Lexipedia

Decisione

30.2005.126

lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso (l'aveva ma solo per un altro datore di lavoro)

6 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.126

Data decisione, Autorità:

06.09.2005, PRPEN

Titolo:

lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso (l'aveva ma solo per un altro datore di lavoro)

IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA

NEGLIGENZA

art. 3 cpv. 3 LDDS

art. 23 cpv. 6 LDDS

art. 6 OLS

art. 29 cpv. 1 OLS

Incarto

n.

30.2005.126/AMM

05 316/204

Bellinzona

6

settembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 1° aprile 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

05 316/2004 del 18 marzo 2005 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni del 20 aprile

2005 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 18 marzo

2005 l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

riconosciuto RI 1 colpevole di avere “lavorato in qualità di montatore di

ponteggi, dal 20.08.2003 al 19.04.2004, a favore della ditta __________ AG, Bellinzona,

sprovvisto del permesso … che [gli] consentisse di svolgere detta

attività”, soggiungendo che l’interessato “era al beneficio di un permesso

di dimora per occuparsi presso altro datore di lavoro”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 440.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e spese in ragione di fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 1° aprile 2005, nel quale chiede l'annullamento

della multa;

Considerandi

che nelle osservazioni del 20

aprile 2005, l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS

lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro

potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che lo straniero necessita

altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (art. 29 cpv.

1.

prima frase OLS);

che è considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e

segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in

Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in

Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista,

praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla

pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo

temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2000.

–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23

cpv. 6 LDDS);

che l’Ufficio giuridico della

Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera come detto al multato – in

applicazione delle norme appena citate – di

avere lavorato come montatore

di ponteggi alle dipendenze della __________ AG a Bellinzona, dal 20 agosto

2003.

al 19 aprile 2004, sprovvisto di regolare autorizzazione giacché “al

beneficio di un permesso di dimora per occuparsi presso altro datore di lavoro”

(rapporto di contravvenzione del 25 novembre 2004 cui la decisione impugnata

rinvia);

che il ricorrente non nega la

fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma fa valere in sostanza di

avere consegnato la documentazione al datore di lavoro ai fini del rilascio

dell’autorizzazione e di avere creduto che la pratica fosse stata evasa;

che le giustificazioni addotte

dall’interessato a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di

scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale

ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (DTF inedita

6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3);

che l’omissione del datore di

lavoro non esimeva quindi il multato dall'obbligo di verificare, dal canto suo,

che la domanda fosse stata inoltrata e il permesso rilasciato;

che del resto le

contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche

qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la decisione impugnata

merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione

commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado

di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve quindi

essere respinto, seguito dalle spese di giustizia;

che la natura particolare

dell’impugnativa giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo

di tasse dell'odierna sentenza;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6

LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano tasse

dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster