30.2005.121
taglio alberi e deposito materiale di scavo su mappali di proprietà del comune.
11 ottobre 2005Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2005.121
Data decisione, Autorità:
11.10.2005, PRPEN
Titolo:
taglio alberi e deposito materiale di scavo su mappali di proprietà del comune.
BOSCO
art. 43 cpv. 1 LFO
Incarto
n.
30.2005.121, 30.2005.122
1225/909
1205/605
Bellinzona
11
ottobre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa
Romeo in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi del 1° aprile 2005
presentati da
RI 1, __________,
difeso da: DI 1
contro
le decisioni n.
1225/909 e n. 1205/905 del 18 marzo 2005 emesse dalla Sezione forestale, Bellinzona,
viste le osservazioni del 20 aprile
2005 presentate dalla Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
Fatti
A.
Con due decisioni del 18 marzo 2005, la Sezione forestale ha
inflitto ad RI 1 due multe:
una multa di
fr. 14'250.-, oltre agli oneri processuali per complessivi fr.
150.-, per avere “fatto eseguire il taglio di alberi e il deposito di
materiale di scavo sui mappali n. __________, __________, __________ e __________,
nel comune di __________”;
e l’altra di
fr. 20'000.-, oltre agli oneri processuali per complessivi fr.
200.-, per avere “fatto eseguire diversi interventi non autorizzati
in area boschiva – parcheggio di almeno 12 rimorchi (bilici), spargimento di
circa 15 mc di ghiaia, taglio di 22 alberi aventi un volume complessivo di
19.09 mc, deposito di circa 3'600 mc di materiale di scavo – sui mappali n. __________,
__________, __________ in località __________, nel comune di __________”.
Fatti accertati
rispettivamente il 6 aprile e il 5 febbraio 2004.
Le
risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 16 cpv. 1, 21, 43 cpv. 1
LFo; 14 cpv. 1, 38 LCFo; 21 RLCFo.
B.
Contro le predette pronunce RI 1 è insorto con due ricorsi del 1°
aprile 2005, in cui postula in sostanza la riduzione della prima multa,
l’annullamento della seconda e il relativo adeguamento degli oneri di
giustizia.
C.
Con osservazioni del 20 aprile 2005, la Sezione forestale propone
per contro la reiezione di entrambi i gravami e la conferma delle decisioni
impugnate.
considerato in
diritto:
1.
La competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
delle impugnative sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui i ricorsi sono
ricevibili in ordine.
L a domanda del ricorrente intesa ad assumere
ulteriori prove non merita accoglimento, poiché la situazione emerge chiaramente
dai piani e dalla documentazione fotografica; gli atti di causa sono dunque
completi e nulla osta all’esame dei ricorsi nel merito senza l’assunzione di
altre prove.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le
utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o
mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti
a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i
Cantoni emanano le disposizioni necessarie.
Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le utilizzazioni
dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco,
riservate le eccezioni previste dal regolamento.
Per l’art. 21 RLCFo, sono considerate utilizzazioni dannose in
particolare: il pascolo in bosco (lett. a); il deposito non autorizzato di
qualsiasi materiale (lett. b); la limitazione in crescita delle piante ad
eccezione della potatura delle selve (lett. c); piccole costruzioni o piccoli
impianti non forestali, per i quali non è necessaria un’autorizzazione di
dissodamento (lett. d).
Il taglio di alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione
del servizio forestale; i Cantoni possono prevedere eccezioni (art. 21 LFo).
Chi vuole tagliare alberi in bosco deve fare domanda preventiva alla Sezione
(art. 39 cpv. 1 prima frase RLCFo).
Secondo l’art. 43 cpv. 1 LFo, è punito con l’arresto o con la multa
sino a 20'000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione: abbatte
alberi in foresta (lett. e); se agisce per negligenza, l’autore è punito con la
multa (cpv. 3); i Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni
al diritto cantonale (cpv. 4).
A norma dell’art. 38 LCFo, chiunque, intenzionalmente e senza
autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla
legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.- (cpv.
1); se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a
franchi 10'000.- (cpv. 2).
3.
In via preliminare si rileva che la
responsabilità per un’infrazione commessa nell’azienda di una persona giuridica
incombe a coloro che hanno compiuto, in qualità di organo sociale, i fatti
incriminati (cfr. DTF 100 IV 38 cons. 2 c; 97 IV 200 cons. 1 d). Come si vedrà
meglio nel seguito, è a giusto titolo che la Sezione forestale ha agito nei
confronti di RI 1.
4.
Relativamente alla prima risoluzione citata
(n. 1225/909), nell’evenienza concreta la ditta ha
ammesso i fatti al momento dell’accertamento:
“martedì __________ il forestale di settore vedeva
un camion della ditta denunciata mentre scaricava materiale di scavo in area
forestale, lungo la sponda sinistra del fiume __________ e più precisamente sul
mappale __________ (demanio) e __________ del Comune di __________. Alla
domanda di chi gli avesse ordinato di scaricare quel materiale in quel luogo,
l’autista rispondeva di aver ricevuto l’ordine dal signor __________ che si
trovava sul posto nella vicina discarica. Il signor __________ raggiungeva dopo
pochi minuti il luogo della discarica abusiva dove alle domande poste dal
forestale rispondeva di aver tagliato le piante e depositato il materiale con
il consenso dei proprietari del mapp. __________. Il forestale di settore gli
ordinava verbalmente l’immediata sospensione degli scarichi abusivi […] Nel
corso di un successivo sopralluogo costatavamo un altro deposito abusivo di
materiale di scavo nell’area forestale dei mappali __________ e __________ di __________
adiacenti alla discarica gestita dalla stessa ditta. A seguito dei rilievi da
noi eseguiti abbiamo costatato in dettaglio: taglio abusivo di ca. 20 piante di
robinia per un totale di 10 m3 di legna (arrotondato per difetto)
nel bosco dei mappali __________ e __________; il deposito abusivo di 950 m3
(arrotondato per difetto) di materiale di scavo nell’area forestale dei mappali
__________ e __________ (800 m3) come anche __________ e __________
(150 m3). Si veda la documentazione fotografica ed il piano del
rilievo allegati)” (cfr. rapporto di contravvenzione del 2 luglio 2004 pag.
1).
Solamente in seguito il multato ha asserito che non
v’era stata alcuna ammissione in merito al taglio degli alberi, pur non negando
degli interventi sui mappali in oggetto:
“per i fondi __________-__________ di __________
[…] non risulta per niente vero che il signor __________ abbia sostenuto che
la ditta abbia proceduto anche un taglio di 20 alberi. Le piante erano già
state da tempo soppresse, ma questo non certamente dagli ausiliari della
resistente. Altre persone erano presenti da tempo a tagliar legna e a
recuperarla sui bordi del fiume __________. Inoltre sui mappali in oggetto
erano già stati riposti da tempo, non si sa da chi, inerti di vario genere (ca.
650.
m3). La __________ ha solo operato una preliminare sistemazione
del mucchio di materiale già presente e unicamente nella giornata 6 aprile
2004.
aveva anch’essa scaricato del materiale di riempimento fino al livello
stradale. In una sola giornata e con un solo autoveicolo pesante a disposizione
risulta impossibile aver depositato 800 m3 di materiale, al massimo
saranno stati una decina di viaggi per complessivi ca. 100 m3.
[…] fondi __________ di __________: Per quanto riguarda il deposito di
materiali su questi fondi la __________ ammette di aver proceduto a lato della
discarica a deponia di un massimo di 75/80m3 e non 150 m3
come da voi valutato. Il materiale è stato sistemato convenientemente con la
creazione di una scarpata seminata a prato fino ai limiti del bosco esistente.
Questo intervento non può certamente essere considerato una grave violazione,
se si tien conto dell’intera area circostante“ (cfr. osservazioni del 19
ottobre 2004).
In sede di ricorso, il ricorrente ribadisce in sostanza le medesime
argomentazioni delle osservazioni precitate, allegando di non essere il
responsabile del taglio degli alberi, che sarebbe stato effettuato dagli
addetti cantonali e il legname sarebbe stato recuperato da privati; adducendo
che il deposito di 100 m3 di materiale ha giovato all’area boschiva
e lamentando una violazione del principio della proporzionalità per l’ammontare
della multa.
Giova ricordare che in ambito penale ognuno risponde delle proprie
infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
Non è perciò d’ausilio al ricorrente evocare le azioni di terzi, di cui non
fornisce generalità e che non ha minimamente provato, per liberarsi da quanto
rimproveratogli dalla Sezione forestale.
L’allegata miglioria dell’area boschiva non trova alcun riscontro
probatorio e soprattutto non legittima l’iniziativa privata intesa a modificare
il bosco. Anzi vi è un interesse pubblico alla conservazione e alla protezione
della foresta (cfr. art. 1 LFo; 1 LCFo; DTF 117 Ib 325 cons. 2), a tal fine la
legislazione federale e cantonale impone un regime di autorizzazione per gli
interventi (cfr. art. 5, 11, 16, 21 LFo; 5 LCFo; 7, 39 segg. RLCFo) ed esige
una formazione specializzata per gli operai forestali (cfr. art. 29 segg. LFo;
26.
segg. LCFo; 48 segg. RLCFo). Occorre notare che l’interesse a conservare
intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato;
l’imperativo di conservare quest’ultima vale indipendentemente dallo stato, dal
valore e dalla funzione dell’area in questione e si estende anche a parcelle di
bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 325 cons. 2).
In merito al deposito di materiale, che, a dire dell’insorgente, sarebbe
stato presente già da tempo: “sui mappali __________ e __________ vi era
depositato da molto tempo, se non da anni, un mucchio di materiale […] la
presenza di materiale poteva essere notata da tutti proprio per il fatto che lo
stesso era ai bordi della precitata via di transito” (cfr. ricorso pag. 2);
si rileva che non vi è nessuna testimonianza o altro documento che dimostri
tali affermazioni. Se la tesi ricorsuale fosse vera, il ricorrente non avrebbe
avuto alcuna difficoltà a produrre le relative testimonianze (di vicini,
passanti o dei propri operai). Inoltre la sola presenza del materiale non
esclude che l’abbia depositato il multato, essendo possibile un reato
continuato e configurando quindi il deposito del 6 aprile 2004 l’ultimo atto
dell’infrazione (cfr. art. 2 DLPC; RL 3.3.3.4.1).
Dalla documentazione fotografica (cfr. rapporto di contravvenzione
del 2 luglio 2004) si evince che il materiale è omogeneo a tutti i livelli;
appare quindi poco credibile che siano state persone diverse a depositare
proprio lo stesso tipo di materiale sui mappali predetti. La zona del deposito
è gestita dalla __________ (cfr. osservazioni della Sezione forestale del
20.
aprile 2005). Il ricorrente non allega, per avventura, di
avere permesso l’accesso a persone estranee alla ditta, né nega di disporre
dello spazio incriminato; anzi risulta che solo quest’ultima possedeva le
chiavi per entrare al centro di riciclaggio e al bosco (cfr. osservazioni
predette), dove sono avvenuti gli interventi illeciti. Non si spiega dunque
come e quali altre persone avrebbero potuto depositare del materiale.
Relativamente ai quantitativi, l’insorgente si limita ad affermare di
avere depositato 100 m3 sui fondi n. __________ e __________ e 75-80
m3 sulle parcelle n. __________ e __________. Egli afferma
unicamente che i 100 m3 sono stati “portati in loco con un
autocarro nella sola giornata lavorativa del 6 aprile 2004” (cfr. ricorso).
In merito il medesimo non allega prove, quali potevano essere dei bollettini
della ditta relativi ai viaggi effettuati o alla provenienza del materiale,
delle dichiarazioni dei conducenti dei veicoli, che l’hanno trasportato, o
degli operai che si sono occupati della sua sistemazione.
Le
constatazioni del denunciante non fruiscono, di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza. A differenza del multato, il
denunciante non aveva però nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti
alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.
Non vi sono quindi ragioni per credere che l’ammissione del 6 aprile
2004, relativa al taglio degli alberi e al deposito (cfr. rapporto di
contravvenzione del 2 luglio 2004), non sia realmente avvenuta.
Questo giudice perviene quindi al convincimento che il ricorrente
abbia effettivamente commesso le infrazioni ascrittegli dall’autorità di prime
cure.
Commette con
intenzione un’infrazione chi la compie consapevolmente e volontariamente (cfr.
art. 18 cpv. 2 CP). L’intenzione è data anche laddove l’agente abbia previsto,
prendendo la propria decisione, un evento illecito che gli era indifferente o
addirittura considerava indesiderabile, ma che costituiva la conseguenza necessaria
o il mezzo per attuare il fine da lui perseguito (cfr. DTF 119 IV 190 cons. 2
c).
Nelle
circostanze in esame, considerato che l’ordine di eseguire gli interventi
summenzionati è stato impartito dalla __________, non si capisce come tali atti
potrebbero essere avvenuti per negligenza. È palese che il ricorrente ha
volontariamente fatto depositare il materiale (cfr. art. 14 cpv. 1 LCFo) e
tagliare gli alberi (cfr. art. 39 cpv. 1 prima frase RLCFo). Egli ha agito
almeno con dolo eventuale (cfr. DTF 119 IV 1 cons. 5 a), accettando quindi di
arrecare dei danni alla foresta.
Infine,
trattandosi di un caso di recidiva, la multa sarebbe di per sé adeguata alla
gravità dell’infrazione commessa, sulla commisurazione della pena si tornerà
tuttavia in seguito al considerando 6.
5.
Per quanto attiene alla seconda decisione
(n. 1205/905), si prende atto che il rimprovero
relativo allo stazionamento dei rimorchi è stato stralciato (cfr. osservazioni
della Sezione forestale del 20 aprile 2005) e ritenuta una quantità di
3000.
m3 per il deposito di materiale invece che 3700 m3 (cfr.
contro-osservazioni della Sezione forestale del 17
gennaio 2005).
Dalla documentazione si deduce che gli interventi illeciti
coinvolgono l’area boschiva dei mappali n. __________, __________ e __________
di __________, dove si nota la presenza di materiale e tronchi di alberi
tagliati (cfr. piano e fotografie annessi al rapporto di contravvenzione del 10
febbraio 2004 pagg. 3, 4 e 8).
Il multato fa valere di avere proceduto al taglio delle piante,
poiché rovinate dalla neve (cfr. osservazioni del 25 marzo 2005 e ricorso).
Tale circostanza non solo non è provata, ma non giustifica il taglio senza
autorizzazione. Si osservi a tal proposito che pure la raccolta di legna secca
da parte di proprietari privati e il taglio di legname rinsecchito su fondi
propri soggiacciono alla preventiva autorizzazione (cfr. TRAM 51.2001.141 del
28.
agosto 2001 in re M.; MCF in FF 1988 III pag. 137 segg. ad art. 24 LFo). Il
ricorrente non poteva prescindere da detta autorizzazione prima di procedere al
taglio (cfr. art. 39 RLCFo) e ha quindi violato la legislazione forestale, come
rimproveratogli dalla Sezione forestale.
Quanto alla ghiaia, si rileva che il deposito della stessa era
segnalato nel rapporto di contravvenzione del 10 febbraio 2004 e marcato sul piano allegato a quest’ultimo
(pag. 3). Inoltre la sua ubicazione rientra indubbiamente nella zona forestale
(cfr. doc. citato pag. 3 e 4).
Il ricorrente del resto non contesta la presenza di ghiaia né la sua
quantità.
Nelle osservazioni del 25 marzo 2005, il ricorrente sostiene che la
ghiaia sarebbe stata depositata erroneamente dagli ausiliari della propria
ditta e poi asportata. Agli atti non vi è alcuna prova che dimostri tale
affermazione. Se si volesse ammettere la veridicità di quanto allegato, il
resistente sarebbe comunque punibile giusta l’art. 38 cpv. 2 LCFo, il
quale prevede una multa fino a fr. 10'000.- in caso di negligenza.
In sede
ricorsuale, egli allega che il Dipartimento del territorio avrebbe auspicato il
recupero di materiali riciclabili, per cui vi sarebbe la necessità di creare
zone di lavorazione a tal fine. Siffatta tesi (peraltro non documentata) non è
d’ausilio all’insorgente, poiché, anche se fosse vera, non gli consentirebbe di
depositare materiale in zona forestale a proprio piacimento (cfr. art. 21 lett.
b RLCFo).
Ne consegue
che la violazione ascrittagli dalla Sezione forestale è fondata.
Relativamente
al deposito di materiale di 3000 m3 si osserva quanto segue. La
licenza del 2 marzo 1983 e il relativo piano mostrano che quest’ultima è stata
rilasciata unicamente per la formazione di un piazzale e non comprende la zona
boschiva del mappale n. 72. Il deposito effettuato invece invade tale area
(cfr. piano annesso al rapporto di contravvenzione del 10
febbraio 2004 pagg. 3 e 4), violando dunque la legislazione forestale (cfr.
art. 21 lett. b RLCFo).
Il ricorrente
fa valere che tale materiale proviene dall’alluvione del riale __________
antecedente al 1984 e sarebbe stato depositato dal Consorzio arginature del __________.
Codesta versione dei fatti non risulta credibile: al momento della precedente
procedura di contravvenzione (cfr. incarto 1128/209, rapporto di
contravvenzione del 5 febbraio 2002 e piano allegato), se fosse vero quanto
affermato dall’insorgente, il materiale sarebbe stato notato. In particolare, gli
interventi sono avvenuti sugli stessi mappali (n. __________ e __________), ma
coinvolgono punti differenti tra loro; l’area allora incriminata è diversa da
quella attualmente in esame (cfr. piano precitato e piano dell’allegato 5 della
Sezione forestale). Avendo la Sezione forestale annullato la procedura (cfr.
decisione del 23 aprile 2002 n. 1128/209) in seguito alla rimozione del
materiale, non è dato da capire il motivo per il quale essa non avrebbe preteso
già allora di rimuovere la parte ora in oggetto. Inoltre sul materiale non era
cresciuto alcun tipo di vegetazione (cfr. allegato 5 della Sezione forestale),
in dimostrazione del fatto che il deposito era recente al momento della
constatazione.
La quantità ritenuta dalla Sezione forestale è stata riveduta in
seguito al sopralluogo dell’11 gennaio 2005 (cfr. decisione), grazie al quale
la predetta autorità ha ridotto il quantitativo imputato a 3000 m3.
Il ricorrente contesta tale volume, senza però fornire alcun supporto
probatorio o spiegazione. Nulla induce quindi a scostarsi dalla decisione
impugnata.
La multa sarebbe peraltro adeguata alla gravità dell’infrazione e
giustificata dal comportamento recidivo dell’insorgente (cfr. art. 38 cpv. 1 LCFo).
6.
Si è detto che l’ammontare della multa
sarebbe di per sé rettamente commisurato alle circostanze del caso specifico.
Tutto ben ponderato, visto anche l’importo massimo previsto dalla legge, si
giustifica non di meno di ridurre la somma di complessivi fr. 34'250.- a fr.
25'000.- e di adeguare tasse e spese di prima istanza.
Alla luce di quanto esposto, entrambi i ricorsi devono in definitiva
essere parzialmente accolti. L’esito dell’attuale giudizio impone il prelievo
di oneri processuali ridotti (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 21, 43 cpv.
1 LFo; 14 cpv. 1, 38 LCFo; 21 RLCFo; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. I ricorsi sono parzialmente
accolti e le decisioni impugnate sono riformate nel senso che ad RI
1 è inflitta una multa di fr. 25'000.-, oltre agli oneri
processuali di primo grado per complessivi fr. 250.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di
Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente
all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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