposito effettuato invece invade tale area

(cfr. piano annesso al rapporto di contravvenzione del 10

febbraio 2004 pagg. 3 e 4), violando dunque la legislazione forestale (cfr.

art. 21 lett. b RLCFo).

Il ricorrente

fa valere che tale materiale proviene dall’alluvione del riale __________

antecedente al 1984 e sarebbe stato depositato dal Consorzio arginature del __________.

Codesta versione dei fatti non risulta credibile: al momento della precedente

procedura di contravvenzione (cfr. incarto 1128/209, rapporto di

contravvenzione del 5 febbraio 2002 e piano allegato), se fosse vero quanto

affermato dall’insorgente, il materiale sarebbe stato notato. In particolare, gli

interventi sono avvenuti sugli stessi mappali (n. __________ e __________), ma

coinvolgono punti differenti tra loro; l’area allora incriminata è diversa da

quella attualmente in esame (cfr. piano precitato e piano dell’allegato 5 della

Sezione forestale). Avendo la Sezione forestale annullato la procedura (cfr.

decisione del 23 aprile 2002 n. 1128/209) in seguito alla rimozione del

materiale, non è dato da capire il motivo per il quale essa non avrebbe preteso

già allora di rimuovere la parte ora in oggetto. Inoltre sul materiale non era

cresciuto alcun tipo di vegetazione (cfr. allegato 5 della Sezione forestale),

in dimostrazione del fatto che il deposito era recente al momento della

constatazione.

La quantità ritenuta dalla Sezione forestale è stata riveduta in

seguito al sopralluogo dell’11 gennaio 2005 (cfr. decisione), grazie al quale

la predetta autorità ha ridotto il quantitativo imputato a 3000 m3.

Il ricorrente contesta tale volume, senza però fornire alcun supporto

probatorio o spiegazione. Nulla induce quindi a scostarsi dalla decisione

impugnata.

La multa sarebbe peraltro adeguata alla gravità dell’infrazione e

giustificata dal comportamento recidivo dell’insorgente (cfr. art. 38 cpv. 1 LCFo).

6.

Si è detto che l’ammontare della multa

sarebbe di per sé rettamente commisurato alle circostanze del caso specifico.

Tutto ben ponderato, visto anche l’importo massimo previsto dalla legge, si

giustifica non di meno di ridurre la somma di complessivi fr. 34'250.- a fr.

25'000.- e di adeguare tasse e spese di prima istanza.

Alla luce di quanto esposto, entrambi i ricorsi devono in definitiva

essere parzialmente accolti. L’esito dell’attuale giudizio impone il prelievo

di oneri processuali ridotti (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 21, 43 cpv.

1 LFo; 14 cpv. 1, 38 LCFo; 21 RLCFo; 1

segg. LPContr;

pronuncia: 1. I ricorsi sono parzialmente

accolti e le decisioni impugnate sono riformate nel senso che ad RI

1 è inflitta una multa di fr. 25'000.-, oltre agli oneri

processuali di primo grado per complessivi fr. 250.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di

Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente

all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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